IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
  Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita
umana in mare Solas, firmata a Londra nel 1974 e resa  esecutiva  con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione  internazionale  sugli  standard  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per  i  marittimi,  adottata  a
Londra il 7  luglio  1978  Standard  of  Training  Certification  and
Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione; 
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW  '78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; 
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW'95, di seguito nominato codice STCW) adottato  con
la   risoluzione   2   della   conferenza    dei    paesi    aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato; 
  Viste le risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  conferenza
delle parti alla Convenzione STCW'78 dal 21 al 25 giugno 2010; 
  Vista la risoluzione MSC.396(95) che  ha  emendato  il  capitolo  I
regole I/1 e I/11 dell'annesso alla convenzione STCW, la  Risoluzione
MSC.397(95) che ha emendato il codice STCW capitolo  V  parte  A,  la
regola V/3, paragrafi da 1 a 12, dell'annesso alla Convenzione  sopra
richiamata e la corrispondente sezione A-V/3, paragrafi da 1 a 3 e le
tabelle A-V/3-1 e A-V/3-2 del  codice  STCW,  relative  ai  requisiti
minimi  obbligatori   per   l'addestramento   e   qualificazione   di
comandanti, ufficiali, comuni ed altro personale che presta  servizio
su navi soggette al codice IGF; 
  Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/6  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti minimi obbligatori di formazione  degli  istruttori  e  dei
valutatori; 
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; 
  Vista  la  risoluzione  MSC   285(86)   linee   guida   provvisorie
sull'utilizzo in sicurezza di gas naturali quali combustibili; 
  Visto il  codice  internazionale  di  sicurezza  per  le  navi  che
utilizzano  gas   o   altri   combustibili   con   basso   punto   di
infiammabilita' di cui alla risoluzione MSC.391  (95)  adottato  l'11
giugno 2015 e successivi emendamenti 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la  gente  di  mare»
con particolare riguardo ai contenuti dell'art.5; 
  Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007  relativo  a  «Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo»; 
  Visto  il  decreto  dirigenziale  1°   aprile   2016   relativo   a
«Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del
carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti»; 
  Visto  il  decreto  dirigenziale  1°   aprile   2016   relativo   a
«Istituzione del corso di addestramento avanzato  per  le  operazioni
del  carico  delle  navi  cisterna  adibite  al  trasporto   di   gas
liquefatti»; 
  Visto il decreto dirigenziale 2 maggio 2017 relativo a «Istituzione
dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale
marittimo inclusa l'organizzazione antincendio  a  bordo  delle  navi
petroliere, chimichiere e gasiere»; 
  Considerata la necessita'  di  dare  piena  attuazione  alla  sopra
citata  regola  V/3,  paragrafi  da  1  a   12,   dell'annesso   alla
Convenzione, alla corrispondente sezione A-V/3, paragrafi da 1 a 3  e
alle tabelle A-V/3-1 e A-V/3-2 del codice STCW; 
  Visto il parere della direzione generale  per  la  vigilanza  sulle
autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - divisione 3° - con  nota  prot.
n. 0030730 del 16 novembre 2017. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto istituisce  il  corso  di  formazione  e  di
addestramento di base ed  avanzato  per  il  personale  marittimo  in
servizio su navi soggette all'applicazione del codice IGF e  su  navi
non soggette all'applicazione del predetto codice ma  che  utilizzano
GNL (Gas naturale liquefatto) o altri combustibili con basso punto di
infiammabilita' come definiti nel codice IGF. 
  2. Il corso definisce le conoscenze e l'addestramento necessari per
acquisire le competenze in materia  di  gestione,  funzionamento  dei
sistemi  a  gas   o   altri   combustibili   con   basso   punto   di
infiammabilita', nonche' la conoscenza degli aspetti di sicurezza, di
emergenza e di protezione ambientale correlati  alla  movimentazione,
allo stoccaggio e all'utilizzo degli  stessi  come  combustibili,  in
conformita' a quanto previsto  dalla  regola  V/3  dell'annesso  alla
Convenzione   STCW'78,   nella   sua   versione   aggiornata   e   la
corrispondente sezione A-V/3 del relativo codice.