IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato; Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla conferenza delle parti alla Convenzione STCW'78 dal 21 al 25 giugno 2010; Vista la risoluzione MSC.396(95) che ha emendato il capitolo I regole I/1 e I/11 dell'annesso alla convenzione STCW, la Risoluzione MSC.397(95) che ha emendato il codice STCW capitolo V parte A, la regola V/3, paragrafi da 1 a 12, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/3, paragrafi da 1 a 3 e le tabelle A-V/3-1 e A-V/3-2 del codice STCW, relative ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e qualificazione di comandanti, ufficiali, comuni ed altro personale che presta servizio su navi soggette al codice IGF; Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori; Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Vista la risoluzione MSC 285(86) linee guida provvisorie sull'utilizzo in sicurezza di gas naturali quali combustibili; Visto il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili con basso punto di infiammabilita' di cui alla risoluzione MSC.391 (95) adottato l'11 giugno 2015 e successivi emendamenti Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» con particolare riguardo ai contenuti dell'art.5; Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo a «Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 2016 relativo a «Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti»; Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 2016 relativo a «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti»; Visto il decreto dirigenziale 2 maggio 2017 relativo a «Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere»; Considerata la necessita' di dare piena attuazione alla sopra citata regola V/3, paragrafi da 1 a 12, dell'annesso alla Convenzione, alla corrispondente sezione A-V/3, paragrafi da 1 a 3 e alle tabelle A-V/3-1 e A-V/3-2 del codice STCW; Visto il parere della direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - divisione 3° - con nota prot. n. 0030730 del 16 novembre 2017. Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto istituisce il corso di formazione e di addestramento di base ed avanzato per il personale marittimo in servizio su navi soggette all'applicazione del codice IGF e su navi non soggette all'applicazione del predetto codice ma che utilizzano GNL (Gas naturale liquefatto) o altri combustibili con basso punto di infiammabilita' come definiti nel codice IGF. 2. Il corso definisce le conoscenze e l'addestramento necessari per acquisire le competenze in materia di gestione, funzionamento dei sistemi a gas o altri combustibili con basso punto di infiammabilita', nonche' la conoscenza degli aspetti di sicurezza, di emergenza e di protezione ambientale correlati alla movimentazione, allo stoccaggio e all'utilizzo degli stessi come combustibili, in conformita' a quanto previsto dalla regola V/3 dell'annesso alla Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata e la corrispondente sezione A-V/3 del relativo codice.