IL MINISTRO 
                    PER LA COESIONE TERRITORIALE 
                          E IL MEZZOGIORNO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  3  agosto  2017,  n.123,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del  24
dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel  settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, l'allegato I  al  predetto
regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola  impresa
e media impresa; 
  Visto il «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto  delle
garanzie  a  favore  delle  PMI»  (n.   182/2010)   approvato   dalla
Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010; 
  Visto l'articolo 1 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91,
relativo  alla  «Misura  a  favore  dei  giovani   imprenditori   nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"»; 
  Considerato che il citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91 individua  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, quale
Soggetto  gestore  della  misura  incentivante,   per   conto   della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  amministrazione  titolare  di
tale misura; 
  Considerato che il medesimo articolo 1, comma 15, del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91 demanda ad  un  decreto  del  Ministro  per  la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017 n.
91, l'individuazione dei criteri di  dettaglio  per  l'ammissibilita'
alla misura, le modalita'  di  attuazione  della  stessa  nonche'  le
modalita' di accreditamento dei  soggetti  di  cui  al  comma  4  del
medesimo decreto-legge, e le modalita' di  controllo  e  monitoraggio
della misura incentivante, prevedendo altresi' i casi di  revoca  del
beneficio e di recupero delle somme; 
  Considerato che il citato articolo 1, comma 17,  del  decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91 prevede che le risorse pubbliche destinate alla
misura sono accreditate su un apposito  conto  corrente  infruttifero
intestato ad Invitalia, aperto presso  la  Tesoreria  centrale  dello
Stato, e che  la  relativa  gestione  ha  natura  di  gestione  fuori
bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti,  ai  sensi
dell'articolo 9 della legge 25  novembre  1971,  n.  1041,  alla  cui
rendicontazione provvede la stessa Invitalia; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e,  in  particolare,
l'articolo  19,  comma  5,  che  disciplina  la  facolta',   per   le
amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per  legge  fondi  o
interventi  pubblici,  di  affidamento  della  relativa  gestione   a
societa' a capitale interamente pubblico; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
Disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2153/17,  espresso  dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  12
ottobre 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota n. 958-P del 7 novembre 2017; 
  Visto  l'articolo  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente  regolamento,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o  la  succursale  di
banca estera comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante  Testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia, aderente alla Convenzione  di  cui  al
comma 14, articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91; 
    b) «Capo Dipartimento»: Capo Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    c) «Codice dell'Amministrazione digitale»: decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni; 
    d) «Contributo a fondo perduto»: contributo erogato dal  Soggetto
gestore pari al trentacinque per cento del Finanziamento; 
    e) «Contributo in conto interessi»: contributo concesso in misura
pari agli interessi da corrispondere sul Finanziamento bancario; 
    f) «Decreto-legge n. 91/2017»: decreto-legge 20 giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  la   crescita   economica   nel
Mezzogiorno»; 
    g) «DSAN»: la dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'
resa ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    h) «ESL»: equivalente sovvenzione lorda  di  un  aiuto  calcolato
secondo la metodologia di cui alla  comunicazione  della  Commissione
europea  (2008/C  14/02),  relativa  alla  revisione  del  metodo  di
fissazione dei tassi di  riferimento  e  di  attualizzazione,  ovvero
secondo il metodo nazionale per calcolare l'elemento di  aiuto  delle
garanzie a favore delle PMI (n. 182/2010) approvato dalla Commissione
europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010; 
    i) «Finanziamento»: l'insieme delle somme erogate  per  garantire
la copertura finanziaria del cento per cento del Programma  di  spesa
entro i limiti dell'investimento ammissibile; 
    j)  «Finanziamento  bancario»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine, pari al sessantacinque per cento del Finanziamento, concesso
dalla Banca  finanziatrice  all'impresa  beneficiaria  per  le  spese
oggetto della domanda di agevolazione che usufruisce  del  Contributo
in conto interessi e della Garanzia; 
    k) «Fondo di Garanzia per le PMI»: fondo centrale di garanzia per
le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    l) «Garanzia»: garanzia concessa a valere sul Fondo  di  Garanzia
per le PMI a favore del Finanziamento bancario; 
    m) «PEC»: posta elettronica certificata; 
    n) «PMI»: le  micro,  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
nell'allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 di cui all'articolo 1,
comma 6, del decreto-legge n. 91/2017; 
    o) «Progetto imprenditoriale»: il  business  plan  presentato  in
sede di domanda  di  accesso  alle  agevolazioni  che  rappresenta  i
contenuti  e  le   caratteristiche   dell'attivita'   imprenditoriale
proposta; 
    p)  «Programma  di  spesa»:  rappresentazione  quali-quantitativa
degli investimenti  e  delle  spese  previste  per  l'attuazione  del
progetto imprenditoriale; 
    q) «Provvedimento di concessione»: provvedimento  di  concessione
del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi; 
    r) «Regolamenti de minimis»: il regolamento UE n. 1407/2013 e  il
regolamento UE n. 717/2014; 
    s)  «Soggetto  beneficiario»:  impresa  costituitasi   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n.  91/2017  e  risultata
assegnataria dell'agevolazione; 
    t) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -  Invitalia  che  svolge
gli adempimenti tecnici  e  amministrativi  sulla  base  di  appositi
accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123  e  dell'articolo  19,
comma 5, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,  convertito  con
modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102; 
    u) «Soggetto richiedente»: soggetti in possesso dei requisiti  di
cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto-legge  n.  91/2017,  gia'
costituiti o da costituirsi nelle forme giuridiche di cui al medesimo
articolo 1, comma 6; 
    v) «Unita' produttiva»: struttura produttiva, dotata di autonomia
tecnica,  organizzativa,  gestionale  e   funzionale,   eventualmente
articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente  separati
ma collegati funzionalmente. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante  «Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia»: 
              «Art. 13 (Albo). - 1. Fermo  restando  quanto  previsto
          dalle  disposizioni  del  MVU  in  tema  di   pubblicazione
          dell'elenco  dei  soggetti  vigilati,  la  Banca   d'Italia
          iscrive in  un  apposito  albo  le  banche  italiane  e  le
          succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le
          succursali   delle   banche   comunitarie   stabilite   nel
          territorio della Repubblica. 
              2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
          l'iscrizione nell'albo» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  14,  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  recante  «Disposizioni
          urgenti  per  la  crescita  economica   nel   Mezzogiorno»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123, 
              «Art. 1. Misura a favore dei giovani  imprenditori  nel
          Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 
              1- 13 Omissis 
              14. Le modalita' di  corresponsione  del  contributo  a
          fondo perduto e del contributo in conto interessi,  nonche'
          i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia, sono
          definite con il decreto di cui al comma 15.  Le  condizioni
          tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita
          convenzione che Invitalia e' autorizzata  a  stipulare  con
          l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).» 
                
                
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112, del 16 maggio 2005. 
              - Il  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91  recante
          «Disposizioni  urgenti  per  la  crescita   economica   nel
          Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          agosto 2017, n. 123, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 141 del 20 giugno 2017 
              - Si riporta il testo  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa»: 
                «Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive  dell'atto  di
          notorieta' 
              1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R) 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R)" 
              - La Comunicazione della  Commissione  europea  (2008/C
          14/02) relativa revisione  del  metodo  di  fissazione  dei
          tassi di riferimento e  di  attualizzazione  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19
          gennaio 2008 
              - Linee guida per l'applicazione del «Metodo  nazionale
          per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie  a  favore
          delle PMI» (N  182/2010)  notificato  dal  Ministero  dello
          Sviluppo economico ed approvato dalla  Commissione  europea
          con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010. 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma  100,  lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica: 
                «100. Nell'ambito delle risorse di cui al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                  a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese;» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  6,  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  recante  "Disposizioni
          urgenti  per  la  crescita  economica   nel   Mezzogiorno",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123: 
                «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
          Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud» 
              1- 5 (Omissis) 
              6.  Le  istanze  di  cui  al  comma  3  possono  essere
          presentate, fino ad esaurimento delle  risorse  di  cui  al
          comma 16, dai soggetti di cui al comma  2  che  siano  gia'
          costituiti   al   momento   della   presentazione   o    si
          costituiscano, entro sessanta giorni,  o  entro  centoventi
          giorni in caso  di  residenza  all'estero,  dalla  data  di
          comunicazione del  positivo  esito  dell'istruttoria  nelle
          seguenti  forme  giuridiche:  a)  impresa  individuale;  b)
          societa', ivi incluse le societa' cooperative.  I  soggetti
          beneficiari della  misura  devono  mantenere  la  residenza
          nelle regioni di cui al comma 1 per  tutta  la  durata  del
          finanziamento e le imprese e le societa' di cui al presente
          comma devono avere, per tutta la durata del  finanziamento,
          sede legale e operativa in una  delle  regioni  di  cui  al
          comma 1.» 
              - Il Regolamento (UE) N.  1407/2013  DELLA  COMMISSIONE
          del  18  dicembre   2013relativo   all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»(Testo rilevante
          ai fini del SEE) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013. 
              - Il Regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,
          del  27  giugno  2014,  relativo   all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          della pesca e dell'acquacoltura pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014. 
          - Si riporta il testo dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per
          la razionalizzazione degli interventi di sostegno  pubblico
          alle imprese, a norma dell'art. 4,  comma  4,  lettera  c),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
                «Art. 3. Procedimenti e moduli organizzativi 
              1. (Omissis) 
              2. Ferma restando la concessione da parte del  soggetto
          competente, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o
          di  erogazione,  tenuto  conto  della  complessita'   degli
          adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono  essere
          stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono  di  natura
          privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari
          requisiti  tecnici,  organizzativi  e   di   terzieta'   in
          relazione  allo  svolgimento  delle   predette   attivita',
          selezionati tramite  le  procedure  di  gara  previste  dal
          decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  157.  Gli  oneri
          derivanti dalle  convenzioni  in  misura  non  superiore  a
          quanto determinato in sede  di  aggiudicazione  della  gara
          sono posti a carico degli stanziamenti cui  le  convenzioni
          si riferiscono: in ogni caso e' disposto  il  pagamento  di
          penali in caso di revoca di interventi  dall'aggiudicatario
          in misura percentuale  sul  valore  dell'intervento,  fatti
          salvi esclusivamente  i  casi  di  accertata  falsita'  dei
          documenti. 
              3. Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  5,  del
          decreto-legge 1 luglio 2009, n.  78  recante  Provvedimenti
          anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini,  convertito  con
          modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102: 
                «Art. 19. Societa' pubbliche 
          1- 4 (Omissis) 
          5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti  per
          legge  fondi  o  interventi  pubblici,  possono   affidarne
          direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei   principi
          comunitari e nazionali conferenti, a  societa'  a  capitale
          interamente pubblico su  cui  le  predette  amministrazioni
          esercitano un controllo  analogo  a  quello  esercitato  su
          propri servizi e che svolgono la  propria  attivita'  quasi
          esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione  dello
          Stato. Gli oneri di gestione e le  spese  di  funzionamento
          degli interventi relativi ai  fondi  sono  a  carico  delle
          risorse finanziarie dei fondi stessi. 
          Omissis.» 
                
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  recante  «Disposizioni
          urgenti  per  la  crescita  economica   nel   Mezzogiorno»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123: 
                «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
          Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud» 
              1 Omissis 
              2. La misura e' rivolta ai soggetti  di  eta'  compresa
          tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti: 
                a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al
          momento   della   presentazione   della   domanda   o    vi
          trasferiscano la  residenza  entro  sessanta  giorni  dalla
          comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al
          comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero; 
                b)  non  risultino  gia'  titolari  di  attivita'  di
          impresa in esercizio alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto o beneficiari,  nell'ultimo  triennio,  di
          ulteriori   misure   a   livello   nazionale    a    favore
          dell'autoimprenditorialita'.».