IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante «Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici»;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive
modificazioni, recante «Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
luglio 2008, n. 764/2008, che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 che attua la
direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva,
che sostituisce la direttiva 94/9/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto
2011, n. 151, recante «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934 e
successive modificazioni, recante «Approvazione delle norme di
sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la
vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1934, n. 228;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983 e
successive modificazioni, recante «Termini, definizioni generali e
simboli grafici di prevenzione incendi» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 novembre 1983, n. 339;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990,
recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di
contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende
agricole, cave e cantieri» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
marzo 1990, n. 76;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione
ad uso privato, di capacita' geometrica non superiore a 9 m³, in
contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi
destinati all'attivita' di autotrasporto» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 settembre 2003, n. 221;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006,
recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e
dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai
sensi della direttiva 94/9/CE, presenti nelle attivita' soggette ai
controlli antincendio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8
febbraio 2006, n. 32;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione
dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia
di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n.
61;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012,
recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle
istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201;
Rilevata la necessita' di aggiornare la disciplina antincendio
relativa ai contenitori-distributori fuori terra di liquido
combustibile di categoria C ad uso privato, di capacita' geometrica
non superiore a 9 m³;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) n. 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai fini della prevenzione
incendi, l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori,
ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria
C, cosi' come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli
impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i
quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di
prevenzione incendi.