IL DIRETTORE GENERALE 
          per lo sviluppo del territorio, la programmazione 
                    ed i progetti internazionali 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il clima e l'energia 
                     del Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
 
  Visto il «Pacchetto Clima ed Energia» (c.d. Strategia 20-20-20) del
Consiglio europeo del dicembre 2008, che impegna i  Paesi  firmatari,
entro il 2020, a ridurre i gas serra del 20% rispetto alla soglia del
2005, a ridurre i consumi finali di energia del 20%, e  ad  aumentare
al 20% la quota europea di consumi da fonti rinnovabili; 
  Vista la decisione 406/2009/CE del 23 aprile 2009  (c.d.  Decisione
Effort Sharing), che, nel ripartire tra gli Stati membri lo sforzo di
riduzione delle emissioni europee  dei  gas  serra  nei  settori  non
coperti dal sistema di scambio di quote di  emissione  (EU  ETS),  in
attuazione del Pacchetto clima ed energia, ha  attribuito  all'Italia
l'impegno di ridurre entro il 2020 le  emissioni  di  gas  serra  nel
settore dei trasporti del 13% rispetto ai livelli del 2005; 
  Vista la direttiva 2009/28/CE del 23  aprile  2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio «sulla promozione  dell'uso  dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive  2001/77/CE  e  2003/30/CE»,  che  include  l'utilizzo  nei
trasporti  di  energia  proveniente  da  fonti  rinnovabili  tra  gli
strumenti piu' efficaci con cui la  Comunita'  puo'  ridurre  la  sua
dipendenza dalle importazioni di petrolio nel settore; 
  Vista la direttiva 2009/33/CE del 23  aprile  2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti  e
a basso consumo energetico nel trasporto stradale, che mira a ridurre
le emissioni di gas a  effetto  serra  e  a  migliorare  la  qualita'
dell'aria,   in   particolare   nelle    citta',    imponendo    alle
amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori  e  a  taluni
operatori di tener  conto  dell'impatto  energetico  dei  veicoli  al
momento del loro acquisto; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  443/2009  del  23  aprile  2009  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  definisce  i  livelli  di
prestazione  in  materia  di  emissioni   delle   autovetture   nuove
nell'ambito  dell'approccio  comunitario  integrato   finalizzato   a
ridurre le  emissioni  di  CO2  dei  veicoli  leggeri,  fissando  tra
l'altro, a partire dal 2020, un obiettivo di 95 g CO2/Km come livello
medio di emissioni per il nuovo parco auto; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  COM  (2010)  2020
del 3 marzo 2010, «Europa 2020  -  Una  strategia  per  una  crescita
intelligente,   sostenibile   e   inclusiva»,   che,    relativamente
all'obiettivo di favorire la transizione verso un'economia efficiente
sotto il profilo delle risorse  e  a  basse  emissioni  di  carbonio,
individua tra le misure per la  modernizzazione  e  decarbonizzazione
del settore dei trasporti anche la realizzazione  di  «infrastrutture
grid» di mobilita'  elettrica  e  la  promozione  di  veicoli  verdi,
incentivando la ricerca,  definendo  standard  comuni  e  sviluppando
l'infrastruttura necessaria; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 186 del
28 aprile 2010 al Parlamento europeo,  al  Consiglio  e  al  Comitato
economico e sociale europeo «Una  strategia  europea  per  i  veicoli
puliti ed efficienti sul piano energetico», tesa a  contribuire,  nel
lungo termine, al processo di  «decarbonizzazione»  del  settore  dei
trasporti e nella quale la  Commissione  propone,  tra  l'altro,  una
serie di azioni specifiche per favorire lo sviluppo  della  mobilita'
elettrica; 
  Visto Il Libro bianco COM(2011)144 «Tabella  di  marcia  verso  uno
spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica  dei  trasporti
competitiva e sostenibile» adottato dalla Commissione europea  il  28
marzo 2011, che individua dieci obiettivi prioritari per superare  la
dipendenza dal petrolio nel settore trasporti e  conseguire  al  2050
una riduzione delle emissioni di gas serra nel settore trasporti  del
60% rispetto ai livelli del 1990,  e  a  tal  fine,  in  particolare,
prevede di «conseguire nelle principali citta' sistemi  di  logistica
urbana a zero emissioni CO2 entro il 2030», impegna la Commissione ad
elaborare una strategia sostenibile per i combustibili alternativi  e
la relativa infrastruttura, prevede lo sviluppo e  la  diffusione  di
eco-tecnologie e l'incentivazione dell'uso di mezzi «puliti»; 
  Vista la comunicazione della Commissione  europea  COM  (2012)  636
dell'8 novembre 2012  dal  titolo  «Cars  2020:  piano  d'azione  per
un'industria automobilistica competitiva e  sostenibile  in  Europa»,
che ha fatto proprie le principali  raccomandazioni  del  «gruppo  di
alto livello CARS 21» ed ha presentato un piano  d'azione  basato  su
queste ultime; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge  4
aprile 2012, n. 35,  recante  «disposizioni  urgenti  in  materia  di
semplificazione e sviluppo»  e,  in  particolare,  l'art.  23,  comma
2-bis, che, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione  di
reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli alimentati  ad  energia
elettrica, assoggetta la  realizzazione  di  dette  infrastrutture  a
segnalazione certificata di inizio  attivita'  di  cui  all'art.  19,
della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  con
modificazioni nella legge 7 agosto  2012,  n.  134,  recante  «misure
urgenti per la crescita del Paese», che al Capo IV bis prevede misure
per favorire lo sviluppo della mobilita'  mediante  veicoli  a  basse
emissioni complessive, e in particolare  l'art.  17-septies  che,  al
fine di garantire in tutto il  territorio  nazionale  livelli  minimi
uniformi di  accessibilita'  al  servizio  di  ricarica  dei  veicoli
alimentati  ad  energia  elettrica,  disciplina   la   procedura   di
approvazione e i contenuti del Piano nazionale  infrastrutturale  per
la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica (di seguito PNire); 
  Considerato che ai sensi del citato art. 17-septies,  comma  4,  il
PNire deve definire anche le linee guida per  garantire  lo  sviluppo
unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati  ad  energia
elettrica nel territorio nazionale, sulla base di  criteri  oggettivi
che tengono conto dell'effettivo fabbisogno  presente  nelle  diverse
realta' territoriali, valutato sulla  base  dei  concorrenti  profili
della congestione di traffico  veicolare  privato,  della  criticita'
dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete  urbana  ed
extraurbana e di quella autostradale; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2013) 17  del
24  gennaio  2013  su  una  strategia  europea  per  i   combustibili
alternativi  che  esamina  le  principali  opzioni  disponibili   per
sostituire  il  petrolio,  contribuendo  al  contempo  a  ridurre  le
emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, e propone un elenco
organico di misure indicando, in  particolare,  anche  l'elettricita'
tra le principali opzioni  energetiche  in  materia  di  combustibili
alternativi al petrolio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del  2
dicembre 2014, che ha approvato il PNire; 
  Vista la direttiva europea 2014/94/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio   del   22   ottobre   2014    sulla    realizzazione    di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi,  e  in  particolare
l'art. 3, comma 1, che obbliga ciascuno Stato membro ad  adottare  un
quadro  strategico  nazionale  per  lo  sviluppo  del   mercato   dei
combustibili  alternativi  nel  settore  dei  trasporti,  e  per   la
realizzazione delle relative infrastrutture; 
  Viste le conclusioni del Consiglio europeo  del  23  e  24  ottobre
2014,  di  approvazione  del  nuovo  pacchetto   clima-energia,   che
impegnano gli Stati membri a conseguire entro il 2030 un obiettivo di
riduzione delle emissioni di CO2 a livello Europeo del  40%  rispetto
alle emissioni del 1990; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18
aprile 2016 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 151 del 30 giugno
2016) con il quale e' stato approvato l'aggiornamento del PNire; 
  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  comitato
delle regioni del 20 luglio 2016 sulla  «strategia  europea  per  una
mobilita' a basse emissioni» che ha individuato nell'ottimizzazione e
nel miglioramento  dell'efficienza,  e  nel  maggiore  impiego  delle
energie alternative a basse emissioni nel settore dei  trasporti,  le
principali  misure  per  conseguire  gli  obiettivi   comunitari   di
riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti atmosferici
al 2030 e al 2050; 
  Visto il decreto legislativo  n.  257  del  16  dicembre  2016,  di
recepimento della direttiva 94/2014/UE, e in particolare l'art.  3  e
l'allegato III, che individuano e approvano i  contenuti  del  Quadro
strategico nazionale di cui il  PNIre  costituisce  una  sottosezione
della sezione a) relativa  alla  fornitura  di  elettricita'  per  il
trasporto; 
  Visto l'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 257 del  2016,
che, al fine di semplificare e agevolare le  procedure  autorizzative
per la realizzazione di punti di ricarica, ha  inserito  all'art.  23
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, il comma 2-ter ai sensi del quale con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sono  individuate  le  dichiarazioni,  attestazioni,   asseverazioni,
nonche'  gli  elaborati  tecnici  da  presentare  a   corredo   della
segnalazione certificata di inizio  attivita'  per  la  realizzazione
delle predette infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua le dichiarazioni, le attestazioni,
le asseverazioni, e gli elaborati tecnici  da  presentare  a  corredo
della  segnalazione  certificata   di   inizio   attivita'   per   la
realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici,
ai sensi dell'art. 23, commi  2-bis  e  2-ter,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad  energia
elettrica»:  un'infrastruttura  elettrica,  incluso   il   punto   di
ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione
alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione
esistente; 
    b) «punto di  ricarica»:  un  punto  di  ricarica  come  definito
all'art. 2, comma 1, lettere  c),  d),  e),  g)  e  h),  del  decreto
legislativo 16 dicembre 2016 n. 257; 
  3. La realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private
anche aperte ad uso pubblico resta attivita' libera non  soggetta  ad
autorizzazione ne' a segnalazione certificata di inizio di  attivita'
se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni: 
    a) il punto di ricarica non richiede una nuova  connessione  alla
rete di distribuzione elettrica ne' una  modifica  della  connessione
esistente; 
    b) il punto di ricarica e' conforme ai vigenti standard tecnici e
di sicurezza; 
    c) l'installazione del punto di  ricarica  e'  effettuata  da  un
soggetto  abilitato  e  nel  rispetto  delle   norme   di   sicurezza
elettriche; 
    d) l'installatore deve rilasciare un certificato  di  conformita'
dell'impianto  e  del  suo  funzionamento  alle  norme  di  sicurezza
elettrica.