IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, e, in particolare,
l'articolo 17 che delega il Governo ad adottare disposizioni per
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonche' per realizzare
un riordino generale del quadro normativo degli stabilimenti che
producono emissioni in atmosfera;
Vista la direttiva (UE) n. 2015/2193 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti
di combustione medi;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e successive modificazioni, e, in particolare,
la Parte Quinta, relativa alla tutela dell'aria ed alla riduzione
delle emissioni in atmosfera;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante
attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante
attuazione della direttiva n. 2008/50 relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59, regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 5 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al Titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
1. Al Titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 267 il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 268, comma 1:
1) alla lettera m-bis), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le regioni e le province autonome possono, nel rispetto
della presente definizione, definire ulteriori criteri per la
qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non
sostanziali per le quali non vi e' l'obbligo di comunicazione di cui
all'articolo 269, comma 8.»;
2) la lettera aa-bis) e' sostituita dalla seguente:
«aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il
quale un grande impianto di combustione o un medio impianto di
combustione e', in tutto o in parte, in esercizio e produce emissioni
in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto;»;
3) alla lettera gg), le parole: «non inferiore a 50MW» sono
sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 50MW.»;
4) dopo la lettera gg) sono inserite le seguenti:
«gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di
combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e
inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con
i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le
biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio
impianto di combustione e' classificato come:
1) esistente: il medio impianto di combustione messo in
esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa
all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o
in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione
integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha
aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in
esercizio entro il 20 dicembre 2018;
2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra
nella definizione di cui al punto 1);
gg-ter) motore: un motore a gas, diesel o a doppia
alimentazione;
gg-quater) motore a gas: un motore a combustione interna che
funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza l'accensione comandata
per bruciare il combustibile;
gg-quinquies) motore diesel: un motore a combustione interna
che funziona secondo il ciclo diesel e che utilizza l'accensione
spontanea per bruciare il combustibile;
gg-sexies) motore a doppia alimentazione: un motore a
combustione interna che utilizza l'accensione spontanea e che
funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e
secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi;
gg-septies) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante che
trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da
un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile e'
ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse
le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e
le turbine a gas in regime di cogenerazione, dotate o meno di
bruciatore supplementare;»;
5) dopo la lettera rr) e' inserita la seguente:
«rr-bis) raffinerie: stabilimenti in cui si effettua la
raffinazione di oli minerali o gas;»;
6) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti:
«eee-bis) combustibile: qualsiasi materia solida, liquida o
gassosa, di cui l'allegato X alla Parte Quinta preveda l'utilizzo per
la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti;
eee-ter) combustibile di raffineria: materiale combustibile
solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi di distillazione e
conversione della raffinazione del petrolio greggio, inclusi gas di
raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio;
eee-quater) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile
liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da 2710 19 51 a
2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, o 2710 20 39 o qualsiasi
combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio, che,
per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli
pesanti destinati a essere usati come combustibile e di cui meno del
65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C secondo il
metodo ASTM D86. anche se la percentuale del distillato a 250° C non
puo' essere determinata secondo il predetto metodo;
eee-quinquies) gasolio: qualsiasi combustibile liquido
derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19 25, 2710 19 29,
2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710 20 19 o qualsiasi
combustibile liquido derivato dal petrolio di cui meno del 65% in
volume, comprese le perdite, distilla a 250° C e di cui almeno l'85%
in volume, comprese le perdite, distilla a 350° C secondo il metodo
ASTM D86;
eee-sexies) gas naturale: il metano presente in natura,
contenente non piu' del 20% in volume di inerti e altri costituenti;
eee-septies) polveri: particelle, di qualsiasi forma,
struttura o densita', disperse in fase gassosa alle condizioni del
punto di campionamento, che, in determinate condizioni, possono
essere raccolte mediante filtrazione dopo il prelievo di campioni
rappresentativi del gas da analizzare e che, in determinate
condizioni, restano a monte del filtro e sul filtro dopo
l'essiccazione;
eee-octies) ossidi di azoto (NOx): il monossido di azoto (NO)
ed il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2)»;
eee-nonies) rifiuto: rifiuto come definito all'articolo 183,
comma 1, lett. a);
c) all'articolo 269:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica
ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi
3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione
dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. Le
disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi in
cui il decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, rinvia alle norme di settore,
nonche' in relazione alla partecipazione del Comune al procedimento.
Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis,
comma 13»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti in
cui sono presenti medi impianti di combustione devono essere
indicati, oltre quanto previsto al comma 2, anche i dati previsti
all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.»;
3) al comma 4, alla lettera b) le parole: «dei controlli» sono
sostituite dalle seguenti: «del monitoraggio» e la lettera c) e'
sostituita dalla seguente: «c) per le emissioni diffuse, apposite
prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad
assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorita' competente
valuti necessario intervenire.»;
4) al comma 6:
4.1) le parole: «La messa in esercizio deve essere comunicata» sono
sostituite dalle seguenti: «La messa in esercizio, fermo restando
quanto previsto all'articolo 272, comma 3, deve essere comunicata»;
4.2) le parole: «L'autorizzazione stabilisce la data entro cui
devono essere comunicati all'autorita' competente i dati relativi
alle emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione
stabilisce la data entro cui devono essere trasmessi all'autorita'
competente i risultati delle misurazioni delle emissioni»;
4.3) le parole: «periodo continuativo di marcia controllata» sono
sostituite dalle seguenti: «periodo rappresentativo delle condizioni
di esercizio dell'impianto,»;
4.4) le parole: «tale periodo deve avere una durata non inferiore a
dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2,
lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi
di durata inferiore.» sono soppresse;
5) al comma 8 l'ultimo periodo e' soppresso;
6) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad
effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga
necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. Il gestore
fornisce a tale autorita' la collaborazione necessaria per i
controlli, anche svolti mediante attivita' di campionamento e analisi
e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento del
rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente decreto.
Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di
sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti
di prelievo e di campionamento.»;
d) all'articolo 270:
1) al comma 1, dopo le parole: «In sede di autorizzazione» sono
inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'articolo
272,»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) il comma 8-bis) e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di
combustione ed ai medi impianti di combustione, ferme restando le
ulteriori disposizioni in materia di aggregazione degli impianti
previste all'articolo 273, commi 9 e 10, e all'articolo 273-bis,
commi 8 e 9.»;
e) all'articolo 271:
1) il comma 2 e' abrogato;
2) al comma 4 le parole «dalla normativa vigente» sono sostituite
dalle seguenti «dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155»;
3) al comma 5, dopo le parole: «nei piani e programmi di cui al
comma 4.» sono inserite le seguenti: «A tal fine possono essere
altresi' considerati, in relazione agli stabilimenti previsti dal
presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche previste nelle conclusioni
sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attivita', anche se
riferiti ad installazioni di cui al titolo III-bis alla Parte
Seconda.»;
4) il comma 5-bis) e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti a
tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, i criteri per
la fissazione dei valori limite di emissione sono fissati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro della salute.»;
5) il comma 5-ter e' abrogato;
6) al comma 7, le parole: «Anche a seguito dell'adozione del
decreto di cui al comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti» sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione degli stabilimenti»;
7) al comma 14:
7.1) le parole: «di procedere al ripristino funzionale
dell'impianto nel piu' breve tempo possibile e di sospendere
l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto puo' determinare
un pericolo per la salute umana» sono sostituite dalle seguenti: «di
procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel piu' breve tempo
possibile. Si applica, in tali casi, la procedura prevista al comma
20-ter.»;
7.2) dopo le parole: «le fasi di avviamento e di arresto» sono
inserite le seguenti: «e per assicurare che la durata di tali fasi
sia la minore possibile.».
8) al comma 15, dopo le parole: «ai grandi impianti di
combustione di cui all'articolo 273» sono inserite le seguenti: «, ai
medi impianti di combustione di cui all'articolo 273-bis»;
9) il comma 16 e' abrogato;
10) il comma 17 e' sostituito dal seguente:
«17. L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce i criteri per i
controlli da parte dell'autorita' e per il monitoraggio delle
emissioni da parte del gestore. In sede di rilascio, rinnovo e
riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l'autorita'
competente individua i metodi di campionamento e di analisi delle
emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore
sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non
siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche
nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili,
sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme
internazionali o delle norme nazionali previgenti. I controlli, da
parte dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di
emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente
indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio di competenza del
gestore o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi,
sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure attraverso un
sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme
all'allegato VI alla Parte Quinta che rispetta le procedure di
garanzia di qualita' delle norma UNI EN 14181, qualora la relativa
installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o
qualora l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato
anche ai fini dei controlli dell'autorita'.»;
11) al comma 18:
11.1) le parole da: «Le autorizzazioni alle emissioni
rilasciate» fino a «agli effetti del presente titolo» sono sostituite
dalle seguenti: «L'autorizzazione stabilisce, per il monitoraggio
delle emissioni di competenza del gestore, l'esecuzione di misure
periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo di sistemi di
monitoraggio basati su metodi in continuo»;
11.2) le parole: «Il gestore effettua i controlli» sono
sostituite dalle seguenti: «Il gestore effettua il monitoraggio»;
12) il comma 19 e' abrogato;
13) il comma 20 e' sostituito dal seguente:
«20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai
fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i
controlli effettuati dall'autorita' o dagli organi di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera p), accertano una difformita' tra
i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi
di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in
continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17.
Le difformita' accertate nel monitoraggio di competenza del gestore,
incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla
valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono
essere da costui specificamente comunicate all'autorita' competente
per il controllo entro 24 ore dall'accertamento.»;
14) dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti:
«20-bis. Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati
dall'autorita' o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera p), la non conformita' dei valori misurati ai valori limite
prescritti, l'autorita' competente impartisce al gestore, con
ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformita' nel
piu' breve tempo possibile, sempre che tali prescrizioni non possano
essere imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente
normativa. La cessazione dell'esercizio dell'impianto deve essere
sempre disposta se la non conformita' puo' determinare un pericolo
per la salute umana o un significativo peggioramento della qualita'
dell'aria a livello locale.
20-ter. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria
competenza, accerti la non conformita' dei valori misurati ai valori
limite prescritti deve procedere al ripristino della conformita' nel
piu' breve tempo possibile. In tali casi, l'autorita' competente
impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della
conformita', fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le
condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La
continuazione dell'esercizio non e' in tutti i casi concessa se la
non conformita' dei valori misurati ai valori limite prescritti puo'
determinare un pericolo per la salute umana o un significativo
peggioramento della qualita' dell'aria a livello locale. Nel caso in
cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato
si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo
279, comma 2.»;
f) all'articolo 272:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per gli impianti previsti dal comma 1, ove soggetti a
valori limite di emissione applicabili ai sensi del medesimo comma,
la legislazione regionale di cui all'articolo 271, comma 3, individua
i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare
nei controlli e possono imporre obblighi di monitoraggio di
competenza del gestore. Per gli impianti di combustione previsti dal
comma 1, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai
sensi del medesimo comma, l'autorita' competente per il controllo
puo' decidere di non effettuare o di limitare i controlli sulle
emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione di conformita'
dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformita'
delle emissioni ai valori limite e se, sulla base di un controllo
documentale, risultano regolarmente applicate le apposite istruzioni
tecniche per l'esercizio e per la manutenzione previste dalla
dichiarazione. La decisione dell'autorita' competente per il
controllo e' ammessa solo se la dichiarazione riporta le istruzioni
tecniche per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e le altre
informazioni necessarie a rispettare i valori limite, quali le
configurazioni impiantistiche e le modalita' di gestione idonee, il
regime di esercizio ottimale, le caratteristiche del combustibile ed
i sistemi di regolazione.»;
2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'autorita' competente puo' adottare autorizzazioni di
carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di
impianti e attivita', nelle quali sono stabiliti i valori limite di
emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di
costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di
adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicita'
dei controlli. Puo' inoltre stabilire apposite prescrizioni
finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore e'
tenuto a captare e convogliare le emissioni ai sensi dell'articolo
270. Al di fuori di tali casi e condizioni l'articolo 270 non si
applica agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione
generale. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono
stabiliti in conformita' all'articolo 271, commi da 5 a 7.
L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di
adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati di domanda,
nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono deducibili
dalle quantita' di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Le
autorizzazioni generali sono adottate con priorita' per gli
stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di
attivita' elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta.
Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le
potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'allegato IV
alla Parte Quinta si deve considerare l'insieme degli impianti e
delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna
categoria presente nell'elenco. I gestori degli stabilimenti per cui
e' stata adottata una autorizzazione generale possono comunque
presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.
L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e
attivita' non previsti in autorizzazioni generali e' soggetta alle
autorizzazioni di cui all'articolo 269. L'installazione di
stabilimenti in cui sono presenti impianti e attivita' previsti in
piu' autorizzazioni generali e' ammessa previa contestuale procedura
di adesione alle stesse. In stabilimenti dotati di autorizzazioni
generali e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di
impianti e l'avvio di attivita' previsti in altre autorizzazioni
generali. In caso di convogliamento delle emissioni prodotte da
impianti previsti da diverse autorizzazioni generali in punti di
emissione comuni, si applicano i valori limite piu' severi prescritti
in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata. In
stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269,
e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti
e l'avvio di attivita' previsti nelle autorizzazioni generali,
purche' la normativa regionale o le autorizzazioni generali
stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero
massimo o l'entita' delle modifiche effettuabili mediante tale
procedura per singolo stabilimento; l'autorita' competente provvede
ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base
dell'avvenuta adesione.
3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque giorni prima
dell'installazione il gestore invia all'autorita' competente una
domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai
documenti ivi prescritti. La domanda di adesione individua
specificamente gli impianti e le attivita' a cui fare riferimento
nell'ambito delle autorizzazioni generali vigenti. L'autorita' che
riceve la domanda puo', con proprio provvedimento, negare l'adesione
nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti
dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai
programmi o dalla legislazione regionale di cui all'articolo 271,
commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio
sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
Alla domanda di adesione puo' essere allegata la comunicazione
relativa alla messa in esercizio prevista all'articolo 269, comma 6,
che puo' avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla
domanda stessa. La procedura si applica anche nel caso in cui il
gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta
fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento alle autorizzazioni
previste all'articolo 269 in caso di modifiche relative
all'installazione di impianti o all'avvio di attivita' non previsti
nelle autorizzazioni generali. L'autorizzazione generale si applica a
chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni
generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi
all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di
adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno
quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore
presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente,
corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorita' competente
procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni
generali adottate ai sensi del presente articolo. Le procedure e le
tempistiche previste dal presente articolo si applicano in luogo di
quelle previste dalle norme generali vigenti in materia di
comunicazioni amministrative e silenzio assenso.»;
3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le autorizzazioni di carattere generale adottate per gli
stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche
insieme ad altri impianti e attivita', devono disciplinare anche le
voci previste all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta,
escluse quelle riportate alle lettere a), g) e h). Le relative
domande di adesione devono contenere tutti i dati previsti
all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in
cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attivita', le sostanze o
le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D,
H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea
vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio
delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una
modifica della classificazione di una sostanza, uno o piu' impianti o
attivita' ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al
divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare
all'autorita' competente, entro tre anni dalla modifica della
classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo
269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera
in esercizio senza autorizzazione.»;
5) il comma 4-bis e' abrogato;
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati
alla difesa nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, ed
alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente
adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in
relazione alla temperatura, all'umidita' e ad altre condizioni
attinenti al microclima di tali ambienti. Sono in tutti i casi
soggette al presente titolo le emissioni provenienti da punti di
emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze
inquinanti dagli ambienti di lavoro. Il presente titolo non si
applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri
dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo
quelli che l'autorita' competente stabilisca di disciplinare
nell'autorizzazione. Sono comunque soggetti al presente titolo gli
impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni
critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo
produttivo dello stabilimento. Agli impianti di distribuzione dei
carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni
degli articoli 276 e 277.»;
7) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti destinati
alla difesa nazionale in cui sono ubicati medi impianti di
combustione. L'autorizzazione dello stabilimento prevede valori
limite e prescrizioni solo per tali impianti:»;
8) dopo l'articolo 272 e' inserito il seguente:
«Art. 272-bis (Emissioni odorigene). - 1. La normativa regionale o
le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la
limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al
presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno,
alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attivita'
presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona
interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il
potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite piu' severi
con le modalita' previste all'articolo 271:
a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³)
per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri
localizzativi per impianti e per attivita' aventi un potenziale
impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di
contenimento;
c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento
autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di
ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del
procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime
di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o
ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di
emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s)
per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,
2. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, puo' elaborare indirizzi in
relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso
l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalita'
previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche
sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni
per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli
stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di
metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.»;
g) all'articolo 273:
1) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Si considerano come un unico grande impianto di combustione, ai
fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla
quale stabilire i valori limite di emissione, piu' impianti di
combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW e la somma
delle cui potenze e' pari o superiore a 50 MW che sono localizzati
nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o
convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni
tecniche svolta dalle autorita' competenti, ad un solo punto di
emissione. La valutazione relativa alla convogliabilita' tiene conto
dei criteri previsti all'articolo 270. Non sono considerati, a tali
fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri
impianti quando questi ultimi sono disattivati. L'autorita'
competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche,
puo' altresi' disporre il convogliamento delle emissioni di tali
impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite
che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero
all'impianto piu' recente.»;
2) il comma 13 e' abrogato;
3) dopo l'articolo 273 e' inserito il seguente:
«Art. 273-bis (Medi impianti di combustione). - 1. Gli stabilimenti
in cui sono ubicati medi impianti di combustione sono soggetti ad
autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 e, in caso di installazioni
di cui alla Parte Seconda, all'autorizzazione integrata ambientale.
Gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione
alimentati con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla
Parte Quinta sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 214.
2. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di
combustione, anche insieme ad altri impianti o attivita', possono
essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere generale
adottate in conformita' all'articolo 272, comma 3-bis.
3. L'istruttoria autorizzativa prevista all'articolo 271, comma 5,
e all'articolo 272, comma 2, individua, per i medi impianti di
combustione, valori limite di emissione e prescrizioni di esercizio
non meno restrittivi rispetto ai pertinenti valori e prescrizioni
previsti agli allegati I e V alla Parte Quinta e dalle normative e
dai piani regionali di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, e rispetto
a quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al
rinnovo.
4. Per i medi impianti di combustione ubicati in installazioni di
cui alla Parte Seconda i valori limite di emissione e le prescrizioni
di esercizio degli allegati I e V alla Parte Quinta e delle normative
e dei piani regionali previsti all'articolo 271, commi 3 e 4, sono
presi in esame nell'istruttoria dell'autorizzazione integrata
ambientale ai fini previsti all'articolo 29-sexies, comma 4-ter.
5. A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza
termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio
2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai
valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria
autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere
rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e,
per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017
erano elencati all'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli
eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma
1.
6. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo
il gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista
all'articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione
esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima
delle date previste al comma 5. L'adeguamento puo' essere altresi'
previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico
dell'autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni.
L'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento
con un'istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti
o la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. In
caso di autorizzazioni che gia' prescrivono valori limite e
prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 il gestore
comunica tale condizione all'autorita' competente quantomeno due anni
prima delle date previste dal comma 5.
7. Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresi', presentate:
a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere
generale adottate in conformita' all'articolo 272, comma 3-bis, per
gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione
esistenti;
b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono
ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano
soggetti all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269
secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;
c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o
214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti
di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste
all'allegato II alla Parte Quinta. Tali domande sono sostituite da
una comunicazione in caso di autorizzazioni che gia' prescrivono
valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5;
d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate
ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui sono
ubicati medi impianti di combustione esistenti. Tali domande sono
sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che gia'
prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti
al comma 5.
8. Si considerano come un unico impianto, ai fini della
determinazione della potenza termica nominale in base alla quale
stabilire i valori limite di emissione, i medi impianti di
combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui
emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una
valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorita'
competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa
alla convogliabilita' tiene conto dei criteri previsti all'articolo
270. Tale unita' si qualifica come grande impianto di combustione nei
casi previsti all'articolo 273, comma 9. Non sono considerati, a tali
fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri
impianti quando questi ultimi sono disattivati. Se le emissioni di
piu' medi impianti di combustione sono convogliate ad uno o piu'
punti di emissione comuni, il medio impianto di combustione che
risulta da tale aggregazione e' soggetto ai valori limite che, in
caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto piu'
recente.
9. L'adeguamento alle disposizioni del comma 8, in caso di medi
impianti di combustione esistenti, e' effettuato nei tempi a tal fine
stabiliti dall'autorizzazione, nel rispetto delle date previste dal
comma 5.
10. Non costituiscono medi impianti di combustione:
a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il
riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento
degli oggetti o dei materiali;
b) impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo
tecnico per la depurazione dell'effluente gassoso mediante
combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di
combustione;
c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un
veicolo, una nave, o un aeromobile;
d) turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme
off-shore;
e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas
diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del
miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
f) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking
catalitico;
g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
h) reattori utilizzati nell'industria chimica;
i) batterie di forni per il coke;
l) cowpers degli altiforni;
m) impianti di cremazione;
n) medi impianti di combustione alimentati da combustibili di
raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione
di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;
o) caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della
pasta di legno;
p) impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in
materia di motori o combustione interna destinati all'installazione
su macchine mobili non stradali;
q) impianti di incenerimento o coincenerimento previsti al titolo
III-bis alla Parte Quarta.
11. E' tenuto, presso ciascuna autorita' competente, con le forme
da questa stabilite, un registro documentale nel quale sono riportati
i dati previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta per i medi
impianti di combustione e per i medi impianti termici civili di cui
all'articolo 284, commi 2-bis e 2-ter, nonche' i dati relativi alle
modifiche di tali impianti. E' assicurato l'accesso del pubblico alle
informazioni contenute nel registro, attraverso pubblicazione su siti
internet, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195.
12. I dati previsti al comma 11 sono inseriti nel registro
documentale:
a) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 o
delle autorizzazioni integrate ambientali o delle autorizzazioni di
cui agli articoli 208 o 214 di stabilimenti o installazioni in cui
sono presenti medi impianti di combustione nuovi;
b) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 o
delle autorizzazioni integrate ambientali delle autorizzazioni di cui
agli articoli 208 o 214, comma 7, di stabilimenti o installazioni in
cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti, in caso di
rilascio avvenuto a partire dal 19 dicembre 2017;
c) entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista al comma 6,
ultimo periodo, e al comma 7, lettere c) e d);
d) al perfezionamento della procedura di adesione alle
autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 3-bis;
e) entro sessanta giorni dalla comunicazione delle modifiche non
sostanziali di cui all'articolo 269, comma 8, relative a medi
impianti di combustione, fatte salve le eventuali integrazioni del
registro ove l'autorita' competente aggiorni l'autorizzazione dopo il
termine;
f) all'atto dell'iscrizione dei medi impianti termici civili di
cui all'articolo 284, commi 3 e 4, nel relativo registro
autorizzativo.
13. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 o della domanda di
autorizzazione integrata ambientale di stabilimenti e di
installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione o
della domanda di adesione alle autorizzazioni generali di cui
all'articolo 272, comma 3-bis, o della comunicazione di modifiche non
sostanziali relative a medi impianti di combustione, l'autorita'
competente avvia il procedimento istruttorio e comunica
tempestivamente tale avvio al richiedente.
14. Per gli impianti di combustione di potenza termica inferiore a
1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre
2017, i pertinenti valori di emissione in atmosfera previsti
all'allegato I alla Parte Quinta devono essere rispettati entro il 1°
gennaio 2030. Fino a tale data devono essere rispettati gli eventuali
valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1.
15. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo' esentare
i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per
piu' di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su
ciascun periodo di cinque anni, dall'obbligo di adeguarsi ai valori
limite di emissione previsti al comma 5. La domanda di autorizzazione
contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore
operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si
riferisce ai cinque anni civili successivi quello di rilascio
dell'autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal
secondo anno civile successivo a quello di rilascio
dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorita' competente, ai
fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore
operative utilizzate nell'anno precedente. Il numero massimo di ore
operative puo' essere elevato a 1.000 in caso di emergenza dovuta
alla necessita' di produrre energia elettrica nelle isole connesse ad
un sistema di alimentazione principale a seguito dell'interruzione di
tale alimentazione.
16. L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi
impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per piu' di
500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo
di tre anni, puo' esentare tali impianti dall'applicazione dei
pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta.
La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a
rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da
considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile
successiva al rilascio dell'autorizzazione ed ai due anni civili
seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile
successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore
presenta all'autorita' competente, ai fini del calcolo della media
mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno
precedente. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271,
comma 5, individua valori limite non meno restrittivi di quelli
previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le
emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi,
in ogni caso, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm³.
17. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo' differire
al 1° gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai valori limite di
emissione previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione
esistenti di potenza termica superiore a 5 MW se almeno il 50% della
produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile
su ciascun periodo di cinque anni, sia fornito ad una rete pubblica
di teleriscaldamento sotto forma di vapore o acqua calda. La domanda
di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale
percentuale di fornitura. Il primo periodo da considerare per il
calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di
rilascio dell'autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno, a
partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio
dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorita' competente, ai
fini del calcolo della media mobile, un documento in cui e' indicata
la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata
a tale fornitura nell'anno precedente. L'istruttoria autorizzativa di
cui all'articolo 271, comma 5, individua, per le emissioni del
periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed al 1° gennaio 2030, valori
limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati e,
per le emissioni di ossidi di zolfo, in ogni caso, un valore limite
non superiore a 1.100 mg/Nm³.
18. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo' differire
al 1° gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai valori limite di
emissione degli ossidi di azoto previsti al comma 5 per i medi
impianti di combustione esistenti costituiti da motori a gas o
turbine a gas di potenza termica superiore a 5 MW, se tali impianti
sono utilizzati per il funzionamento delle stazioni di compressione
di gas necessarie per garantire la protezione e la sicurezza di un
sistema nazionale di trasporto del gas. Resta fermo, fino alla data
prevista di adeguamento, il rispetto dei valori limite
precedentemente autorizzati.
19. In caso di impossibilita' di rispettare i pertinenti valori
limite di emissione previsti per gli ossidi di zolfo all'allegato I
alla Parte Quinta per i medi impianti nuovi ed esistenti a causa di
un'interruzione nella fornitura di combustibili a basso tenore di
zolfo, dovuta ad una situazione di grave penuria, l'autorita'
competente puo' disporre una deroga, non superiore a sei mesi,
all'applicazione di tali valori limite. L'autorizzazione individua i
valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino
non meno restrittivi di quelli autorizzati prima del 19 dicembre
2017.
20. In caso di medi impianti nuovi ed esistenti, alimentati
esclusivamente a combustibili gassosi, che a causa di un'improvvisa
interruzione nella fornitura di gas debbano eccezionalmente
utilizzare altri combustibili e dotarsi di un apposito sistema di
abbattimento, l'autorita' competente puo' disporre una deroga, non
superiore a 10 giorni, salvo giustificate proroghe, all'applicazione
dei pertinenti valori limite di emissione previsti dall'allegato I
alla Parte Quinta. L'autorizzazione individua i valori limite da
applicare in tali periodi, assicurando che risultino non meno
restrittivi di quelli autorizzati del 19 dicembre 2017.
21. Le deroghe previste ai commi 18 e 19 sono comunicate dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla
Commissione europea entro un mese dalla concessione. L'autorita'
competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, comunica al Ministero tali deroghe entro
cinque giorni dalla concessione.».
22. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 fissa al 1°
gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione
previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti che
fanno parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema
isolato di cui all´articolo 2, punto 26 e punto 27, della direttiva
2009/72/CE. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271,
comma 5, individua, per le emissioni del periodo compreso tra il 1°
gennaio 2025 ed il 1° gennaio 2030, valori limite non meno
restrittivi di quelli precedentemente autorizzati»;
h) all'articolo 274:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Raccolta e
trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di
combustione e dei medi impianti di combustione»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) il primo periodo del comma 3 e' soppresso;
4) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione
europea, sulla base dei formati da questa adottati:
a) entro il 1° gennaio 2021, una relazione contenente una stima
delle emissioni totali annue di monossido di carbonio dei medi
impianti di combustione e dei medi impianti termici civili e le
informazioni relative alle concentrazioni di monossido di carbonio
nelle emissioni di tali impianti, raggruppate per tipo di
combustibile e classe di capacita';
b) entro il 1° ottobre 2026 ed entro il 1° ottobre 2031, una
relazione contenente le informazioni qualitative e quantitative
relative all'applicazione delle norme vigenti in materia di medi
impianti di combustione e medi impianti termici civili, incluse le
attivita' finalizzate a verificare la conformita' degli impianti. La
prima relazione contiene anche una stima delle emissioni totali annue
di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo dei medi impianti di
combustione e dei medi impianti termici civili, raggruppate per tipo
di impianto, tipo di combustibile e classe di capacita'.
8-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono stabiliti i dati, i metodi di stima, i
tempi e le modalita' delle comunicazioni che i gestori dei medi
impianti di combustione e le autorita' competenti di cui ai titoli I
e II alla Parte Quinta effettuano all'ISPRA ed al predetto Ministero
ai fini della predisposizione delle relazioni previste al comma
8-bis. L'ISPRA, sulla base di tali informazioni, elabora un rapporto,
conforme ai pertinenti formati adottati dalla Commissione europea, da
inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare almeno tre mesi prima dei termini previsti al comma 8-bis.»;
i) all'articolo 275, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Al fine di ammettere l'applicazione di valori limite
espressi come emissioni totali equivalenti, ai sensi della parte V
dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto, negli
stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di consumo di solventi,
l'autorita' competente valuta anche, tenuto conto delle specifiche
attivita' degli stabilimenti oggetto di autorizzazione, la
sussistenza della possibilita' di assicurare un efficace controllo
sul rispetto di tali valori.»;
l) all'articolo 276 il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al
comma 1, lettera b), non sono soggetti all'autorizzazione di cui
all'articolo 269.»;
m) all'articolo 277, comma 7, le parole: «non c'e' nella direttiva»
sono soppresse;
n) all'articolo 278, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Resta ferma, in caso di non conformita' dei valori misurati
ai valori limite prescritti, accertata nel corso dei controlli
effettuati dall'autorita' o dagli organi di cui all'articolo 268,
comma 1, lettera p), la possibilita' di adottare le ordinanze
previste all'articolo 271, comma 20-bis.»;
o) all'articolo 279:
1) al comma 1 le parole: «ammenda da 258 euro a 1.032 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «ammenda da 1.000 euro a 10.000
euro»; dopo le parole: «l'autorizzazione prevista all'articolo 269,
comma 8» sono aggiunte le seguenti: «o, ove applicabile, dal decreto
di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»;
dopo le parole: «comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8»
sono inserite le seguenti: «o, ove applicabile, dal decreto di
attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35» e le
parole: «pari a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti; «da 300
euro a 1.000 euro»;
2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «o le prescrizioni» e
«o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai
sensi del presente titolo» sono soppresse; le parole: «fino a 1.032
euro» sono sostituite dalle seguenti «fino a 10.000 euro»; al secondo
periodo le parole: «o le prescrizioni» sono soppresse;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le
prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III
o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di
cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte
dall'autorita' competente e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede
l'autorita' competente. Se le prescrizioni violate sono contenute
nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni
previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.»;
4) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E'
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a
2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente, chi
non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis,
comma 6 e comma 7, lettere c) e d)»;
5) al comma 7, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilaquattrocentonovantatre euro a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro» sono sostituite
dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a
155.000 euro.»;
p) all'articolo 280, comma 1, le parole: «fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351» sono soppresse;
q) all'articolo 281:
1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
2) al comma 4, le parole: «Per gli stabilimenti» sono sostituite
dalle seguenti: «Per gli impianti degli stabilimenti»;
3) al comma 6 le parole: «dell'articolo 13 della legge 4 febbraio
2005, n. 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 36 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.»;
4) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, assicura un esame congiunto e
l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di
comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di
emissioni in atmosfera e inquinamento dell'aria ambiente ed assicura,
anche sulla base dello scambio di informazioni previsto dall'articolo
6, comma 10, della direttiva 2015/2193/UE, le attivita' necessarie
per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, tra le autorita'
competenti, dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini
dell'applicazione della parte quinta del presente decreto e per la
valutazione delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo
268, comma 1, lettera aa).».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse.
Il testo dell'art. 76 della Costituzione cosi' recita:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Il testo dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016,
n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2015), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi'
recita:
«Art. 17. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione
delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti
originati da impianti di combustione medi, nonche' per il
riordino del quadro normativo degli stabilimenti che
producono emissioni nell'atmosfera.
In vigore dal 16 settembre 2016.
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione
delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti
originati da impianti di combustione medi, il Governo
provvede anche al riordino del quadro normativo degli
stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel
quale e' compresa la disciplina degli impianti di
combustione medi. Nell'esercizio della delega, il Governo
osserva i principi e criteri direttivi di cui all'articolo
1, comma 1, in quanto compatibili, nonche' i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornare la disciplina generale relativa agli
stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante
la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda
l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative,
la determinazione dei valori limite di emissione, i
controlli e le azioni conseguenti ai controlli;
b) razionalizzare le procedure autorizzative per gli
stabilimenti di cui alla lettera a), anche al fine di
garantire il coordinamento con la normativa vigente in
materia di autorizzazione unica ambientale;
c) aggiornare l'allegato I alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i
vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori
tecnologie disponibili, con priorita' per gli impianti di
combustione e per la classificazione delle sostanze
inquinanti;
d) riconoscere agli impianti di combustione medi
esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul
piano tecnico alle nuove prescrizioni;
e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e
amministrative previsto dalla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformita' alle
disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare
l'effettivita', la proporzionalita' e la dissuasivita'
delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non
sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo
conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga
natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti
sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonche'
dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da
disciplinare.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla
sua attuazione con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
La direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni
nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti
di combustione medi (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre 2015, n. L 313.
La Parte del Quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96,
e' cosi' rubricata:
«Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione
delle emissioni in atmosfera»
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O.
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
(attuazione della direttiva 2008/50 relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un aria piu' pulita in Europa) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2010, n.
216, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2013, n. 59 (regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione
di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio
2013, n. 124, S.O.
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli artt. 267, 268, 269, 270,
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 e 281 del
citato d. lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 267 (Campo di applicazione). - In vigore dal 11
aprile 20141. Il presente titolo, ai fini della prevenzione
e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si
applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili
non disciplinati dal titolo II, ed alle attivita' che
producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di
emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di
analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione
della conformita' dei valori misurati ai valori limite.
2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento
e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i
valori limite di emissione e altre prescrizioni sono
stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 208 o
nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo
III-bis alla Parte Seconda. I valori limite e le
prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di
incenerimento e coincenerimento sulla base del Titolo
III-bis della Parte Quarta e dei piani regionali di
qualita' dell'aria e, per gli altri impianti di trattamento
termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271
del presente titolo. Resta ferma l'applicazione del
presente titolo per gli altri impianti e le altre attivita'
presenti nello stesso stabilimento, nonche' nei casi
previsti dall'articolo 214, comma 8. )
3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad
autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al
Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni
l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente
Titolo non e' richiesta in quanto sostituita
dall'autorizzazione integrata ambientale.
4. (abrogato)».
«Art. 268 (Definizioni). - In vigore dal 11 aprile
20141. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti
definizioni:
a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione
dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa
di una o di piu' sostanze in quantita' e con
caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo
per la salute umana o per la qualita' dell'ambiente oppure
tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi
legittimi dell'ambiente;
b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida,
liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa
causare inquinamento atmosferico e, per le attivita' di cui
all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto,
di COV nell'ambiente;
c) emissione convogliata: emissione di un effluente
gassoso effettuata attraverso uno o piu' appositi punti;
d) emissione diffusa: emissione diversa da quella
ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui
all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV
contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei
prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute
nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto;
e) emissione tecnicamente convogliabile: emissione
diffusa che deve essere convogliata sulla base delle
migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o
di zone che richiedono una particolare tutela;
f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse
e delle emissioni convogliate;
g) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente
emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata
volumetrica e' espressa in metri cubi all'ora riportate in
condizioni normali (Nm³/ora), previa detrazione del tenore
di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte
quinta del presente decreto;
h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che
si configura come un complessivo ciclo produttivo,
sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in
cui sono presenti uno o piu' impianti o sono effettuate una
o piu' attivita' che producono emissioni attraverso, per
esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali,
deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento
anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una
o piu' attivita';
i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento
che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o
costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi
della normativa previgente, e che e' stato autorizzato ai
sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno
stabilimento che e' stato autorizzato ai sensi
dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche' in funzione o
messo in funzione entro il 29 aprile 2008;
i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non
ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);
l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme
di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in
modo autonomo una specifica attivita', anche nell'ambito di
un ciclo piu' ampio;
m) modifica dello stabilimento: installazione di un
impianto o avvio di una attivita' presso uno stabilimento o
modifica di un impianto o di una attivita' presso uno
stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto
indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui
all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui
all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione
all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei
documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto;
ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle
modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati;
m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un
aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che
altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle
stesse e che possa produrre effetti negativi e
significativi sull'ambiente; per gli impianti di cui
all'articolo 273 si applica la definizione prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le attivita'
di cui all'articolo 275 si applicano le definizioni
previste ai commi 21 e 22 di tale articolo. Le regioni e le
province autonome possono, nel rispetto della presente
definizione, definire ulteriori criteri per la
qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare
modifiche non sostanziali per le quali non vi e' l'obbligo
di comunicazione di cui all'articolo 269, comma 8.
n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha
potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio
dello stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione
dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente
decreto; per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le
attivita' di cui all'articolo 275 si applica la definizione
prevista all'articolo 5, comma 1, lettera r-bis);
o) autorita' competente: la regione o la provincia
autonoma o la diversa autorita' indicata dalla legge
regionale quale autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli
altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli
stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale e per gli adempimenti a questa connessi,
l'autorita' competente e' quella che rilascia tale
autorizzazione;
p) autorita' competente per il controllo: l'autorita'
a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire
in via ordinaria i controlli circa il rispetto
dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente
titolo, ferme restando le competenze degli organi di
polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad
autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide,
salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella
di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad
autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a
questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e'
quella prevista dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione;
q) valore limite di emissione: il fattore di
emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di
massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono
essere superati. I valori di limite di emissione espressi
come concentrazione sono stabiliti con riferimento al
funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio
piu' gravose e, salvo diversamente disposto dal presente
titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come
media oraria;
r) fattore di emissione: rapporto tra massa di
sostanza inquinante emessa e unita' di misura specifica di
prodotto o di servizio;
s) concentrazione: rapporto tra massa di sostanza
inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per gli
impianti di combustione i valori di emissione espressi come
concentrazione (mg/Nm³) sono calcolati considerando, se non
diversamente stabilito dalla parte quinta del presente
decreto, un tenore volumetrico di ossigeno di riferimento
del 3 per cento in volume dell'effluente gassoso per i
combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento in volume
per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per
le turbine a gas;
t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza
inquinante emessa e massa della stessa sostanza utilizzata
nel processo produttivo, moltiplicato per cento;
u) flusso di massa: massa di sostanza inquinante
emessa per unita' di tempo;
v) soglia di rilevanza dell'emissione: flusso di
massa, per singolo inquinante o per singola classe di
inquinanti, calcolato a monte di eventuali sistemi di
abbattimento, e nelle condizioni di esercizio piu' gravose
dell'impianto, al di sotto del quale non si applicano i
valori limite di emissione;
z) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed
una pressione di 101,3 kPa;
aa) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente
ed avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi
di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate
tecniche ad evitare ovvero, se cio' risulti impossibile, a
ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le
modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura degli impianti e delle attivita';
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala
che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere
un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso.
Per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le
attivita' di cui all'articolo 275 si applica la definizione
prevista all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter);
aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore,
durante il quale un grande impianto di combustione o un
medio impianto di combustione e', in tutto o in parte, in
esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i
periodi di avviamento e di arresto;
bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione
autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito
dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, e'
portato da una condizione nella quale non esercita
l'attivita' a cui e' destinato, o la esercita in situazione
di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una
condizione nella quale tale attivita' e' esercitata in
situazione di carico di processo pari o superiore al minimo
tecnico;
cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione
autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito
dell'interruzione dell'erogazione di energia, combustibili
o materiali, non dovuta ad un guasto, e' portato da una
condizione nella quale esercita l'attivita' a cui e'
destinato in situazione di carico di processo pari o
superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale
tale funzione e' esercitata in situazione di carico di
processo inferiore al minimo tecnico o non e' esercitata;
dd) carico di processo: il livello percentuale di
produzione rispetto alla potenzialita' nominale
dell'impianto;
ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo
compatibile con l'esercizio dell'attivita' cui l'impianto
e' destinato;
ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo
tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di
utilizzare il calore cosi' prodotto;
gg) grande impianto di combustione: impianto di
combustione di potenza termica nominale pari o superiore a
50MW. Un grande impianto di combustione e' classificato
come:
1) anteriore al 2013: il grande impianto di
combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 7
gennaio 2013 o per cui e' stata presentata una domanda
completa di autorizzazione entro tale data, a condizione
che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014;
2) anteriore al 2002: il grande impianto di
combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 27
novembre 2002 o per cui e' stata presentata una domanda
completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione
che sia stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003;
3) nuovo: il grande impianto di combustione che non
ricade nella definizione di cui ai numeri 2) e 3);
gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di
combustione di potenza termica nominale pari o superiore a
1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a
gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X
alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste
all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio impianto di
combustione e' classificato come:
1) esistente: il medio impianto di combustione messo in
esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della
normativa all'epoca vigente o previsto in una
autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica
ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che
il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19
dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro
il 20 dicembre 2018;
2) nuovo: il medio impianto di combustione che non
rientra nella definizione di cui al punto 1);
gg-ter) motore: un motore a gas, diesel o a doppia
alimentazione;
gg-quater) motore a gas: un motore a combustione
interna che funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza
l'accensione comandata per bruciare il combustibile;
gg-quinquies) motore diesel: un motore a combustione
interna che funziona secondo il ciclo diesel e che utilizza
l'accensione spontanea per bruciare il combustibile;
gg-sexies) motore a doppia alimentazione: un motore a
combustione interna che utilizza l'accensione spontanea e
che funziona secondo il ciclo diesel quando brucia
combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando brucia
combustibili gassosi;
gg-septies) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante
che trasforma energia termica in meccanica, costituita
principalmente da un compressore, un dispositivo termico in
cui il combustibile e' ossidato per riscaldare il fluido
motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a ciclo
aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le turbine a
gas in regime di cogenerazione, dotate o meno di bruciatore
supplementare;
hh) potenza termica nominale dell'impianto di
combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile utilizzato e della portata massima di
combustibile bruciato al singolo impianto di combustione,
cosi' come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt
termici o suoi multipli;
ii) composto organico: qualsiasi composto contenente
almeno l'elemento carbonio e uno o piu' degli elementi
seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo,
silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e
dei carbonati e bicarbonati inorganici;
ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi
composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di
vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una
volatilita' corrispondente in condizioni particolari di
uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, e'
considerata come COV la frazione di creosoto che alla
temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore
superiore a 0,01 kPa;
mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o
in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere
materie prime, prodotti o rifiuti, senza subire
trasformazioni chimiche, o usato come agente di pulizia per
dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di
dispersione, correttore di viscosita', correttore di
tensione superficiale, plastificante o conservante;
nn) capacita' nominale: la massa giornaliera massima
di solventi organici utilizzati per le attivita' di cui
all'articolo 275, svolte in condizioni di normale
funzionamento ed in funzione della potenzialita' di
prodotto per cui le attivita' sono progettate;
oo) consumo di solventi: il quantitativo totale di
solventi organici utilizzato in uno stabilimento per le
attivita' di cui all'articolo 275 per anno civile ovvero
per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto
qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;
pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo
di solventi calcolato sulla base della capacita' nominale
riferita, se non diversamente stabilito
dall'autorizzazione, a trecentotrenta giorni all'anno in
caso di attivita' effettuate su tutto l'arco della
settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre
attivita';
qq) riutilizzo di solventi organici: l'utilizzo di
solventi organici prodotti da una attivita' e
successivamente recuperati per qualsiasi finalita' tecnica
o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile;
rr) soglia di consumo: il consumo di solvente
espresso in tonnellate/anno stabilito dalla parte II
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto,
per le attivita' ivi previste;
ss)
rr-bis) raffinerie: stabilimenti in cui si effettua la
raffinazione di oli minerali o gas;
tt) impianti di distribuzione: impianti in cui il
carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore
da impianti di deposito; ai fini dell'applicazione
dell'articolo 277 si considerano esistenti gli impianti di
distribuzione di benzina gia' costruiti o la cui
costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi
della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012 e si
considerano nuovi gli impianti di distribuzione di benzina
la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai
sensi della vigente normativa dal 1° gennaio 2012; sono
equiparati agli impianti nuovi gli impianti distribuzione
che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di una
ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo o
riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni;
tt-bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato
all'erogazione di benzina; il distributore degli impianti
di distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea
pompa di erogazione in grado di prelevare il carburante
dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere
collegato a un sistema di pompaggio centralizzato;
tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina:
1) ai fini dell'articolo 276, l'attrezzatura per il
recupero di benzina dai vapori durante le operazioni di
caricamento presso i terminali;
2) ai fini dell'articolo 277, l'attrezzatura per il
recupero dei vapori di benzina spostati dal serbatoio del
carburante del veicolo durante il rifornimento presso un
impianto di distribuzione;
tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema di
recupero dei vapori di benzina che prevede il trasferimento
dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso
l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli
stessi al distributore per la reimmissione in commercio;
tt-quinquies) flusso: quantita' totale annua di
benzina scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacita'
in un impianto di distribuzione;
uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con o senza
additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali: NC
2710 1131 -2710 1141 -2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151 -
2710 1159 o che abbia una tensione di vapore Reid pari o
superiore a 27,6 kilopascal, pronto all'impiego quale
carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di
petrolio liquefatto (GPL);
uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che
evaporano dalla benzina;
vv) terminale: ogni struttura adibita al caricamento
e allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna,
carro-cisterna o nave-cisterna, ivi compresi gli impianti
di deposito presenti nel sito della struttura;
zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso
adibito allo stoccaggio di combustibile; ai fini
dell'applicazione dell'articolo 277 si fa riferimento ai
serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina presso
gli impianti di distribuzione;
aaa) impianto di caricamento: ogni impianto di un
terminale ove la benzina puo' essere caricata in cisterne
mobili. Gli impianti di caricamento per i veicoli-cisterna
comprendono una o piu' torri di caricamento;
bbb) torre di caricamento: ogni struttura di un
terminale mediante la quale la benzina puo' essere, in un
dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna;
ccc) deposito temporaneo di vapori: il deposito
temporaneo di vapori in un impianto di deposito a tetto
fisso presso un terminale prima del trasferimento e del
successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento
dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello
stesso terminale non e' considerato deposito temporaneo di
vapori ai sensi della parte quinta del presente decreto;
ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacita'
superiore ad 1 m³, trasportata su strada, per ferrovia o
per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da
un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto
di distribuzione di carburanti;
eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al trasporto
su strada della benzina che comprenda una o piu' cisterne
montate stabilmente o facenti parte integrante del telaio o
una o piu' cisterne rimuovibili.
eee-bis) combustibile: qualsiasi materia solida,
liquida o gassosa, di cui l'allegato X alla Parte Quinta
preveda l'utilizzo per la produzione di energia mediante
combustione, esclusi i rifiuti;
eee-ter) combustibile di raffineria: materiale
combustibile solido, liquido o gassoso risultante dalle
fasi di distillazione e conversione della raffinazione del
petrolio greggio, inclusi gas di raffineria, gas di
sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio;
eee-quater) olio combustibile pesante: qualsiasi
combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al codice
NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, o
2710 20 39 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal
petrolio, diverso dal gasolio, che, per i suoi limiti di
distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti
destinati a essere usati come combustibile e di cui meno
del 65 % in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C
secondo il metodo ASTM D86. anche se la percentuale del
distillato a 250° C non puo' essere determinata secondo il
predetto metodo;
eee-quinquies) gasolio: qualsiasi combustibile liquido
derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19 25, 2710
19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710 20 19 o
qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui
meno del 65 % in volume, comprese le perdite, distilla a
250° C e di cui almeno l'85 % in volume, comprese le
perdite, distilla a 350° C secondo il metodo ASTM D86;
eee-sexies) gas naturale: il metano presente in natura,
contenente non piu' del 20% in volume di inerti e altri
costituenti;
eee-septies) polveri: particelle, di qualsiasi forma,
struttura o densita', disperse in fase gassosa alle
condizioni del punto di campionamento, che, in determinate
condizioni, possono essere raccolte mediante filtrazione
dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da
analizzare e che, in determinate condizioni, restano a
monte del filtro e sul filtro dopo l'essiccazione;
eee-octies) ossidi di azoto (NOx): il monossido di
azoto (NO) ed il biossido di azoto espressi come biossido
di azoto (NO2)»;
eee-nonies) rifiuto: rifiuto come definito all'articolo
183, comma 1, lett. a).».
«Art. 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
per gli stabilimenti). - In vigore dal 28 lugl1. Fatto
salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal
comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1
e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni
deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della
parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione e'
rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli
impianti e le singole attivita' presenti nello stabilimento
non sono oggetto di distinte autorizzazioni.
1-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad
autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo
delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure
previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23, comma
1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. Le
disposizioni di cui ai commi 3, 7 e 8 continuano ad
applicarsi nei casi in cui il decreto di attuazione
dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, rinvia alle norme di settore, nonche'
in relazione alla partecipazione del Comune al
procedimento. Sono fatti salvi gli ulteriori termini
previsti all'articolo 273-bis, comma 13.
2. Il gestore che intende installare uno stabilimento
nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro
presenta all'autorita' competente una domanda di
autorizzazione, accompagnata:
a) dal progetto dello stabilimento in cui sono
descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate
per limitare le emissioni e la quantita' e la qualita' di
tali emissioni, le modalita' di esercizio, la quota dei
punti di emissione individuata in modo da garantire
l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che
caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le
caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si
prevede l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a
tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i
parametri di impianto che lo caratterizzano;
b) da una relazione tecnica che descrive il
complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli
impianti e le attivita' ed indica il periodo previsto
intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime
degli impianti.
2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a
stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di
combustione devono essere indicati, oltre quanto previsto
al comma 2, anche i dati previsti all'allegato I, Parte
IV-bis, alla Parte Quinta.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione
all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorita'
competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel
corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad
un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri
procedimenti amministrativi e, in particolare, nei
procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per
l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorita' competente,
previa informazione al comune interessato il quale puo'
esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un
autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di
autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda
devono essere trasmesse all'autorita' competente entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; se l'autorita'
competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi
giorni o, in caso di integrazione della domanda di
autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla
ricezione della domanda stessa, il gestore puo', entro i
successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorita'
competente.
4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli
270 e 271:
a) per le emissioni che risultano tecnicamente
convogliagli, le modalita' di captazione e di
convogliamento;
b) per le emissioni convogliate o di cui e' stato
disposto il convogliamento, i valori limite di emissione,
le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i
criteri per la valutazione della conformita' dei valori
misurati ai valori limite e la periodicita' del
monitoraggio di competenza del gestore, la quota dei punti
di emissione individuata tenuto conto delle relative
condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli
impianti soggetti a tale condizione e le portate di
progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite
solo nella misura inevitabile dal punto di vista
tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente
indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di
emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni,
anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il
contenimento delle fonti su cui l'autorita' competente
valuti necessario intervenire.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4,
l'autorizzazione puo' stabilire, per ciascun inquinante,
valori limite di emissione espressi come flussi di massa
annuali riferiti al complesso delle emissioni,
eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e
delle attivita' di uno stabilimento.
6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve
intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime
dell'impianto. La messa in esercizio, fermo restando quanto
previsto all'articolo 272, comma 3, deve essere comunicata
all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici
giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui
devono essere trasmessi all'autorita' competente i
risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in
un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio
dell'impianto, decorrente dalla messa a regime, e la durata
di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da
realizzare. L'autorita' competente per il controllo
effettua il primo accertamento circa il rispetto
dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a
regime di uno o piu' impianti o dall'avvio di una o piu'
attivita' dello stabilimento autorizzato.
7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente
articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di
rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della
scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla
domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi
del presente articolo, l'esercizio dell'impianto puo'
continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in
caso di mancata pronuncia in termini del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a
cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3.
L'autorita' competente puo' imporre il rinnovo
dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo
delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini
previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica delle
prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto
dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta
il decorso di un periodo di quindici anni.
8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello
stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente
o, se la modifica e' sostanziale, presenta, ai sensi del
presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la
modifica per cui e' stata data comunicazione e'
sostanziale, l'autorita' competente ordina al gestore di
presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del
presente articolo. Se la modifica e' sostanziale
l'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione dello
stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e
alle attivita' interessati dalla modifica o, a seguito di
eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza
in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o
delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con
un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la
modifica non e' sostanziale, l'autorita' competente
provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in
atto. Se l'autorita' competente non si esprime entro
sessanta giorni, il gestore puo' procedere all'esecuzione
della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il
potere dell'autorita' competente di provvedere
successivamente. E' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione
comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un
nuovo periodo di quindici anni.
9. L'autorita' competente per il controllo e'
autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le
ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto
dell'autorizzazione. Il gestore fornisce a tale autorita'
la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti
mediante attivita' di campionamento e analisi e raccolta di
dati e informazioni, funzionali all'accertamento del
rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente
decreto. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in
condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme
tecniche di settore, ai punti di prelievo e di
campionamento.
10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti
di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I
gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure
per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le
ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le
medesime finalita', con apposito provvedimento
dall'autorita' competente.
11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad
un altro equivale all'installazione di uno stabilimento
nuovo.
12. - 16.»
«Art. 270 (Individuazione degli impianti e
convogliamento delle emissioni). - 1. In sede di
autorizzazione fatto salvo quanto previsto all'articolo
272, l'autorita' competente verifica se le emissioni
diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attivita' sono
tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori
tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti
prescrizioni dell'Allegato I alla parte quinta del presente
decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il
convogliamento.
2. In presenza di particolari situazioni di rischio
sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela
ambientale, l'autorita' competente dispone la captazione ed
il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del
comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il
requisito della disponibilita' di cui all'articolo 268,
comma 1, lettera aa), numero 2).
3. (abrogato).
4. Se piu' impianti con caratteristiche tecniche e
costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche
chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso
stabilimento sono destinati a specifiche attivita' tra loro
identiche, l'autorita' competente, tenendo conto delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' considerare gli
stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento
ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente deve,
in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico
impianto ai fini della determinazione dei valori limite di
emissione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 282,
comma 2.
5. In caso di emissioni convogliate o di cui e' stato
disposto il convogliamento, ciascun impianto, deve avere un
solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei
commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre
disposizioni del presente titolo, i valori limite di
emissione si applicano a ciascun punto di emissione.
6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per
ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5,
l'autorita' competente puo' consentire un impianto avente
piu' punti di emissione. In tal caso, i valori limite di
emissione espressi come flusso di massa, fattore di
emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle
emissioni dell'impianto e quelli espressi come
concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli
punti. L'autorizzazione puo' prevedere che i valori limite
di emissione si riferiscano alla media ponderata delle
emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla
stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee,
provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto;
in tal caso, il flusso di massa complessivo dell'impianto
non puo' essere superiore a quello che si avrebbe se i
valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti
di emissione.
7. Ove opportuno, l'autorita' competente, tenuto conto
delle condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il
convogliamento delle emissioni di piu' impianti in uno o
piu' punti di emissione comuni, purche' le emissioni di
tutti gli impianti presentino caratteristiche
chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di
emissione comune si applica il piu' restrittivo dei valori
limite di emissione espressi come concentrazione previsti
per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore
di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati a
tale punto. L'autorizzazione stabilisce apposite
prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni
ai sensi dell'articolo 269, comma 4, lettera b).
8. L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove
cio' non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni dei
commi 6 e 7 e' realizzato entro i tre anni successivi al
primo rinnovo o all'ottenimento dell'autorizzazione ai
sensi dell'articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4, o dell'articolo
272, comma 3, ovvero nel piu' breve termine stabilito
dall'autorizzazione. Ai fini dell'applicazione dei commi 4,
5, 6 e 7 l'autorita' competente tiene anche conto della
documentazione elaborata dalla commissione di cui
all'articolo 281, comma 9.
8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi
impianti di combustione ed ai medi impianti di combustione,
ferme restando le ulteriori disposizioni in materia di
aggregazione degli impianti previste all'articolo 273,
commi 9 e 10, e all'articolo 273-bis, commi 8 e 9.».
«Art. 271 (Valori limite di emissione e prescrizioni
per gli impianti e le attivita'). - 1. Il presente articolo
disciplina i valori di emissione e le prescrizioni da
applicare agli impianti ed alle attivita' degli
stabilimenti.
2. (abrogato).
3. La normativa delle regioni e delle province autonome
in materia di valori limite e di prescrizioni per le
emissioni in atmosfera degli impianti e delle attivita'
deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Restano comunque in vigore le normative adottate dalle
regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite
di emissione e prescrizioni. Per tutti gli impianti e le
attivita' previsti dall'articolo 272, comma 1, la regione o
la provincia autonoma, puo' stabilire, anche con legge o
provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche
disponibili, appositi valori limite di emissione e
prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o
di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o
provvedimento generale la regione o la provincia autonoma
puo' inoltre stabilire, ai fini della valutazione
dell'entita' della diluizione delle emissioni, portate
caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.
4. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti
dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 possono
stabilire appositi valori limite di emissione e
prescrizioni piu' restrittivi di quelli contenuti negli
Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente
decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di
esercizio, purche' cio' sia necessario al perseguimento ed
al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita'
dell'aria.
5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti
anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi
l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e
le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di
costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a
seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori
tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni
fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4. A tal fine possono essere
altresi' considerati, in relazione agli stabilimenti
previsti dal presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche
previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per
tipologia di impianti e attivita', anche se riferiti ad
installazioni di cui al titolo III-bis alla Parte Seconda.
Si devono altresi' valutare il complesso di tutte le
emissioni degli impianti e delle attivita' presenti, le
emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualita'
dell'aria nella zona interessata. I valori limite di
emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale
istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli
previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta
del presente decreto e di quelli applicati per effetto
delle autorizzazioni soggette al rinnovo.
5-bis. Per gli impianti e le attivita' degli
stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di
biocarburanti, i criteri per la fissazione dei valori
limite di emissione sono fissati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro della salute.
5-ter. (abrogato)
6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di
emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori
limite con riferimento a quelli previsti per sostanze
simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi
sulla salute e sull'ambiente.
7. L'autorizzazione degli stabilimenti anteriori al
1988, anteriori al 2006 e nuovi puo' sempre stabilire, per
effetto dell'istruttoria prevista dal comma 5, valori
limite e prescrizioni piu' severi di quelli contenuti negli
allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente
decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4.
8. - 10.
11. I valori limite di emissione e il tenore
volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al
volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni
normali, previa detrazione, salvo quanto diversamente
indicato nell'Allegato I alla parte quinta del presente
decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo.
12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I
alla parte quinta del presente decreto, il tenore
volumetrico dell'ossigeno di riferimento e' quello
derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore
volumetrico di ossigeno e' diverso da quello di
riferimento, le concentrazioni misurate devono essere
corrette mediante la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
13. I valori limite di emissione si riferiscono alla
quantita' di emissione diluita nella misura che risulta
inevitabile dal punto di vista tecnologico e
dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione
dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere
corrette mediante la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte
quinta del presente decreto, i valori limite di emissione
si applicano ai periodi di normale funzionamento
dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto e'
in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di
arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o
guasti tali da non permettere il rispetto dei valori
stessi. L'autorizzazione puo' stabilire specifiche
prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e
per l'eventualita' di tali anomalie o guasti ed individuare
gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano
i valori limite di emissione. In caso di emissione di
sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a),
l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve
stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle
quantita' di tali sostanze emesse durante i periodi in cui
si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi
transitori e fissare appositi valori limite di emissione,
riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa
annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non
permettere il rispetto di valori limite di emissione,
l'autorita' competente deve essere informata entro le otto
ore successive e puo' disporre la riduzione o la cessazione
delle attivita' o altre prescrizioni, fermo restando
l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale
dell'impianto nel piu' breve tempo possibile. Si applica,
in tali casi, la procedura prevista al comma 20-ter. Il
gestore e' comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni
opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le
fasi di avviamento e di arresto e per assicurare che la
durata di tali fasi sia la minore possibile. Sono fatte
salve le diverse disposizioni contenute nella parte quinta
del presente decreto per specifiche tipologie di impianti.
Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di
arresto i periodi di oscillazione che si verificano
regolarmente nello svolgimento della funzione
dell'impianto.
15. Il presente articolo si applica anche ai grandi
impianti di combustione di cui all'articolo 273, ai medi
impianti di combustione di cui all'articolo 273-bis ed agli
impianti e alle attivita' di cui all'articolo 275.
16. (abrogato).
17. L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce i
criteri per i controlli da parte dell'autorita' e per il
monitoraggio delle emissioni da parte del gestore. In sede
di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni
previste dal presente titolo l'autorita' competente
individua i metodi di campionamento e di analisi delle
emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del
gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o,
ove queste non siano disponibili, sulla base delle
pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche
queste ultime non siano disponibili, sulla base delle
pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme
internazionali o delle norme nazionali previgenti. I
controlli, da parte dell'autorita' o degli organi di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera p), e l'accertamento del
superamento dei valori limite di emissione sono effettuati
sulla base dei metodi specificamente indicati
nell'autorizzazione per il monitoraggio di competenza del
gestore o, se l'autorizzazione non indica specificamente i
metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati,
oppure attraverso un sistema di monitoraggio in continuo
delle emissioni conforme all'allegato VI alla Parte Quinta
che rispetta le procedure di garanzia di qualita' delle
norma UNI EN 14181, qualora la relativa installazione sia
prevista dalla normativa nazionale o regionale o qualora
l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato
anche ai fini dei controlli dell'autorita'.
18. L'autorizzazione stabilisce, per il monitoraggio
delle emissioni di competenza del gestore, l'esecuzione di
misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo
di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo. Il
gestore effettua il monitoraggio di propria competenza
sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio
indicati nell'autorizzazione e mette i risultati a
disposizione dell'autorita' competente per il controllo nei
modi previsti dall'Allegato VI alla parte quinta del
presente decreto e dall'autorizzazione; in caso di ricorso
a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi
alle prescrizioni dell'autorizzazione, i risultati della
relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli
effetti del presente titolo e si applica la pena prevista
dall'articolo 279, comma 2.
19. (abrogato)
20. Si verifica un superamento dei valori limite di
emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma
2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorita' o
dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p),
accertano una difformita' tra i valori misurati e i valori
limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e
di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle
emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17. Le
difformita' accertate nel monitoraggio di competenza del
gestore, incluse quelle relative ai singoli valori che
concorrono alla valutazione dei valori limite su base media
o percentuale, devono essere da costui specificamente
comunicate all'autorita' competente per il controllo entro
24 ore dall'accertamento.
20-bis. Se si accerta, nel corso dei controlli
effettuati dall'autorita' o dagli organi di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera p), la non conformita'
dei valori misurati ai valori limite prescritti,
l'autorita' competente impartisce al gestore, con
ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della
conformita' nel piu' breve tempo possibile, sempre che tali
prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre
procedure previste dalla vigente normativa. La cessazione
dell'esercizio dell'impianto deve essere sempre disposta se
la non conformita' puo' determinare un pericolo per la
salute umana o un significativo peggioramento della
qualita' dell'aria a livello locale.
20-ter. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di
propria competenza, accerti la non conformita' dei valori
misurati ai valori limite prescritti deve procedere al
ripristino della conformita' nel piu' breve tempo
possibile. In tali casi, l'autorita' competente impartisce
al gestore prescrizioni dirette al ripristino della
conformita', fissando un termine per l'adempimento, e
stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino
al ripristino. La continuazione dell'esercizio non e' in
tutti i casi concessa se la non conformita' dei valori
misurati ai valori limite prescritti puo' determinare un
pericolo per la salute umana o un significativo
peggioramento della qualita' dell'aria a livello locale.
Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione
entro il termine fissato si applica, per tale
inadempimento, la sanzione prevista all'articolo 279, comma
2.».
«Art. 272 (Impianti e attivita' in deroga). - 1. Non
sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo
gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente
impianti e attivita' elencati nella parte I dell'Allegato
IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si
riferisce a impianti e ad attivita' le cui emissioni sono
scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento
atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di
emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per
tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle
normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di
stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze
termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV
alla parte quinta del presente decreto si deve considerare
l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello
stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente
nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili
soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4
e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente
decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori
limite appositamente previsti per l'uso di tali
combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte
quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono
presenti sia impianti o attivita' inclusi nell'elenco della
parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente
decreto, sia impianti o attivita' non inclusi nell'elenco,
l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo
quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai
dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno
stabilimento da un gestore diverso da quello dello
stabilimento o non utilizzati all'interno di uno
stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i
dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed
utilizzati in modo non occasionale deve comunque
ricomprendere tali dispositivi nella domanda di
autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilita' di
aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi
ivi previsti. L'autorita' competente puo' altresi'
prevedere, con proprio provvedimento generale, che i
gestori comunichino alla stessa o ad altra autorita' da
questa delegata, in via preventiva, la data di messa in
esercizio dell'impianto o di avvio dell'attivita' ovvero,
in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di
ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti
nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto
possono essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di
cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle
regioni, delle province autonome e delle associazioni
rappresentative di categorie produttive.
1-bis. Per gli impianti previsti dal comma 1, ove
soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi
del medesimo comma, la legislazione regionale di cui
all'articolo 271, comma 3, individua i metodi di
campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare
nei controlli e possono imporre obblighi di monitoraggio di
competenza del gestore. Per gli impianti di combustione
previsti dal comma 1, ove soggetti a valori limite di
emissione applicabili ai sensi del medesimo comma,
l'autorita' competente per il controllo puo' decidere di
non effettuare o di limitare i controlli sulle emissioni se
il gestore dispone di una dichiarazione di conformita'
dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta la
conformita' delle emissioni ai valori limite e se, sulla
base di un controllo documentale, risultano regolarmente
applicate le apposite istruzioni tecniche per l'esercizio e
per la manutenzione previste dalla dichiarazione. La
decisione dell'autorita' competente per il controllo e'
ammessa solo se la dichiarazione riporta le istruzioni
tecniche per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e
le altre informazioni necessarie a rispettare i valori
limite, quali le configurazioni impiantistiche e le
modalita' di gestione idonee, il regime di esercizio
ottimale, le caratteristiche del combustibile ed i sistemi
di regolazione.
2. L'autorita' competente puo' adottare autorizzazioni
di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a
categorie di impianti e attivita', nelle quali sono
stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni,
anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio
e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i
metodi di campionamento e di analisi e la periodicita' dei
controlli. Puo' inoltre stabilire apposite prescrizioni
finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il
gestore e' tenuto a captare e convogliare le emissioni ai
sensi dell'articolo 270. Al di fuori di tali casi e
condizioni l'articolo 270 non si applica agli impianti
degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale. I
valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti
in conformita' all'articolo 271, commi da 5 a 7.
L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della
domanda di adesione e puo' prevedere appositi modelli
semplificati di domanda, nei quali le quantita' e le
qualita' delle emissioni sono deducibili dalle quantita' di
materie prime ed ausiliarie utilizzate. Le autorizzazioni
generali sono adottate con priorita' per gli stabilimenti
in cui sono presenti le tipologie di impianti e di
attivita' elencate alla Parte II dell'allegato IV alla
Parte Quinta. Al fine di stabilire le soglie di produzione
e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella
parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta si deve
considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che,
nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente
nell'elenco. I gestori degli stabilimenti per cui e' stata
adottata una autorizzazione generale possono comunque
presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo
269. L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti
anche impianti e attivita' non previsti in autorizzazioni
generali e' soggetta alle autorizzazioni di cui
all'articolo 269. L'installazione di stabilimenti in cui
sono presenti impianti e attivita' previsti in piu'
autorizzazioni generali e' ammessa previa contestuale
procedura di adesione alle stesse. In stabilimenti dotati
di autorizzazioni generali e' ammessa, previa procedura di
adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di
attivita' previsti in altre autorizzazioni generali. In
caso di convogliamento delle emissioni prodotte da impianti
previsti da diverse autorizzazioni generali in punti di
emissione comuni, si applicano i valori limite piu' severi
prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza
interessata. In stabilimenti dotati di un'autorizzazione
prevista all'articolo 269, e' ammessa, previa procedura di
adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di
attivita' previsti nelle autorizzazioni generali, purche'
la normativa regionale o le autorizzazioni generali
stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il
numero massimo o l'entita' delle modifiche effettuabili
mediante tale procedura per singolo stabilimento;
l'autorita' competente provvede ad aggiornare
l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base
dell'avvenuta adesione.
3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque
giorni prima dell'installazione il gestore invia
all'autorita' competente una domanda di adesione
all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi
prescritti. La domanda di adesione individua specificamente
gli impianti e le attivita' a cui fare riferimento
nell'ambito delle autorizzazioni generali vigenti.
L'autorita' che riceve la domanda puo', con proprio
provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano
rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione
generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o
dalla legislazione regionale di cui all'articolo 271, commi
3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio
sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela
ambientale. Alla domanda di adesione puo' essere allegata
la comunicazione relativa alla messa in esercizio prevista
all'articolo 269, comma 6, che puo' avvenire dopo un
periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa. La
procedura si applica anche nel caso in cui il gestore
intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta
fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento alle
autorizzazioni previste all'articolo 269 in caso di
modifiche relative all'installazione di impianti o
all'avvio di attivita' non previsti nelle autorizzazioni
generali. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha
aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni
generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi
all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande
di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.
Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale
periodo il gestore presenta una domanda di adesione
all'autorizzazione generale vigente, corredata dai
documenti ivi prescritti. L'autorita' competente procede,
almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni
generali adottate ai sensi del presente articolo. Le
procedure e le tempistiche previste dal presente articolo
si applicano in luogo di quelle previste dalle norme
generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative
e silenzio assenso.
3-bis. Le autorizzazioni di carattere generale adottate
per gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di
combustione, anche insieme ad altri impianti e attivita',
devono disciplinare anche le voci previste all'allegato I,
Parte IV-bis, alla Parte Quinta, escluse quelle riportate
alle lettere a), g) e h). Le relative domande di adesione
devono contenere tutti i dati previsti all'allegato I,
Parte IV-bis, alla Parte Quinta.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel
caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o
nell'attivita', le sostanze o le miscele con indicazioni di
pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e
H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia
di classificazione, etichettatura e imballaggio delle
sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una
modifica della classificazione di una sostanza, uno o piu'
impianti o attivita' ricompresi in autorizzazioni generali
siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il
gestore deve presentare all'autorita' competente, entro tre
anni dalla modifica della classificazione, una domanda di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di
mancata presentazione, lo stabilimento si considera in
esercizio senza autorizzazione.
4-bis. (abrogato).
5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti
destinati alla difesa nazionale, fatto salvo quanto
previsto al comma 5-bis, ed alle emissioni provenienti da
sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla
protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in
relazione alla temperatura, all'umidita' e ad altre
condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. Sono
in tutti i casi soggette al presente titolo le emissioni
provenienti da punti di emissione specificamente destinati
all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di
lavoro. Il presente titolo non si applica inoltre a valvole
di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi
destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo
quelli che l'autorita' competente stabilisca di
disciplinare nell'autorizzazione. Sono comunque soggetti al
presente titolo gli impianti che, anche se messi in
funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza,
operano come parte integrante del ciclo produttivo dello
stabilimento. Agli impianti di distribuzione dei carburanti
si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni
degli articoli 276 e 277.
5-bis. Sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti
destinati alla difesa nazionale in cui sono ubicati medi
impianti di combustione. L'autorizzazione dello
stabilimento prevede valori limite e prescrizioni solo per
tali impianti.».
«Art. 273 (Grandi impianti di combustione). - In vigore
dal 27 febbraio 20161. L'Allegato II alla parte quinta del
presente decreto stabilisce, in relazione ai grandi
impianti di combustione, i valori limite di emissione,
inclusi quelli degli impianti multicombustibili, le
modalita' di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i
criteri per la verifica della conformita' ai valori limite
e le ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli
impianti.
2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano
i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte
II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta.
3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013
i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte
II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si
applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti
di combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista
all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si
applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i
valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli
impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale
data adeguate alle disposizioni del presente articolo
nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico
ovvero, se nessun rinnovo periodico e' previsto entro tale
data, a seguito di una richiesta di aggiornamento
presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi
dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla
parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni
continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire
titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le
autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono
stabilire valori limite meno severi di quelli previsti
dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando
l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli
impianti.
3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma
3, e' prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di
combustione per i quali sono state regolarmente presentate
istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla
definitiva pronuncia dell'Autorita' Competente in merito
all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le
relative autorizzazioni continuano a costituire titolo
all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma
3 e' prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di
combustione per i quali sono state regolarmente presentate,
alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi
dei paragrafi 3.3 o 3.4 della parte I dell'allegato II alla
parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi della
parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente
decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il
1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a
costituire titolo all'esercizio, a condizione che il
gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate
nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per
gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i
pertinenti valori limite di emissione massimi indicati
nella parte II dell'allegato II alla parte quinta del
presente decreto.
4. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli
impianti di combustione di cui al comma 3 siano in
esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a
17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui
al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) il gestore dell'impianto presenta all'autorita'
competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle
ordinarie procedure di rinnovo periodico
dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico e'
previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di
aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies,
una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far
funzionare l'impianto per piu' di 17.500 ore operative tra
il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone
contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017,
il gestore presenta all'autorita' competente e, comunque,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un documento in cui e' riportata la registrazione
delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;
c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non
meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla
data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del
presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda;
d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista
all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.
4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 e' concessa
ad impianti di combustione con potenza termica nominale
totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili
solidi, autorizzati per la prima volta dopo il 1° luglio
1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, i
valori limite previsti per gli ossidi azoto all'Allegato
II, Parte II, alla Parte Quinta.
5. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli
impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza
termica nominale totale non superiore a 200 MW siano in
esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di
cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) almeno il 50 per cento della produzione di calore
utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun
periodo di cinque anni a partire dal quinto anno
antecedente l'autorizzazione, e' fornito ad una rete
pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di
acqua calda; il gestore e' tenuto a presentare
all'autorita' competente e, comunque, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un
documento in cui e' indicata la percentuale di produzione
di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura;
b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non
meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla
data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del
presente titolo e del Titolo III-bis della Parte Seconda.
6. Ai sensi dell'articolo 271, commi 5, 14 e 15,
l'autorizzazione di tutti i grandi impianti di combustione
deve prevedere valori limite di emissione non meno severi
dei pertinenti valori di cui alla Parte II, sezioni da 1 a
7, dell'Allegato II e dei valori di cui all'Allegato I alla
Parte Quinta.
7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun
camino, contenente una o piu' canne di scarico,
corrisponde, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo
270, ad un punto di emissione.
8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 271,
comma 14, i valori limite di emissione non si applicano ai
grandi impianti di combustione nei casi di anomalo
funzionamento previsti dalla parte I dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto, nel rispetto delle
condizioni ivi previste.
9. Si considerano come un unico grande impianto di
combustione, ai fini della determinazione della potenza
termica nominale in base alla quale stabilire i valori
limite di emissione, piu' impianti di combustione di
potenza termica pari o superiore a 15 MW e la somma delle
cui potenze e' pari o superiore a 50 MW che sono
localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni
risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una
valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle
autorita' competenti, ad un solo punto di emissione. La
valutazione relativa alla convogliabilita' tiene conto dei
criteri previsti all'articolo 270. Non sono considerati, a
tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in
sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono
disattivati. L'autorita' competente, tenendo conto delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' altresi' disporre
il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un
solo punto di emissione ed applicare i valori limite che,
in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero
all'impianto piu' recente.
10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e'
effettuato nei tempi a tal fine stabiliti
dall'autorizzazione.
11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione
sia sottoposto a modifiche sostanziali, si applicano
all'impianto i valori limite di emissione stabiliti alla
Parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6
dell'Allegato II alla Parte Quinta.
12. Fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale,
per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi del
comma 11, la domanda di autorizzazione deve essere
corredata da un apposito studio concernente la fattibilita'
tecnica ed economica della generazione combinata di calore
e di elettricita'. Nel caso in cui tale fattibilita' sia
accertata, anche alla luce di elementi diversi da quelli
contenuti nello studio, l'autorita' competente, tenuto
conto della situazione del mercato e della distribuzione,
condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla
realizzazione immediata o differita di tale soluzione.
13. (abrogato)
14. In caso di realizzazione di grandi impianti di
combustione che potrebbero arrecare un significativo
pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della Comunita'
europea, l'autorita' competente informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991,
ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli impianti di combustione destinati alla produzione di
energia, ad esclusione di quelli che utilizzano
direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di
fabbricazione. Sono esclusi in particolare:
a) gli impianti in cui i prodotti della combustione
sono utilizzati per il riscaldamento diretto,
l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti
o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di
trattamento termico;
b) gli impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi
dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente
gassoso mediante combustione, che non sia gestito come
impianto indipendente di combustione;
c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di
craking catalitico;
d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno
in zolfo;
e) i reattori utilizzati nell'industria chimica;
f) le batterie di forni per il coke;
g) i cowpers degli altiforni;
h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la
propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme
off-shore e sugli impianti di rigassificazione di gas
naturale liquefatto off-shore;
l) - m)
m-bis) gli impianti che utilizzano come combustibile
qualsiasi rifiuto solido o liquido non ricadente nella
definizione di biomassa di cui all'Allegato II alla Parte
Quinta.
16.
16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ai fini del
rilascio dell'autorizzazione prevista per la costruzione
degli di impianti di combustione con una potenza termica
nominale pari o superiore a 300 MW, il gestore presenta una
relazione che comprova la sussistenza delle seguenti
condizioni:
a) disponibilita' di appropriati siti di stoccaggio di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
b) fattibilita' tecnica ed economica di strutture di
trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
c) possibilita' tecnica ed economica di installare a
posteriori le strutture per la cattura di CO2.
16-ter. L'autorita' competente, sulla base della
documentazione di cui al comma 16-bis, stabilisce se le
condizioni di cui allo stesso comma sono soddisfatte. In
tal caso il gestore provvede a riservare un'area
sufficiente all'interno del sito per installare le
strutture necessarie alla cattura e alla compressione di
CO2.».
«Art. 274 (Raccolta e trasmissione dei dati sulle
emissioni dei grandi impianti di combustione e dei medi
impianti di combustione). - In vigore dal 11 aprile 20141.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni,
una relazione inerente le emissioni di biossido di zolfo,
ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di
combustione di cui alla parte quinta del presente decreto,
nella quale siano separatamente indicate le emissioni delle
raffinerie. Tale relazione e' trasmessa per la prima volta
entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di tre
anni che decorre dal 1° gennaio 2004 e, in seguito, entro
dodici mesi dalla fine di ciascun successivo periodo di tre
anni preso in esame. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare trasmette inoltre alla
Commissione europea, su richiesta, i dati annuali relativi
alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e
polveri dei singoli impianti di combustione.
2. (abrogato).
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio presenta alla Commissione europea entro il 31
dicembre di ogni anno, a partire dal 2017, per ciascun
impianto di cui all'articolo 273, comma 5, la registrazione
del numero di ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016
e, per ciascun impianto di cui all'articolo 273, comma 6,
la percentuale della produzione di calore utile, calcolata
come media mobile sui cinque anni civili precedenti,
fornita ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto
forma di vapore o di acqua calda. L'autorita' competente,
se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, comunica a tale Ministero le predette deroghe
contestualmente all'applicazione delle stesse specificando,
per ciascun impianto, la potenza termica nominale totale,
le tipologie di combustibili usati e i valori limite di
emissione applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto e
polveri.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006,
i gestori dei grandi impianti di combustione comunicano
all'Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca
ambientale (ISPRA), con le modalita' previste alla Parte
III dell'Allegato II alla Parte Quinta, la tipologia
dell'impianto gestito, la data di messa in esercizio
dell'impianto e, con riferimento all'anno precedente, le
emissioni totali, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e
polveri, determinate conformemente alle prescrizioni della
Parte IV dell'Allegato II alla Parte Quinta, la quantita'
annua totale di energia prodotta rispettivamente dal
carbone, dalla lignite, dalle biomasse, dalla torba, dagli
altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal
gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere
calorifico netto, le ore operative, nonche' la
caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle
emissioni. In caso di mancata comunicazione dei dati e
delle informazioni di cui al presente comma, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del
codice penale, ordina al gestore inadempiente di
provvedere.
5. L'ISPRA, sulla base delle informazioni di cui al
comma 4, elabora una relazione in cui sono riportate le
emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri
di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte
quinta del presente decreto. Tale relazione deve riportare
tutti gli elementi previsti dal comma 4. Almeno due mesi
prima della scadenza prevista dal comma 1 per la
trasmissione dei dati alla Commissione europea, l'ISPRA
trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare la suddetta relazione, nonche' i dati
disaggregati relativi a ciascun impianto.
6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti e inviati in
formato elettronico. A tal fine debbono essere osservate,
ove disponibili, le procedure indicate sul sito internet
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. La relazione di cui al comma 5, nonche' i dati
disaggregati raccolti dall'ISPRA sono resi disponibili alle
autorita' competenti sul sito internet del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
sul sito internet dell'ISPRA.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal
2017, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare comunica alla Commissione europea,
con riferimento all'anno precedente:
a) per gli impianti di combustione cui si applica la
Parte II, sezione 1, lettera C, dell'Allegato II alla Parte
Quinta, il tenore di zolfo del combustibile solido indigeno
usato e il grado di desolforazione raggiunto come media
mensile; la prima comunicazione indica anche la motivazione
tecnica dell'impossibilita' di rispettare i valori limite
di emissione oggetto di deroga;
b) il numero di ore operative annue utilizzate dagli
impianti di combustione a cui sono state concesse le
deroghe previste all'Allegato II, parte II, alla Parte
Quinta, sezione I, lettera A, paragrafo 2, sezione 2,
lettera A, paragrafo 2, sezione 4, lettera A, paragrafo 1,
note 1, 4 e 5, e sezione 4, lettera A-bis, paragrafo 3.
8. L'autorita' competente, se diversa dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, comunica a
tale Ministero le deroghe di cui alle lettere a) e b)
contestualmente all'applicazione delle stesse.
8-bis. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla
Commissione europea, sulla base dei formati da questa
adottati:
a) entro il 1° gennaio 2021, una relazione contenente
una stima delle emissioni totali annue di monossido di
carbonio dei medi impianti di combustione e dei medi
impianti termici civili e le informazioni relative alle
concentrazioni di monossido di carbonio nelle emissioni di
tali impianti, raggruppate per tipo di combustibile e
classe di capacita';
b) entro il 1° ottobre 2026 ed entro il 1° ottobre
2031, una relazione contenente le informazioni qualitative
e quantitative relative all'applicazione delle norme
vigenti in materia di medi impianti di combustione e medi
impianti termici civili, incluse le attivita' finalizzate a
verificare la conformita' degli impianti. La prima
relazione contiene anche una stima delle emissioni totali
annue di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo dei
medi impianti di combustione e dei medi impianti termici
civili, raggruppate per tipo di impianto, tipo di
combustibile e classe di capacita'.
8-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono stabiliti i dati, i
metodi di stima, i tempi e le modalita' delle comunicazioni
che i gestori dei medi impianti di combustione e le
autorita' competenti di cui ai titoli I e II alla Parte
Quinta effettuano all'ISPRA ed al predetto Ministero ai
fini della predisposizione delle relazioni previste al
comma 8-bis. L'ISPRA, sulla base di tali informazioni,
elabora un rapporto, conforme ai pertinenti formati
adottati dalla Commissione europea, da inviare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
almeno tre mesi prima dei termini previsti al comma
8-bis.».
«Art. 275 (Emissioni di COV). - 1. L'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente
alle emissioni di composti organici volatili, i valori
limite di emissione, le modalita' di monitoraggio e di
controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione
della conformita' dei valori misurati ai valori limite e le
modalita' di redazione del piano di gestione dei solventi.
Le disposizioni previste dal presente articolo per gli
stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni
soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L'Allegato
III alla Parte Quinta indica i casi in cui le attivita'
degli stabilimenti esistenti di cui al comma 8 sono
soggette a valori limite e prescrizioni speciali.
2. Se nello stesso stabilimento sono esercitate,
mediante uno o piu' impianti o macchinari e sistemi non
fissi o operazioni manuali, una o piu' attivita'
individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto le quali superano singolarmente
le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna
di tali attivita' si applicano, secondo le modalita' di cui
al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate e
per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III,
parte III, oppure i valori limite di emissione totale di
cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonche' le
prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica
anche alle attivita' che, nello stesso stabilimento, sono
direttamente collegate e tecnicamente connesse alle
attivita' individuate nel suddetto Allegato III, parte II,
e che possono influire sulle emissioni di COV. Il
superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato
con riferimento al consumo massimo teorico di solvente. Le
attivita' di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto comprendono la pulizia delle
apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti,
fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori
limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun
impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per
le emissioni diffuse si applicano alla somma delle
emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i
macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.
4. Il gestore che intende effettuare le attivita' di
cui al comma 2 presenta all'autorita' competente una
domanda di autorizzazione dello stabilimento ai sensi
dell'articolo 269 o, ricorrendone i presupposti, una
domanda di adesione ai sensi dell'articolo 272, comma 3, o
una domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi
dell'articolo 29-ter, in conformita' a quanto previsto al
presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta. In
aggiunta ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8, la
domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal
gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle
attivita' che, a seguito di una modifica del consumo
massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al
comma 2.
5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2
e 7, i valori limite di emissione e le prescrizioni che
devono essere rispettati. Per la captazione e il
convogliamento si applica l'articolo 270. Sono inoltre
previste le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le
emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di
arresto. Le autorizzazioni, incluse quelle rilasciate in
sede di rinnovo ai sensi dell'articolo 281, assicurano che
tali valori limite e prescrizioni si applichino a tutte le
attivita' di cui al comma 2 e che i valori limite e le
prescrizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 si
possano applicare soltanto alle attivita' degli
stabilimenti esistenti.
6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico
di solvente e l'emissione totale annua conseguente
all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2,
individuata sulla base di detto consumo, nonche' la
periodicita' dell'aggiornamento del piano di gestione di
cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto. Al fine di ammettere l'applicazione di
valori limite espressi come emissioni totali equivalenti,
ai sensi della parte V dell'allegato III alla parte quinta
del presente decreto, negli stabilimenti caratterizzati da
elevate soglie di consumo di solventi, l'autorita'
competente valuta anche, tenuto conto delle specifiche
attivita' degli stabilimenti oggetto di autorizzazione, la
sussistenza della possibilita' di assicurare un efficace
controllo sul rispetto di tali valori.
7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti
dal comma 2 e' assicurato mediante l'applicazione delle
migliori tecniche disponibili e, in particolare,
utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di
solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione
delle attivita' e, ove necessario, installando idonei
dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le
emissioni di composti organici volatili.
8. Si considerano esistenti, ai fini del presente
articolo, gli stabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in
esercizio in base agli atti autorizzativi all'epoca
previsti o per i quali e' stata presentata una domanda
completa di autorizzazione prima di tale data ove lo
stabilimento sia stato messo in funzione entro il 1° aprile
2002. Si considerano nuovi gli altri stabilimenti. Ai fini
dell'applicazione degli articoli 270, 271 e 281 gli
stabilimenti previsti dal presente articolo, escluse le
installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata
ambientale, si considerano anteriori al 1988, anteriori al
2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste
dall'articolo 268.
9.
10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima
del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento
delle emissioni di composti organici volatili rispetto a
quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di
cui alle parti III e IV dell'Allegato III alla parte quinta
del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi
di campionamento e di analisi precedentemente in uso. E'
fatta salva la facolta' del gestore di chiedere
all'autorita' competente di rivedere dette autorizzazioni
sulla base delle disposizioni della parte quinta del
presente decreto.
11. In caso di modifiche sostanziali di attivita'
svolte negli stabilimenti esistenti l'autorizzazione
dispone che le attivita' oggetto di modifica sostanziale:
a) siano soggette alle prescrizioni relative alle
attivita' degli stabilimenti nuovi;
b) siano soggette alle prescrizioni relative alle
attivita' degli stabilimenti esistenti se le emissioni
totali di tutte le attivita' svolte nello stabilimento non
superano quelle che si producono in caso di applicazione
della lettera a).
12. Se il gestore comprova all'autorita' competente
che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non
e' possibile, per uno specifico stabilimento, rispettare il
valore limite per le emissioni diffuse, tale autorita' puo'
autorizzare deroghe a detto valore limite, purche' cio' non
comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente e
purche' le migliori tecniche disponibili siano comunque
applicate.
13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto, l'autorita'
competente puo' esentare il gestore dall'applicazione delle
prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono
essere convogliate ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.
In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto,
salvo il gestore comprovi all'autorita' competente che il
rispetto di detto Allegato non e', nel caso di specie,
tecnicamente ed economicamente fattibile e che l'impianto
utilizza la migliore tecnica disponibile.
14. L'autorita' competente comunica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate
ai sensi dei commi 12 e 13. (1303)
15. Se due o piu' attivita' effettuate nello stesso
stabilimento superano singolarmente le soglie di cui al
comma 2, l'autorita' competente puo':
a) applicare i valori limite previsti da tale comma a
ciascuna singola attivita'; o
b) applicare un valore di emissione totale, riferito
alla somma delle emissioni di tali attivita', non superiore
a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla
lettera a); la presente opzione non si estende alle
emissioni delle sostanze indicate nel comma 17.
16.
17. La parte I dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto stabilisce appositi valori limite di
emissione per le sostanze caratterizzate da particolari
rischi per la salute e l'ambiente.
18. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005,
una relazione relativa all'applicazione del presente
articolo, in conformita' a quanto previsto dalla decisione
della Commissione europea 2010/681/UE del 9 novembre 2010.
Copia della relazione e' inviata dalle autorita' competenti
alla regione o alla provincia autonoma. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
invia tali informazioni alla Commissione europea.
18-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi
dell'articolo 281, comma 6, si provvede ad inserire
all'Allegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina
delle attivita' di relazione e di comunicazione alla
Commissione europea in merito all'applicazione del presente
articolo, in conformita' ai provvedimenti comunitari di
attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. Il
comma 18 non trova applicazione a decorrere dalla data
prevista dal predetto decreto.
19.
20. I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o
piu' impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti
e di pellami, escluse le pellicce, e delle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorita'
competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere
generale, comunicano a tali autorita' di aderire
all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto. E' fatto salvo il
potere delle medesime autorita' di adottare successivamente
nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi
dell'articolo 272, l'obbligatoria adesione alle quali
comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di
quella prevista dalla parte VII dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto relativamente al
territorio a cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono.
A tali attivita' non si applicano le prescrizioni della
parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'Allegato
III alla parte quinta del presente decreto.
21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del
presente articolo:
a) per le attivita' di ridotte dimensioni, una modifica
del consumo massimo teorico di solventi che comporta un
aumento delle emissioni di composti organici volatili
superiore al venticinque per cento;
b) per tutte le altre attivita', una modifica del
consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento
delle emissioni di composti organici volatili superiore al
dieci per cento;
c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita'
competente, potrebbe avere effetti negativi significativi
sulla salute umana o sull'ambiente;
d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di
solventi che comporti la variazione dei valori limite
applicabili.
22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai sensi del
comma 21, si intendono le attivita' di cui alla parte III,
punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo
teorico di solventi inferiore o uguale alla piu' bassa tra
le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le
altre attivita' di cui alla parte III del medesimo Allegato
III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore
a 10 tonnellate l'anno.».
«Art. 276 (Controllo delle emissioni di cov derivanti
dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai
terminali agli impianti di distribuzione). - In vigore dal
26 giugno 20121. L'Allegato VII alla parte quinta del
presente decreto stabilisce le prescrizioni che devono
essere rispettate ai fini del controllo delle emissioni di
COV relativamente:
a) agli impianti di deposito presso i terminali;
b) agli impianti di caricamento di benzina presso i
terminali;
c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di
vapori presso i terminali;
d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna;
e) agli impianti di deposito presso gli impianti di
distribuzione dei carburanti;
f) alle attrezzature per le operazioni di trasferimento
della benzina presso gli impianti di distribuzione e presso
terminali in cui e' consentito il deposito temporaneo di
vapori.
2. Per impianti di deposito ai sensi del presente
articolo si intendono i serbatoi fissi adibiti allo
stoccaggio di benzina. Per tali impianti di deposito
situati presso i terminali le pertinenti prescrizioni
dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
costituiscono le misure che i gestori devono adottare ai
sensi dell'articolo 269, comma 10. Con apposito
provvedimento l'autorita' competente puo' disporre deroghe
a tali prescrizioni, relativamente agli obblighi di
rivestimento, ove necessario ai fini della tutela di aree
di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico.
3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente
articolo, si intendono gli impianti in cui la benzina viene
erogata ai serbatoi di tutti i veicoli a motore da impianti
di deposito.
4. Nei terminali all'interno dei quali e' movimentata
una quantita' di benzina inferiore a 10.000 tonnellate/anno
e la cui costruzione e' stata autorizzata prima del 3
dicembre 1997, ai sensi della normativa vigente al momento
dell'autorizzazione, gli impianti di caricamento si
adeguano alle disposizioni della parte II, paragrafo 2,
dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
entro il 17 maggio 2010. Fino alla data di adeguamento deve
essere garantita l'agibilita' delle operazioni di
caricamento anche per i veicoli-cisterna con caricamento
dall'alto. Per quantita' movimentata si intende la
quantita' totale annua massima di benzina caricata in
cisterne mobili dagli impianti di deposito del terminale
nei tre anni precedenti il 17 maggio 2000.
5. Le prescrizioni di cui alla parte II, punto 3.2,
dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto si
applicano ai veicoli cisterna collaudati dopo il 17
novembre 2000 e si estendono agli altri veicoli cisterna a
partire dal 17 maggio 2010. Tali prescrizioni non si
applicano ai veicoli cisterna a scomparti tarati,
collaudati dopo il 1° gennaio 1990 e attrezzati con un
dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori
durante la fase di caricamento. A tali veicoli cisterna a
scomparti tarati deve essere consentita l'agibilita' delle
operazioni di caricamento presso gli impianti di deposito
dei terminali.
6.Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di
cui al comma 1, lettera b), non sono soggetti
all'autorizzazione di cui all'articolo 269.».
«Art. 277 (Recupero di cov prodotti durante le
operazioni di rifornimento presso gli impianti di
distribuzione di benzina). - 1. I distributori degli
impianti di distribuzione di benzina devono essere
attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina
prodotti durante le operazioni di rifornimento.
2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e
quelli esistenti soggetti a ristrutturazione completa
devono essere equipaggiati con sistemi di recupero dei
vapori di benzina conformi ai requisiti previsti, per i
sistemi di recupero di fase II, all'allegato VIII alla
parte quinta del presente decreto, nonche' essere
sottoposti ai controlli previsti all'allegato VIII
medesimo, se:
a) il flusso e' superiore a 500 m³/anno;
b) il flusso e' superiore a 100 m³/anno e sono situati
in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di
residenza o di lavoro.
3. Negli impianti esistenti di distribuzione di
benzina, aventi un flusso superiore a 3.000 mc all'anno, i
sistemi di recupero devono rispettare, entro il 31 dicembre
2018, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo
previsti per i sistemi di recupero di fase II dall'allegato
VIII alla parte quinta del presente decreto.
4. Negli impianti di distribuzione di benzina
esistenti, di cui ai commi 2 e 3, i sistemi di recupero
devono rispettare, fino alla ristrutturazione completa o
fino all'adeguamento previsto al comma 3, i requisiti di
efficienza e gli obblighi di controllo previsti
all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto
per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. E'
fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilita'
di rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di
controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II.
5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di
distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in
relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli
a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli.
6. Negli impianti di distribuzione diversi da quelli di
cui ai commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare
i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo
previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente
decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase
II.
7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si calcola
considerando la media degli anni civili in cui l'impianto
e' stato in esercizio nei tre anni antecedenti il 2012
oppure, se durante tale periodo non vi e' stato almeno un
anno civile di esercizio, una stima effettuata dal gestore
e documentata con atti da tenere a disposizione presso
l'impianto; se la media della quantita' di benzina
scaricata nei tre anni civili successivi a quello della
messa in esercizio dell'impianto supera, diversamente dalla
stima, il flusso di cui al comma 3, il titolare
dell'autorizzazione o della concessione dell'impianto e'
tenuto all'obbligo di adeguamento previsto da tale
disposizione.
8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei
vapori devono essere omologati dal Ministero dell'interno,
a cui il costruttore presenta apposita istanza corredata
della documentazione necessaria ad identificare i
dispositivi e dalla certificazione di cui all'allegato VIII
alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del
rilascio dell'omologazione, il Ministero dell'interno
verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di
efficienza previsti dal presente articolo ed ai requisiti
di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa.
In caso di mancata pronuncia l'omologazione si intende
negata.
9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei
vapori che sono stati omologati dalle competenti autorita'
di altri Paesi appartenenti all'Unione europea possono
essere utilizzati per attrezzare i distributori degli
impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte
del Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta
apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria
ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di
prova rilasciate dalle competenti autorita' estere e da una
traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e
certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero
dell'interno verifica i documenti e le certificazioni
trasmessi, da cui deve risultare il rispetto dei requisiti
di efficienza previsti dal presente articolo, e verifica la
rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza
antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di
mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato.
10. Durante le operazioni di rifornimento i gestori
degli impianti di distribuzione devono mantenere in
funzione i sistemi di recupero dei vapori di cui al
presente articolo.
11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con
sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, deve
essere esposto, sui distributori o vicino agli stessi, un
cartello, una etichetta o un altro tipo di supporto che
informi i consumatori circa l'esistenza di tale sistema.
Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti dal
comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono gia'
attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di
fase II, tale obbligo di informazione si applica entro i
due mesi successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. I gestori degli impianti di distribuzione di
benzina devono rispettare gli obblighi di documentazione
previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente
decreto.».
«Art. 278 (Poteri di ordinanza). - 1. In caso di
inosservanza delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure cautelari
disposte dall'autorita' giudiziaria, l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro
il quale le irregolarita' devono essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale temporanea
sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli
impianti e alle attivita' per i quali vi e' stata
violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute o per
l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli
impianti e alle attivita' per i quali vi e' stata
violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida o qualora la reiterata inosservanza delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini
situazioni di pericolo o di danno per la salute o per
l'ambiente.
1-bis. Resta ferma, in caso di non conformita' dei
valori misurati ai valori limite prescritti, accertata nel
corso dei controlli effettuati dall'autorita' o dagli
organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), la
possibilita' di adottare le ordinanze previste all'articolo
271, comma 20-bis.».
«Art. 279 (Sanzioni). - 1. Fuori dai casi per cui trova
applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni
sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies,
chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in
assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua
l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa
o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a
due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la
stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una
modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista
dall'articolo 269, comma 8o, ove applicabile, dal decreto
di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una
modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione
prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal
decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, e' assoggettato ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 a 1.000 euro, alla cui
irrogazione provvede l'autorita' competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i
valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione,
dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del
presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla
normativa di cui all'articolo 271 e' punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i
valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione
integrata ambientale si applicano le sanzioni previste
dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola
le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli
allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai
programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le
prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente
e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede
l'autorita' competente. Se le prescrizioni violate sono
contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si
applicano le sanzioni previste dalla normativa che
disciplina tale autorizzazione.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo
29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un
impianto o inizia ad esercitare un'attivita' senza averne
dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi
dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272,
comma 1, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda fino a milletrentadue euro. E' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500
euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente
chi non effettua una delle comunicazioni previste
all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).
4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo
29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorita'
competente i dati relativi alle emissioni ai sensi
dell'articolo 269, comma 6, e' punito con l'arresto fino a
sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la
pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei
valori limite di emissione determina anche il superamento
dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1,
non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento
anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a
milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo
276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle
sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione
delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000
euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi
degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981,
n. 689, la regione o la diversa autorita' indicata dalla
legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in
essere e' sempre disposta in caso di recidiva.».
«Art. 280 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati, escluse le
disposizioni di cui il presente decreto preveda l'ulteriore
vigenza:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203;
b) l'articolo 4 della legge 4 novembre 1997, n. 413;
c) l'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387;
d) il decreto del Ministro dell'ambiente 10 marzo 1987,
n. 105;
e) il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989;
f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 luglio 1989;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio
1990;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1991;
i) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre
1995;
l) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio
1996;
m) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio
1999, n. 76;
n) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 gennaio
2000, n. 107;
o) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 16 gennaio 2004, n. 44.».
«Art. 281 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
(abrogato).
2. (abrogato).
3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data
di entrata in vigore della parte quinta del presente
decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente
titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo
entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine
stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo
stabilimento e' soggetto a tale autorizzazione la relativa
domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269
o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012.
L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a
otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di
autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della
domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le
condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non
possono essere modificati fino all'ottenimento
dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della
domanda entro il termine previsto o in caso di
realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento
dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in
esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la
domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio
puo' essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita'
competente. Ai soli fini della determinazione dei valori
limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272,
tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura
prevista dal presente articolo si applica anche in caso di
stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore
della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel
campo di applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati
dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di
tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera.
4. Per gli impianti degli stabilimenti in esercizio
alla data di entrata in vigore della parte quinta del
presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del
presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione
della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o
del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale
inferiore a 10 MW, l'autorita' competente, ai fini
dell'applicazione del comma 3, adotta le autorizzazioni
generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro cinque
anni da tale data.
5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle
norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione
delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono
adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla
parte quinta del presente decreto, al fine di dare
attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui
le stesse comportino modifiche delle modalita' esecutive e
delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle
norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo 36 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
7. Le domande di autorizzazione, i provvedimenti
adottati dall'autorita' competente e i risultati delle
attivita' di controllo, ai sensi del presente titolo,
nonche' gli elenchi delle attivita' autorizzate in possesso
dell'autorita' competente sono messi a disposizione del
pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
8.
9. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, assicura un
esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida
in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la
normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e
inquinamento dell'aria ambiente ed assicura, anche sulla
base dello scambio di informazioni previsto dall'articolo
6, comma 10, della direttiva 2015/2193/UE, le attivita'
necessarie per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione,
tra le autorita' competenti, dei dati e delle informazioni
rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta del
presente decreto e per la valutazione delle migliori
tecniche disponibili di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera aa).
10. A fini di informazione le autorita' competenti
rendono disponibili al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, in formato digitale, le
autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 269 e
272.
11.».