IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa «Uria -  Societa'  Cooperativa»,
con sede in Ischitella (FG) conclusa in data  8  maggio  2017  e  del
successivo accertamento ispettivo concluso in data 20 luglio 2017 con
la proposta di adozione del provvedimento di  gestione  commissariale
cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 30 giorni  le
irregolarita' riscontrate in  sede  ispettiva  ma  che,  in  sede  di
accertamento, talune gravi irregolarita'  risultavano  non  sanate  e
piu'  precisamente:  non  risulta   istituito   il   registro   delle
deliberazioni dell'amministratore unico; non  risulta  effettuato  il
versamento  ai  fondi  mutualistici  del  3%  sull'utile  d'esercizio
riferito agli anni 2014 e 2015 ai sensi dell'art. 11, legge n. 59/92;
non risulta effettuato il versamento del contributo di revisione  per
il biennio 2015/2016, comprensivo di sanzioni ed interessi; il valore
del capitale  sociale  esposto  nel  bilancio  d'esercizio  2016  non
corrisponde alle quote sottoscritte e versate dai soci  presenti  nel
relativo libro; i bilanci relativi agli esercizi 2014,  2015  e  2016
non indicano l'esatto importo da destinare quale quota del  3%  degli
utili ai fondi mutualistici;  inoltre  non  e'  stato  fornito  alcun
chiarimento in merito ai tre soci fondatori che  non  svolgono  alcun
tipo di attivita' lavorativa, mentre quattro ex  soci,  usciti  dalla
compagine sociale, risultano essere ancora occupati; 
  Vista la nota 369333, trasmessa in data 11 settembre 2017,  con  la
quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice  civile,  che  e'  risultata  correttamente  consegnata  nella
casella di posta elettronica certificata della cooperativa; 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito  della
comunicazione di avvio del procedimento; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita', della procedura di  gestione
commissariale, disposta ai  stinsi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'autorita' di' vigilanza, in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario determinando poteri e  durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di autodeterminazione della cooperativa, viene disposto
di prassi per un periodo di sei mesi,  salvo  eccezionali  motivi  di
proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportune, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerato che non si provvede alla preliminare  acquisizione  del
parere del Comitato centrale per le cooperative di  cui  all'art.  4,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,
n. 78, a tutt'oggi non  ricostituito  ne'  operativo  atteso  che  le
ragioni che rendono urgente il subentro del  commissario  governativo
nella gestione dell'ente non esultano conciliabili con  i  tempi  del
rinnovo del Comitato medesimo; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Gianluca Testa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Amministratore unico della societa' cooperativa «Uria -  Societa'
Cooperativa»,  con  sede  in  Ischitella  (FG),   c.f.   03968360713,
costituita in data 23 giugno 2014, e' revocato.