IL CAPO DIPARTIMENTO 
                PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
                     del Ministero dell'interno 
 
                           di concerto con 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Visto il comma 1, dell'art. 41-bis del decreto-legge n. 50  del  24
aprile 2017, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, che dispone  testualmente:  «Al  fine  di  favorire  gli
investimenti, per il triennio 2017-2019, sono  assegnati  ai  comuni,
compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al  comma
2, nelle zone  a  rischio  sismico  1  ai  sensi  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519  del  28  aprile  2006,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  108  dell'11  maggio  2006,
contributi soggetti a rendicontazione  a  copertura  delle  spese  di
progettazione definitiva ed  esecutiva,  relativa  ad  interventi  di
opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017,  di
15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno
2019»; 
  Visto  il  successivo  comma  2  del  medesimo  art.   41-bis   del
decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce quanto segue:  «I  comuni
comunicano le richieste  di  contributo  al  Ministero  dell'interno,
entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017  ...  La
richiesta deve contenere  le  informazioni  riferite  alla  tipologia
dell'opera e al codice unico di progetto (CUP).»; 
  Visto il comma 3 dello stesso art. 41-bis del decreto-legge  n.  50
del 2017 ai sensi del quale l'ammontare del contributo  attribuito  a
ciascun comune e' determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e
il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze,  tenendo  conto  dei  criteri  prioritari  di  cui  al
medesimo comma; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'interno  21  luglio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 179 del 2 agosto 2017, con il quale e' stato  approvato
il modello di certificato,  informatizzato,  che  i  comuni  compresi
nelle  zone  a  rischio  sismico  1  devono  inviare   al   Ministero
dell'interno   -   Direzione   centrale   della    finanza    locale,
esclusivamente  con  modalita'   telematica,   tramite   il   Sistema
certificazioni  enti  locali  («Area  certificati   -   TBEL,   altri
certificati»), accessibile dal sito internet della stessa  direzione,
per richiedere il contributo; 
  Viste le istanze presentate al  Ministero  dell'interno,  entro  il
termine perentorio del 15 settembre 2017, al  fine  dell'assegnazione
del contributo dell'anno 2017, per un ammontare complessivo  di  euro
79.407.171,95; 
  Visto il comma 2 del ripetuto art.  41-bis  che  prescrive  che  la
richiesta di contributo deve contenere le informazioni riferite  alla
tipologia dell'opera e al Codice unico di progetto (CUP); 
  Ritenuto che  in  assenza  di  indicazione  di  un  CUP  attivo  la
richiesta risulta inammissibile al contributo; 
  Visto il secondo periodo del comma 5, in base  al  quale  non  sono
considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla
data  di  presentazione  della  richiesta  medesima,   non   avessero
trasmesso alla banca dati delle  amministrazioni  pubbliche  l'ultimo
rendiconto della gestione approvato; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12
maggio 2016 con il quale sono  state  disciplinate  le  modalita'  di
invio alla Banca dati  delle  amministrazioni  pubbliche  (BDAP)  dei
documenti contabili, ivi incluso il rendiconto della gestione; 
  Considerato che per i comuni per i quali sono sospesi i termini  ai
sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, non e' applicabile il secondo  periodo  del  comma  5  dell'art.
41-bis; 
  Considerato che a seguito della verifica di cui al  predetto  comma
2, dell'art. 41-bis, l'entita' delle richieste ammissibili e' pari ad
euro 78.735.676,93, e che, a seguito della verifica di cui al secondo
periodo del comma 5, l'entita' delle richieste  considerate  al  fine
dell'ammissione al contributo e' pari  ad  euro  62.537.592,75,  come
riportato nell'allegato 1 al presente decreto, che costituisce  parte
integrante; 
  Considerato, pertanto, che l'ammontare del contributo da attribuire
alle  richieste  ammissibili  e  considerate  presentate  da  ciascun
comune, deve essere determinato  in  base  ai  criteri  di  priorita'
dettati dal comma 3 del citato art. 41-bis,  privilegiando  i  comuni
che presentano la  maggiore  incidenza  del  fondo  di  cassa  al  31
dicembre  dell'esercizio  precedente   rispetto   al   risultato   di
amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo
esercizio, ai sensi di quanto previsto dai successivi  commi  4  e  5
dello stesso art. 41-bis; 
  Considerato altresi' che a seguito della verifica di cui al comma 2
ed al secondo periodo del comma 5 dell'art. 41-bis,  l'entita'  delle
richieste ammissibili per la priorita' di cui  alla  lettera  a)  del
precitato  comma  3  e'  pari  ad   euro   23.986.743,66,   superiore
all'entita' del fondo  stanziato,  per  cui  occorre  procedere  alla
formazione di una graduatoria dei comuni assegnatari  del  contributo
relativamente alle richieste ricadenti nella sola lettera a)  secondo
il criterio previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 41-bis; 
  Ritenuto,  ai  sensi  del  citato  comma  4,   di   utilizzare   le
informazioni sul fondo di cassa e sul  risultato  di  amministrazione
desunte dal prospetto dimostrativo del risultato  di  amministrazione
allegato al rendiconto della gestione, trasmesso ai  sensi  dell'art.
18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione  dei  comuni
per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art.  44,  comma  3,
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i  quali  le
informazioni di che trattasi sono ricavate dall'ultimo certificato di
conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno; 
  Considerato  che,  dall'applicazione  dei  suddetti  criteri   alle
richieste ammissibili per la priorita' di cui  alla  lettera  a)  del
richiamato comma 3, tenuto conto di  quanto  disposto  ai  successivi
commi  4  e  5,  discende  la  formazione   della   graduatoria   per
l'attribuzione del  contributo,  fino  a  concorrenza  dell'ammontare
disponibile, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, come riportata
nell'allegato  2,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto; 
  Visto il  comma  6  del  citato  art.  41-bis,  che  disciplina  le
modalita' di recupero del contributo assegnato nel  caso  in  cui  il
comune beneficiario non proceda ad affidare  la  progettazione  entro
tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto; 
  Considerato che riguardo l'affidamento della progettazione ai sensi
del predetto comma 6  dell'art.  41-bis,  e'  previsto  un  controllo
attraverso il sistema di monitoraggio  delle  opere  pubbliche  della
banca dati delle pubbliche amministrazioni; 
  Considerato che nel  caso  in  cui  la  richiesta  indichi  un  CUP
provvisorio, lo stesso debba essere modificato,  a  cura  del  comune
richiedente, in CUP completo, a pena di recupero del contributo; 
  Considerato che al fine dell'attuazione di quanto previsto al comma
6  dell'art.  41-bis,  occorre  individuare  un  termine  certo   per
l'affidamento  della  progettazione  e  che  lo  stesso,  stante   il
combinato disposto dei commi 6 e 7,  puo'  essere  individuato  nella
data di richiesta del  CIG,  risultante  sul  sistema  dell'Autorita'
nazionale anticorruzione; 
  Visto  l'art.  158  del  decreto  legislativo  n.  267   del   2000
concernente l'obbligo di rendicontazione dei contributi  straordinari
assegnati agli enti locali; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.  229
del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche
di  detenere  ed  alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato
contenente i dati necessari al monitoraggio  della  spesa  per  opere
pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato  il  dettaglio  dei  dati
necessari per l'alimentazione  del  sistema  di  «Monitoraggio  delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»; 
  Attese le esigenze di semplificazione  procedimentale  realizzabili
mediante la  concentrazione  degli  adempimenti  in  capo  ai  comuni
assegnatari del contributo di cui al presente decreto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Determinazione delle richieste ammissibili 
                e considerate ai fini del contributo 
 
  1. Le richieste ritenute ammissibili  e  considerate  ai  fini  del
contributo, tenendo conto di  quanto  previsto  dal  comma  2  e  dal
secondo periodo del comma 5 dell'art. 41-bis del decreto-legge n.  50
del 24 aprile 2017, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, sono riportate nell'allegato  1  che  costituisce
parte integrante del presente decreto.