IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 e ss.mm.ii. («Riforma dell'organizzazione del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»); 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e
ss.mm.ii., recante «Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e
per  la  correzione  dell'andamento  dei  conti   pubblici»   e,   in
particolare, il comma 1 ed il comma  5,  lettere  f)  ed  f-bis)  del
predetto; 
  Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n.  245,  dal
titolo  «Regolamento  recante   norme   sull'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48,
comma 13 decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo  2012,  n.
53 («Modifica al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del  farmaco  (AIFA),  in   attuazione   dell'art.   17,   comma   10
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 15 luglio  2011,  n.  111»),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2012, n. 106; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  Direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. («Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti  amministrativi»),  il   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 («Testo unico delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»)  e  ss.mm.ii.,  il  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 12 aprile  2006,  n.  184  («Regolamento  sull'accesso  ai
documenti amministrativi») e ss.mm.ii., nonche' il  regolamento  AIFA
per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,  n.
241, e ss.mm.ii. per l'accesso ai documenti amministrativi e  per  la
dematerializzazione; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera f) legge 27  dicembre  2006,  n.
296 e ss.mm.ii. («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007»), che conferma, per gli
anni  2007  e  seguenti,  le  misure  di  contenimento  della   spesa
farmaceutica assunte dall'AIFA e, in  particolare,  la  deliberazione
del Consiglio di amministrazione AIFA 27 settembre 2006, n. 26; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera g), legge 27 dicembre  2006,  n.
296, il quale consente alle aziende farmaceutiche di chiedere ad AIFA
la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione citata, previa
dichiarazione di impegno al versamento  alle  regioni  degli  importi
individuati  da  apposite  tabelle  di  equivalenza   degli   effetti
economico - finanziari per il Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la determinazione AIFA 27 settembre 2006 concernente «Manovra
per  il  Governo  della  spesa  farmaceutica  convenzionata   e   non
convenzionata», con cui  sono  stati  disposti  la  riduzione,  nella
misura del 5%, del prezzo al pubblico, gia' vigente,  dei  medicinali
comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale,  la
ridefinizione  dello  sconto  al  produttore  dello  0,6%,  come   da
determinazione AIFA  30  dicembre  2005,  ed  il  mantenimento  delle
predette misure sino ad integrale copertura del  disavanzo  accertato
per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine  del  15
febbraio 2007; 
  Visto l'art. 1,  comma  3  determinazione  AIFA  9  febbraio  2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21  febbraio  2007,  n.  43,  che
individua le quote di spettanza dovute al farmacista ed al  grossista
a norma dell'art. 1, comma 40 legge 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica»); 
  Visto l'art. 1, commi 225 e 227 legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge di stabilita' 2014»), che dall'anno 2014 offre la
possibilita' per le aziende farmaceutiche che ne facciano  richiesta,
qualora  interessate,  di  usufruire  della  sospensione   ai   sensi
dell'art. 1 comma 796, lettera g) legge, della  riduzione  di  prezzo
del 5%, disposta con determinazione AIFA del 27 settembre 2006; 
  Vista la determinazione AIFA 1° febbraio 2017, n.  157  («Procedure
di pay-back 5% - Anno 2016», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale - n. 28 del 3 febbraio 2017), la quale per l'anno 2016
ne ha regolamentato la relativa procedura; 
  Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi
eventualmente  indotte  dall'applicazione   del   pay-back   5%   non
costituiscono variazioni di spesa a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale; 
  Considerata la comunicazione di avvio del procedimento di  pay-back
5% 2017, pubblicata sul portale AIFA il 21 settembre 2017 con cui  le
aziende farmaceutiche sono state  invitate  a  collegarsi  a  partire
dalle ore 18,00 della medesima data, attraverso il link «Procedimenti
di pay-back», alla  sezione  AIFA  Front-End  dedicata  per  prendere
visione  dell'elenco  dei  prodotti  per  i  quali  avrebbero  potuto
avvalersi della sospensione della riduzione del prezzo del 5% per  le
specialita' medicinali dietro versamento in contanti  (pay-back)  del
relativo controvalore  su  appositi  conti  correnti  indicati  dalle
Regioni,  fissandone  le  tempistiche  per   la   partecipazione   al
procedimento; 
  Considerate  le  note  di   chiarimenti   divulgate   sul   portale
dell'Agenzia in data 28 settembre, 6 ottobre, 10 ottobre, 18  ottobre
e 24  ottobre  2017  che  hanno  fornito  ulteriori  aggiornamenti  e
dettagli circa le tempistiche procedurali; 
  Considerata la comunicazione  dell'11  dicembre  2017  (e  relativa
integrazione del 12 dicembre 2017) con cui si invitavano le aziende a
comunicare, all'indirizzo pec dedicato payback5@aifa.mailcert.it, per
quali specialita' medicinali  entrate  in  commercio  nell'anno  2016
intendessero usufruire della sospensione della  riduzione  di  prezzo
del 5%, al fine di concludere il procedimento di pay-back 5% 2017; 
  Acquisite le dichiarazioni di accettazione/diniego al pay-back 5% -
2017, pervenute ad AIFA sino alle ore 18,00 del 27 ottobre 2017; 
  Tenuto conto di tutte  le  altre  comunicazioni  di  rettifica  e/o
inclusione pervenute alla pec dedicata fino al 15 dicembre 2017; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La metodologia di calcolo del pay-back 5% - 2017 (allegato 1) e'
parte integrante del presente provvedimento. 
  2. E' approvato l'elenco delle  confezioni  di  medicinali  di  cui
all'art. 8, comma 10 legge 24  dicembre  1993,  n.  537  e  ss.mm.ii.
(«Interventi correttivi di finanza pubblica») classificati in  classe
A e H, per i quali sono ripristinati, con decorrenza 1° gennaio 2018,
i prezzi in vigore al 30 settembre 2006 (nonche' quelli rideterminati
successivamente a tale data), e dei medicinali per i  quali,  per  il
periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017, in  ragione  dell'applicazione
del pay-back, e' sospesa la riduzione del prezzo del 5% di  cui  alla
determinazione  AIFA  del  27  settembre  2006,  citata  in  premessa
(allegato 2). 
  3. I prezzi riportati nell'allegato  2  relativo  a  medicinali  di
classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,
n. 537, sono prezzi al  pubblico  comprensivi  dell'IVA  applicati  a
fronte della loro erogazione a carico del SSN,  altresi'  comprensivi
della riduzione prevista dalla determinazione AIFA del 3 luglio 2006. 
  4. I prezzi riportati nell'allegato  2  relativo  a  medicinali  di
classe H sono prezzi massimi  di  cessione  al  lordo  dell'eventuale
ulteriore sconto SSN applicati  a  fronte  della  loro  erogazione  a
carico del SSN, altresi' comprensivi della riduzione  prevista  dalla
determinazione AIFA del 3 luglio 2006.