IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico",  ed  in  particolare
l'articolo 3, comma 1-bis, aggiunto dalla legge 23 dicembre 2014,  n.
190 (Legge di Stabilita'  2015),  ove  si  prevede  che  il  Ministro
dell'economia e  delle  inanze  stabilisce  con  proprio  decreto  le
modalita' di attuazione delle  disposizioni  relative  alla  garanzia
bilaterale con riferimento alle operazioni in strumenti derivati; 
  Visto l'articolo 5, comma 6 del citato D.P.R. 30 dicembre 2003,  n.
398, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190  (Legge  di
Stabilita' 2015), recante la disciplina del  conto  intrattenuto  dal
Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria, ove  si
prevede, tra l'altro, che "Sul conto disponibilita' e  sui  conti  ad
esso assimilati non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni
o altre misure cautelari"; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed  in  particolare  l'articolo  5,
comma 3, ove si prevede che il capo del dipartimento  svolge  compiti
di coordinamento, direzione  e  controllo  degli  uffici  di  livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione  ed  e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche" ed in  particolare  l'articolo  4  con  il
quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo  e  la  verifica  della
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione
agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi,  compresi  quelli  che
impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la  gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa; 
  Visto il regolamento di organizzazione del Ministero  dell'economia
e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 2013, n. 67, ed  in  particolare  l'articolo  5,
comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II; 
  Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice degli
appalti pubblici e  concessioni  di  lavori,  servizi  e  forniture",
aggiornato  con  le  modifiche  introdotte  dal  decreto   correttivo
(decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56,  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103) e decreto-legge 24 aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
ove si stabilisce che  le  disposizioni  del  codice  stesso  non  si
applicano  ai  contratti  concernenti  servizi  finanziari   relativi
all'emissione, all'acquisto, alla  vendita  ed  al  trasferimento  di
titoli o di altri strumenti finanziari; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  "Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti"  ed  in
particolare l'articolo 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le
disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed  ai
provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia,  mobiliare
e valutaria; 
  Ritenuta l'esigenza di provvedere alle  disposizioni  attuative  in
relazione  alla  garanzia  bilaterale  riferita  alle  operazioni  in
strumenti derivati; 
  Considerato, altresi', che le garanzie di cui all'articolo 3, comma
1-bis, del citato D.P.R. 30 dicembre 2003,  n.  398,  possono  essere
costituite, alternativamente, mediante creazione  di  un  vincolo  di
indisponibilita' su attivi  di  proprieta'  del  costituente,  ovvero
mediante trasferimento della proprieta' di tali  attivi  in  capo  al
beneficiario della garanzia, con necessita', pertanto, di  provvedere
all'emanazione  di  disposizioni  attuative  che  tengano  conto   di
entrambe le modalita' operative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le  modalita'  con  le  quali  il
Dipartimento del Tesoro potra' procedere alla stipula di contratti di
garanzia finalizzati alla prestazione di garanzia bilaterale  con  le
controparti in strumenti derivati ai  sensi  dell'articolo  3,  comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, citato nelle premesse; la garanzia potra' essere  costituita,
alternativamente,   mediante   creazione    di    un    vincolo    di
indisponibilita' su attivi  di  proprieta'  del  costituente,  ovvero
mediante trasferimento della proprieta' di tali  attivi  in  capo  al
beneficiario della garanzia.