IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico", ed in particolare l'articolo 3, comma 1-bis, aggiunto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilita' 2015), ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle inanze stabilisce con proprio decreto le modalita' di attuazione delle disposizioni relative alla garanzia bilaterale con riferimento alle operazioni in strumenti derivati; Visto l'articolo 5, comma 6 del citato D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilita' 2015), recante la disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria, ove si prevede, tra l'altro, che "Sul conto disponibilita' e sui conti ad esso assimilati non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'articolo 5, comma 3, ove si prevede che il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'articolo 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'articolo 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II; Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture", aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto correttivo (decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103) e decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" ed in particolare l'articolo 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria; Ritenuta l'esigenza di provvedere alle disposizioni attuative in relazione alla garanzia bilaterale riferita alle operazioni in strumenti derivati; Considerato, altresi', che le garanzie di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del citato D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, possono essere costituite, alternativamente, mediante creazione di un vincolo di indisponibilita' su attivi di proprieta' del costituente, ovvero mediante trasferimento della proprieta' di tali attivi in capo al beneficiario della garanzia, con necessita', pertanto, di provvedere all'emanazione di disposizioni attuative che tengano conto di entrambe le modalita' operative; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le modalita' con le quali il Dipartimento del Tesoro potra' procedere alla stipula di contratti di garanzia finalizzati alla prestazione di garanzia bilaterale con le controparti in strumenti derivati ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse; la garanzia potra' essere costituita, alternativamente, mediante creazione di un vincolo di indisponibilita' su attivi di proprieta' del costituente, ovvero mediante trasferimento della proprieta' di tali attivi in capo al beneficiario della garanzia.