IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015),
e in particolare l'art. 1, comma 161; 
  Visto il  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare l'art. 20-bis; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,   recante
disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l'art. 41; 
  Visto il decreto-legge 1º luglio  1986,  n.  318,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto   1986,   n.   488,   recante
provvedimenti urgenti per la finanza locale, e in particolare  l'art.
11; 
  Vista la legge 23 dicembre 1991, n.  430,  recante  interventi  per
l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico,
e in particolare l'art. 1; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225,  recante  istituzione  del
servizio nazionale di Protezione Civile; 
  Vista la legge 8 agosto 1996, n. 431,  recante  interventi  urgenti
per l'edilizia scolastica, e in particolare l'art. 2, comma 4; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare l'art. 4; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo  delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
settembre 2016 di  istituzione  della  Struttura  di  Missione  "Casa
Italia"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2016 di conferma della Struttura di missione "Casa Italia"; 
  Considerato che l'art. 1, comma 161, della citata legge  13  luglio
2015, n. 107 prevede che le  risorse  non  utilizzate  alla  data  di
entrata in vigore della medesima legge e  relative  ai  finanziamenti
attivati, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 1º luglio 1986,  n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  1986,  n.
488, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'art. 2,
comma 4, della legge 8 agosto  1996,  n.  431,  nonche'  relative  ai
finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 4  della  legge  11  gennaio
1996, n. 23, fatte salve quelle relative a  interventi  in  corso  di
realizzazione o  le  cui  procedure  di  appalto  sono  aperte,  come
previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate  all'attuazione  di
ulteriori  interventi  urgenti  per  la   sicurezza   degli   edifici
scolastici; 
  Considerato che il medesimo art. 1, comma 161, della  citata  legge
n. 107 del 2015 prevede, altresi', che entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge, gli  enti  locali  beneficiari
dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e alla  societa'  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. il monitoraggio degli interventi realizzati, pena  la
revoca delle citate risorse ancora da erogare; 
  Dato atto che il medesimo art. 1, comma 161, dispone, inoltre,  che
le  conseguenti  economie  accertate,  a  seguito  del  completamento
dell'intervento finanziato ovvero della  sua  mancata  realizzazione,
sono destinate, secondo criteri e modalita' definiti con decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  a  ulteriori
interventi urgenti di  edilizia  scolastica  individuati  nell'ambito
della programmazione nazionale di cui al comma 160, fermi restando  i
piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa
nonche' agli interventi che  si  rendono  necessari  all'esito  delle
indagini diagnostiche sugli edifici scolastici, di cui  ai  commi  da
177 a 179 e a quelli che si rendono necessari  sulla  base  dei  dati
risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica; 
  Considerato che l'art. 20-bis del decreto-legge n. 8  del  2017  ha
stabilito che  per  le  verifiche  di  vulnerabilita'  sismica  degli
immobili pubblici adibiti ad uso  scolastico  nelle  zone  a  rischio
sismico classificate  1  e  2  nonche'  per  la  progettazione  degli
eventuali  interventi  di  adeguamento  antisismico   che   risultino
necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti  locali
le risorse di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 107 del 2015,
come   accertate   con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  assicurando  la  destinazione  di
almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si  trovano
nelle quattro regioni interessate dagli  eventi  sismici  degli  anni
2016 e 2017; 
  Dato atto che il medesimo  art.  20-bis  del  citato  decreto-legge
stabilisce altresi' che le risorse accertate  sono  rese  disponibili
dalla societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. previa  stipulazione,
sentito  il  Dipartimento  della  protezione  civile,   di   apposita
convenzione con  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca,  che  disciplina  le  modalita'  di  attuazione  e  le
procedure  di  accesso  ai   finanziamenti,   anche   tenendo   conto
dell'urgenza, di eventuali provvedimenti  di  accertata  inagibilita'
degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone
di  maggiore  pericolosita'  sismica  nonche'  dei   dati   contenuti
nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica; 
  Considerato che successivamente all'entrata in vigore  della  legge
n. 107 del 2015 alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma  161,
il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
d'intesa  con  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.,  ha  avviato  il
monitoraggio degli interventi  finanziati  con  gli  originari  mutui
inviando una scheda per la verifica dello stato di  attuazione  degli
stessi; 
  Dato atto che a seguito di  tale  monitoraggio  alcuni  enti  hanno
risposto certificando la chiusura degli interventi e  delle  economie
maturate,  altri  enti  non  hanno  risposto  e  altri  ancora  hanno
evidenziato la sussistenza di interventi ancora in corso; 
  Considerato  che  essendo   decorsi   due   anni   dalla   chiusura
dell'attivita' di monitoraggio e' possibile certificare  le  economie
maturate, revocando le risorse disposte in favore degli  enti  locali
beneficiari che hanno dichiarato la chiusura degli interventi  o  che
non hanno risposto, mentre  vengono  mantenute,  e  non  sono  quindi
revocate,  le  risorse  relative  agli  enti  che  hanno   effettuato
richieste di pagamento o che hanno dichiarato  interventi  ancora  in
corso; 
  Considerato, altresi' che l'art. 41 del  decreto-legge  n.  50  del
2017 destina altre risorse alle verifiche di  vulnerabilita'  sismica
nelle zone a rischio 1; 
  Ritenuto quindi, sulla base di quanto previsto dall'art. 20-bis del
decreto-legge n. 8 del 2017,  necessario  disporre  la  revoca  delle
risorse non utilizzate dagli enti locali di cui all'allegato elenco; 
  Considerato  che  il  comma  4  del  richiamato  art.  20-bis   del
decreto-legge n. 8 del 2017 prevede che "entro il 31 agosto 2018 ogni
immobile adibito ad uso  scolastico  situato  nelle  zone  a  rischio
sismico classificate 1 e 2, con  priorita'  per  quelli  situati  nei
comuni compresi negli allegati 1 e 2  al  decreto-legge  n.  189  del
2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilita' sismica"; 
  Ritenuto che, delle economie dichiarate dagli enti locali  e  sulla
base  delle  revoche  effettuate,  si  possono   accertare   economie
complessive pari ad € 105.112.190,27; 
  Ritenuto altresi' di dover destinare le predette risorse  accertate
alle verifiche di vulnerabilita' sismica disposte ai sensi  dell'art.
20-bis del decreto-legge n. 8 del 2107; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Revoche e accertamento delle economie 
 
  1. All'esito del monitoraggio  effettuato  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 161, della legge 13 luglio 2015, n.  107,  d'intesa  con  Cassa
depositi e prestiti S.p.a., e' disposta la revoca delle  risorse  non
utilizzate dagli enti locali di cui all'allegato elenco (Allegato A). 
  2. Le risorse accertate con le revoche di cui al comma 1 sono  pari
complessivamente ad € 105.112.190,27. 
  3. Le risorse di cui al comma 2  sono  destinate  al  finanziamento
delle verifiche di vulnerabilita' sismica  degli  edifici  scolastici
ricadenti nelle zone 1 e 2, con riserva del 20% in favore degli  enti
locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici degli anni  2016  e  2017,  nonche'  al  finanziamento  delle
progettazioni  resesi  necessarie  a  seguito  delle   verifiche   di
vulnerabilita' sismica gia' disponibili a seguito della procedura  ad
evidenza pubblica di cui al comma 4. I relativi progetti e interventi
che risultano necessari all'esito delle verifiche  di  vulnerabilita'
sismica  possono  essere  inseriti  nella  programmazione   triennale
nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, e possono essere finanziati prioritariamente con  le  risorse
annualmente disponibili della  programmazione  triennale  ovvero  con
altre risorse che si rendano disponibili. 
  4. La Direzione generale per  interventi  in  materia  di  edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione  e
per  l'innovazione  digitale  e'   incaricata   di   procedere   alla
sottoscrizione della Convenzione con Cassa depositi e prestiti S.p.a.
nonche'  all'indizione  della  procedura  ad  evidenza  pubblica  per
l'individuazione degli enti locali beneficiari del finanziamento  per
le   indagini   di   vulnerabilita'   sismica   e   della   eventuale
progettazione. 
  5. La Direzione generale di cui al  comma  4  coordina  le  proprie
attivita'  ai  fini  del  finanziamento  delle  verifiche   e   delle
progettazioni nelle zone a rischio sismico 1 e di quelle del  cratere
rispettivamente con il Dipartimento della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri "Casa Italia" e con il Commissario straordinario per  la
ricostruzione. 
  6. I criteri di selezione delle verifiche di vulnerabilita' e delle
progettazioni da finanziare sono definiti previa condivisione con  il
Dipartimento della Protezione Civile  e  con  il  Dipartimento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri "Casa Italia". 
  7.  I  pagamenti  a  valere  sulle  risorse  accertate  di  cui  al
precedente comma 2 relativi alle verifiche e alle progettazioni  sono
effettuati direttamente da Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti
locali secondo i termini e le modalita' definiti nella Convenzione di
cui al comma 4. 
 
    Roma, 8 agosto 2017 
 
                                                  Il Ministro: Fedeli