1. Premessa 
  1.1 Il regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174 del
Ministro per la coesione territoriale ed il mezzogiorno, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo  economico,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana  n.  284  del  5  dicembre  2017   (di   seguito
regolamento), individua criteri  e  modalita'  di  concessione  delle
agevolazioni previste dal Capo I, del decreto-legge 20  giugno  2017,
n. 91 - recante «Disposizioni urgenti per la crescita  economica  nel
Mezzogiorno»  (di  seguito  decreto)  -  demandando  ad  un  apposito
provvedimento del Capo Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione
presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  la  definizione  di
ulteriori dettagli per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento
della misura agevolativa. 
  1.2 La presente  circolare,  emanata  in  base  a  quanto  disposto
dall'art. 2,  comma  2,  del  regolamento,  individua,  pertanto,  il
termine  di  apertura  per  la   presentazione   delle   domande   di
agevolazione, fornisce le  necessarie  specificazioni  e  indicazioni
operative in merito al processo di gestione complessiva della misura,
l'elenco degli oneri  informativi  a  carico  delle  imprese  per  la
fruizione  delle   agevolazioni   previste,   gli   schemi   per   la
presentazione delle domande, delle richieste di  erogazione,  nonche'
l'articolazione  dei  criteri  di  valutazione  in   parametri,   con
indicazione dei punteggi  assegnabili  ai  progetti  imprenditoriali,
incluse le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni. 
2. Definizioni 
  2.1 Ai fini della presente  circolare  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o  la  succursale  di
banca estera comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13
del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante  Testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia, aderente alla Convenzione  di  cui  al
comma 14, art. 1 del decreto; 
    b) «Capo Dipartimento»: Capo Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    c) «Codice dell'Amministrazione digitale»: decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni; 
    d) «Contributo a fondo perduto»: contributo erogato dal  soggetto
gestore pari al trentacinque per cento del finanziamento; 
    e) «Contributo in conto interessi»: contributo concesso in misura
pari agli interessi da corrispondere sul finanziamento bancario; 
    f) «Convenzione»: Convenzione di cui all'art. 1,  comma  14,  del
decreto sottoscritta in data 27 novembre 2017 e pubblicata  sul  sito
internet www.invitalia.it; 
    g) «decreto»: decreto-legge 20 giugno 2017,  n.  91,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  recante
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»; 
    h) «DSAN»: la dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'
resa  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    i) «ESL»: equivalente sovvenzione lorda  di  un  aiuto  calcolato
secondo la metodologia di cui alla  comunicazione  della  Commissione
europea  (2008/C  14/02),  relativa  alla  revisione  del  metodo  di
fissazione dei tassi di  riferimento  e  di  attualizzazione,  ovvero
secondo il metodo nazionale per calcolare l'elemento di  aiuto  delle
garanzie a favore delle PMI (n. 182/2010) approvato dalla Commissione
europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010; 
    j) «Finanziamento»: l'insieme delle somme erogate  per  garantire
la copertura finanziaria del cento per cento del Programma  di  spesa
entro i limiti dell'investimento ammissibile; 
    k)  «Finanziamento  bancario»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine, pari al sessantacinque per cento del finanziamento, concesso
dalla banca  finanziatrice  all'impresa  beneficiaria  per  le  spese
oggetto della domanda di agevolazione che usufruisce  del  contributo
in conto interessi e della garanzia; 
    l) «Fondo di garanzia per le PMI»: fondo centrale di garanzia per
le piccole e medie imprese (PMI),  di  cui  all'art.  2,  comma  100,
lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    m) «Garanzia»: garanzia concessa a valere sul Fondo  di  garanzia
per le PMI a favore del finanziamento bancario; 
    n) «PEC»: posta elettronica certificata; 
    o) «PMI»: le  micro,  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
nell'allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014  di  cui  all'art.  1,
comma 6, del decreto; 
    p) «Progetto imprenditoriale»: il  business  plan  presentato  in
sede di domanda  di  accesso  alle  agevolazioni  che  rappresenta  i
contenuti  e  le   caratteristiche   dell'attivita'   imprenditoriale
proposta; 
    q)  «Programma  di  spesa»:  rappresentazione  quali-quantitativa
degli investimenti  e  delle  spese  previste  per  l'attuazione  del
progetto imprenditoriale; 
    r) «Provvedimento di concessione»: provvedimento  di  concessione
del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi; 
    s) «Regolamenti de minimis»: il regolamento UE n. 1407/2013 e  il
regolamento UE n. 717/2014; 
    t)  «soggetto  beneficiario»:  impresa  costituitasi   ai   sensi
dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto   e   risultata   assegnataria
dell'agevolazione; 
    u) «soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -  Invitalia  che  svolge
gli adempimenti tecnici  e  amministrativi  sulla  base  di  appositi
accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art.  19,  comma  5,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
con legge 3 agosto 2009, n. 102; 
    v) «Soggetto richiedente»: soggetti in possesso dei requisiti  di
cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto,  gia'  costituiti  o   da
costituirsi nelle forme giuridiche di cui al medesimo art.  1,  comma
6; 
    w) «Unita' produttiva»: struttura produttiva, dotata di autonomia
tecnica,  organizzativa,  gestionale  e   funzionale,   eventualmente
articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente  separati
ma collegati funzionalmente. 
3. Soggetti richiedenti 
  3.1 Le richieste di  agevolazioni  possono  essere  presentate  dai
soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni che siano in possesso,
al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
    a) siano residenti nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1,  del
decreto, ossia nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia  al  momento  della  presentazione
della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta  giorni,
o  entro   centoventi   giorni   se   residenti   all'estero,   dalla
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al  punto  9
della presente circolare; 
    b) non  risultino  gia'  titolari  di  attivita'  di  impresa  in
esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del
decreto, o beneficiari, nell'ultimo triennio, a decorrere dalla  data
di  presentazione  della  domanda,  di  ulteriori  misure  a  livello
nazionale a favore  dell'autoimprenditorialita'.  In  particolare  si
intendono: 
      1. per titolari di attivita' di impresa in esercizio, coloro  i
quali, nel caso di ditta individuale, siano titolari  di  partita IVA
movimentata o, nel caso di societa', siano legali  rappresentanti  di
societa' iscritte presso  il  registro  delle  imprese  e  risultanti
attive; 
      2. per beneficiari di ulteriori misure a  livello  nazionale  a
favore  dell'autoimprenditorialita',   coloro   i   quali   risultino
beneficiari di un provvedimento di  concessione  di  agevolazioni,  o
titolari di una quota di una societa'  beneficiaria  di  agevolazioni
pubbliche, fatte salve le quote possedute  in  societa'  quotate  sul
mercato azionario; 
      3. per misure a favore  dell'autoimprenditorialita'  a  livello
nazionale,  le  misure  di  incentivazione  aventi   l'obiettivo   di
sostenere la creazione di  nuove  imprese,  non  limitate  a  singoli
territori amministrativamente definiti (regioni, province, comuni). 
  3.2 Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11,  comma  2-ter  del
decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.  148,  convertito  con  legge  4
dicembre 2017, n. 172, in sede di prima applicazione,  per  gli  anni
2017 e 2018, il requisito del limite di eta' di cui al punto 3.1,  si
intende soddisfatto se posseduto alla data del 21 giugno  2017,  data
di entrata in vigore del decreto. 
  3.3 I soggetti di cui al punto 3.1 possono  presentare  domanda  di
ammissione alle agevolazioni purche' risultino  gia'  costituiti,  al
momento della presentazione della domanda e comunque  successivamente
alla data del 21 giugno 2017,  o  si  costituiscano,  entro  sessanta
giorni, o entro centoventi giorni in caso  di  residenza  all'estero,
dalla data di  comunicazione  del  positivo  esito  dell'istruttoria,
nelle seguenti forme giuridiche: 
    a) impresa individuale; 
    b) societa', ivi incluse le societa' cooperative. 
  3.4 I soggetti di cui al punto  3.1,  risultati  beneficiari  delle
agevolazioni, devono mantenere la residenza  nelle  regioni  indicate
nel medesimo punto 3.1 per tutta la durata del finanziamento e le PMI
di cui al  punto  3.3,  risultate  beneficiarie  delle  agevolazioni,
devono mantenere, per tutta la  durata  del  finanziamento,  la  sede
legale e operativa nelle predette regioni. 
  3.5 Le societa' di cui alla  lettera  b),  del  punto  3.3  possono
essere costituite anche da soci persone fisiche  che  non  abbiano  i
requisiti anagrafici di  cui  al  punto  3.1,  a  condizione  che  la
presenza  di  tali  soggetti  nella  compagine  societaria  non   sia
superiore ad un terzo, e che  gli  stessi  non  abbiano  rapporti  di
parentela fino al  quarto  grado  con  alcuno  degli  altri  soggetti
richiedenti. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere
alle agevolazioni di cui al punto 7 della presente circolare. 
  3.6 Nel caso in cui i soggetti di cui al punto 3.1 si costituiscano
in  societa'  cooperative,  le  medesime  societa'   possono   essere
destinatarie, nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  anche  degli
interventi di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. 
  3.7 I soggetti di cui al  punto  3.1  risultati  beneficiari  delle
agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di  lavoro  a
tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del
provvedimento di concessione. 
4. Avvio progetti imprenditoriali 
  4.1   I   progetti   imprenditoriali    devono    essere    avviati
successivamente alla  presentazione  della  domanda  di  agevolazione
ovvero alla data di costituzione della societa' nel caso  in  cui  la
domanda sia presentata da persone fisiche di cui al punto 3.1. A  tal
fine, per data di avvio si intende la data del primo titolo di  spesa
ammissibile alle agevolazioni. La  realizzazione  dei  progetti  deve
essere  ultimata  entro  ventiquattro  mesi  dal   provvedimento   di
concessione, salvo i casi in cui il soggetto gestore accerti  che  il
ritardo  derivi  da  fatti  o  atti  non   imputabili   al   soggetto
richiedente. Per data di ultimazione si intende la  data  dell'ultimo
titolo di spesa ammissibile. 
  4.2  Sono  finanziati  i  progetti  imprenditoriali  relativi  alla
produzione di  beni  nei  settori  dell'artigianato,  dell'industria,
della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relativi  alla  fornitura  di
servizi,  ivi  compresi  i  servizi  turistici.  Sono   escluse   dal
finanziamento le attivita' libero professionali e  del  commercio  ad
eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa. 
  L'elenco completo delle attivita' non ammissibili e'  riportato  in
allegato alla presente circolare. 
5. Procedura di accesso alle agevolazioni 
  5.1 Le agevolazioni di cui al regolamento sono concesse sulla  base
di una procedura valutativa con  procedimento  a  sportello,  secondo
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 123 e s.m.i. 
  5.2 Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, possono
essere presentate formalmente  a  partire  dalle  ore  12:00  del  15
gennaio  2017  e  devono  essere  compilate  esclusivamente  per  via
elettronica,   utilizzando   la   procedura   informatica   messa   a
disposizione   nel    sito    internet    del    soggetto    gestore,
www.invitalia.it, sezione «Resto al Sud», secondo le modalita' e  gli
schemi ivi indicati ed  il  cui  elenco  e'  allegato  alla  presente
circolare. E' richiesta  l'identificazione  del  compilatore  on-line
della domanda tramite  il  Sistema  pubblico  di  identita'  digitale
(SPID) o la Carta nazionale dei servizi (CNS) o, in  alternativa,  il
sistema di gestione delle identita' digitali del soggetto gestore. Le
domande devono essere  firmate  digitalmente  ai  sensi  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante della  PMI
o dalla persona fisica in caso di PMI costituenda,  e  devono  essere
corredate dal progetto imprenditoriale di cui al punto  5.3  e  dalla
documentazione di  cui  al  punto  5.4,  fatta  salva  la  successiva
trasmissione della documentazione stessa prevista dal punto  5.5  nel
caso di PMI costituenda. Le domande presentate secondo modalita'  non
conformi a quanto indicato nella presente circolare non saranno prese
in esame. Non e'  possibile  presentare,  per  il  medesimo  progetto
imprenditoriale,   piu'   domande   di   agevolazione,   fino    alla
comunicazione ai soggetti richiedenti  dell'esito  della  valutazione
istruttoria di cui al punto 9. 
  5.3  Il  progetto  imprenditoriale,  da  compilare  utilizzando  la
procedura informatica di cui al punto 5.2, secondo le modalita' e gli
schemi ivi indicati, deve contenere: 
    a) dati e profilo del soggetto richiedente; 
    b) descrizione dell'attivita' proposta; 
    c) analisi del mercato e relative strategie; 
    d) aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi; 
    e) aspetti economico-finanziari. 
  5.4 Fatto salvo quanto previsto al punto 5.5,  congiuntamente  alla
domanda e al progetto imprenditoriale, devono essere trasmessi l'atto
costitutivo,  o  documentazione  equivalente   in   caso   di   ditta
individuale, lo statuto, in caso di societa', nonche'  l'attestazione
relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 3. 
  Per le ditte individuali, per documentazione equivalente si intende
il certificato di attribuzione partita IVA. 
  5.5 Nel caso  di  persone  fisiche  proponenti  per  conto  di  PMI
costituenda, in possesso dei requisiti di cui al punto 3, la  domanda
di   agevolazione   deve    essere    accompagnata    dal    progetto
imprenditoriale, mentre l'ulteriore documentazione di  cui  al  punto
5.4  deve  essere  trasmessa  elettronicamente  tramite  la  medesima
procedura informatica di cui al  punto  5.2,  entro  sessanta  giorni
dalla data di comunicazione di esito positivo della  valutazione,  di
cui al punto 9.8, ovvero centoventi giorni nel caso in cui almeno una
delle persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1,
sia residente all'estero. 
  5.6  Al  termine  della  procedura  di  compilazione  del  progetto
imprenditoriale e dell'invio telematico della domanda di agevolazione
e dei relativi allegati, alla stessa verra' assegnato  un  protocollo
informatico. La data di presentazione della domanda coincide  con  la
data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto
protocollo informatico. 
  5.7  Nel  caso  in  cui  la   documentazione   presentata   risulti
illeggibile, errata e/o incompleta, il soggetto  gestore  provvede  a
richiedere  al  soggetto   richiedente,   a   mezzo   PEC,   adeguate
integrazioni al fine di  rendere  completa  la  documentazione.  Tali
integrazioni dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro  e
non oltre  dieci  giorni  dalla  data  della  richiesta,  a  pena  di
decadenza. 
  5.8 Il possesso dei requisiti di cui al presente punto puo'  essere
comprovato con una dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui
all'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e, ove richiesto, con DSAN,  da  rendere  a  mezzo  PEC,
utilizzando lo schema  reso  disponibile  dal  soggetto  gestore  che
effettua controlli e verifiche a  campione  sulla  veridicita'  della
documentazione trasmessa. 
  5.9 I soggetti beneficiari, ai sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del
decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  hanno  diritto  alle
agevolazioni   esclusivamente   nei   limiti   delle   disponibilita'
finanziarie individuate dall'art. 1, comma 16 del decreto. 
  5.10 Secondo quanto previsto dall'art.  5,  comma  10  del  decreto
ministeriale  9  novembre  2017,  n.  174,  i   potenziali   soggetti
richiedenti possono avvalersi di servizi di consulenza  e  assistenza
da parte di pubbliche amministrazioni, universita' e  associazioni  o
enti del terzo settore, nelle varie fasi  di  sviluppo  del  progetto
imprenditoriale. 
  5.11  Per  pubbliche  amministrazioni   si   intendono   tutte   le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti  e  scuole  di
ogni ordine e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le  aziende  ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le  regioni,  le
province, le citta' metropolitane, i comuni, le comunita'  montane  e
loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni  universitarie,  gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti
pubblici  non   economici   nazionali,   regionali   e   locali,   le
amministrazioni,  le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale. 
  5.12 Per  universita'  si  intendono  le  universita'  statali,  le
universita' non  statali  legalmente  riconosciute,  ivi  incluse  le
universita'  telematiche  di  cui  all'elenco  tenuto  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  ai  sensi  della
legge n. 240/2010 e ss.mm. e ii. 
  5.13 Per associazioni o enti del  terzo  settore  si  intendono  le
organizzazioni  di  volontariato,  le  associazioni   di   promozione
sociale, gli  enti  filantropici,  le  imprese  sociali,  incluse  le
cooperative sociali,  le  reti  associative,  le  societa'  di  mutuo
soccorso,  le  associazioni,  riconosciute  o  non  riconosciute,  le
fondazioni e gli  altri  enti  di  carattere  privato  diversi  dalle
societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo  di  lucro,  di
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale  mediante  lo
svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,
o di mutualita' o di produzione o  scambio  di  beni  o  servizi,  ed
iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. 
  5.14 La fornitura di servizi di  cui  al  punto  5.10  avviene  nel
rispetto  dei  principi  di  gratuita',  trasparenza,   terzieta'   e
imparzialita', e previo accreditamento da parte dei soggetti  di  cui
ai  punti  5.11,  5.12  e  5.13  con   l'adesione   al   disciplinare
appositamente predisposto dal soggetto gestore e pubblicato sul  sito
www.invitalia.it contestualmente alla  pubblicazione  della  presente
circolare. 
  5.15 Il soggetto gestore pubblica sul  proprio  sito  istituzionale
l'elenco aggiornato dei soggetti accreditati.  Il  soggetto  gestore,
inoltre, pubblica  semestralmente  gli  esiti  delle  domande,  dando
separata evidenza del numero di  domande  per  le  quali  sono  stati
erogati servizi di assistenza e consulenza e dei soggetti accreditati
che hanno prestato tali servizi. 
  5.16 Nel caso  in  cui  sia  verificato  il  mancato  rispetto  dei
principi di cui al punto 5.14 da parte dei soggetti  accreditati,  il
soggetto gestore provvede a  revocarne  l'accreditamento  cancellando
contestualmente i nominativi  dall'elenco  dei  soggetti  accreditati
pubblicato sul proprio sito istituzionale. 
6. Spese ammissibili 
  6.1 Sono ammissibili alle agevolazioni di  cui  al  regolamento  le
spese necessarie alle finalita' del programma di spesa, sostenute dal
soggetto beneficiario e  relative  all'acquisto  di  beni  e  servizi
rientranti nelle seguenti categorie: 
    a) opere edili relative  a  interventi  di  ristrutturazione  e/o
manutenzione  straordinaria  connessa  all'attivita'   del   soggetto
beneficiario nel limite massimo del trenta percento del programma  di
spesa; 
    b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; 
    c)  programmi   informatici   e   servizi   per   le   tecnologie
dell'informazione  e  della  telecomunicazione  (TIC)  connessi  alle
esigenze produttive e gestionali dell'impresa; 
    d)  spese  relative  al   capitale   circolante   inerente   allo
svolgimento dell'attivita' d'impresa nella misura massima  del  venti
per cento del programma di  spesa;  sono  ammissibili  le  spese  per
materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti  finiti,
utenze e canoni  di  locazione  per  immobili,  eventuali  canoni  di
leasing, maturati  entro  il  termine  di  ultimazione  del  progetto
imprenditoriale  di  cui  al  punto  4.1,  acquisizione  di  garanzie
assicurative funzionali all'attivita' finanziata. 
  6.2 Le spese relative ai beni di  investimento  che,  per  la  loro
funzione nel ciclo  produttivo  e/o  erogazione  del  servizio,  sono
localizzati presso altre unita' produttive della stessa societa' o di
terzi, sono ammissibili alle agevolazioni purche': 
    a) siano relative  ad  attrezzature  utilizzate  per  lavorazioni
effettivamente connesse al  completamento  del  ciclo  produttivo  da
agevolare; 
    b) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione e
iscrizione nel libro dei  beni  prestati  a  terzi  o,  nel  caso  di
utilizzo presso altre unita' produttive della  stessa  societa',  nel
libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero
nel libro giornale; in ogni caso la loro  ubicazione  deve  risultare
dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e del  decreto  ministeriale
29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni; 
    c) vengano forniti, per  ciascun  bene,  gli  elementi  utili  di
conoscenza in riferimento  ai  relativi  contratti  posti  in  essere
(modalita', durata, penalita', clausole di rescissione); 
    d) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito; 
    e) i beni non vengano destinati a finalita' produttive estranee a
quelle della societa' titolare delle agevolazioni; 
    f) il legale rappresentante della  societa'  cedente  sottoscriva
una dichiarazione di impegno  al  rispetto  dei  predetti  vincoli  e
condizioni, resa sotto forma di DSAN. 
  6.3 Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese: 
    a) relative ai beni acquisiti  con  il  sistema  della  locazione
finanziaria, del leasing e del leaseback, fatta eccezione dei  canoni
di leasing di cui al punto 6.1, lettera d); 
    b) per l'acquisto di beni di proprieta' di uno o  piu'  soci  del
soggetto beneficiario e, nel caso di soci persone fisiche, anche  dei
relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro  il
terzo grado; 
    c) riferite a investimenti  di  mera  sostituzione  di  impianti,
macchinari e attrezzature; 
    d) effettuate mediante il cosiddetto «contratto chiavi in  mano»,
ossia i contratti che il soggetto  beneficiario  sottoscrive  con  un
general contractor il  quale  esterna  o  realizza  a  sua  volta  la
progettazione, acquista dai suoi fornitori  i  macchinari,  contratta
direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione delle
opere edili; 
    e) relative a commesse interne; 
    f) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; 
    g) notarili, imposte, tasse; 
    h) relative all'acquisto di automezzi, fatta eccezione per quelli
strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma  di
spesa o per il trasporto in conservazione condizionata dei  prodotti.
La valutazione sulla necessita' dell'automezzo e' condotta  anche  in
relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto al ciclo di
produzione; 
    i) di importo unitario inferiore a euro  500,00  fatta  eccezione
per le spese di cui al punto 6.1, lettera d); 
    j) relative alla progettazione, alle consulenze e  all'erogazione
degli emolumenti ai dipendenti  delle  imprese  individuali  e  delle
societa', nonche' agli  organi  di  gestione  e  di  controllo  delle
societa' stesse. 
  6.4 Ai fini della relativa ammissibilita', i beni cui sono riferite
le spese di cui al punto 6.1, ad eccezione  di  quelle  di  cui  alla
lettera d), devono: 
    a) essere ammortizzabili; 
    b)  qualora  si  tratti  di  beni   mobili,   essere   utilizzati
esclusivamente nell'unita' produttiva destinataria dell'aiuto,  fatta
eccezione per i beni di investimento che, per la  loro  funzione  nel
ciclo produttivo e/o  di  erogazione  del  servizio,  debbano  essere
localizzati altrove; 
    c) essere acquistati a condizioni di mercato  da  terzi  che  non
hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non  possono
essere oggetto di compravendita tra  due  imprese  che  nei  24  mesi
precedenti  la  presentazione  della  domanda   di   agevolazione   o
successivamente ad essa si siano  trovate  nelle  condizioni  di  cui
all'art. 2359 del codice civile, ovvero controllate  e  collegate,  o
siano  entrambe  partecipate,  anche  cumulativamente   o   per   via
indiretta, per almeno il venticinque per  cento,  da  medesimi  altri
soggetti; 
    d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per
almeno 3 anni. 
  6.5 Le spese sono ammesse al  netto  dell'IVA.  L'IVA  realmente  e
definitivamente sostenuta dal  soggetto  beneficiario  e'  una  spesa
ammissibile solo se non sia dalla stessa  recuperabile.  Resta  fermo
l'obbligo da parte del medesimo soggetto beneficiario di garantire in
sede  di  ispezione  o  controllo  ai  sensi  del  punto   11.7,   la
dimostrazione   dell'effettivo   sostenimento    dell'IVA    mediante
l'esibizione        della        corrispondente        documentazione
amministrativo/contabile. 
  6.6 I pagamenti dei titoli di spesa oggetto del programma di spesa,
devono essere effettuati esclusivamente utilizzando il conto corrente
dedicato alla realizzazione del programma, attraverso bonifici, carte
di debito e  di  credito,  ricevute  bancarie,  assegni  bancari  non
trasferibili comprovati da microfilmatura. Per i pagamenti effettuati
in valuta diversa dall'euro, il  controvalore  e'  determinato  sulla
base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo
pagamento. 
  6.7 Ai fini della valutazione di ammissibilita', le spese di cui al
punto 6.1 devono essere descritte analiticamente in sede di domanda e
quantificate nel loro ammontare. 
  6.8 Indipendentemente dal regime  contabile  adottato,  i  soggetti
beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa
negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili,  rendendoli
disponibili per i controlli richiesti da parte del soggetto gestore. 
7. Agevolazioni concedibili 
  7.1 Le agevolazioni di cui  al  regolamento  sono  concesse  tenuto
conto di  quanto  disciplinato  dal  decreto,  con  riferimento  agli
specifici settori in cui operano i soggetti beneficiari, nel rispetto
dei massimali in termini di ESL previsti dai regolamenti de  minimis.
La verifica del rispetto dei massimali de minimis tiene  conto  anche
dell'agevolazione, in termini di  ESL,  derivante  dalla  concessione
della garanzia. 
  7.2 Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento fino ad un
massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia  presentata  da
piu'  soggetti  richiedenti,  gia'   costituiti   o   che   intendano
costituirsi in forma societaria, l'importo massimo del  finanziamento
e' pari a 50.000 euro per ciascun soggetto  richiedente  fino  ad  un
ammontare massimo complessivo  di  200.000  euro.  Per  le  attivita'
imprenditoriali nel settore della pesca e dell'acquacoltura l'importo
complessivo degli aiuti de minimis non puo'  superare,  per  ciascuna
impresa beneficiaria delle agevolazioni di cui al  presente  decreto,
30.000 euro nell'arco  di  tre  esercizi  finanziari,  ai  sensi  del
regolamento UE n. 717/2014. 
  7.3 Il finanziamento, a copertura del 100% delle spese ammissibili,
e' cosi' articolato: 
    a) trentacinque per cento come contributo a fondo perduto erogato
dal soggetto gestore; 
    b)  sessantacinque  per  cento  sotto  forma   di   finanziamento
bancario, concesso da istituti di credito in base alle  modalita'  ed
alle condizioni economiche definite dalla Convenzione assistito da un
contributo in conto interessi erogato dal soggetto  gestore  e  dalla
garanzia prestata dal fondo di garanzia per le  PMI  sulla  base  dei
criteri e delle  modalita'  previste  dal  decreto  istitutivo  della
sezione specializzata di cui all'art. 1,  comma  9,  lettera  b)  del
decreto. 
  7.4 Il finanziamento bancario di cui al punto 7.3, lettera  b),  e'
rimborsato entro otto anni dall'erogazione del finanziamento, di  cui
i primi  due  anni  di  pre-ammortamento  con  ammortamento  a  quote
capitali costanti posticipate semestrali, a scadenze fisse. 
  7.5 La garanzia prestata dal  fondo  di  garanzia  per  le  PMI  e'
rilasciata  nella  misura  dell'80   per   cento   dell'importo   del
finanziamento  bancario.  L'eventuale   escussione   della   garanzia
prestata  avviene  secondo  le  modalita'  previste   dalle   vigenti
«Condizioni per l'ammissibilita' e disposizioni operative» del  fondo
di garanzia per  le  PMI.  Sulla  restante  quota  del  finanziamento
bancario non coperta dal fondo di garanzia per le PMI,  le  modalita'
per il conferimento di garanzie, di cui all'art.  1,  comma  13,  del
decreto, sono individuate dalla Convenzione. 
  7.6  La  concessione  del  finanziamento  bancario  costituisce  la
condizione per l'adozione del provvedimento di concessione di cui  al
punto 10.1, nel rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 5,  del
decreto, ossia la conclusione dell'istruttoria entro sessanta  giorni
dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di  tempo
necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono  essere
richieste ai proponenti, una sola volta. 
  7.7 Ai fini del calcolo  dell'ammontare  del  contributo  in  conto
interessi, in termini di ESL, si applica la metodologia di  cui  alla
comunicazione della Commissione europea relativa alla  revisione  del
metodo di fissazione dei tassi di riferimento  e  di  attualizzazione
(2008/C 14/02). 
  7.8 Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni  relative
alla garanzia, in termini di ESL, si applica il «Metodo nazionale per
calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI»  (n.
182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione  n.  4505
del  6  luglio  2010,  ovvero  i   successivi   metodi   di   calcolo
dell'elemento di aiuto per gli aiuti concessi sotto forma di garanzia
eventualmente notificati dalle Autorita' italiane e  approvati  dalla
Commissione europea vigenti alla data di concessione della garanzia. 
8. Cumulo delle agevolazioni 
  8.1  Le  agevolazioni  di  cui  al  regolamento   sono   cumulabili
esclusivamente con altre agevolazioni concesse all'impresa  a  titolo
di de minimis, nei limiti dei massimali previsti dai  regolamenti  de
minimis. Il soggetto gestore provvede agli adempimenti relativi  agli
obblighi di interrogazione e di alimentazione del Registro  nazionale
degli aiuti di Stato di cui alla legge 29 luglio 2015, n. 115, e  del
decreto interministeriale 31 maggio 2017,  fermo  restando  l'obbligo
dei soggetti proponenti, fino alla data di cui all'art. 14, comma  6,
del predetto decreto interministeriale, di  dichiarare,  in  sede  di
presentazione della domanda di agevolazione, gli aiuti  eventualmente
gia' percepiti nell'esercizio finanziario in corso  alla  data  della
domanda e nei due esercizi finanziari precedenti. 
9. Valutazione istruttoria 
  9.1 Le richieste di agevolazione,  corredate  della  documentazione
richiamata al punto 5 sono valutate secondo l'ordine  cronologico  di
presentazione.  Il  soggetto  gestore  termina  l'istruttoria   entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.  Nel  caso
di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi del punto
9.8, da parte del soggetto gestore sono sospesi i termini di  cui  al
periodo precedente, fatti salvi i maggiori termini previsti nei  casi
di comunicazione dei motivi ostativi di  cui  all'art.  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  9.2 Il procedimento di  valutazione  comprende  la  verifica  della
sussistenza dei requisiti per l'accesso alle  agevolazioni,  regolata
dal punto 9.3, e l'esame di merito, regolato dal punto 9.4. 
  9.3 La verifica  dei  requisiti  per  l'accesso  alle  agevolazioni
riguarda  la  sussistenza  di  quanto  disposto  dai  punti  3  e   4
relativamente alle caratteristiche dei  soggetti  proponenti  e  alle
caratteristiche dell'iniziativa oggetto della domanda. 
  9.4 L'esame di  merito,  che  prevede  anche  un  colloquio  con  i
proponenti, e' basato sui seguenti criteri di valutazione: 
    a) adeguatezza e coerenza delle  competenze  possedute  dai  soci
rispetto   alla   specifica   attivita'   prevista    dal    progetto
imprenditoriale  anche  con  riguardo  a  titoli   e   certificazioni
possedute; 
    b)  capacita'  dell'iniziativa  di  presidiare  gli  aspetti  del
processo tecnico-produttivo e organizzativo; 
    c)  potenzialita'   del   mercato   di   riferimento,   vantaggio
competitivo dell'iniziativa e relative strategie di marketing; 
    d)   sostenibilita'   tecnico-economica   dell'iniziativa,    con
particolare  riferimento  all'equilibrio  economico,   nonche'   alla
pertinenza e coerenza del programma di spesa; 
    e) verifica della sussistenza dei requisiti per la concedibilita'
della garanzia del Fondo centrale per le PMI. 
  9.5 La griglia di  valutazione  allegata  alla  presente  circolare
rappresenta l'articolazione dei suddetti criteri  di  valutazione  in
parametri, con  indicazione  dei  punteggi  assegnabili  ai  progetti
imprenditoriali,  nonche'  le  soglie  minime  per   l'accesso   alle
agevolazioni. 
  9.6 Nel caso in cui  la  documentazione  prodotta  non  soddisfi  i
requisiti di accesso e/o  uno  o  piu'  criteri  di  valutazione,  il
soggetto  gestore  invia  una  comunicazione  dei   motivi   ostativi
all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241. 
  9.7 Il soggetto gestore, in ogni fase dell'iter  istruttorio,  puo'
richiedere via  PEC  al  soggetto  richiedente,  una  sola  volta,  i
chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e  documenti
forniti. I chiarimenti e le integrazioni devono essere trasmesse  dal
soggetto richiedente via PEC entro venti giorni dalla richiesta, pena
la decadenza. Nel caso  di  cui  ai  periodi  precedenti,  i  termini
previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie da parte  del
soggetto gestore  sono  sospesi  fino  al  ricevimento  dei  predetti
chiarimenti o delle predette integrazioni. 
  9.8. All'esito del procedimento istruttorio di cui ai punti 3 e 4 o
della procedura di cui al punto 9.6, il soggetto gestore individua  i
soggetti beneficiari, e comunica a mezzo PEC ai soggetti  richiedenti
l'esito della valutazione. 
  9.9 In caso di esito positivo della valutazione il soggetto gestore
richiede: 
    a) con riferimento  ai  soggetti  richiedenti  eventualmente  non
residenti  nelle  regioni  di  cui  al  punto  3.1,  lettera  a),  la
documentazione attestante l'avvenuto trasferimento della residenza in
una di tali regioni , da far  pervenire  al  soggetto  gestore  entro
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione  di  esito  della
valutazione, ovvero  entro  centoventi  giorni  per  i  soggetti  che
trasferiscano la  residenza  dall'estero,  pena  la  decadenza  della
domanda; 
    b) con riferimento  ai  soggetti  richiedenti  eventualmente  non
ancora costituiti nelle forme di cui al punto 3.2, la  documentazione
indicata al punto 5.5 da far  pervenire  al  soggetto  gestore  entro
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione  di  esito  della
valutazione, pena la decadenza della domanda; 
    c)  la  documentazione  attestante  l'avvenuta  concessione   del
finanziamento bancario, di cui al punto 7.3, lettera b), al  soggetto
beneficiario da parte di una banca finanziatrice, da far pervenire al
soggetto gestore entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione
di esito della valutazione, pena la decadenza della domanda. 
  9.10. Verificata la completezza della documentazione presentata, il
soggetto  gestore   procede   all'adozione   del   provvedimento   di
concessione di cui al successivo punto 10. 
10. Provvedimento di concessione 
  10.1 Il provvedimento di concessione individua l'iniziativa ammessa
e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le  modalita'  per
l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione  delle  agevolazioni,
riporta gli obblighi del soggetto beneficiario, i motivi di revoca  e
le eventuali condizioni da  rispettare  per  il  perfezionamento  del
provvedimento stesso o per l'erogazione delle agevolazioni  concesse.
Il  soggetto  gestore  trasmette  al   soggetto   beneficiario,   con
comunicazione  via  PEC  all'indirizzo  indicato  nella  domanda   di
agevolazione, il provvedimento di concessione. 
  10.2 Il soggetto beneficiario, nel  termine  di  dieci  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di cui al cui  al  punto  precedente,
restituisce, a pena di decadenza,  il  provvedimento  di  concessione
controfirmato digitalmente e  trasmesso  a  mezzo  PEC.  In  caso  di
mancata  restituzione  nei  termini  previsti,  il  soggetto  gestore
comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle
agevolazioni. 
11. Erogazione delle agevolazioni 
  11.1 L'erogazione del contributo a fondo perduto avviene sul  conto
corrente dedicato, come definito nella Convenzione, su richiesta  del
soggetto    beneficiario,    firmata    digitalmente    dal    legale
rappresentante, mediante presentazione di  stati  avanzamento  lavori
(SAL) in numero non superiore a due.  Le  richieste  dovranno  essere
inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel
sito  internet  del  soggetto  gestore  www.invitalia.it  secondo  le
modalita' rappresentate nella  presente  circolare  e  gli  schemi  a
questa allegati; tali schemi saranno, inoltre, resi  disponibili  dal
soggetto gestore, in  un'apposita  sezione  del  sito  precitato.  Il
mancato utilizzo dei predetti schemi nonche' l'invio della  richiesta
con modalita' diverse da quelle  indicate,  costituiscono  motivo  di
improcedibilita' della richiesta. Il citato conto corrente  dedicato,
inoltre,  dovra'  essere  utilizzato  per  tutte  le  operazioni   di
pagamento delle spese relative al  progetto  imprenditoriale  ammesso
alle agevolazioni. 
  11.2 La prima  richiesta  di  erogazione  del  contributo  a  fondo
perduto   puo'   avvenire   soltanto   successivamente   all'avvenuta
erogazione  del  finanziamento  bancario   da   parte   della   banca
finanziatrice. La  richiesta,  inoltre,  deve  riguardare  almeno  il
cinquanta per cento del programma di spesa, ed  avviene  mediante  la
presentazione  di  documenti  di  spesa  di  pari  valore  anche  non
quietanzati e di una dichiarazione attestante la  presenza  dei  beni
presso l'unita' produttiva. 
  11.3 Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione  di
cui al punto 11.2 la documentazione attestante almeno: 
    a)  la  disponibilita'  dei  locali  idonei  all'attivita'.  Tale
disponibilita' dovra' essere garantita per  un  periodo  pari  almeno
alla  durata  del  finanziamento  agevolato.  Per  tale   motivo   la
disponibilita' dei locali non puo'  essere  attestata  attraverso  il
contratto di comodato, in considerazione della sua  natura  giuridica
di atto unilaterale gratuito a cui risulta correlata l'incertezza  in
ordine alla sua durata temporale; 
    b) l'avanzamento contabile del programma d'investimento; 
    c) la dichiarazione, mediante autodichiarazione, dell'inesistenza
di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico
dell'impresa medesima; 
    d) l'avvenuta erogazione del finanziamento bancario. 
  11.4  Successivamente  all'esito  positivo  della  verifica   della
documentazione di cui al punto precedente, il soggetto gestore, entro
trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  richiesta   di
erogazione,  procede  all'erogazione  al  soggetto  beneficiario  del
contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al  valore  della
spesa ammissibile presentata. 
  11.5 La richiesta di erogazione  del  contributo  a  fondo  perduto
relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro tre  mesi  dalla
data di ultimazione del programma di spesa. Il mancato  rispetto  del
predetto termine comporta la revoca dell'agevolazione. 
  11.6 Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del
SAL a saldo, oltre alla documentazione richiamata al punto  11.3,  la
documentazione attestante l'evidenza dei pagamenti di tutte le  spese
relative  al  programma   di   spesa   nonche'   l'autocertificazione
attestante  il  possesso  di   licenze,   permessi,   autorizzazioni,
abilitazioni e  l'espletamento  degli  adempimenti  previsti  per  il
regolare svolgimento  dell'attivita'.  Il  soggetto  gestore  potra',
inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa
nazionale e comunitaria di riferimento, se pertinente e necessaria ai
fini istruttori. 
  11.7 L'erogazione del saldo del contributo a fondo  perduto  e'  in
ogni  caso  subordinata  all'esito  positivo  della  verifica   della
documentazione di cui  al  punto  precedente  e  del  sopralluogo  di
monitoraggio degli investimenti realizzati e delle spese sostenute di
cui al programma di spesa. 
  11.8 Il sopralluogo presso la sede e' finalizzato  all'accertamento
dell'operativita'   dell'iniziativa   finanziata   e   delle    spese
rendicontate. In sede di sopralluogo sono verificati: 
    a) il  rispetto  degli  obblighi  di  legge  inerenti  la  misura
agevolativa; 
    b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste
per la fruizione delle agevolazioni; 
    c) la corretta registrazione dei beni e delle  spese  oggetto  di
agevolazione nei libri contabili e fiscali; 
    d) la conformita' agli originali della  documentazione  di  spesa
presentata e dei relativi pagamenti; 
    e) l'esistenza, la funzionalita'  e  la  congruita'  delle  spese
presentate, rispetto allo svolgimento dell'attivita' agevolata; 
    f)  l'avvenuto  ottenimento  delle   autorizzazioni   e   licenze
necessarie per il regolare svolgimento delle attivita'. 
  11.9  Successivamente  all'esito  positivo  della  verifica   della
documentazione di cui ai punti 11.6  e  11.8,  il  soggetto  gestore,
entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta  di
erogazione, procede all'erogazione del contributo a fondo perduto  in
maniera proporzionale al valore della spesa presentata. 
  11.10 L'erogazione del contributo in conto  interessi  avverra'  in
corrispondenza della scadenza delle singole rate previste  dal  piano
di ammortamento  del  finanziamento  bancario  concesso  dalla  banca
finanziatrice  al  soggetto  beneficiario.   Il   soggetto   gestore,
verificate tutte le condizioni previste dalla  normativa  vigente  in
materia di erogazione di contributi pubblici, procede  all'erogazione
del  contributo  in  conto  interessi  maturato,  nei  trenta  giorni
precedenti la scadenza della singola rata. 
  Per la suddetta erogazione,  il  soggetto  beneficiario  conferisce
appositi mandati secondo i modelli allegati alla Convenzione  e  resi
disponibili sul sito internet del soggetto gestore. 
  L'importo e' erogato alla banca finanziatrice  sul  conto  corrente
vincolato per interessi come definito nella suddetta Convenzione. 
  11.11 Qualora, a seguito della presentazione di  una  richiesta  di
erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati
o  documenti  rispetto  a  quelli  gia'   presentati   dal   soggetto
beneficiario,  ovvero  precisazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla
documentazione prodotta, il soggetto gestore puo' richiederli via PEC
al  soggetto  beneficiario,  assegnando  un  termine  per   la   loro
presentazione, non superiore a trenta giorni. In tal caso  i  termini
per  l'erogazione  decorrono  dalla   data   di   ricevimento   della
documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti. 
  11.12 In caso di parziale realizzazione del programma di spesa,  la
quota di agevolazioni e' commisurata alle spese sostenute e  ritenute
ammissibili ed e' subordinata alla verifica  da  parte  del  soggetto
gestore  dell'organicita'  e  della   funzionalita'   dell'intervento
realizzato. 
12. Variazioni 
  12.1 Non sono consentite variazioni  relative  alla  localizzazione
dell'unita'   produttiva   ed   all'attivita'   imprenditoriale   che
comportino  modifiche   sostanziali   al   progetto   imprenditoriale
approvato ed individuato nel provvedimento di  concessione,  pena  la
revoca delle agevolazioni. Per modifica sostanziale  si  intende  una
modifica che impatta su un elemento che e' stato oggetto di specifica
valutazione in sede di istruttoria, oppure che rileva ai  fini  della
coerenza complessiva  del  progetto  o  sugli  aspetti  indicati  nel
provvedimento di concessione. 
  12.2 Eventuali variazioni riguardanti  i  componenti  del  soggetto
beneficiario, limitatamente a quelle riguardanti i soggetti privi dei
requisiti di cui al punto 3, nonche'  eventuali  variazioni  che  non
comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale  ammesso
devono in ogni caso essere  comunicate  con  adeguata  motivazione  a
mezzo PEC dal soggetto  beneficiario  al  soggetto  gestore,  che  ha
trenta giorni dalla ricezione  della  comunicazione  per  verificarne
l'ammissibilita'. 
13. Revoche 
  13.1 Il soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale  delle
agevolazioni concesse qualora: 
    a) sia verificata l'assenza di uno o piu' requisiti del  soggetto
beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta  o
irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto  beneficiario  e
non sanabili; 
    b)  i   soggetti   di   cui   al   punto   3.1,   successivamente
all'ottenimento del provvedimento di concessione  risultino  titolari
di un contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato  presso  un  altro
soggetto  prima  della  completa   restituzione   del   finanziamento
bancario; 
    c)  I   soggetti   di   cui   al   punto   3.1,   successivamente
all'ottenimento del provvedimento di  concessione,  trasferiscano  la
residenza al di fuori delle regioni di cui all'art. 1, comma  1,  del
decreto,  prima  della  completa   restituzione   del   finanziamento
bancario; 
    d) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il  programma
di spesa ammesso alle agevolazioni, entro il  prescritto  termine  di
ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione,  salvo
i casi in cui il soggetto gestore accerti che il  ritardo  derivi  da
fatti o atti non imputabili al soggetto beneficiario; 
    e) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini
ad usi diversi da quelli previsti  le  immobilizzazioni  materiali  o
immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi  cinque
anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima  della
completa restituzione del finanziamento bancario; 
    f) il  soggetto  beneficiario  cessi  volontariamente,  alieni  o
conceda in locazione  o  trasferisca  l'attivita',  prima  che  siano
trascorsi cinque anni dal completamento  del  programma  di  spesa  e
comunque  prima  della  completa   restituzione   del   finanziamento
bancario; 
    g) il  soggetto  beneficiario  si  trovi  in  una  condizione  di
fallimento,  messa  in  liquidazione  o  sottoposizione  a  procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie prima che siano decorsi cinque
anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima  della
completa restituzione del finanziamento bancario; 
    h) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del soggetto
gestore sulla realizzazione del programma di spesa di  cui  al  punto
11.7 ed al punto 14 della presente circolare; 
    i) il soggetto  beneficiario  apporti  variazioni  relative  alla
localizzazione    dell'unita'     produttiva     ed     all'attivita'
imprenditoriale che  comportino  modifiche  sostanziali  al  progetto
imprenditoriale  approvato  ed  individuato  nel   provvedimento   di
concessione; 
    j) negli altri casi di revoca  totale  o  parziale  previsti  dal
provvedimento di concessione, in relazione  alle  condizioni  e  agli
obblighi a carico del soggetto beneficiario, come  specificati  dalla
presente circolare ovvero derivanti da specifiche  norme  settoriali,
anche appartenenti all'ordinamento europeo. 
  13.2.  Con  riferimento  alle  circostanze  di  revoca  di  cui  al
precedente punto 13.1, si precisa che: 
    a)  nella  fattispecie  di   cui   alla   lettera   a),   qualora
l'irregolarita'  documentale  si  riferisca  ad   una   dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta'  non  veritiera
resa ai sensi, rispettivamente,  dell'art.  46  e  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in
applicazione delle sue previsioni di cui ai successivi articoli 75  e
76, il soggetto beneficiario incorre  nella  decadenza  dai  benefici
conseguiti, ferme restando le ulteriori eventuali conseguenze,  anche
penali, previste dalle norme precitate, su segnalazione del fatto  da
parte del soggetto gestore alle autorita' competenti; 
    b) nella fattispecie  di  cui  alla  lettera  b),  la  revoca  e'
parziale e interessa le agevolazioni  relative  ai  titoli  di  spesa
datati  successivamente  ai  termini   di   ultimazione   prescritti,
comprensivi di eventuale proroga, fermo  restando  la  revoca  totale
delle agevolazioni qualora dalle verifiche  effettuate  dal  soggetto
gestore ai sensi del punto 11.7 risulti che le  spese  sostenute  non
configurano un programma organico e funzionale; 
    c) nelle fattispecie  di  cui  alla  lettera  c),  la  revoca  e'
parziale   ed   e'    commisurata    alle    agevolazioni    relative
all'immobilizzazione interessata e al periodo di mancato mantenimento
obbligatorio, qualora l'atto  di  disposizione  sia  autorizzato  dal
soggetto  gestore.  Qualora,  invece,  il  mancato  mantenimento  sia
rilevato nel corso di verifiche o ispezioni, la  revoca  e'  comunque
parziale  ma  e'  riferita  all'importo  dell'intera  spesa  relativa
all'immobilizzazione interessata, sempre che il  programma  di  spesa
mantenga la propria organicita' e funzionalita'; 
    d) nelle fattispecie di cui  alle  lettere  d)  ed  e),  che  non
configurino operazioni societarie autorizzate, la revoca e' totale se
la circostanza interviene prima  del  termine  di  completamento  del
programma di spesa, comprensivo di eventuale proroga. La  revoca  e',
invece, parziale e commisurata al  periodo  di  mancato  mantenimento
obbligatorio delle immobilizzazioni agevolate qualora la  circostanza
intervenga successivamente al predetto termine di  realizzazione  del
programma di spesa; 
    e) nelle restanti fattispecie previste dal punto 13.1  la  revoca
e' totale, fatte salve le circostanze di revoca parziale disciplinate
dal provvedimento di concessione. 
  13.3 La revoca totale delle agevolazioni comporta la decadenza  del
provvedimento di concessione. In tal caso l'impresa beneficiaria  non
ha diritto a ricevere le quote di contributi eventualmente non ancora
erogati ed e' tenuta alla restituzione dei  contributi  eventualmente
ricevuti. 
  13.4 In caso di revoca parziale, il soggetto gestore  procede  alla
rideterminazione  dell'importo  delle  agevolazioni  spettanti  e   i
maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia  eventualmente
goduto sono detratti dalle  eventuali  erogazioni  successive  ovvero
sono recuperati. 
  13.5 La revoca, totale o parziale, e' disposta dal soggetto gestore
che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti,  al
recupero coattivo degli  stessi  importi,  maggiorati  dell'interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR)  vigente  alla  data  di
erogazione. 
  13.6 Il soggetto gestore provvede al  recupero  anche  mediante  il
ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602  e  del
decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i. Gli  importi
dovuti per effetto di revoca totale  o  parziale  delle  agevolazioni
sono versati sul conto corrente intestato a Invitalia, aperto  presso
la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 17, del
decreto. 
  13.7 Con riferimento alla  revoca  totale  o  parziale  di  cui  al
presente punto 13, si precisa che: 
    a) la revoca totale o parziale del contributo in conto  interessi
o  del  contributo  a  fondo  perduto  non  comporta  necessariamente
l'estinzione totale  o  parziale  del  finanziamento  bancario;  tale
decisione  resta  nella   completa   discrezionalita'   della   banca
finanziatrice; 
    b) qualora la  banca  finanziatrice  non  proceda  all'estinzione
parziale o totale del finanziamento bancario in misura  coerente  con
la revoca del contributo in conto  interessi  adottata  dal  soggetto
gestore, il soggetto beneficiario e' tenuto al pagamento della  quota
parte della rata interessi non piu' coperta dal contributo  in  conto
interessi. 
14. Vigilanza, controlli e ispezioni 
  1. In  ogni  fase  del  procedimento,  il  soggetto  gestore,  puo'
effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate  al  fine
di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento  delle
agevolazioni  nonche'  lo  stato  di  attuazione   degli   interventi
finanziati. 
  2. Ai  fini  degli  adempimenti  di  cui  al  punto  precedente,  i
documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti
a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalita'
di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In  ogni  fase  del
procedimento,  il  soggetto  beneficiario  consente  e  favorisce  lo
svolgimento di tutti i  controlli,  ispezioni  e  monitoraggi,  anche
mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di  avanzamento
dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni. 
15. Modalita' di comunicazione 
  15.1. Le comunicazioni tra soggetto gestore e soggetto beneficiario
debbono avvenire esclusivamente a mezzo PEC. 
16. Oneri informativi e rinvio 
  16.1 Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 14  marzo  2013,
n. 33, nell'allegato 5 e' riportato l'elenco degli oneri  informativi
previsti dal regolamento e dalla presente circolare  a  carico  delle
imprese. 
  16.2 Il soggetto gestore pubblica sul  proprio  sito  istituzionale
una sezione di raccolta delle risposte alle  domande  piu'  frequenti
(Faq). 
17. Informazioni e punto di contatto 
  Tutte le informazioni saranno rese disponibili  on-line  attraverso
il portale di Invitalia www.invitalia.it. 
18. Elenco allegati 
  Allegato 1: elenco delle attivita' economiche non ammissibili 
  Allegato 2: tabella punteggi e soglie minime 
  Allegato 3: elenco schemi presentazione domanda 
  Allegato 4: elenco schemi presentazione richieste di erogazione 
  Allegato 5: elenco degli oneri informativi 
    Roma, 22 dicembre 2017 
 
                                         Il Capo Dipartimento: Donato