IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  31  dicembre
2009, n. 196»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e 93  del
2016»; 
  Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e
successive modificazioni, con  il  quale  sono  emanate  disposizioni
circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri
del Fondo per le politiche sociali; 
  Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24  dicembre
2003, n. 350; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 
  Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2001)»,   il   quale
stabilisce la composizione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali a decorrere dall'anno 2001; 
  Visto l'art. 52, comma 2, della legge  28  dicembre  2001,  n.  448
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il  quale  integra
le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388  del
2000 (legge finanziaria 2001); 
  Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000  n.  342,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  volontariato»,  le  cui  risorse  afferiscono  al  fondo
indistinto attribuito al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che
il Fondo nazionale per le  politiche  sociali  e'  determinato  dagli
stanziamenti  previsti  per   gli   interventi   disciplinati   dalle
disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della  legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  e  dagli
stanziamenti previsti  per  gli  interventi,  comunque  finanziati  a
carico del Fondo medesimo, disciplinati da  altre  disposizioni.  Gli
stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione; 
  Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale  prevede
che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, provvede annualmente, con propri decreti,  alla  ripartizione
delle  risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  per  le  finalita'
legislativamente poste a carico del Fondo medesimo; 
  Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, che ribadisce che  al  decreto  annuale  di  riparto  del  Fondo
nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art.  20,
comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158,  con  il
quale si dispone che lo  stanziamento  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali e' incrementato di 300  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  Province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto  comma  109  per  l'anno  2010  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783 del 17 gennaio 2011 a  firma  del  Ragioniere  generale  dello
Stato, che conferma  l'esigenza  di  mantenere  accantonati  i  fondi
spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Considerato che, in  assenza  della  previsione  normativa  di  cui
all'art. 1, comma 158, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  a
legislazione previgente la  dotazione  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali sarebbe stata nel 2016 pari a 12.589.741,00 milioni
di euro, non sufficienti a coprire gli oneri connessi agli interventi
che la legislazione vigente pone a carico del Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali e a valere sulle risorse del Fondo medesimo e
che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle regioni; 
  Ritenuto quindi, che le risorse stanziate in legge di stabilita'  a
decorrere dal 2015 sul Fondo nazionale per le politiche sociali, sono
da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto  Fondo,  la  cui
quantificazione  non  comprende  le  quote  afferenti  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2,  comma  109,
della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  sono  pertanto  da  ritenersi
escluse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019 (legge di stabilita' 2017)»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
102065 del 27 dicembre 2016, concernente la ripartizione in  capitoli
delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di  previsione
dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  ed,  in  particolare,  la
Tabella 4; 
  Visto in particolare, lo stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali - Centro  di  responsabilita'  n.  9
«Direzione generale per l'inclusione  e  le  politiche  sociali»  per
l'annualita' 2017 in cui e' iscritto il capitolo di spesa 3671 «Fondo
da ripartire per le politiche sociali», Missione 3(24)- Programma 3.2
(24.12) - Centro di responsabilita'  n.  9  «Direzione  generale  per
l'inclusione e le politiche sociali» - Azione «Concorso  dello  Stato
alle politiche sociali erogate a livello territoriale»; 
  Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo  nazionale
per  le  politiche  sociali  per  l'esercizio  finanziario  corrente,
ammontava complessivamente ad € 311.553.204,00; 
  Vista l'intesa raggiunta il 23 febbraio 2017 tra Governo, regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1, commi
680  e  682,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.   208,   recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016)»,  concernente  il  contributo
alla finanza pubblica delle regioni a statuto  ordinario  per  l'anno
2017, secondo la quale tali regioni contribuiscono agli obiettivi  di
finanza pubblica fissati nelle norme citate della legge di stabilita'
2016 anche a valere sui trasferimenti dallo Stato alle regioni per un
ammontare pari a 485,2 milioni di euro,  in  tal  modo  riducendo  lo
stanziamento del Fondo nazionale per le  politiche  sociali  ad  euro
99.762.949,94;  
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106», e in particolare l'art.  73,  comma  1,
secondo cui «a decorrere dall'anno 2017, le risorse  finanziarie  del
Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art.  20,  comma
8, della legge 8 novembre 2000,  n.  328,  destinate  alla  copertura
degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo  settore  di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
alle  seguenti  disposizioni,  sono  trasferite,  per   le   medesime
finalita', su un apposito capitolo di spesa iscritto nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  nel
programma "Terzo  settore  (associazionismo,  volontariato,  Onlus  e
formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese  e  delle
organizzazioni",  nell'ambito  della   missione   "Diritti   sociali,
politiche sociali e famiglia", per complessivi 21,96 milioni di euro,
in tal modo riducendo lo stanziamento  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali ad euro 77.802.949,94»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  147  del  15  settembre  2017,
attuativo della legge 15 marzo 2017, n. 33, recante  «Delega  recante
norme  relative  al  contrasto  della  poverta',  al  riordino  delle
prestazioni e al sistema degli interventi  e  dei  servizi  sociali»,
che, all'art. 7, comma 8, stabilisce che «al fine di  permettere  una
adeguata implementazione del ReI e di  garantirne  l'operativita',  a
decorrere dal 1° gennaio 2018, mediante un rafforzamento dei  servizi
sociali territoriali, inclusi quelli di  contrasto  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni,  a  valere  sul
Fondo Poverta', risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri
di riparto  e  con  le  medesime  modalita'  adottate  per  il  Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, comma 8 della
legge 8 novembre 2000, n. 328»; 
  Ritenuto pertanto di provvedere,  con  il  medesimo  decreto,  alla
ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo
da  ripartire  per  le   politiche   sociali»   per   complessivi   €
77.802.949,94, e alle risorse gravanti sul  capitolo  di  spesa  3550
«Fondo per la lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale»  per
complessivi € 212.000.000,00,  secondo  il  piano  di  riparto  nelle
tabelle allegate, da destinare al finanziamento dei  vari  interventi
previsti dalla normativa vigente; 
  Acquisita in data  21  settembre  2017  l'intesa  della  Conferenza
Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del presente decreto legislativo  si  applicano  le
seguenti definizioni: 
  a) «Rete della protezione e dell'inclusione sociale»:  la  Rete  di
cui all'art. 21, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
  b) «Piano sociale nazionale»: il Piano, elaborato dalla Rete  della
protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21, comma  6,
lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,  quale
strumento  programmatico  dell'utilizzo  delle  risorse   del   Fondo
nazionale per le politiche sociali; 
  c) «Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto  alla
poverta'»:  il  Piano,  elaborato  dalla  Rete  della  protezione   e
dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21, comma 6,  lettera  b),
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,  quale  strumento
programmatico dell'utilizzo delle risorse della  quota  destinata  ai
servizi  territoriali  del  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'   e
all'esclusione sociale ai sensi dell'art. 7, comma  2,  del  medesimo
decreto legislativo; 
  d) «ReI»: il Reddito di inclusione, di cui all'art. 2, del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
  e) «SIUSS»: il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, di
cui all'art. 24, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.