IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni,     relativo     all'istituzione     del     Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243,  relativa  al  finanziamento
delle Universita' non statali legalmente riconosciute; 
  Visto l'art. 2, comma 5, lettera  c)  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 gennaio  1998,  n.  25,  relativo,  fra  l'altro,
all'istituzione  di  nuove   Universita'   non   statali   legalmente
riconosciute  nell'ambito  della   programmazione   triennale   delle
Universita', il quale prevede che l'istituzione di nuove  universita'
non statali, legalmente  riconosciute,  nonche'  l'autorizzazione  al
rilascio di titoli aventi valore legale viene  disposta  con  decreto
del Ministro contestualmente all'approvazione  dello  statuto  e  del
regolamento didattico di ateneo; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  recante  il
regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei; 
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono  state  definite,  ai
sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea
e dei corsi di laurea magistrale, (decrto  ministeriale  25  novembre
2005, decreti  miniseriali 16  marzo  2007,  decreto  ministeriale  8
gennaio  2009,  D.I.  19  febbraio  2009,  decreto  ministeriale   10
settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011); 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31  marzo  2005,  n.  43,
relativo alla programmazione triennale delle Universita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76, concernente  la  struttura  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
Nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR); 
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre  2010,  n.  50,  relativo
alle linee generali di  indirizzo  per  la  Programmazione  triennale
delle universita' 2010/2012 (registrato alla Corte dei  conti  il  13
aprile 2011, reg. 4, foglio 243) ed in particolare l'art. 6 il  quale
prevede, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 25/1998, che  con  successivi  decreti
ministeriali in relazione al perseguimento di maggiore qualificazione
del  sistema  universitario  previa  relazione   tecnica   favorevole
dell'ANVUR, senza oneri a carico del  fondo  di  cui  alla  legge  29
luglio 1991, n. 243, puo' essere disposta: 
    comma 1, lettera  a):  l'istituzione  di  nuove  universita'  non
statali, sulla base di proposte di soggetti pubblici e  privati,  che
prevedano corsi di laurea e di  laurea  magistrale  con  insegnamenti
prevalentemente  in  lingua  inglese,  rivolti   prioritariamente   a
studenti  extracomunitari,  finalizzati   a   soddisfare   fabbisogni
formativi  del  mondo  del  lavoro,  a  livello  internazionale,  non
soddisfatti dagli attuali corsi di studio; 
    comma 2: le proposte  di  cui  al  comma  1  sono  presentate  ai
Comitati regionali di coordinamento competenti per territorio ai fini
del motivato parere degli stessi; 
    comma 3: le proposte presentate nei termini di  cui  al  comma  2
sono oggetto di relazione tecnica dell'ANVUR volta  ad  accertare  il
possesso di risorse  adeguate  a  sostenere  l'avvio  e  il  corretto
funzionamento nel tempo dei corsi di studio, sulla base  di  standard
quali-quantitativi definiti dall'ANVUR stessa; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240,  con  i  relativi  decreti
attuativi ed in particolare l'art. 5, comma 2, «Delega in materia  di
interventi per la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto legislativo, 27 gennaio 2012, n.  19,  recante  la
previsione di un sistema di accreditamento delle Universita', a norma
dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30  dicembre  2010,  n.
240 il quale prevede, all'art. 7,  comma  6,  che  il  Ministro,  con
proprio decreto,  su  conforme  parere  dell'ANVUR,  concede  o  nega
l'accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi ai  sensi  dell'art.
2, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998; 
  Vista  l'istanza  della  Fondazione  Camilliana   Progetto   Salute
relativa alla istituzione di una Universita' non  statale  legalmente
riconosciuta denominata Saint Camillus  International  University  of
Health presentata in data 6 dicembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47, con  il  quale
sono stati definiti in particolare  gli  standard  quali-quantitativi
relativamente all' accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi  di
studio, in attuazione del  decreto  legislativo  n.  19/2012,  ed  in
particolare l'art. 3, comma 3, il quale prevede che  l'accreditamento
iniziale di una Universita' di nuova istituzione richiede il possesso
dei requisiti previsti dagli allegati A e  B,  anche  sulla  base  di
specifici piani di raggiungimento formulati secondo le indicazioni di
cui all'art. 7 del medesimo decreto ministeriale; 
  Visto il decreto ministeriale 15 ottobre  2013,  n.  827,  relativo
alle Linee Generali di  indirizzo  per  la  Programmazione  triennale
delle Universita' 2013/2015 (registrato alla Corte dei  Conti  il  12
dicembre 2013,  reg.  15,  foglio  51)  e  in  particolare  l'art.  3
(Sviluppo   sostenibile   delle   Universita')   che   ha   previsto,
relativamente all'istituzione di nuove universita', il  possesso  dei
seguenti requisiti; 
    «documentata  attivita'  pluriennale  di  ricerca  dei   soggetti
promotori»; 
    «piena sostenibilita' finanziaria,  logistica,  scientifica,  del
progetto formativo a prescindere  da  eventuali  contributi  statali,
prevedendo la verifica annuale dell'attivita' dell'Universita'  e  al
termine  del   primo   quinquennio   la   verifica   della   completa
realizzazione del  progetto  formativo  medesimo  il  cui  esito  non
positivo   comporta   la    disattivazione    e    la    soppressione
dell'Universita' non statale legalmente riconosciuta». 
  Ravvisata  la  coerenza   della   predetta   proposta,   presentata
nell'ambito  della  programmazione  triennale  2010-2012,   con   gli
obiettivi anche della programmazione del triennio 2013-2015; 
  Considerato che in ordine all'accreditamento iniziale delle sedi  e
dei corsi di studio, il possesso dei requisiti previsti  dal  decreto
ministeriale n. 827/2013 e' condizione necessaria  per  l'istituzione
di una nuova universita' non statale legalmente riconosciuta; 
  Visto il parere favorevole del Comitato Regionale di  Coordinamento
delle Universita' del Lazio del 28 febbraio 2013; 
  Visto  il  parere  reso  dal  Consiglio   universitario   nazionale
nell'adunanza del 13 marzo 2013 che richiede adeguamenti in merito al
regolamento generale di ateneo  e  degli  ordinamenti  dei  corsi  di
studio proposti; 
  Visto il parere espresso dall'ANVUR con  relazione  tecnica  del  4
settembre 2013; 
  Vista la nota MIUR n. 1537 del 9 febbraio 2015,  con  la  quale  si
chiede all'ANVUR di esprimere un parere inequivocabilmente favorevole
o non favorevole in merito all'istanza presentata e di assicurare  il
necessario contraddittorio con il  promotore  attuando  le  procedure
previste dall'art. 4, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76; 
  Visto il parere non favorevole espresso dall'ANVUR in data 18 marzo
2015; 
  Vista la nota MIUR n. 658 del 15 aprile 2015, con la quale e' stato
trasmesso al promotore il parere dell'ANVUR del 18 marzo 2015; 
  Visto il ricorso con  sospensiva  presentato  al  TAR  Lazio  dalla
Fondazione Progetto Salute per l'annullamento della relazione tecnica
dell'ANVUR del 18 marzo 2015; 
  Vista la sentenza del TAR Lazio - Sezione terza bis - n.  6209  del
27 maggio  2016  con  la  quale  viene  accolto  il  ricorso  e,  per
l'effetto, annullata la  relazione  dell'ANVUR  del  18  marzo  2015,
ordinando all'amministrazione  di  rinnovare  l'istruttoria  relativa
all'istanza presentata il 6 dicembre 2012; 
  Considerato che si e' dato esecuzione alla  sopraindicata  sentenza
richiedendo  al  promotore  eventuale  documentazione  integrativa  e
richiedendo ad ANVUR, CUN e Regione Lazio  di  rendere  i  pareri  di
rispettiva competenza; 
  Considerato che la Regione Lazio non ha fatto pervenire il  proprio
parere, e ritenuto, anche ai sensi dell'art. 16, commi 1  e  2  della
legge 7 agosto 1990, n. 241,  che  tale  parere  non  sia  essenziale
tenuto  conto  delle  specifiche   caratteristiche   della   proposta
presentata, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera  a),  del  decreto
ministeriale n. 50/2010; 
  Visto il parere favorevole espresso dal CUN  nell'adunanza  del  20
giugno 2017 in merito al Regolamento didattico d'Ateneo ivi  compresi
gli ordinamenti didattici dei corsi di studio presentati; 
  Visto il parere favorevole dell'ANVUR trasmesso con nota  4212  del
18 settembre 2017, in  ordine  alla  sussistenza  dei  requisiti  per
l'accreditamento iniziale della sede e dei corsi, con riferimento  al
progetto  adeguato  dal   soggetto   proponente   a   seguito   delle
interlocuzioni con l'ANVUR nel  corso  dell'istruttoria  compiuta  in
esecuzione della citata sentenza; 
  Visto il decreto ministeriale 12 dicembre  2016,  n.  987,  con  il
quale sono stati da ultimo definiti i criteri e  gli  indicatori  per
l'accreditamento iniziale e periodico  delle  sedi  e  dei  corsi  di
studio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Su  conforme  parere  dell'ANVUR  e'  istituita  e  accreditata
l'Universita' non statale legalmente  riconosciuta  denominata  Saint
Camillus International University of Health Sciences con sede a  Roma
(promotore: Fondazione Progetto Salute),  con  i  seguenti  corsi  di
studio: 
 
 +-------------------------------+---------------------------------+
 |Laurea magistrale in medicina e|(Classe LM-41 medicina e         |
 |chirurgia                      |chirurgia)                       |
 +-------------------------------+---------------------------------+
 |                               |(Classe L/SNT1 professioni       |
 |                               |sanitarie, infermieristiche e    |
 |Laurea in infermieristica      |professione sanitaria)           |
 +-------------------------------+---------------------------------+
 |                               |(Classe L/SNT1 professioni       |
 |                               |sanitarie, infermieristiche e    |
 |Laurea in ostetricia           |professione sanitaria)           |
 +-------------------------------+---------------------------------+
 |                               |(Classe L/SNT2 professioni       |
 |Laurea in fisioterapia         |sanitarie della riabilitazione)  |
 +-------------------------------+---------------------------------+
 |Laurea in tecniche di          |(Classe L/SNT3 professioni       |
 |laboratorio biomedico          |sanitarie tecniche)              |
 +-------------------------------+---------------------------------+
 |Laurea in tecniche di          |                                 |
 |radiologia medica, per immagini|(Classe L/SNT3 professioni       |
 |e radioterapia                 |sanitarie tecniche)              |
 +-------------------------------+---------------------------------+
 
  2. I corsi di studio di cui al comma 1 possono  essere  attivati  a
decorrere dall'a.a. 2018/2019 sulla base del piano di raggiungimento,
entro la durata normale dei corsi, dei requisiti  minimi  di  docenza
necessari all'accreditamento di cui al decreto ministeriale n. 47 del
30 gennaio 2013, valutato dall'ANVUR nel parere di cui al comma 1. Il
predetto piano dovra' essere adeguato al conseguimento dei  requisiti
di docenza previsti per  gli  altri  Atenei  non  statali  legalmente
riconosciuti, sulla base del  decreto  ministeriale  n.  987  del  12
dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, entro il termine
per la prima verifica dell'ANVUR di cui  all'art.  3,  comma  1,  del
presente decreto.