IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto  il  decreto  in  data  12  febbraio  2002   con   il   quale
l'«Associazione Scuola di psicoterapia cognitiva» e' stata  abilitata
ad istituire e ad attivare, nella sede principale  di  Roma  e  nelle
sedi  periferiche   di   Napoli   e   Reggio   Calabria,   corsi   di
specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui  all'art.  4  del
richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  26  giugno  2002  di   autorizzazione
all'attivazione delle sedi periferiche di Ancona, Grosseto e Verona; 
  Visto il decreto in  data  20  giugno  2005  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Reggio Calabria; 
  Visto il decreto in data  6  febbraio  2006  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Grosseto; 
  Visto il decreto in  data  21  maggio  2007  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede principale di Roma; 
  Visto il decreto in data 26  novembre  2013  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Reggio Calabria; 
  Visto il decreto in data 26  novembre  2013  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Ancona; 
  Visto il decreto in data 21 settembre  2017  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Verona; 
  Vista   l'istanza   con   cui   il   predetto    Istituto    chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Napoli, da
via Orsolana ai Guantai n. 34 a viale Gramsci n. 13; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella riunione del 28 settembre 2017; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca nella seduta del 29 novembre 2017, trasmessa  con  nota
prot. 5487 del 1° dicembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Associazione Scuola di psicoterapia  cognitiva»,  abilitata  con
decreto in data 12 febbraio 2002 ad istituire ed attivare, nella sede
periferica di Napoli, corsi di specializzazione  di  psicoterapia  ai
sensi  del  decreto  ministeriale  11  dicembre  1998,  n.  509,   e'
autorizzata a trasferire la predetta sede, da via Orsolana ai Guantai
n. 34 a viale Gramsci n. 13. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 dicembre 2017 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini