IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (UE) n. 2362/2017 della
Commissione del 5 dicembre 2017, la denominazione «Lenticchia di
Altamura» riferita alla categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi
o trasformati» e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel
registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle
indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52,
paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura»,
affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede
alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura», registrata
in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 2362/2017 del 5 dicembre
2017.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione
«Lenticchia di Altamura», possono utilizzare, in sede di
presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione
e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni
conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto
di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 20 dicembre 2017
Il dirigente: Polizzi