IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)», e, in particolare: 
    il comma 195, che riconosce alla Polizia  di  Stato  e  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco il  diritto  all'uso  esclusivo  delle
proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli  emblemi  e  di  ogni
altro segno distintivo, stabilendo altresi' che il Dipartimento della
pubblica sicurezza e  il  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile  del  Ministero  dell'interno
possono consentire  l'uso,  anche  temporaneo,  delle  denominazioni,
degli  stemmi,  degli  emblemi  e  dei  segni  distintivi,   in   via
convenzionale ai sensi dell'articolo  26  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive  modificazioni,  nel
rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine della  Polizia
di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    il comma 196, che, ferme restando le competenze  attribuite  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, in materia  di
approvazione e procedure per la concessione degli  emblemi  araldici,
anche a favore della Polizia di  Stato  e  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, demanda a uno o piu' regolamenti  da  adottare  con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze,  l'individuazione
delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri  segni
distintivi per i fini di cui al comma 195, nonche'  delle  specifiche
modalita' attuative; 
    il comma 197,  ai  sensi  del  quale  le  somme  derivanti  dalla
concessione in uso  temporaneo  delle  denominazioni,  degli  stemmi,
degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia  di  Stato  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate  rispettivamente,  al
programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica», nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» e
al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico»,  missione
«Soccorso  civile»,  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»  il  quale
ha  ridisciplinato  la  materia   gia'   disciplinata   dal   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiamato nel  citato  comma  195
della legge n. 190 del 2014, ed ha abrogato quel decreto  legislativo
n. 163 del 2006; 
  Visto in particolare, l'articolo 19 del citato decreto  legislativo
n. 50 del 2016, che disciplina i contratti di  sponsorizzazione  e  i
contratti ad essi assimilabili; 
  Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il   «Nuovo
ordinamento della pubblica sicurezza»; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica, datati  24  aprile
1982, nn. 335, 337 e 338, e  successive  modificazioni,  concernenti,
rispettivamente, l'ordinamento del personale che espleta funzioni  di
polizia,  l'ordinamento   del   personale   che   espleta   attivita'
tecnico-scientifica o tecnica e l'ordinamento dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334  e  successive
modificazioni, recante il «Riordino dei ruoli del personale direttivo
e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2001,
n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo  2001  n.
208,  recante  «Regolamento   per   il   riordino   della   struttura
organizzativa   delle   articolazioni    centrali    e    periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma  dell'articolo
6 della legge 31 marzo 2001, n. 78»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre  2002,
n.  314,  concernente  l'individuazione  degli  uffici   dirigenziali
periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come  modificato
e integrato dal decreto del Presidente  della  Repubblica  19  luglio
2012, n. 159; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1985,
n.  782,  recante   «Approvazione   del   regolamento   di   servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2012,
n. 64, recante «Regolamento  di  servizio  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
dicembre  2013,  n.  141,   «Regolamento   recante   norme   per   la
dematerializzazione delle  quietanze  di  versamento  alla  Tesoreria
statale»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  29
maggio 2007, recante «Approvazione delle Istruzioni sul  Servizio  di
Tesoreria dello Stato» pubblicato nel Supplemento  ordinario  n.  160
alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
in data 19 gennaio 2017; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «denominazioni»,  i  nomi  anche  sotto  forma  di  logo,  che
identificano la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco ovvero quei reparti, gruppi, strutture ed enti che, per le loro
tradizioni o  funzioni  ne  costituiscono  il  patrimonio  storico  e
culturale concorrendo a esprimerne il prestigio; 
    b) «stemma», il complesso di figure o  di  figure  e  parole,  di
qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico,  che  costituisce  il
contrassegno della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco ovvero dei singoli reparti, enti, gruppi, strutture in  cui
sono organizzati, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e
quelli riferiti a reparti, enti, gruppi e strutture soppressi; 
    c) «emblema», il complesso di figure o di  figure  e  parole,  di
qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo  scudo  araldico,
che costituisce il contrassegno di distinzione della Polizia di Stato
e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ovvero  dei  singoli
reparti, enti, gruppi  e  strutture  in  cui  sono  organizzati,  ivi
inclusi i contrassegni storici e tradizionali  e  quelli  riferiti  a
reparti, enti, gruppi e strutture soppressi; 
    d) «segno distintivo », il fregio o  altro  elemento  distintivo,
anche recante figure o figure e parole, che identifica l'appartenenza
dell'operatore a un reparto, ente o struttura della Polizia di  Stato
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche storico, ovvero  la
sua specifica professionalita', quali, a titolo esemplificativo,  gli
scudetti, le mostreggiature, i distintivi, i copricapo, i caschi, gli
omerali e le uniformi per foggia e colore; 
    e) «Soggetto istituzionale titolare dei simboli»: il Dipartimento
della  pubblica  sicurezza  o  la  Polizia  di  Stato,   nonche'   il
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile o il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    f) «licenziatario», il soggetto, pubblico o privato, al quale  il
Dipartimento della pubblica sicurezza e il  Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile  consentono
l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli  emblemi  e
dei segni distintivi di cui al presente regolamento. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 195, 196 e 197
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  di  stabilita'  2015),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.: 
              «195. La Polizia di Stato  e  il  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco  hanno  diritto  all'uso  esclusivo  delle
          proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli  emblemi  e
          di ogni  altro  segno  distintivo.  Il  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del  fuoco,
          del soccorso pubblico e della difesa civile  del  Ministero
          dell'interno possono consentire  l'uso,  anche  temporaneo,
          delle denominazioni, degli  stemmi,  degli  emblemi  e  dei
          segni distintivi, in via convenzionale ai  sensi  dell'art.
          26 del codice dei contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile  2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  nel
          rispetto  delle  finalita'  istituzionali  e  dell'immagine
          della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco. Si applicano le disposizioni degli articoli 124, 125
          e 126 del codice della proprieta' industriale,  di  cui  al
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  e  successive
          modificazioni. I commi  3-bis  e  3-ter  dell'art.  15  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,  sono
          abrogati. 
              196.  Ferme  restando  le  competenze  attribuite  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri  e  disciplinate  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
          gennaio 2011, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  26
          alla Gazzetta Ufficiale n. 25  del  1°  febbraio  2011,  in
          materia di approvazione  e  procedure  per  la  concessione
          degli emblemi araldici, anche a  favore  della  Polizia  di
          Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  mediante
          uno o piu' regolamenti adottati con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico  e  dell'economia  e  delle  finanze,  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli  emblemi
          e gli altri segni distintivi per i fini  di  cui  al  comma
          195, nonche' le specifiche modalita' attuative. 
              197.  Le  somme  derivanti  dalla  concessione  in  uso
          temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi
          e dei segni distintivi della Polizia di Stato e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del
          bilancio    dello    Stato    per    essere    riassegnate,
          rispettivamente, al programma «Contrasto al crimine, tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica»  nell'ambito  della
          missione «Ordine  e  sicurezza  pubblica»  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dell'interno  e  al   programma
          «Prevenzione dal rischio e soccorso  pubblico»  nell'ambito
          della missione «Soccorso civile» dello stato di  previsione
          del Ministero dell'interno.«. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  aprile
          2016, n. 91, S.O.: 
              «Art.  19  (Contratti  di   sponsorizzazione).   -   1.
          L'affidamento di contratti di sponsorizzazione  di  lavori,
          servizi o forniture per importi  superiori  a  quarantamila
          euro, mediante dazione di danaro o accollo  del  debito,  o
          altre   modalita'   di   assunzione   del   pagamento   dei
          corrispettivi  dovuti,  e'  soggetto  esclusivamente   alla
          previa  pubblicazione  sul  sito  internet  della  stazione
          appaltante, per almeno trenta giorni, di  apposito  avviso,
          con il quale si  rende  nota  la  ricerca  di  sponsor  per
          specifici  interventi,  ovvero   si   comunica   l'avvenuto
          ricevimento di una proposta di sponsorizzazione,  indicando
          sinteticamente  il  contenuto   del   contratto   proposto.
          Trascorso  il  periodo  di  pubblicazione  dell'avviso,  il
          contratto puo' essere liberamente  negoziato,  purche'  nel
          rispetto dei principi di  imparzialita'  e  di  parita'  di
          trattamento  fra  gli  operatori  che  abbiano  manifestato
          interesse, fermo restando il rispetto dell'art. 80. 
              2. Nel caso in cui  lo  sponsor  intenda  realizzare  i
          lavori, prestare i servizi o le  forniture  direttamente  a
          sua cura e spese, resta ferma la necessita'  di  verificare
          il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei
          principi e dei limiti europei  in  materia  e  non  trovano
          applicazione  le  disposizioni  nazionali  e  regionali  in
          materia  di  contratti  pubblici  di  lavori,   servizi   e
          forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione  dei
          progettisti  e  degli  esecutori.  La  stazione  appaltante
          impartisce   opportune   prescrizioni   in   ordine    alla
          progettazione, all'esecuzione delle  opere  o  forniture  e
          alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.». 
              - La legge 1° aprile 1981, n.  121  (Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza),    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 335 (Ordinamento del personale  della  Polizia  di
          Stato che espleta funzioni di polizia) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 337 (Ordinamento del personale  della  Polizia  di
          Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o  tecnica)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno  1982,  n.
          158, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n.  338  (Ordinamento  dei  ruoli  professionali  dei
          sanitari  della  Polizia  di  Stato)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334
          (Riordino dei ruoli del  personale  direttivo  e  dirigente
          della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
          L. 31 marzo 2000,  n.  78)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'art. 2 della L. 30  settembre  2004,
          n. 252) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  25  ottobre
          2005, n. 249, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,   n.   139
          (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed  ai
          compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma
          dell'art. 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre    2001,    n.    398    (Regolamento     recante
          l'organizzazione   degli   uffici   centrali   di   livello
          dirigenziale  generale  del  Ministero   dell'interno)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  novembre  2001,  n.
          258. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  22  marzo
          2001, n. 208 (Regolamento per il riordino  della  struttura
          organizzativa delle articolazioni  centrali  e  periferiche
          dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  a  norma
          dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001, n. 128. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   23
          dicembre 2002, n. 314 (Regolamento  recante  individuazione
          degli uffici dirigenziali periferici  del  Corpo  nazionale
          dei  vigili  del  fuoco)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 febbraio 2003, n. 37. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
          1985, n. 782  (Approvazione  del  regolamento  di  servizio
          dell'Amministrazione   della   pubblica    sicurezza)    e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1985,  n.
          305. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          febbraio 2012, n. 64 (Regolamento  di  servizio  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2012, n. 118. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          11 dicembre 2013, n. 141 (Regolamento recante norme per  la
          dematerializzazione  delle  quietanze  di  versamento  alla
          Tesoreria statale) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          17 dicembre 2013, n. 295. 
              - Il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge  23
          dicembre 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O, e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).».