IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  r),  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante
deleghe   al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 3; 
  Visto il decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  179,  recante
«Modifiche ed integrazioni al Codice  dell'amministrazione  digitale,
di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n.  910,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di identificazione  elettronica  e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n.  679,  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 5 ottobre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 ottobre 2017; 
  Acquisito  il  parere  della  commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti: 
    «l-bis)  formato  aperto:  un  formato  di  dati  reso  pubblico,
documentato  esaustivamente  e   neutro   rispetto   agli   strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;»; 
    l-ter) dati di tipo aperto: i dati  che  presentano  le  seguenti
caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza
o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte  di
chiunque, anche per finalita' commerciali, in  formato  disaggregato;
2) sono accessibili  attraverso  le  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione, ivi comprese le  reti  telematiche  pubbliche  e
private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti
all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono
provvisti  dei  relativi   metadati;   3)   sono   resi   disponibili
gratuitamente attraverso  le  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e  private,
oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro
riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;»; 
  2)  la  lettera  n-ter)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «n-ter)
domicilio  digitale:  un  indirizzo  elettronico  eletto  presso   un
servizio di posta elettronica certificata o un  servizio  elettronico
di recapito certificato qualificato, come  definito  dal  regolamento
(UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio  in
materia di identificazione elettronica e  servizi  fiduciari  per  le
transazioni  elettroniche  nel  mercato  interno  e  che  abroga   la
direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido  ai  fini
delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;»; 
  3) dopo la lettera  n-ter)  e'  aggiunta  la  seguente:  «n-quater)
servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione
pubblica fruibile a distanza per via elettronica;»; 
  4) alla lettera s), dopo la  parola  «titolare»  sono  inserite  le
seguenti: «di firma elettronica» e le parole «e al destinatario» sono
sostituite dalle seguenti: «e a un soggetto terzo»; 
  5) alla lettera aa), dopo la parola  «titolare»  sono  inserite  le
seguenti: «di firma elettronica», dopo le parole «dispositivi per la»
e' inserita la seguente: «sua» e  dopo  la  parola  «creazione»  sono
inserite  le  seguenti:  «nonche'  alle  applicazioni  per   la   sua
apposizione»; 
  6) dopo la lettera ee) e' inserita la seguente: «ff)  Linee  guida:
le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di
cui all'articolo 71.»; 
    b) al comma 1-ter, dopo le parole:  «recapito  certificato»  sono
aggiunte le seguenti: «qualificato ai sensi degli articoli 3,  numero
37), e 44 del Regolamento eIDAS». 
 
 
          NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   76   della
          Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'articolo 87  della  Costituzione,  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 117, secondo comma,
          lettera r), della Costituzione: 
              «Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a)-q) omissis. 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia
          di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: 
              «Art. 1 (Carta della cittadinanza digitale).  -  1.  Al
          fine di  garantire  ai  cittadini  e  alle  imprese,  anche
          attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione  e
          della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati,
          i documenti e i servizi  di  loro  interesse  in  modalita'
          digitale, nonche' al fine di garantire  la  semplificazione
          nell'accesso  ai  servizi  alla   persona,   riducendo   la
          necessita' dell'accesso fisico  agli  uffici  pubblici,  il
          Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con
          invarianza delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione  vigente,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi  volti  a   modificare   e   integrare,   anche
          disponendone     la     delegificazione,     il      codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  di  seguito  denominato
          "CAD",  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
              a) individuare strumenti per definire il livello minimo
          di  sicurezza,  qualita',  fruibilita',  accessibilita'   e
          tempestivita' dei servizi  on  line  delle  amministrazioni
          pubbliche;  prevedere,  a   tal   fine,   speciali   regimi
          sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse; 
              b)   ridefinire   e   semplificare    i    procedimenti
          amministrativi, in relazione alle  esigenze  di  celerita',
          certezza  dei  tempi  e  trasparenza  nei   confronti   dei
          cittadini e delle imprese, mediante una  disciplina  basata
          sulla loro digitalizzazione e per  la  piena  realizzazione
          del  principio  "innanzitutto  digitale"  (digital  first),
          nonche' l'organizzazione e le procedure interne a  ciascuna
          amministrazione; 
              c) garantire, in linea con  gli  obiettivi  dell'Agenda
          digitale europea,  la  disponibilita'  di  connettivita'  a
          banda larga e ultralarga e  l'accesso  alla  rete  internet
          presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la  loro
          funzione,   richiedono   le   suddette   dotazioni,   anche
          attribuendo carattere prioritario, nei bandi  per  accedere
          ai  finanziamenti  pubblici  per  la  realizzazione   della
          strategia    italiana    per    la    banda     ultralarga,
          all'infrastrutturazione con reti  a  banda  ultralarga  nei
          settori scolastico, sanitario e  turistico,  agevolando  in
          quest'ultimo settore  la  realizzazione  di  un'unica  rete
          wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema
          pubblico per la gestione  dell'identita'  digitale  (SPID),
          presente  in  tutti  i  luoghi  di  particolare   interesse
          turistico, e prevedendo la  possibilita'  di  estendere  il
          servizio  anche  ai  non  residenti  in   Italia,   nonche'
          prevedendo che la porzione di banda  non  utilizzata  dagli
          uffici pubblici sia  messa  a  disposizione  degli  utenti,
          anche   non   residenti,   attraverso   un    sistema    di
          autenticazione tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso
          gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle
          amministrazioni    pubbliche     in     formato     aperto,
          l'alfabetizzazione   digitale,   la   partecipazione    con
          modalita'  telematiche  ai   processi   decisionali   delle
          istituzioni pubbliche, la piena disponibilita' dei  sistemi
          di pagamento elettronico nonche' la riduzione  del  divario
          digitale sviluppando le competenze digitali di base; 
              d) ridefinire il Sistema pubblico di  connettivita'  al
          fine di semplificare le regole di cooperazione  applicativa
          tra amministrazioni pubbliche e di favorire  l'adesione  al
          Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e  la
          resilienza dei sistemi; 
              e) definire i criteri di digitalizzazione del  processo
          di  misurazione  e  valutazione   della   performance   per
          permettere un coordinamento a livello nazionale; 
              f) coordinare e razionalizzare le vigenti  disposizioni
          di  legge  in  materia  di  strumenti  di  identificazione,
          comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di
          cui all'articolo 64 del CAD  e  la  relativa  normativa  di
          attuazione in materia di SPID, anche al fine di  promuovere
          l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche  e  dei
          privati al predetto SPID; 
              g) favorire l'elezione  di  un  domicilio  digitale  da
          parte di cittadini e imprese ai fini  dell'interazione  con
          le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione
          non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni  idonee
          a consentirne l'uso anche in caso  di  indisponibilita'  di
          adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di
          un inadeguato livello di alfabetizzazione  informatica,  in
          modo  da  assicurare,  altresi',  la  piena  accessibilita'
          mediante l'introduzione, compatibilmente con i  vincoli  di
          bilancio, di modalita' specifiche e peculiari,  quali,  tra
          le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni; 
              h) semplificare le condizioni di esercizio dei  diritti
          e  l'accesso  ai  servizi  di  interesse  dei  cittadini  e
          assicurare  la  conoscibilita'  della  normativa  e   degli
          strumenti   di   sostegno   della   maternita'   e    della
          genitorialita' corrispondenti al profilo  dei  richiedenti,
          attraverso  l'utilizzo  del  sito  internet   dell'Istituto
          nazionale della previdenza sociale  collegato  con  i  siti
          delle amministrazioni regionali  e  locali,  attivabile  al
          momento  dell'iscrizione  anagrafica  della  figlia  o  del
          figlio nato o adottato, secondo modalita' e  procedure  che
          garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati; 
              i) razionalizzare  gli  strumenti  di  coordinamento  e
          collaborazione delle amministrazioni pubbliche al  fine  di
          conseguire obiettivi  di  ottimizzazione  della  spesa  nei
          processi di digitalizzazione favorendo  l'uso  di  software
          open source, tenendo  comunque  conto  di  una  valutazione
          tecnico-economica  delle  soluzioni  disponibili,   nonche'
          obiettivi di risparmio energetico; 
              l) razionalizzare i meccanismi e le strutture  deputati
          alla governance in materia di digitalizzazione, al fine  di
          semplificare i processi decisionali; 
              m) semplificare le modalita' di adozione  delle  regole
          tecniche e  assicurare  la  neutralita'  tecnologica  delle
          disposizioni del CAD, semplificando allo  stesso  tempo  il
          CAD medesimo in modo che contenga  esclusivamente  principi
          di carattere generale; 
              n) ridefinire le competenze  dell'ufficio  dirigenziale
          di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione
          della possibilita' di collocazione alle dirette  dipendenze
          dell'organo  politico  di  vertice   di   un   responsabile
          individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica  di
          fatto del medesimo ufficio, dotato di  adeguate  competenze
          tecnologiche  e  manageriali,  per  la   transizione   alla
          modalita' operativa digitale e dei conseguenti processi  di
          riorganizzazione   finalizzati   alla   realizzazione    di
          un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
          utilizzabili  e  di  qualita',  attraverso   una   maggiore
          efficienza ed economicita'; 
              o) adeguare il testo delle  disposizioni  vigenti  alle
          disposizioni  adottate  a  livello  europeo,  al  fine   di
          garantirne  la  coerenza,  e   coordinare   formalmente   e
          sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti,  anche
          contenute in provvedimenti diversi dal CAD,  apportando  le
          modifiche necessarie per garantire la  coerenza  giuridica,
          logica  e  sistematica  della  normativa  e  per  adeguare,
          aggiornare  e  semplificare  il  linguaggio   normativo   e
          coordinare le discipline speciali con i principi del CAD al
          fine di garantirne la piena esplicazione; 
              p) adeguare l'ordinamento alla  disciplina  europea  in
          materia di identificazione elettronica e servizi  fiduciari
          per le transazioni elettroniche; 
              q) prevedere che i pagamenti  digitali  ed  elettronici
          effettuati  con  qualsiasi  modalita'  di  pagamento,   ivi
          incluso  l'utilizzo  per  i  micropagamenti   del   credito
          telefonico,  costituiscano  il  mezzo  principale   per   i
          pagamenti   dovuti    nei    confronti    della    pubblica
          amministrazione  e  degli  esercenti  servizi  di  pubblica
          utilita'; 
              r) indicare esplicitamente  le  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,   previa
          acquisizione del parere della Conferenza unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
          termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
          di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
          il Governo puo' comunque procedere. Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  della  Commissione
          parlamentare per la  semplificazione  e  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari, che si  pronunciano  nel  termine  di  sessanta
          giorni dalla data di  trasmissione,  decorso  il  quale  il
          decreto legislativo puo' essere comunque  adottato.  Se  il
          termine previsto per il parere cade nei trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
          ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          comunque essere adottati. 
              3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui  al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive.». 
              - Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n.179, recante
          «Modifiche e integrazioni  al  Codice  dell'amministrazione
          digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          ai sensi dell'articolo 1, della legge  7  agosto  2015,  n.
          124, in materia di riorganizzazione  delle  amministrazioni
          pubbliche»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   3
          settembre 2016, n. 214. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          luglio 2003, n. 174. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  recante  «Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              «Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi  a  carico
          delle  imprese).  -  1.  All'articolo  21  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.  413,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) alla fine  del  comma  9  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: "La mancata  comunicazione  del  parere  da  parte
          dell'Agenzia  delle  entrate  entro  120  giorni   e   dopo
          ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
          contribuente equivale a silenzio assenso."; 
              b) il comma 10 e' soppresso. 
              2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati. 
              3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
          i commi da 30 a 32 sono abrogati. 
              4. All'articolo 1, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, i commi da 363 a 366 sono abrogati. 
              5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, lettera a), le parole "un  ottavo"  sono
          sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo"; 
              b) al comma 1, lettera b), le parole "un  quinto"  sono
          sostituite dalle seguenti: "un decimo"; 
              c) al comma 1, lettera  c),  le  parole:  "un  ottavo",
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "un
          dodicesimo". 
              5-bis. La lettera h) del comma 4  dell'articolo  50-bis
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si
          interpreta nel senso che  le  prestazioni  di  servizi  ivi
          indicate,  relative  a  beni  consegnati  al   depositario,
          costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
          senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di  scarico  dal
          mezzo di trasporto. L'introduzione  si  intende  realizzata
          anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che  sia
          necessaria  la  preventiva  introduzione  della  merce  nel
          deposito.  Si  devono  ritenere  assolte  le  funzioni   di
          stoccaggio e  di  custodia,  e  la  condizione  posta  agli
          articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano
          il contratto di deposito. All'estrazione  della  merce  dal
          deposito  IVA  per  la  sua  immissione  in   consumo   nel
          territorio dello  Stato,  qualora  risultino  correttamente
          poste in essere le norme dettate  al  comma  6  del  citato
          articolo  50-bis  del  decreto-legge  n.  331   del   1993,
          l'imposta   sul   valore   aggiunto   si   deve    ritenere
          definitivamente assolta. 
              6. Le  imprese  costituite  in  forma  societaria  sono
          tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
          certificata nella domanda di iscrizione al  registro  delle
          imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato  su
          tecnologie che certifichino data e ora dell'invio  e  della
          ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del  contenuto
          delle stesse, garantendo l'interoperabilita'  con  analoghi
          sistemi  internazionali.  Entro  tre  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  tutte  le  imprese,
          gia' costituite in forma societaria alla medesima  data  di
          entrata in vigore, comunicano  al  registro  delle  imprese
          l'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'iscrizione
          dell'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   nel
          registro  delle  imprese  e  le  sue  successive  eventuali
          variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai  diritti
          di segreteria. 
              6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che  riceve
          una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
          in  forma  societaria  che  non  ha  iscritto  il   proprio
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  in   luogo
          dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630
          del codice civile, sospende la domanda  per  tre  mesi,  in
          attesa che essa sia  integrata  con  l'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata. 
              7.  I  professionisti  iscritti  in  albi  ed   elenchi
          istituiti con legge dello Stato  comunicano  ai  rispettivi
          ordini o collegi il proprio indirizzo di posta  elettronica
          certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
          al comma 6 entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano  in
          un  elenco  riservato,  consultabile  in   via   telematica
          esclusivamente  dalle  pubbliche  amministrazioni,  i  dati
          identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo  di
          posta elettronica  certificata.  I  revisori  legali  e  le
          societa' di revisione legale iscritti nel registro  di  cui
          al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  comunicano
          il proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  o  al  soggetto
          incaricato della tenuta del registro. 
              7-bis.  L'omessa  pubblicazione  dell'elenco  riservato
          previsto dal  comma  7,  ovvero  il  rifiuto  reiterato  di
          comunicare alle pubbliche amministrazioni i  dati  previsti
          dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento  e
          di   commissariamento   del    collegio    o    dell'ordine
          inadempiente. 
              8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
          sensi dell'articolo 47, comma 3,  lettera  a),  del  Codice
          dell'Amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono  una  casella
          di  posta  certificata  o  analogo   indirizzo   di   posta
          elettronica di cui al  comma  6  per  ciascun  registro  di
          protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
          l'informatica nella pubblica amministrazione, che  provvede
          alla  pubblicazione  di   tali   caselle   in   un   elenco
          consultabile  per  via  telematica.   Dall'attuazione   del
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica e si deve  provvedere
          nell'ambito delle risorse disponibili. 
              9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi  1  e
          2, del  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  comunicazioni
          tra i soggetti di cui ai  commi  6,  7  e  8  del  presente
          articolo,  che  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  ivi
          previsti,  possono  essere  inviate  attraverso  la   posta
          elettronica  certificata  o  analogo  indirizzo  di   posta
          elettronica di cui al comma 6, senza  che  il  destinatario
          debba dichiarare la propria  disponibilita'  ad  accettarne
          l'utilizzo. 
              10. La consultazione per  via  telematica  dei  singoli
          indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  o  analoghi
          indirizzi di posta  elettronica  di  cui  al  comma  6  nel
          registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
          sensi del presente articolo  avviene  liberamente  e  senza
          oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi  e'  consentita
          alle sole pubbliche amministrazioni  per  le  comunicazioni
          relative   agli   adempimenti   amministrativi   di    loro
          competenza. 
              10-bis.   Gli   intermediari   abilitati    ai    sensi
          dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge  24  novembre
          2000,  n.  340,  sono  obbligati  a  richiedere   per   via
          telematica la registrazione  degli  atti  di  trasferimento
          delle partecipazioni di cui all'articolo 36,  comma  1-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  nonche'
          al  contestuale  pagamento  telematico  dell'imposta  dagli
          stessi liquidata e  sono  altresi'  responsabili  ai  sensi
          dell'articolo 57, commi  1  e  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131. In  materia  di  imposta  di  bollo  si  applicano  le
          disposizioni  previste  dall'articolo  1,  comma   1-bis.1,
          numero 3), della tariffa,  parte  prima,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  come
          sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
          1992, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          ufficiale  n.  196  del  21  agosto  1992,   e   successive
          modificazioni. 
              10-ter. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono stabiliti i termini e  le  modalita'  di
          esecuzione per via telematica degli adempimenti di  cui  al
          comma 10-bis. 
              11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
          2005, n. 68, e' abrogato. 
              12.  I  commi  4  e  5  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice
          dell'amministrazione   digitale»,   sono   sostituiti   dai
          seguenti: 
              «4. Le  copie  su  supporto  informatico  di  qualsiasi
          tipologia di  documenti  analogici  originali,  formati  in
          origine su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto  non
          informatico, sostituiscono ad ogni  effetto  di  legge  gli
          originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita'
          all'originale e' assicurata  da  chi  lo  detiene  mediante
          l'utilizzo della propria  firma  digitale  e  nel  rispetto
          delle regole tecniche di cui all'articolo 71. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in caso di  conservazione  ottica  sostitutiva,  la
          loro conformita' all'originale deve essere  autenticata  da
          un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'  autorizzato
          con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed
          allegata al documento informatico.». 
              12-bis. Dopo  l'articolo  2215  del  codice  civile  e'
          inserito  il  seguente:  «Art.   2215-bis   (Documentazione
          informatica). - I libri, i repertori,  le  scritture  e  la
          documentazione  la   cui   tenuta   e'   obbligatoria   per
          disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti
          dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
          formati e tenuti con strumenti informatici. 
              Le registrazioni contenute  nei  documenti  di  cui  al
          primo  comma  debbono  essere  rese  consultabili  in  ogni
          momento con i  mezzi  messi  a  disposizione  dal  soggetto
          tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
          da  cui  e'  possibile  effettuare,  su  diversi  tipi   di
          supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
          legge. 
              Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione  e
          gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di  legge  o
          di  regolamento  per  la  tenuta  dei  libri,  repertori  e
          scritture, ivi  compreso  quello  di  regolare  tenuta  dei
          medesimi, sono assolti, in caso  di  tenuta  con  strumenti
          informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
          dalla messa in opera, della  marcatura  temporale  e  della
          firma digitale dell'imprenditore, o di altro  soggetto  dal
          medesimo delegato,  inerenti  al  documento  contenente  le
          registrazioni relative ai tre mesi precedenti. 
              Qualora  per  tre  mesi  non   siano   state   eseguite
          registrazioni, la firma digitale e la  marcatura  temporale
          devono essere apposte all'atto di una nuova  registrazione,
          e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
          al terzo comma. 
              I  libri,  i  repertori  e  le  scritture  tenuti   con
          strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
          articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
          2709 e 2710 del codice civile.». 
              12-ter. L'obbligo di bollatura  dei  documenti  di  cui
          all'articolo 2215-bis del  codice  civile,  introdotto  dal
          comma 12-bis del presente articolo, in caso di  tenuta  con
          strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
          all'articolo 7 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 23 gennaio 2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004. 
              12-quater. All'articolo 2470  del  codice  civile  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al primo  comma,  le  parole:  «dell'iscrizione  nel
          libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite
          dalle seguenti: «del deposito di cui al»; 
              b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e,
          al  terzo  periodo,  le  parole:   «e   l'iscrizione   sono
          effettuati»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «e'
          effettuato»; 
              c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: 
              «Le dichiarazioni  degli  amministratori  previste  dai
          commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
          giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale». 
              12-quinquies. Al primo  comma  dell'articolo  2471  del
          codice civile, le  parole:  «Gli  amministratori  procedono
          senza indugio all'annotazione  nel  libro  dei  soci»  sono
          soppresse. 
              12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice
          civile, le parole: «libro dei soci» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «registro delle imprese». 
              12-septies. All'articolo 2478 del  codice  civile  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il numero 1) del primo comma e' abrogato; 
              b) al secondo comma, le parole:  «I  primi  tre  libri»
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «I  libri  indicati  nei
          numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il  quarto»
          sono sostituite dalle seguenti: «; il  libro  indicato  nel
          numero 4) del primo comma deve essere tenuto». 
              12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis  del
          codice civile, le parole: «devono essere  depositati»  sono
          sostituite dalle seguenti: «deve essere  depositata»  e  le
          parole: «e l'elenco dei soci  e  degli  altri  titolari  di
          diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse. 
              12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma,  secondo
          periodo, del codice civile, le  parole:  «libro  dei  soci»
          sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese». 
              12-decies.  Al  comma  1-bis   dell'articolo   36   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  il
          secondo periodo e' soppresso. 
              12-undecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   da
          12-quater a 12-decies entrano  in  vigore  il  sessantesimo
          giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto.  Entro  tale
          termine,    gli    amministratori    delle    societa'    a
          responsabilita' limitata depositano, con esenzione da  ogni
          imposta e tassa, apposita dichiarazione  per  integrare  le
          risultanze del registro delle imprese con quelle del  libro
          dei soci.». 
              - Il  regolamento  (UE)  23  luglio  2014  n.  910  del
          Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   in   materia   di
          identificazione elettronica  e  servizi  fiduciari  per  le
          transazioni elettroniche nel mercato interno e  che  abroga
          la  direttiva  1999/93/CE,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea 28 agosto 2014, n. 257. 
              - Il  regolamento  (UE)  27  aprile  2016  n.  679  del
          Parlamento europeo relativo alla protezione  delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la   direttiva   95/46/CE   (regolamento   generale   sulla
          protezione  dei  dati)   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
           Ufficiale dell'Unione Europea 4 maggio 2016, n. L 119. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
              0a)  AgID:  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  di  cui
          all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
          convertito in legge, con  modificazioni,  dall'articolo  1,
          comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134; 
              a) ; 
              b) ; 
              c)  carta   d'identita'   elettronica:   il   documento
          d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica
          del  titolare  rilasciato  su  supporto  informatico  dalle
          amministrazioni comunali con  la  prevalente  finalita'  di
          dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare; 
              d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato
          su supporto informatico per consentire  l'accesso  per  via
          telematica   ai    servizi    erogati    dalle    pubbliche
          amministrazioni; 
              e); 
              f); 
              g); 
              h); 
              i); 
              i-bis) copia informatica  di  documento  analogico:  il
          documento informatico avente contenuto  identico  a  quello
          del documento analogico da cui e' tratto; 
              i-ter) copia per immagine su  supporto  informatico  di
          documento  analogico:  il  documento   informatico   avente
          contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
          da cui e' tratto; 
              i-quater) copia informatica di  documento  informatico:
          il documento informatico avente contenuto identico a quello
          del documento da cui e' tratto su supporto informatico  con
          diversa sequenza di valori binari; 
              i-quinquies)  duplicato   informatico:   il   documento
          informatico  ottenuto  mediante  la  memorizzazione,  sullo
          stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
          sequenza di valori binari del documento originario; 
              i-sexies) dati  territoriali:  i  dati  che  attengono,
          direttamente o indirettamente, a una localita' o a  un'area
          geografica specifica; 
              l) ; 
              l-bis)  formato  aperto:  un  formato  di   dati   reso
          pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli
          strumenti tecnologici necessari per la fruizione  dei  dati
          stessi; 
              l-ter) dati di tipo aperto: i dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 1)  sono  disponibili  secondo  i
          termini di una licenza o di una previsione normativa che ne
          permetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche   per
          finalita' commerciali, in  formato  disaggregato;  2)  sono
          accessibili attraverso le  tecnologie  dell'informazione  e
          della  comunicazione,  ivi  comprese  le  reti  telematiche
          pubbliche e private,  in  formati  aperti  ai  sensi  della
          lettera l-bis),  sono  adatti  all'utilizzo  automatico  da
          parte di programmi per elaboratori  e  sono  provvisti  dei
          relativi metadati; 3) sono resi  disponibili  gratuitamente
          attraverso  le   tecnologie   dell'informazione   e   della
          comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e
          private, oppure sono resi disponibili  ai  costi  marginali
          sostenuti per la loro  riproduzione  e  divulgazione  salvo
          quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  24
          gennaio 2006, n. 36; 
              m); 
              n); 
              n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo  2,
          comma 1, lettera e), del  decreto  legislativo  24  gennaio
          2006, n. 36; 
              n-ter) domicilio  digitale:  un  indirizzo  elettronico
          eletto presso un servizio di posta elettronica  certificata
          o  un  servizio   elettronico   di   recapito   certificato
          qualificato, come definito dal regolamento (UE)  23  luglio
          2014 n. 910 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  in
          materia di identificazione elettronica e servizi  fiduciari
          per le transazioni elettroniche nel mercato interno  e  che
          abroga la direttiva  1999/93/CE,  di  seguito  «Regolamento
          eIDAS», valido ai  fini  delle  comunicazioni  elettroniche
          aventi valore legale; 
              n-quater)  servizio  in  rete  o   on-line:   qualsiasi
          servizio  di  una  amministrazione  pubblica   fruibile   a
          distanza per via elettronica; 
              o); 
              p) documento informatico: il documento elettronico  che
          contiene la rappresentazione informatica di atti,  fatti  o
          dati giuridicamente rilevanti; 
              p-bis) documento  analogico:  la  rappresentazione  non
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
              q); 
              q-bis); 
              r); 
              s)  firma  digitale:  un  particolare  tipo  di   firma
          qualificata basata su un sistema di chiavi  crittografiche,
          una  pubblica  e  una  privata,  correlate  tra  loro,  che
          consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave
          privata e a un soggetto terzo tramite la  chiave  pubblica,
          rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la
          provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di
          un insieme di documenti informatici; 
              t); 
              u); 
              u-bis) gestore di  posta  elettronica  certificata:  il
          soggetto che presta servizi di trasmissione  dei  documenti
          informatici mediante la posta elettronica certificata; 
              u-ter); 
              u-quater)  identita'  digitale:   la   rappresentazione
          informatica della corrispondenza tra un  utente  e  i  suoi
          attributi identificativi, verificata  attraverso  l'insieme
          dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le
          modalita' fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64; 
              v) originali non unici: i documenti  per  i  quali  sia
          possibile  risalire  al  loro  contenuto  attraverso  altre
          scritture  o  documenti  di   cui   sia   obbligatoria   la
          conservazione, anche se in possesso di terzi; 
              v-bis)  posta  elettronica  certificata:   sistema   di
          comunicazione in grado di attestare  l'invio  e  l'avvenuta
          consegna di un messaggio di posta elettronica e di  fornire
          ricevute opponibili ai terzi; 
              z); 
              aa) titolare di firma elettronica:  la  persona  fisica
          cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso  ai
          dispositivi per la sua creazione nonche' alle  applicazioni
          per la sua apposizione; 
              bb; 
              cc)  titolare  del  dato:  uno  dei  soggetti  di   cui
          all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per
          uso proprio o commissionato ad altro soggetto il  documento
          che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita'; 
              dd)  interoperabilita':  i  protocolli  e   i   servizi
          informatici idonei a favorire la circolazione e lo  scambio
          di dati ed informazioni e la loro erogazione tra  pubbliche
          amministrazioni e tra queste e le persone fisiche; 
              ee) cooperazione  applicativa:  la  parte  del  Sistema
          Pubblico di Connettivita' finalizzata, mediante  l'utilizzo
          di interfacce applicative, all'interazione  tra  i  sistemi
          informatici delle pubbliche amministrazioni, per  garantire
          l'integrazione  dei  metadati,  delle  informazioni  e  dei
          procedimenti amministrativi; 
              ff) Linee guida: le  regole  tecniche  e  di  indirizzo
          adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71; 
              1-bis)  Ai  fini  del  presente  Codice,   valgono   le
          definizioni del Regolamento eIDAS». 
              1-ter) Ove la legge  consente  l'utilizzo  della  posta
          elettronica certificata  e'  ammesso  anche  l'utilizzo  di
          altro  servizio   elettronico   di   recapito   certificato
          qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del
          Regolamento eIDAS.».