IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.  148  recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria   e   per   esigenze
indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, ed, in particolare,  il  comma  1,  che  ha  modificato
l'art. 17-ter, comma 1-bis, del decreto n. 633  del  1972  allargando
l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti
agli enti pubblici economici  nazionali,  regionali  e  locali;  alle
fondazioni partecipate da amministrazioni  pubbliche;  alle  societa'
controllate, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
e  dai  Ministeri  o  da  amministrazioni  pubbliche;  alle  societa'
partecipate da amministrazioni pubbliche o da enti e  societa';  alle
societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB  ed  il  comma  2  che
prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
siano stabilite le relative modalita' di attuazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, di seguito «decreto n. 633 del 1972», recante  istituzione  e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'art. 6 della  legge  29  dicembre  1990,  n.  405,  che  ha
istituito  l'obbligo  di  effettuazione  di  un  apposito  versamento
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per  le  operazioni   effettuate
nell'ultimo periodo di liquidazione dell'anno; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al  capo
II  del   titolo   II,   disciplina   temporanea   delle   operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite  nel  conto
economico consolidato, individuate ai sensi  dell'art.  1,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni
(Legge di contabilita'  e  di  finanza  pubblica),  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2017; 
  Visto l'art. 1, comma 629, lettera  b),  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, che ha introdotto l'art. 17-ter del decreto n. 633  del
1972, prevedendo che, per le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di
servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni,
per le quali dette amministrazioni non siano  debitori  d'imposta  ai
sensi delle disposizioni in materia di imposta sul  valore  aggiunto,
l'imposta e' in ogni caso versata dalle medesime secondo modalita'  e
termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 27 del 3 febbraio 2015,  che  ha  stabilito  modalita'  e
termini per il  versamento  dell'imposta  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  20
febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 48 del 27 febbraio 2015,  che  ha  modificato  il  citato
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  23  gennaio
2015  semplificando  i  requisiti  necessari  per   avvalersi   della
procedura di rimborso prioritario dell'imposta; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/1401  del  Consiglio,
del 14 luglio 2015, che ha autorizzato l'Italia a  prevedere  che,  a
decorrere dal 1° gennaio 2015  fino  al  31  dicembre  2017,  per  le
forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle  pubbliche
amministrazioni  queste  ultime  siano  responsabili  del   pagamento
dell'imposta; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,  ed,  in
particolare, il comma 1 che ha modificato l'art. 17-ter  del  decreto
n. 633 del 1972 allargando l'ambito di  applicazione  del  meccanismo
della scissione dei pagamenti a tutte le  pubbliche  amministrazioni,
alle  societa'  controllate  dallo  Stato   e   dagli   enti   locali
territoriali e a quelle controllate da queste  ultime,  nonche'  alle
societa' incluse nell'indice FTSE MIB, ed il comma 3 che prevede che,
con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  siano
stabilite le relative modalita' di attuazione; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) n.  2017/784  del  Consiglio,
del 25 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
Europea L118 del  6  maggio  2017,  che  ha  autorizzato  l'Italia  a
prevedere che, a decorrere dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2020,
il meccanismo della  scissione  dei  pagamenti  sia  applicato  dalle
pubbliche amministrazioni, dalle societa'  da  queste  controllate  e
dalle societa' quotate incluse nell'indice FTSE MIB; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  27
giugno 2017, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 151 del 30 giugno  2017,  che  ha  modificato  il  citato
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  23  gennaio
2015 per stabilire le modalita' di attuazione dell'art. 1 del  citato
decreto-legge n. 50 del 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  13
luglio 2017, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 171 del 24 luglio  2017,  che  ha  modificato  il  citato
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  23  gennaio
2015; 
  Considerato che e' opportuno che  le  modalita'  di  attuazione  da
applicare ai soggetti  di  cui  all'art.  17-ter,  comma  1-bis,  del
decreto n. 633 del 1972 siano le medesime gia' adottate  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche alla disciplina attuativa 
                    sulla scissione dei pagamenti 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  23
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, come modificato dal  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  20  febbraio   2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  48
del 27 febbraio 2015, nonche' dal decreto del Ministro  dell'economia
e delle  finanze  del  27  giugno  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2017, e  dal
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  13  luglio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 171 del 24 luglio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'art.   1,   comma   1,   le   parole   «delle   pubbliche
amministrazioni  e  delle  societa'  ivi  contemplate,   di   seguito
"pubbliche  amministrazioni  e  societa'"»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «delle pubbliche amministrazioni, delle  fondazioni,  degli
enti  e  delle  societa'  ivi  contemplate,  di  seguito   "pubbliche
amministrazioni, fondazioni, enti e societa'"»; 
    b)  ovunque  ricorrano  congiuntamente   le   parole   «pubbliche
amministrazioni e societa'» ovvero «pubbliche  amministrazioni  e  le
societa'» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni,
fondazioni, enti e societa'»; 
    c) ovunque ricorra  la  parola  «societa'»  e'  sostituita  dalle
seguenti «fondazioni, enti e societa'»; 
    d) l'art. 5-ter e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5-ter (Individuazione delle fondazioni, degli  enti  e  delle
societa'). - 1. In sede di prima applicazione, per le operazioni  per
le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017  fino  al  31
dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-ter del  decreto  n.  633
del 1972 si applicano alle societa' controllate o incluse nell'indice
FTSE MIB, di cui  al  comma  1-bis  dello  stesso  art.  17-ter,  che
risultano tali alla data di entrata in vigore  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, come individuate nell'elenco pubblicato sul  sito
istituzionale  del   Dipartimento   delle   finanze   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  2. Per le operazioni per le quali e' emessa fattura nell'anno  2018
e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto
n. 633 del 1972 si applicano  alle  societa'  controllate  o  incluse
nell'indice FTSE MIB,  identificate  agli  effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter  agli
enti pubblici economici nazionali, regionali e  locali,  comprese  le
aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, alle
fondazioni  partecipate  da   amministrazioni   pubbliche   per   una
percentuale complessiva del fondo di dotazione non  inferiore  al  70
per cento, alle societa' partecipate, per una percentuale complessiva
del capitale non  inferiore  al  70  per  cento,  da  amministrazioni
pubbliche o da enti e societa', che risultano tali alla data  del  30
settembre precedente. L'elenco e' pubblicato, a cura del Dipartimento
delle finanze, entro il 20 ottobre di  ciascun  anno  con  effetti  a
valere per l'anno successivo. Solo per l'anno 2017 il suddetto elenco
e' pubblicato entro il 19 dicembre con effetti a  valere  per  l'anno
2018. Le fondazioni, enti e societa'  interessate  possono  segnalare
eventuali  incongruenze  o  errori  al  suddetto  Dipartimento,   che
provvedera' a esaminarle al  fine  dell'eventuale  aggiornamento,  in
conformita' alla normativa vigente. 
  3. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione  o  l'inclusione
nell'indice FTSE MIB  si  verifichi  in  corso  d'anno  entro  il  30
settembre,  le  nuove  fondazioni,  enti  e   societa'   controllate,
partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art.
17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per  le  quali  e'
emessa fattura a partire dal 1°  gennaio  dell'anno  successivo.  Nel
caso  in  cui  il  controllo,  la   partecipazione   o   l'inclusione
nell'indice FTSE  MIB  si  verifichi  in  corso  d'anno  dopo  il  30
settembre,  le  nuove  fondazioni,  enti  e   societa'   controllate,
partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art.
17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per  le  quali  e'
emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo. 
  4. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione  o  l'inclusione
nell'indice FTSE MIB venga a mancare in  corso  d'anno  entro  il  30
settembre, le fondazioni,  enti  e  societa'  non  piu'  controllate,
partecipate  o  incluse  nell'indice  continuano  ad   applicare   le
disposizioni dell'art. 17-ter  del  decreto  n.  633  del  1972  alle
operazioni per le  quali  e'  emessa  fattura  fino  al  31  dicembre
dell'anno.  Nel  caso  in  cui  il  controllo,  la  partecipazione  o
l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a  mancare  in  corso  d'anno
dopo il 30  settembre,  le  fondazioni,  enti  e  societa'  non  piu'
controllate,  partecipate  o  incluse   nell'indice   continuano   ad
applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del  decreto  n.  633  del
1972 alle operazioni per le  quali  e'  emessa  fattura  fino  al  31
dicembre dell'anno successivo. 
  5. Nell'ambito delle societa' controllate di cui  al  comma  1-bis,
lettere a), b), dell'art. 17-ter del decreto n.  633  del  1972  sono
incluse le societa' il cui controllo e' esercitato congiuntamente  da
pubbliche amministrazioni centrali  di  cui  alla  lettera  a)  dello
stesso comma 1-bis e/o da societa' controllate da queste  ultime  e/o
da pubbliche amministrazioni di cui  alla  lettera  b)  dello  stesso
comma 1-bis o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b),  a)  e
c) e/o da societa' controllate da queste ultime. »; 
  e) all'art. 7 le  parole  da  «pubbliche  amministrazioni»  fino  a
«d'imposta.»   sono    sostituite    dalle    seguenti:    «pubbliche
amministrazioni, fondazioni, enti e  societa'  per  le  quali  questi
soggetti sono debitori d'imposta.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 gennaio 2018 
 
                                                  Il Ministro: Padoan