Il Senato della Repubblica, il 20 dicembre  2017,  ha  adottato,  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti deliberazioni: 
                               Art. 1 
 
           Disposizioni in materia di Gruppi parlamentari 
 
  1. Gli articoli 5, 12, 13, 14, 15, 16-bis, 18, 19,  21  e  27  sono
cosi' modificati: 
  a) all'art. 5, il comma 2-quater e' abrogato; 
  b) all'art. 12, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei
Senatori, che stabilisce principi e norme  di  condotta  ai  quali  i
Senatori devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare»; 
  c) all'art. 13, e' aggiunto in fine il seguente comma; 
  «1-bis. I Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte  di
un Gruppo parlamentare diverso da quello al  quale  appartenevano  al
momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale  disposizione  non
si applica quando la cessazione sia stata deliberata  dal  Gruppo  di
provenienza, ovvero in caso  di  scioglimento  o  fusione  con  altri
Gruppi parlamentari.»; 
    d) all'art. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo:  «I
Senatori di diritto e a vita e i Senatori  a  vita,  nella  autonomia
della loro legittimazione, possono non entrare a far parte  di  alcun
Gruppo.»; 
      2) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:
«e  deve  rappresentare  un  partito  o  movimento  politico,   anche
risultante dall'aggregazione di piu' partiti  o  movimenti  politici,
che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo
stesso contrassegno, conseguendo l'elezione  di  Senatori.  Ove  piu'
partiti  o  movimenti  politici  abbiano  presentato  alle   elezioni
congiuntamente liste di candidati con il medesimo  contrassegno,  con
riferimento a tali liste, puo' essere costituito un solo Gruppo,  che
rappresenta complessivamente tutti i  medesimi  partiti  o  movimenti
politici. E' ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti  da
almeno dieci Senatori, purche' corrispondenti  a  singoli  partiti  o
movimenti politici che si siano  presentati  alle  elezioni  uniti  o
collegati»; 
      3) il comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  I  Senatori
appartenenti alle minoranze linguistiche  riconosciute  dalla  legge,
eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i  Senatori
eletti  nelle  Regioni  di  cui  all'art.  116,  primo  comma,  della
Costituzione,  il  cui  statuto  preveda  la  tutela   di   minoranze
linguistiche possono costituire un Gruppo composto da  almeno  cinque
iscritti.»; 
      4) al comma 6, le parole: «salva la facolta' del  Consiglio  di
Presidenza prevista» sono sostituite dalle  seguenti:  «salvo  quanto
previsto»; 
    e) all'art. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del Senato» sono
inserite le seguenti: «la propria denominazione  ed  ogni  successiva
variazione, nonche'»; 
      2) al comma 3, sono premesse le seguenti parole: «Salvo il caso
previsto all'art. 14, commi  4,  penultimo  periodo,  e  5,»  e  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:   «solo   se   risultanti
dall'unione di Gruppi gia' costituiti»; 
    f) all'art. 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 9, l'ultimo periodo e' soppresso; 
      2) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Nel caso in cui
un Gruppo parlamentare non  sia  piu'  costituito  nella  legislatura
successiva gli  eventuali  avanzi  di  gestione  sono  restituiti  al
bilancio  del  Senato,  salvo  l'accantonamento  per  far  fronte  ad
eventuali spese e contenziosi. Si  considera  ricostituito,  in  ogni
caso, anche il Gruppo parlamentare che, nella legislatura successiva,
assuma una denominazione parzialmente diversa da quella assunta nella
precedente legislatura, previa intesa tra i rispettivi Presidenti dei
Gruppi interessati. Ove il Gruppo ricostituito intenda subentrare nel
patrimonio del Gruppo della precedente legislatura, e' tenuto, a cura
del suo Presidente e  del  suo  tesoriere,  ad  istituire  un  idoneo
accantonamento a copertura di eventuali oneri  a  carico  del  Gruppo
della precedente legislatura.»; 
    g) all'art. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo la  parola:  «Senatori»  sono  inserite  le
seguenti: «, in modo che sia rispecchiata, per quanto  possibile,  la
proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari,»; 
      2) al  comma  2,  la  parola:  «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente: «due»; 
      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Quando uno
o piu' Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia  pari  ad
almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione  di
interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la questione
alla Giunta.»; 
    h) all'art. 19, comma  1,  sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti
parole: «appartenenti ai Gruppi di opposizione»; 
    i) all'art. 21, comma  3,  sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti
parole: «e il rapporto tra maggioranza e opposizione»; 
    j) all'art. 27, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano  a  far
parte di un Gruppo  diverso  da  quello  al  quale  appartenevano  al
momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale  disposizione  non
si applica quando la cessazione sia stata deliberata  dal  Gruppo  di
provenienza, ovvero in caso  di  scioglimento  o  fusione  con  altri
Gruppi parlamentari.». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  al
          solo scopo di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni
          modificate, delle  quali  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia. 
          Nota agli articoli 1, 2, 3 e 4: 
              - Il testo dell'art.  5  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  5  (Elezione  degli   altri   componenti   della
          Presidenza).  -  1.  Eletto  il  Presidente,  nella  seduta
          successiva  si  procede  alla  elezione  di  quattro   Vice
          Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari. 
              2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore
          scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti,
          due per i Questori, quattro per i  Segretari.  Sono  eletti
          coloro che ottengono il maggior numero di voti. 
              2-bis.  Al  fine  di  assicurare  una   piu'   adeguata
          rappresentativita' del Consiglio di  Presidenza,  i  Gruppi
          parlamentari che non siano in  esso  rappresentati  possono
          richiedere che si proceda all'elezione di altri  Segretari.
          Su tali richieste delibera il Consiglio di  Presidenza.  Il
          numero degli ulteriori Segretari non puo'  essere  in  ogni
          caso superiore a due. 
              2-ter. Il Presidente stabilisce la data della votazione
          per l'elezione di  cui  al  comma  2-bis.  Nella  votazione
          ciascun Senatore puo' scrivere sulla scheda un  solo  nome.
          Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi  la  cui
          richiesta sia stata accolta dal  Consiglio  di  Presidenza,
          ottengono il maggior numero dei voti, limitatamente ad  uno
          per Gruppo. 
              2-quater. (Abrogato). 
              3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire
          uno o due posti,  ciascun  Senatore  scrive  sulla  propria
          scheda un nome; quando si debbano coprire piu' di due posti
          scrive un numero di nomi pari alla meta' dei posti  stessi,
          con arrotondamento per eccesso delle  frazioni  di  unita'.
          Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. 
              4. A parita' di voti  e'  eletto  il  piu'  anziano  di
          eta'.». 
              - Il testo dell'art. 12  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 12 (Attribuzioni del Consiglio  di  Presidenza  -
          Proroga dei poteri).  -  1.  Il  Consiglio  di  Presidenza,
          presieduto dal Presidente del Senato, delibera il  progetto
          di bilancio del Senato, le  variazioni  degli  stanziamenti
          dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento
          della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del
          Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3
          e 4 dell'art. 67, nei confronti dei  Senatori;  nomina,  su
          proposta del Presidente, il Segretario generale del Senato;
          approva  i  Regolamenti  interni  dell'Amministrazione  del
          Senato e  adotta  i  provvedimenti  relativi  al  personale
          stesso nei  casi  ivi  previsti;  esamina  tutte  le  altre
          questioni che ad esso siano deferite dal Presidente. 
              2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai
          sensi  dei  commi  3  e  4  dell'art.  67,  partecipano   i
          Presidenti dei Gruppi parlamentari che non  abbiano  propri
          componenti in seno al Consiglio stesso. 
              2-bis. Il Consiglio di Presidenza adotta il  Codice  di
          condotta dei Senatori, che stabilisce principi e  norme  di
          condotta   ai   quali   i   Senatori    devono    attenersi
          nell'esercizio del mandato parlamentare. 
              3. Il Consiglio di Presidenza rimane in carica,  quando
          viene rinnovato il Senato, fino alla prima  riunione  della
          nuova Assemblea.». 
              - Il testo dell'art. 13  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 13 (Cessazione dalle  cariche  del  Consiglio  di
          Presidenza). - 1. I  Senatori  chiamati  a  far  parte  del
          Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza. 
              1-bis. I Vice Presidenti e i Segretari  che  entrano  a
          far parte di un Gruppo parlamentare diverso  da  quello  al
          quale  appartenevano  al  momento  dell'elezione   decadono
          dall'incarico. Tale disposizione non si applica  quando  la
          cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di  provenienza,
          ovvero in caso di scioglimento o fusione con  altri  Gruppi
          parlamentari.». 
              - Il testo dell'art. 14  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 14 (Composizione dei Gruppi parlamentari).  -  1.
          Tutti  i  Senatori  debbono  appartenere   ad   un   Gruppo
          parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a
          vita, nella autonomia della  loro  legittimazione,  possono
          non entrare a far parte di alcun Gruppo. 
              2. Entro tre giorni dalla prima seduta,  ogni  Senatore
          e' tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il  Gruppo
          del quale intende far parte. 
              3. I Senatori che entrano a far parte  del  Senato  nel
          corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del
          Senato,  entro  tre  giorni  dalla  proclamazione  o  dalla
          nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire. 
              4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da  almeno  dieci
          Senatori  e  deve  rappresentare  un  partito  o  movimento
          politico,  anche  risultante  dall'aggregazione   di   piu'
          partiti o movimenti politici,  che  abbia  presentato  alle
          elezioni  del  Senato  propri  candidati  con   lo   stesso
          contrassegno, conseguendo l'elezione di Senatori. Ove  piu'
          partiti  o  movimenti  politici  abbiano  presentato   alle
          elezioni congiuntamente liste di candidati con il  medesimo
          contrassegno, con riferimento a  tali  liste,  puo'  essere
          costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente
          tutti i medesimi partiti o movimenti politici.  E'  ammessa
          la costituzione di  Gruppi  autonomi,  composti  da  almeno
          dieci Senatori, purche' corrispondenti a singoli partiti  o
          movimenti politici che si siano  presentati  alle  elezioni
          uniti o collegati. I Senatori che non abbiano dichiarato di
          voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto. 
              5. I Senatori appartenenti alle minoranze  linguistiche
          riconosciute  dalla  legge,   eletti   nelle   Regioni   di
          insediamento di tali minoranze, e i Senatori  eletti  nelle
          Regioni  di  cui   all'art.   116,   primo   comma,   della
          Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze
          linguistiche  possono  costituire  un  Gruppo  composto  da
          almeno cinque iscritti. 
              6.  Quando  i  componenti  di  un  Gruppo  regolarmente
          costituito si riducano nel corso della  legislatura  ad  un
          numero inferiore a dieci, il Gruppo e' dichiarato sciolto e
          i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre  giorni
          dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri
          Gruppi, vengono iscritti  al  Gruppo  misto,  salvo  quanto
          previsto dal comma precedente.». 
              - Il testo dell'art. 15  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  15  (Convocazione  e  costituzione  dei  Gruppi.
          Approvazione del regolamento).  -  1.  Entro  sette  giorni
          dalla prima seduta, il Presidente del  Senato  indice,  per
          ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che
          hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei
          Senatori da iscrivere nel Gruppo misto. 
              2.  Ciascun  Gruppo  si  costituisce  comunicando  alla
          Presidenza del Senato  la  propria  denominazione  ed  ogni
          successiva  variazione,   nonche'   l'elenco   dei   propri
          componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo  stesso,
          nominato nella seduta convocata ai sensi dei primo comma. 
              Ogni Gruppo nomina inoltre uno o piu'  Vice  presidenti
          ed uno o piu' Segretari. Di dette nomine e di ogni relativo
          mutamento cosi' come delle  variazioni  nella  composizione
          del Gruppo  parlamentare,  viene  data  comunicazione  alla
          Presidenza del Senato. 
              3.  Salvo  il  caso  previsto  all'art.  14,  commi  4,
          penultimo periodo, e 5, nuovi Gruppi  parlamentari  possono
          costituirsi nel corso della legislatura solo se  risultanti
          dall'unione di Gruppi gia' costituiti. 
              3-bis. Entro trenta giorni dalla propria  costituzione,
          l'Assemblea di ciascun Gruppo approva un  regolamento,  che
          e' trasmesso alla  Presidenza  del  Senato  nei  successivi
          cinque  giorni.  Il  regolamento  e'  pubblicato  nel  sito
          internet del Senato. 
              3-ter.   Il   regolamento   indica   in    ogni    caso
          nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad  approvare
          il rendiconto;  individua  gli  organi  responsabili  della
          gestione amministrativa e della  contabilita'  del  Gruppo;
          disciplina altresi' le modalita'  e  i  criteri  secondo  i
          quali l'organo responsabile della  gestione  amministrativa
          destina i contributi alle  finalita'  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 16. 
              3-quater. Il Consiglio di Presidenza individua le forme
          di pubblicita' dei  documenti  relativi  all'organizzazione
          interna  dei  Gruppi,  ferme  restando  in  ogni  caso   la
          pubblicazione e la libera consultazione on line,  nel  sito
          internet   del    Gruppo,    delle    informazioni    circa
          l'inquadramento, la qualifica e le mansioni  specificamente
          assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun
          posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo.». 
              - Il testo dell'art. 16-bis del Regolamento del Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 16-bis  (Gestione  contabile  e  finanziaria  dei
          Gruppi  parlamentari).  -  1.  Ciascun  Gruppo  approva  un
          rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e  secondo
          le modalita' stabiliti dal Consiglio di Presidenza mediante
          un apposito regolamento di contabilita' che  disciplina  le
          procedure di contabilizzazione  di  entrate  e  spese,  con
          riferimento ai contributi trasferiti dal Senato al Gruppo e
          destinati alle finalita' di cui al comma 2 dell'art. 16. 
              2.  Allo  scopo  di  garantire  la  trasparenza  e   la
          correttezza  nella  gestione  contabile  e  finanziaria,  i
          Gruppi si avvalgono di una societa'  di  revisione  legale,
          selezionata dal Consiglio di Presidenza  con  procedura  ad
          evidenza   pubblica,   la   quale   verifica   nel    corso
          dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita'  e  la
          corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle  scritture
          contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di  cui  al
          comma 1. 
              3. Il rendiconto e' trasmesso al Presidente del Senato,
          corredato di una dichiarazione del  Presidente  del  Gruppo
          che   ne   attesta   l'avvenuta   approvazione   da   parte
          dell'Assemblea del Gruppo e del giudizio della societa'  di
          revisione di cui al comma 2. 
              4. Ciascun Gruppo e' tenuto a pubblicare on  line,  nel
          proprio sito internet liberamente accessibile, ogni mandato
          di pagamento, assegno o bonifico bancario, con  indicazione
          della relativa causale,  secondo  modalita'  stabilite  con
          delibera del Consiglio di Presidenza. 
              5.  Il  controllo   di   conformita'   del   rendiconto
          presentato  da  ciascun  Gruppo   alle   prescrizioni   del
          Regolamento e' effettuato a  cura  dei  Senatori  Questori,
          secondo  criteri  e  forme  stabiliti  dal   Consiglio   di
          Presidenza. Successivamente, i rendiconti  sono  pubblicati
          sia nel rispettivo sito internet di ciascun Gruppo  sia  in
          allegato al conto consuntivo delle entrate  e  delle  spese
          del Senato di cui all'art. 165. 
              6. L'erogazione dei contributi ai Gruppi a  carico  del
          bilancio del Senato e' autorizzata dai  Senatori  Questori,
          subordinatamente  all'esito  positivo  del   controllo   di
          conformita' di cui al comma 5. 
              7. I Senatori  Questori  riferiscono  al  Consiglio  di
          Presidenza sulle risultanze dell'attivita' svolta ai  sensi
          dei commi 5 e 6. 
              8. Qualora un Gruppo non trasmetta il rendiconto  entro
          il termine individuato ai sensi del  comma  1,  decade  dal
          diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi
          di cui all'art. 16. Ove i Senatori Questori riscontrino che
          il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello
          stesso non sia conforme alle prescrizioni del  Regolamento,
          entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto  invitano
          il  Presidente  del  Gruppo  a  provvedere  alla   relativa
          regolarizzazione, fissando un termine di  adempimento.  Nel
          caso in cui il Gruppo non  provveda  alla  regolarizzazione
          entro  il  termine  fissato,  esso   decade   dal   diritto
          all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di  cui
          all'art. 16. Le decadenze previste nel presente comma  sono
          accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su
          proposta  dei  Senatori  Questori,  e  comportano  altresi'
          l'obbligo di restituire, secondo modalita' stabilite  dallo
          stesso Consiglio di  Presidenza,  le  somme  a  carico  del
          bilancio del Senato ricevute e non rendicontate. 
              9. Con il regolamento di contabilita' di cui  al  comma
          1,  il  Consiglio  di  Presidenza   approva   altresi'   la
          disciplina del rendiconto da presentare  al  termine  della
          legislatura, nonche' in caso di scioglimento di un Gruppo. 
              10. Nel caso in cui un Gruppo parlamentare non sia piu'
          costituito  nella  legislatura  successiva  gli   eventuali
          avanzi di gestione sono restituiti al bilancio del  Senato,
          salvo l'accantonamento per far fronte ad eventuali spese  e
          contenziosi. Si considera ricostituito, in ogni caso, anche
          il Gruppo parlamentare che, nella  legislatura  successiva,
          assuma una denominazione  parzialmente  diversa  da  quella
          assunta nella precedente legislatura, previa intesa  tra  i
          rispettivi Presidenti dei Gruppi interessati. Ove il Gruppo
          ricostituito intenda subentrare nel patrimonio  del  Gruppo
          della precedente legislatura, e' tenuto,  a  cura  del  suo
          Presidente e del suo  tesoriere,  ad  istituire  un  idoneo
          accantonamento a copertura di eventuali oneri a carico  del
          Gruppo della precedente legislatura.». 
              - Il testo dell'art. 18  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 18 (Giunta per il Regolamento). -  1.  La  Giunta
          per il Regolamento e' composta. di dieci Senatori, in  modo
          che sia rispecchiata, per quanto possibile, la  proporzione
          esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari,  ed
          e' presieduta dallo stesso Presidente del Senato. 
              2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito  il
          parere della Giunta, puo' integrare con  non  piu'  di  due
          membri la composizione  della  Giunta  stessa  al  fine  di
          assicurarne una piu' adeguata rappresentativita'. 
              3. Spetta alla Giunta l'iniziativa o  l'esame  di  ogni
          proposta di modificazione del Regolamento e  il  parere  su
          questioni  di  interpretazione  del  Regolamento  ad   essa
          sottoposte dal Presidente del Senato. 
              3-bis. Quando uno o piu' Presidenti di  Gruppo  la  cui
          consistenza numerica  sia  pari  ad  almeno  un  terzo  dei
          componenti  del   Senato   sollevino   una   questione   di
          interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la
          questione alla Giunta.». 
              - Il testo dell'art. 19  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 19  (Giunta  delle  elezioni  e  delle  immunita'
          parlamentari). -  1.  La  Giunta  delle  elezioni  e  delle
          immunita' parlamentari e' composta di ventitre' Senatori ed
          e' presieduta da un Senatore che la  Giunta  elegge  fra  i
          propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. 
              2. I Senatori nominati  dal  Presidente  del  Senato  a
          comporre la Giunta non possono  rifiutare  la  nomina,  ne'
          dare  le  dimissioni.  Il  Presidente   del   Senato   puo'
          sostituire un componente della Giunta  che  non  possa  per
          gravissimi motivi partecipare, per un  periodo  prolungato,
          alle sedute della Giunta stessa. 
              3. Qualora la Giunta, sebbene  ripetutamente  convocata
          dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un  mese,  il
          Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti. 
              4. La Giunta procede alla verifica,  secondo  le  norme
          dell'apposito Regolamento, dei  titoli  di  ammissione  dei
          Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di
          incompatibilita'; riferisce, se richiesta, al Senato  sulle
          eventuali irregolarita'  delle  operazioni  elettorali  che
          abbia riscontrato nel corso della verifica. 
              5. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande  di
          autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'art. 68
          della Costituzione nonche' di riferire al Senato sugli atti
          trasmessi dall'autorita' giudiziaria per l'autorizzazione a
          procedere per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione
          e sulle  domande  di  autorizzazione  presentate  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  1,  della  legge  costituzionale  16
          gennaio 1989, n. 1. 
              6. Il Regolamento per la verifica dei  poteri  previsto
          dal comma 4 e' proposto dalla Giunta  per  il  Regolamento,
          sentita  la  Giunta  delle  elezioni  e   delle   immunita'
          parlamentari, ed  e'  adottato  dal  Senato  a  maggioranza
          assoluta dei suoi componenti.». 
              - Il testo dell'art. 21  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  21  (Formazione  e  rinnovo  delle   Commissioni
          permanenti: designazione da parte dei Gruppi). - 1. Ciascun
          Gruppo, entro cinque  giorni  dalla  propria  costituzione,
          procede, dandone comunicazione alla Presidenza del  Senato,
          alla designazione dei propri rappresentanti  nelle  singole
          Commissioni permanenti di cui all'art. 22,  in  ragione  di
          uno ogni quattordici iscritti. 
              2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore
          a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno
          stesso Senatore  in  tre  Commissioni  in  modo  da  essere
          rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni. 
              3. I Senatori  che  non  risultino  assegnati  dopo  la
          ripartizione prevista  nel  primo  comma  sono  distribuiti
          nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei
          Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in  modo
          che in ciascuna Commissione sia  rispecchiata,  per  quanto
          possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra  tutti
          i Gruppi parlamentari  e  il  rapporto  tra  maggioranza  e
          opposizione. 
              4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo e', per
          la durata della carica, sostituito  dal  suo  Gruppo  nella
          Commissione  con  altro  Senatore,  il  quale  continua  ad
          appartenere  anche  alla  Commissione  di  provenienza.  Il
          Senatore che rappresenta il Governo in una Commissione puo'
          sostituire uno dei Senatori  del  Gruppo  di  appartenenza,
          incluso quello designato dal Gruppo  stesso  ai  sensi  del
          periodo precedente. 
              4-bis. (Abrogato). 
              5. Tranne i casi previsti  nei  commi  2  e  4,  nessun
          Senatore puo' essere assegnato a piu'  di  una  Commissione
          permanente. 
              6. Il Presidente comunica  al  Senato  la  composizione
          delle Commissioni permanenti. 
              7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo  il
          primo  biennio  della  legislatura  ed  i  loro  componenti
          possono essere confermati.». 
              - Il testo dell'art. 22  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 22 (Commissioni permanenti - Competenze). - 1. Le
          Commissioni permanenti hanno competenza sulle  materie  per
          ciascuna indicate: 
              1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del
          Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello  Stato
          e della pubblica amministrazione; 
              2ª - Giustizia; 
              3ª - Affari esteri, emigrazione; 
              4ª - Difesa; 
              5ª - Programmazione economica, bilancio; 
              6ª - Finanze e tesoro; 
              7ª  -  Istruzione  pubblica,  beni  culturali,  ricerca
          scientifica, spettacolo e sport; 
              8ª - Lavori pubblici, comunicazioni; 
              9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare; 
              10ª - Industria, commercio, turismo; 
              11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale; 
              12ª - Igiene e sanita'; 
              13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali; 
              14ª - Politiche dell'Unione europea.». 
              - Il testo dell'art. 23  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 23 (Commissione Politiche dell'Unione europea). -
          1.  La  Commissione  Politiche   dell'Unione   europea   ha
          competenza    generale    sugli    aspetti    ordinamentali
          dell'attivita' e dei provvedimenti  dell'Unione  europea  e
          delle  sue  istituzioni  e  dell'attuazione  degli  accordi
          europei. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie
          connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
          dell'Unione europea.  La  Commissione  cura  altresi',  per
          quanto di sua competenza,  i  rapporti  con  il  Parlamento
          europeo e con la Conferenza degli  organismi  specializzati
          negli affari europei dei Parlamenti nazionali  degli  Stati
          dell'Unione. 
              2. La Commissione ha competenza referente  sui  disegni
          di legge europea e di delegazione  europea,  nonche'  sugli
          altri disegni di legge, aventi contenuto  analogo,  recanti
          disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione  di
          sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea. 
              3. Spetta alla Commissione esprimere il parere - o, nei
          casi  di  cui  al  comma   3   dell'art.   144,   formulare
          osservazioni e proposte - sui  disegni  di  legge  e  sugli
          schemi  di   atti   normativi   del   Governo   concernenti
          l'applicazione  dei   trattati   dell'Unione   europea,   e
          successive  modificazioni,  o  relativi  all'attuazione  di
          norme dell'Unione europea ed in generale su tutti i disegni
          di legge  che  possano  comportare  problemi  rilevanti  di
          compatibilita'  con  la  normativa   dell'Unione   europea,
          nonche' esaminare gli affari e le relazioni di cui all'art.
          142. In  particolare,  la  Commissione  esprime  il  parere
          ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in
          merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione  europea,  di
          cui all'art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione,  alla
          partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla
          formazione   ed   all'attuazione   degli   atti   normativi
          comunitari,  di  cui  all'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui
          le Regioni possono concludere accordi con  Stati  o  intese
          con  enti  territoriali  interni  ad  altri  Stati   membri
          dell'Unione europea, ai sensi dell'art.  117,  nono  comma,
          della Costituzione, nonche' al rispetto  del  principio  di
          sussidiarieta' nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato
          e le Regioni, di cui all'art.  120,  secondo  comma,  della
          Costituzione. La Commissione esercita inoltre le competenze
          che  ad   essa   sono   specificamente   attribuite   dalle
          disposizioni del presente Regolamento.». 
              - Il testo dell'art. 27  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 27 (Elezione  dell'Ufficio  di  Presidenza  delle
          Commissioni). - 1. Le Commissioni, nella loro prima seduta,
          procedono  all'elezione  del  Presidente,   di   due   Vice
          Presidenti e di due Segretari. 
              2. Per la  elezione  del  Presidente  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 4. 
              3. Per  la  elezione,  rispettivamente,  dei  due  Vice
          Presidenti e dei due  Segretari  ciascun  componente  della
          Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono
          eletti coloro che ottengono il maggior numero  di  voti.  A
          parita' di voti e' eletto  il  piu'  anziano  di  eta'.  Le
          stesse  disposizioni   si   applicano   per   le   elezioni
          suppletive. 
              3-bis. I  componenti  dell'Ufficio  di  Presidenza  che
          entrano a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale
          appartenevano    al    momento    dell'elezione    decadono
          dall'incarico. Tale disposizione non si applica  quando  la
          cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di  provenienza,
          ovvero in caso di scioglimento o fusione con  altri  Gruppi
          parlamentari.». 
              - Il testo dell'art. 28  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 28  (Riunione  delle  Commissioni  nelle  diverse
          sedi). - Le Commissioni si riuniscono in  sede  deliberante
          per l'esame e la deliberazione di disegni di legge; in sede
          redigente per l'esame dei disegni di  legge  da  sottoporre
          all'Assemblea per la sola votazione  degli  articoli  e  la
          votazione finale; in sede referente per l'esame di  disegni
          di legge o affari sui quali devono riferire  all'Assemblea;
          in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di legge
          o affari assegnati ad altre Commissioni. Esse si riuniscono
          inoltre per l'esame o la  deliberazione  di  affari  per  i
          quali non devono riferire all'Assemblea, per lo svolgimento
          di interrogazioni, per ascoltare o discutere informative  o
          comunicazioni   del   Governo,   per   acquisire   elementi
          informativi e per compiere indagini conoscitive.». 
              - Il testo dell'art. 33  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 33 (Pubblicita' dei lavori delle Commissioni).  -
          1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un
          riassunto dei lavori, nonche', nei casi di sedute  in  sede
          deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste  dal
          Regolamento, il resoconto stenografico. 
              2. Nel riassunto e nel resoconto  non  si  fa  menzione
          delle  discussioni  e  delle  deliberazioni  relative  agli
          argomenti di cui all'ultimo comma dell'art. 31. 
              3. (Abrogato). 
              4.  Il  Presidente  del  Senato,   su   domanda   della
          Commissione,  puo'  disporre  che  la  stampa  o  anche  il
          pubblico siano  ammessi  a  seguire  lo  svolgimento  delle
          sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi. 
              5. Nei casi di sedute in sede deliberante e  redigente,
          la pubblicita' dei lavori e'  assicurata  anche  attraverso
          impianti  audiovisivi  collocati  in  separati  locali,   a
          disposizione del pubblico e della stampa.». 
              - Il testo dell'art. 34  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 34 (Assegnazione dei disegni  di  legge  e  degli
          affari alle Commissioni - Commissioni riunite  -  Conflitti
          di competenza). - 1. Il Presidente del Senato assegna  alle
          Commissioni  permanenti  competenti   per   materia   o   a
          Commissioni speciali i disegni di legge e in  generale  gli
          affari  sui  quali   le   Commissioni   sono   chiamate   a
          pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento,  e  ne  da'
          comunicazione  al  Senato.  Puo'   inoltre   inviare   alle
          Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato
          riguardanti le materie di loro competenza. 
              1-bis. I disegni di legge sono di regola  assegnati  in
          sede deliberante ai sensi dell'art. 35 o in sede  redigente
          ai sensi dell'art. 36. 
              2. Un disegno di legge o affare puo' essere assegnato a
          piu' Commissioni per l'esame o la deliberazione in  comune.
          Le Commissioni riunite sono di regola presiedute  dal  piu'
          anziano di eta' fra i Presidenti delle Commissioni stesse. 
              3.  Il  Presidente  del   Senato   assegna   alla   14ª
          Commissione permanente e alle altre Commissioni  competenti
          per materia, secondo le  rispettive  competenze,  gli  atti
          previsti dagli articoli 23, 125-bis, 142, 143 e 144. 
              4. Se la Commissione reputi che un  argomento  ad  essa
          assegnato non  sia  di  sua  competenza,  ne  riferisce  al
          Presidente del Senato per le decisioni da adottare. 
              5. Nel  caso  in  cui  piu'  Commissioni  si  ritengano
          competenti,  il  Presidente  del  Senato  decide,  uditi  i
          Presidenti delle Commissioni interessate.». 
              - Il testo dell'art. 35  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  35  (Assegnazione  alle  Commissioni   in   sede
          deliberante). - 1. Fatta eccezione per i disegni  di  legge
          in materia costituzionale  ed  elettorale,  per  quelli  di
          delegazione legislativa, di conversione  di  decreti-legge,
          di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,  di
          approvazione di bilanci e consuntivi, nonche' per quelli di
          cui all'art. 126-bis e per i disegni di legge rinviati alle
          Camere ai sensi dell'art.  74  della  Costituzione,  per  i
          quali  sono  sempre  obbligatorie  la  discussione   e   la
          votazione  da  parte  dell'Assemblea,  il  Presidente  puo'
          assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni
          di  legge  alla  deliberazione  delle  stesse   Commissioni
          permanenti   che   sarebbero    competenti    a    riferire
          all'Assemblea, o di Commissioni speciali. 
              2. Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il
          disegno di legge e' rimesso all'Assemblea se il  Governo  o
          un decimo  dei  componenti  del  Senato  o  un  quinto  dei
          componenti della Commissione richiedano al  Presidente  del
          Senato, o, a discussione gia' iniziata, al Presidente della
          Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso  e
          votato dall'Assemblea oppure che sia  sottoposto  alla  sua
          approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, con  le
          modalita' e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 109.  Il
          disegno   di   legge   e'   rimesso   all'Assemblea   anche
          nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'art. 40. In caso
          di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la
          Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa  il
          termine per la conclusione dell'esame in Commissione.». 
              - Il testo dell'art. 36  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  36  (Assegnazione  alle  Commissioni   in   sede
          redigente). - 1. Salve  le  eccezioni  previste  dal  primo
          comma   dell'art.   35,   il   Presidente   puo',   dandone
          comunicazione al Senato, assegnare in sede  redigente  alle
          Commissioni permanenti o a Commissioni speciali disegni  di
          legge, riservata  all'Assemblea  la  sola  votazione  degli
          articoli e la votazione finale con  sole  dichiarazioni  di
          voto, con le modalita' e nei  limiti  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 109. 
              2. Entro otto  giorni  dalla  comunicazione  al  Senato
          dell'avvenuta assegnazione, otto Senatori possono  chiedere
          che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione
          in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i
          criteri informatori a cui la Commissione  dovra'  attenersi
          nella formulazione del testo. Sulla  richiesta  l'Assemblea
          delibera per alzata  di  mano,  senza  discussione.  Se  la
          richiesta e' accolta, il disegno di  legge  viene  inserito
          nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del
          giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta. 
              3. Fino al momento  della  votazione  finale  da  parte
          dell'Assemblea, il disegno  di  legge  e'  sottoposto  alla
          procedura normale di esame e  di  approvazione  qualora  ne
          facciano richiesta il Governo o un  decimo  dei  componenti
          del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione, o
          quando si verifichi l'ipotesi prevista  dai  commi  5  e  6
          dell'art. 40. In caso  di  riassegnazione  del  disegno  di
          legge in sede referente la Conferenza  dei  Presidenti  dei
          Gruppi parlamentari fissa il  termine  per  la  conclusione
          dell'esame in Commissione.». 
              - Il testo dell'art. 40  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 40 (Pareri obbligatori). - 1. Sono assegnati alla
          14ª Commissione permanente, per il  parere,  i  disegni  di
          legge di cui  all'art.  23,  comma  3,  deferiti  ad  altre
          Commissioni, nonche' i disegni di legge che disciplinano le
          procedure  di  adeguamento  dell'ordinamento  interno  alla
          normativa dell'Unione europea. 
              2. Sono assegnati alla 1ª Commissione  permanente,  per
          il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni
          che presentino aspetti rilevanti in materia  costituzionale
          o  che  attengano  alla   organizzazione   della   pubblica
          amministrazione. 
              3. Sono assegnati per il  parere  alla  5ª  Commissione
          permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni
          che comportino nuove o  maggiori  spese  o  diminuzione  di
          entrate o che contengano  disposizioni  rilevanti  ai  fini
          delle  direttive  e  delle  previsioni  del  programma   di
          sviluppo economico. 
              4. Sono assegnati alla 2ª Commissione  permanente,  per
          il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni
          che  contengano  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
          amministrative. 
              5. Quando la 5ª Commissione permanente  esprime  parere
          scritto contrario all'approvazione di un disegno  di  legge
          che impani nuove o maggiori spese o diminuzione di  entrate
          e che sia stato assegnato in sede deliberante  o  redigente
          ad altra Commissione, motivando la sua opposizione  con  la
          insufficienza delle corrispettive quantificazioni  o  della
          copertura finanziaria, secondo  le  prescrizioni  dell'art.
          81,  terzo  comma,  della  Costituzione  e  delle   vigenti
          disposizioni legislative, il disegno di  legge  e'  rimesso
          all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia
          non si uniformi al suddetto parere. 
              6.  Gli  stessi  effetti  produce  il  parere   scritto
          contrario  espresso  dalla  Commissione  permanente   nelle
          ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' il
          parere contrario della  14ª  Commissione  permanente  nelle
          ipotesi  di  cui  al  comma  1,  qualora   la   Commissione
          competente per materia non si uniformi al suddetto parere. 
              7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma  10,
          i pareri di cui al  presente  articolo  sono  espressi  nei
          termini e con le modalita' stabiliti nell'art.  39  e  sono
          stampati in allegato  alla  relazione  che  la  Commissione
          competente  presenta  all'Assemblea.  La   relazione   deve
          motivare  l'eventuale  mancato  recepimento  dei   suddetti
          pareri. 
              8.  La  verifica  della   idoneita'   della   copertura
          finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui  al
          comma 5, deve riferirsi alla  quantificazione  degli  oneri
          recati da ciascuna disposizione e agli oneri  ricadenti  su
          ciascuno degli anni compresi nel  bilancio  pluriennale  in
          vigore. 
              9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle
          materie indicate dall'art.  117  della  Costituzione  e  in
          quelle  previste  dagli  statuti  speciali  delle   Regioni
          adottati  con  leggi  costituzionali,  o   che   riguardino
          l'attivita' legislativa  o  amministrativa  delle  Regioni,
          sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare  per  le
          questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini  di  cui
          all'art. 39, esprima il proprio parere, questo e'  allegato
          alla  relazione  che  la  Commissione  competente  presenta
          all'Assemblea. 
              10. Ai fini della espressione del parere da parte delle
          Commissioni permanenti 5ª e 14ª, tutti i termini  stabiliti
          nell'art. 39 decorrono dalla data in cui  il  parere  viene
          richiesto dalla Commissione competente per materia. 
              11.  Ove  siano  trasmessi  per  il  parere   alla   5ª
          Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti  che
          prevedano  l'utilizzo  di  stanziamenti  di  bilancio,  ivi
          inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per
          finalita' difformi  da  quelle  stabilite  nella  legge  di
          bilancio,  e'  facolta'  della  medesima   5ª   Commissione
          permanente  chiedere,  alle  Commissioni  competenti  nella
          materia  di   cui   allo   stanziamento   di   bilancio   o
          all'accantonamento,  un  parere  in  ordine  al  richiamato
          utilizzo difforme. 
              12. Le Commissioni competenti per materia  sono  tenute
          ad inviare alla 5ª Commissione  permanente,  in  ordine  ai
          disegni di legge ed agli emendamenti sui quali e' richiesto
          il parere di questa, tutti gli elementi da esse  acquisiti,
          utili alla verifica della quantificazione degli oneri,  ivi
          inclusa la relazione tecnica  di  cui  al  successivo  art.
          76-bis, comma 3, ove richiesta.». 
              - Il testo dell'art. 42  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 42 (Procedura delle Commissioni in sede redigente
          - Votazione finale del disegno di legge in Assemblea). - 1.
          Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede
          redigente si applicano le norme dell'art. 41. 
              2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art.  36,  la
          Commissione discute  i  singoli  articoli  sulla  base  dei
          criteri      informatori      fissati       dall'Assemblea.
          Sull'ammissibilita' di ordini del giorno o emendamenti  che
          appaiano  contrastanti  con  i  detti  criteri  decide   il
          Presidente della Commissione. 
              3. Le questioni pregiudiziali  e  sospensive  non  sono
          proponibili nell'ipotesi di cui al comma precedente;  nelle
          altre ipotesi si applicano  le  disposizioni  del  comma  3
          dell'art. 43. 
              4. Dopo l'esame dei  singoli  articoli  la  Commissione
          nomina un relatore  incaricato  di  redigere  la  relazione
          scritta. 
              5. In Assemblea hanno facolta' di parlare  soltanto  il
          relatore e il rappresentante del  Governo.  Il  disegno  di
          legge viene quindi posto ai  voti  per  la  sola  votazione
          degli articoli e l'approvazione  finale.  Sono  ammesse  le
          dichiarazioni di voto con le modalita' e nei limiti di  cui
          al comma 2 dell'art. 109.». 
              - Il testo dell'art. 43  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  43  (Procedura   delle   Commissioni   in   sede
          referente). - 1. Nell'esame dei disegni di legge  assegnati
          in sede  referente  alle  Commissioni,  dopo  la  eventuale
          esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'art. 41,  si
          svolge una discussione generale di carattere sommario. 
              2. Alla discussione dei  singoli  articoli  si  procede
          quando siano stati presentati emendamenti. In tal  caso  la
          Commissione puo' nominare un Comitato, composto in modo  da
          garantire  la  partecipazione  della  minoranza,  al  quale
          affidare la redazione definitiva del testo del  disegno  di
          legge. 
              3. In Commissione non possono essere  decise  questioni
          pregiudiziali  o  sospensive.  Ove  siano  avanzate  e   la
          Commissione sia ad esse favorevole,  sono  sottoposte,  con
          relazione, all'Assemblea. E'  ammesso  il  semplice  rinvio
          della discussione, purche' non superi il termine  entro  il
          quale la Commissione deve riferire al Senato. 
              3-bis.  In  ogni  Commissione  permanente  i   Senatori
          appartenenti alla  14ª  Commissione  hanno  il  compito  di
          riferire, anche oralmente, per gli aspetti di cui  all'art.
          40, comma 1, dopo la conclusione del relativo esame  presso
          tale Commissione. 
              4. Al termine della discussione la  Commissione  nomina
          un  relatore  incaricato  di  riferire  all'Assemblea.   La
          relazione deve essere presentata  nel  termine  massimo  di
          dieci giorni dalla data dell'incarico. 
              5. Per sostenere la discussione  dinanzi  all'Assemblea
          la Commissione puo' nominare una  Sottocommissione  di  non
          piu' di sette componenti scelti in  modo  da  garantire  la
          partecipazione della minoranza. 
              6. E' sempre ammessa la presentazione di  relazioni  di
          minoranza. 
              7. Sia il  relatore  incaricato  dalla  Commissione  di
          riferire all'Assemblea  che  quello  di  minoranza  possono
          integrare oralmente la propria relazione.». 
              - Il testo dell'art. 46  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 46 (Informazioni e  chiarimenti  richiesti  dalle
          Commissioni al Governo - Comunicazioni  dei  rappresentanti
          del  Governo).  -  1.  Le  Commissioni  hanno  facolta'  di
          chiedere  ai  rappresentanti  del  Governo  informazioni  o
          chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle
          materie di loro competenza. Le informative del Governo,  ad
          eccezione di quelle previste dall'art.  105,  comma  1-bis,
          hanno luogo presso le Commissioni anche in  sede  congiunta
          dei due rami del Parlamento. 
              2.  Le  Commissioni  possono   altresi'   chiedere   ai
          rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto,
          in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data  ad
          ordini del giorno,  mozioni  e  risoluzioni  approvati  dal
          Senato o accettati dal Governo.  Ciascuna  Commissione,  al
          fine di conoscere lo stato di attuazione di leggi  gia'  in
          vigore nelle materie di sua competenza, puo' nominare uno o
          piu' relatori  che,  acquisiti  gli  elementi  conoscitivi,
          riferiscano  alla  Commissione  entro   il   termine   loro
          assegnato. 
              3. I rappresentanti  del  Governo  possono  intervenire
          alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni anche
          in sede congiunta dei due rami del Parlamento.». 
              - Il testo dell'art. 47  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  47  (Acquisizione  di  elementi  informativi  su
          disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni). - 1.
          In relazione ai disegni di legge e in generale agli  affari
          ad esse  assegnati,  le  Commissioni  possono  chiedere  ai
          Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e
          dagli Enti sottoposti al  loro  controllo,  anche  mediante
          l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed
          amministratori,  siano  forniti  notizie  ed  elementi   di
          carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare
          l'informazione sulle questioni in esame. 
              1-bis. In relazione ai pareri sulle nomine  governative
          ad  esse  assegnati,  le  Commissioni   possono   procedere
          all'audizione   del   candidato   proposto   dal   Governo.
          L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei  due  rami
          del Parlamento.». 
              - Il testo dell'art. 49  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 49 (Richiesta al CNEL di pareri, di  studi  e  di
          indagini  -  Osservazioni   e   proposte   del   CNEL).   -
          (Abrogato)». 
              - Il testo dell'art. 53  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 53 (Programma dei lavori).  -  1.  I  lavori  del
          Senato   sono   organizzati   secondo   il   metodo   della
          programmazione  per  sessioni  bimestrali  sulla  base   di
          programmi e calendari. 
              2. Ai lavori delle Commissioni permanenti  e  speciali,
          nonche' all'attivita'  delle  Commissioni  bicamerali  sono
          riservate due settimane ogni mese, non  coincidenti  con  i
          lavori dell'Assemblea. Per  l'attivita'  delle  Commissioni
          bicamerali  sono  promosse  le  necessarie  intese  con  il
          Presidente della Camera dei deputati. 
              3. Il programma dei lavori viene predisposto  ogni  due
          mesi dal Presidente del  Senato,  prendendo  gli  opportuni
          contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i
          Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il
          Governo, ed e' sottoposto all'approvazione della Conferenza
          dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con
          la presenza dei Vice Presidenti del Senato  e  l'intervento
          del rappresentante del Governo.  Il  programma  e'  redatto
          tenendo conto delle priorita' indicate dal Governo e  delle
          proposte  avanzate  dai  Gruppi  parlamentari  nonche'   da
          singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di
          ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi
          specifici ed adeguati. I disegni  di  legge,  gli  atti  di
          indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da
          almeno un terzo dei Senatori sono inseriti di  diritto  nel
          programma  dei  lavori   quale   argomento   immediatamente
          successivo a  quelli  la  cui  trattazione  ha  gia'  avuto
          inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi. 
              4. Il programma, se approvato  all'unanimita',  diviene
          definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto
          della comunicazione un Senatore  o  il  rappresentante  del
          Governo chiedono  di  discuterne,  nella  discussione  puo'
          intervenire, oltre al richiedente, un oratore  per  Gruppo,
          per non piu' di dieci minuti. 
              5.  La  procedura  prevista  nei  commi  precedenti  si
          applica anche per l'esame  e  l'approvazione  di  eventuali
          modifiche al programma dei lavori. 
              6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente
          convoca  i  Presidenti  delle  Commissioni   permanenti   e
          speciali, con l'intervento del rappresentante del  Governo,
          per stabilire le modalita' ed  i  tempi  dei  lavori  delle
          Commissioni  stesse,  in  coordinamento   con   l'attivita'
          dell'Assemblea. 
              7.  I  Regolamenti  interni  dei  Gruppi   parlamentari
          stabiliscono  procedure  e  forme  di  partecipazione   che
          consentano  ai  singoli  Senatori  di  esprimere   i   loro
          orientamenti e presentare proposte sulle  materie  comprese
          nel  programma  dei  lavori  o  comunque   all'ordine   del
          giorno.». 
              - Il testo dell'art. 55  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 55 (Calendario dei  lavori).  -  1.  Al  fine  di
          stabilire  le  modalita'  di  applicazione  del   programma
          definitivo, il  Presidente  predispone  un  calendario  dei
          lavori e lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei
          Presidenti  dei  Gruppi  parlamentari,  cui  partecipa   il
          Governo con un proprio rappresentante. 
              2. Il calendario, che ha di norma cadenza mensile, reca
          il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione
          degli argomenti da trattare.  Per  ogni  giorno  di  seduta
          previsto dal calendario l'Assemblea si riunisce  di  regola
          una sola volta. 
              3.  Il  calendario,  se  adottato  all'unanimita',   ha
          carattere definitivo e viene comunicato  all'Assemblea.  In
          caso  contrario,  possono  essere  avanzate   proposte   di
          modifica da parte di un Senatore per Gruppo. Sulle proposte
          di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata  di
          mano, dopo l'intervento di  non  piu'  di  un  oratore  per
          Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario
          definitivo e' pubblicato e distribuito. 
              4.  La  procedura  prevista  nei  commi  precedenti  si
          applica anche per l'esame  e  l'approvazione  di  eventuali
          proposte di modifica al calendario. 
              5. Per la organizzazione della discussione dei  singoli
          argomenti  iscritti  nel  calendario,  la  Conferenza   dei
          Presidenti dei Gruppi parlamentari determina  di  norma  il
          tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo
          altresi' la data  entro  cui  gli  argomenti  iscritti  nel
          calendario debbono essere posti in votazione. La Conferenza
          dei Presidenti dei Gruppi  parlamentari  fissa  inoltre  la
          data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo  e
          gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno  un
          terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei  lavori  ai
          sensi dell'art.  53,  comma  3,  debbono  essere  posti  in
          votazione o svolti. 
              6. Il calendario puo' essere modificato dal  Presidente
          del  Senato  soltanto  per  inserirvi  argomenti  che,  per
          disposizione della Costituzione o del Regolamento,  debbono
          essere discussi e votati in una data ricadente nel  periodo
          considerato dal calendario stesso. 
              7.  L'Assemblea,  al  termine  di  ogni  seduta,   puo'
          deliberare, su proposta del Presidente  o  su  domanda  del
          Governo o di  otto  Senatori,  in  relazione  a  situazioni
          sopravvenute  ed  urgenti,  di  inserire   nel   calendario
          argomenti anche non compresi nel programma, purche' non  ne
          rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del  caso,
          di tenere le sedute supplementari necessarie  per  la  loro
          trattazione.  Con  le  stesse  modalita'  l'Assemblea  puo'
          invertire l'ordine degli argomenti fissato nel  calendario.
          Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione  per
          alzata di mano dopo l'intervento di non piu' di un  oratore
          per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.». 
              - Il testo dell'art. 60  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 60 (Processo verbale e resoconti della seduta). -
          1. Di ogni seduta si redige il processo verbale,  che  deve
          contenere soltanto gli atti e le  deliberazioni,  indicando
          per le discussioni l'oggetto e i  nomi  di  coloro  che  vi
          hanno partecipato. 
              2. La seduta  comincia  con  la  lettura  del  processo
          verbale che, se non  vi  sono  osservazioni,  si  considera
          approvato senza votazione. Occorrendo la votazione,  questa
          ha luogo per alzata di mano e non puo' essere richiesta  la
          verifica del numero legale. 
              3. Sul processo verbale non e' concessa  la  parola  se
          non a chi intenda  farvi  inserire  una  rettifica,  oppure
          parlare per fatto personale o per un semplice  annuncio  di
          voto. 
              4. Il processo verbale delle sedute sia  pubbliche  che
          segrete e' firmato dal Presidente e da due Segretari subito
          dopo la sua approvazione. Il Senato puo' ordinare  che  non
          si faccia processo verbale di una seduta segreta. 
              5. Di ogni seduta pubblica viene redatto  e  pubblicato
          il resoconto stenografico.». 
              - Il testo dell'art. 74  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 74 (Disegni  di  legge  d'iniziativa  popolare  e
          disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali). - 1.
          Quando un  disegno  di  legge  di  iniziativa  popolare  e'
          presentato  al  Senato,  il  Presidente,  prima  di   darne
          annuncio all'Assemblea, dispone la verifica  e  il  computo
          delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare
          la regolarita' della proposta. 
              2. Per  i  disegni  di  legge  di  iniziativa  popolare
          presentati nella precedente legislatura non  e'  necessaria
          la   ripresentazione.   Essi,   all'inizio   della    nuova
          legislatura, sono nuovamente assegnati alle  Commissioni  e
          seguono la procedura normale, salva  l'applicabilita',  nei
          primi sette mesi, delle disposizioni dell'art. 81. 
              3. Le competenti Commissioni debbono  iniziare  l'esame
          dei  disegni  di  legge  d'iniziativa  popolare   ad   esse
          assegnati entro e non oltre un  mese  dal  deferimento.  E'
          consentita l'audizione di un rappresentante dei  proponenti
          designato dai primi dieci firmatari del disegno  di  legge.
          L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre  mesi
          dall'assegnazione. Decorso  tale  termine,  il  disegno  di
          legge e'  iscritto  d'ufficio  nel  calendario  dei  lavori
          dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge  sul
          testo dei proponenti,  senza  che  sia  possibile  avanzare
          questioni incidentali, fatto salvo quanto previsto all'art.
          93, comma 1, secondo periodo. 
              4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai
          disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi
          dell'art. 121 della Costituzione. E' consentita l'audizione
          di un rappresentante del Consiglio regionale proponente.». 
              - Il testo dell'art. 77  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 77 (Dichiarazione d'urgenza - Autorizzazione alla
          relazione orale). - 1. In relazione a un disegno di legge o
          in  generale  ad  un  affare  che  deve   essere   discusso
          dall'Assemblea, puo' essere avanzata la richiesta, da parte
          di  un  decimo  dei  componenti  del  Senato,  che  ne  sia
          dichiarata l'urgenza, con la fissazione di un  termine  per
          l'inizio dell'esame in  Assemblea.  Il  Presidente,  tenuto
          conto degli argomenti  iscritti  in  calendario,  fissa  la
          seduta di trattazione della richiesta. Su di essa il Senato
          delibera per alzata di mano dopo l'intervento di  non  piu'
          di   un   oratore   per   ciascun   Gruppo    parlamentare.
          L'approvazione  della  dichiarazione   d'urgenza   comporta
          l'iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da
          assicurare il rispetto del termine fissato. 
              2.  Su  domanda  della  Commissione  competente,   dopo
          l'intervento di non piu' di un oratore per  ciascun  Gruppo
          parlamentare,  l'Assemblea  per   motivi   d'urgenza   puo'
          autorizzare,  con  votazione  per  alzata   di   mano,   la
          Commissione stessa a riferire oralmente.». 
              - Il testo dell'art. 78  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  78  (Disegni  di   legge   di   conversione   di
          decreti-legge). - 1. Nel caso previsto dall'art.  77  della
          Costituzione il Presidente,  pervenutogli  dal  Governo  il
          disegno  di  legge  di  conversione  di  un  decreto-legge,
          qualora il  Senato  sia  sciolto  o  i  suoi  lavori  siano
          aggiornati,  procede   immediatamente   alla   convocazione
          dell'Assemblea perche'  questa  si  riunisca  entro  cinque
          giorni. 
              2. Il disegno di legge di conversione,  presentato  dal
          Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, e'
          deferito alla Commissione competente, di norma,  lo  stesso
          giorno  della  presentazione  o  della   trasmissione.   Il
          Presidente,  all'atto  del   deferimento,   apprezzate   le
          circostanze, fissa i termini relativi all'esame del disegno
          di legge stesso. 
              3.  Entro  cinque  giorni  dall'annuncio  all'Assemblea
          della presentazione o  della  trasmissione  al  Senato  del
          disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo  o
          dieci Senatori possono presentare in Assemblea una proposta
          di questione pregiudiziale ad esso riferita. La  Presidenza
          puo' ammettere la presentazione di  proposte  di  questione
          sospensiva, ove  ritenute  compatibili  con  i  termini  di
          conversione  del   decreto-legge.   Ciascun   Gruppo   puo'
          presentare una sola proposta di questione  pregiudiziale  e
          sospensiva. La discussione  congiunta  e  la  deliberazione
          sulle  questioni  pregiudiziali  e  sospensive   e'   posta
          all'ordine  del  giorno  entro  il  termine  fissato  dalla
          Presidenza,  tenuto  conto  degli  argomenti  iscritti   in
          calendario. Nella discussione puo' prendere la  parola  non
          piu' di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per
          non  piu'  di  dieci  minuti  ciascuno,  e  l'Assemblea  si
          pronunzia con votazione nominale con  scrutinio  simultaneo
          sul complesso delle questioni  pregiudiziali  o  sospensive
          presentate.  Nell'ulteriore  corso  della  discussione  dei
          disegni di legge di conversione non possono essere proposte
          ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive. 
              4. (Abrogato). 
              5. Il disegno di legge di conversione,  presentato  dal
          Governo al Senato, e' in ogni caso iscritto all'ordine  del
          giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare  che  la
          votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal
          deferimento. 
              6. Gli emendamenti proposti in Commissione e da  questa
          fatti  propri   debbono   essere   presentati   come   tali
          all'Assemblea  e  sono   stampati   e   distribuiti   prima
          dell'inizio della discussione generale.». 
              - Il testo dell'art. 89  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 89 (Durata degli  interventi).  -  1.  La  durata
          degli  interventi  nella  discussione  generale  non   puo'
          eccedere  i  dieci  minuti.  Il  Presidente   ha   tuttavia
          facolta',  apprezzate  le  circostanze,  di  ampliare  tale
          termine fino a trenta minuti limitatamente a un oratore per
          ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica
          altresi' alle repliche dei relatori  e  del  rappresentante
          del Governo,  salva  sempre  la  facolta'  del  Presidente,
          apprezzate le  circostanze,  di  ampliarlo  fino  a  trenta
          minuti. 
              2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la
          durata di qualsiasi altro intervento non  puo'  eccedere  i
          dieci minuti. 
              3. Gli stessi limiti si  applicano  anche  alla  durata
          degli interventi in Commissione. 
              4.  I  Senatori  possono,  con   l'autorizzazione   del
          Presidente, dare ai resoconti,  perche'  siano  stampati  e
          pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi
          di dati nominativi o numerici, omettendone  la  lettura  in
          Assemblea.». 
              - Il testo dell'art. 92  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 92 (Richiami al  Regolamento,  per  l'ordine  del
          giorno, per l'ordine delle discussioni o delle  votazioni).
          - 1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno  o
          per la priorita' di una discussione o  votazione  hanno  la
          precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere
          la discussione. 
              2. Sui richiami possono  di  regola  parlare,  dopo  il
          proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per
          non piu'  di  cinque  minuti  ciascuno;  il  Presidente  ha
          tuttavia facolta', valutata l'importanza  della  questione,
          di  dare  la  parola  ad  un  oratore  per  ciascun  Gruppo
          parlamentare. 
              3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere
          su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.». 
              - Il testo dell'art. 93  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 93 (Questioni pregiudiziale e sospensiva).  -  1.
          Salvo quanto previsto dall'art. 78, comma 3,  la  questione
          pregiudiziale,  cioe'  che  un  dato  argomento  non  debba
          discutersi,  e  la  questione  sospensiva,  cioe'  che   la
          discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere
          proposte da un Senatore  per  ciascun  Gruppo  parlamentare
          prima che abbia inizio la discussione. 
              Il Presidente ha tuttavia facolta' di ammetterle  anche
          nel corso della discussione qualora  la  presentazione  sia
          giustificata da nuovi elementi  emersi  dopo  l'inizio  del
          dibattito. 
              2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno
          carattere incidentale e la discussione non puo'  proseguire
          se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse. 
              3. In caso di concorso di piu'  proposte  di  questione
          pregiudiziale,  dopo  l'illustrazione  da   parte   di   un
          proponente  per  ciascuna  di  esse,  si  svolge   un'unica
          discussione. 
              4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale puo'
          prendere la parola non piu' di un rappresentante  per  ogni
          Gruppo parlamentare. Ciascun intervento non puo' superare i
          dieci minuti. 
              5. Sulla questione pregiudiziale,  anche  se  sollevata
          con  piu'  proposte  diversamente  motivate,  si   effettua
          un'unica votazione nominale con scrutinio simultaneo. 
              6. Le norme  contenute  nei  tre  commi  precedenti  si
          applicano anche per la discussione  e  la  votazione  della
          questione  sospensiva.  Ciascun  Gruppo  parlamentare  puo'
          presentare  non  piu'  di   una   proposta   di   questione
          sospensiva. Nel concorso di piu' proposte intese al  rinvio
          della discussione a date diverse, il Senato e'  chiamato  a
          pronunziarsi prima sulla sospensione e poi,  se  questa  e'
          approvata, sulla durata della sospensione  stessa.  Ciascun
          Gruppo   parlamentare   puo'   presentare   non   piu'   di
          un'ulteriore proposta di questione sospensiva al solo  fine
          di richiedere il  rinvio  in  Commissione  del  disegno  di
          legge. 
              7. La questione pregiudiziale e quella  sospensiva  non
          sono  ammesse  nei  confronti  degli   articoli   e   degli
          emendamenti.». 
              - Il testo dell'art. 96  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 96  (Proposta  di  non  passare  all'esame  degli
          articoli). -  1.  Prima  che  abbia  inizio  l'esame  degli
          articoli di un disegno di legge, un  Senatore  per  ciascun
          Gruppo puo' avanzare la proposta che non si  passi  a  tale
          esame. 
              2. La votazione della  proposta  ha  la  precedenza  su
          quella degli ordini del giorno.». 
              - Il testo dell'art. 98  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  98   (Richiesta   di   parere   del   CNEL).   -
          (Abrogato).». 
              - Il testo dell'art. 99  del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 99 (Chiusura della discussione  generale).  -  1.
          Quando non ci siano altri Senatori iscritti a  parlare,  il
          Presidente  dichiara  chiusa  la  discussione  generale   e
          concede la parola ai  relatori  ed  al  rappresentante  del
          Governo. 
              2.  Qualora  il  rappresentante   del   Governo,   dopo
          l'intervento di cui al comma precedente, prenda  nuovamente
          la   parola   sull'oggetto   in   esame    per    ulteriori
          dichiarazioni, otto Senatori possono richiedere che su tali
          dichiarazioni si apra una  nuova  discussione,  alla  quale
          puo' partecipare non piu' di un oratore per ciascun  Gruppo
          parlamentare. 
              3. Nel caso in cui  la  discussione  generale  non  sia
          stata limitata nel tempo o i limiti siano  stati  superati,
          otto Senatori possono proporre la chiusura anticipata della
          discussione  stessa.  Il  Presidente,  concessa,  se   v'e'
          opposizione, la parola ad un oratore per ciascun  Gruppo  e
          per non piu' di tre minuti,  mette  ai  voti  la  proposta,
          sulla quale l'Assemblea delibera per alzata di mano. 
              4. Chiusa la discussione generale in  applicazione  del
          comma precedente, spetta la parola di diritto, prima  degli
          interventi dei relatori e del rappresentante  del  Governo,
          soltanto ad un Senatore  per  ciascuno  dei  Gruppi  i  cui
          iscritti   non   siano   intervenuti   nella    discussione
          generale.». 
              - Il testo dell'art. 100 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 100 (Esame degli articoli -  Presentazione  degli
          emendamenti). - 1. Esaurita la discussione generale  di  un
          disegno di legge e l'eventuale votazione degli  ordini  del
          giorno, l'Assemblea passa all'esame degli articoli. 
              2.  L'esame  degli  articoli   si   effettua   con   la
          trattazione,  articolo  per  articolo,  degli   emendamenti
          proposti dai singoli  Senatori,  dalla  Commissione  e  dal
          Governo. 
              3.  Gli  emendamenti   debbono,   di   regola,   essere
          presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza  nel
          termine  stabilito  dalla   Presidenza   stessa   o   dalla
          Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. 
              4. (Abrogato). 
              5. Nel corso della seduta e' ammessa  la  presentazione
          di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti
          da otto Senatori e  si  riferiscano  ad  altri  emendamenti
          presentati o siano in  correlazione  con  emendamenti  gia'
          approvati  dall'Assemblea.  Il  Presidente  puo'   tuttavia
          consentire,  quando  se  ne  manifesti  l'opportunita',  la
          presentazione  di  emendamenti  al  di   fuori   dei   casi
          anzidetti. 
              6. Le condizioni e  i  termini  di  cui  ai  due  commi
          precedenti  non  si   applicano   alla   presentazione   di
          emendamenti da parte della Commissione e del  Governo.  Nel
          caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano  della
          facolta' di presentare emendamenti senza  l'osservanza  dei
          termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza  di
          tali emendamenti, ne  puo'  rinviare  l'esame  al  fine  di
          consentire  la  presentazione  di   emendamenti   a   detti
          emendamenti  e  di   emendamenti   ad   essi   strettamente
          correlati. 
              7. Gli emendamenti che importino  aumento  di  spesa  o
          diminuzione di entrata  debbono  essere  trasmessi,  appena
          presentati, anche alla 5ª  Commissione  permanente  perche'
          esprima il proprio parere. Il parere puo' essere dato anche
          verbalmente,  nel  corso  della  seduta,   a   nome   della
          Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da  lui
          delegato. 
              8.  Il  Presidente  puo'   stabilire,   con   decisione
          inappellabile, la inammissibilita' di emendamenti privi  di
          ogni reale portata modificativa e  puo'  altresi'  disporre
          che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di  mera
          forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con
          le modalita' di cui all'art. 103. 
              9. Su tutti gli emendamenti presentati  ad  uno  stesso
          articolo, inclusi quelli volti a  premettere  o  aggiungere
          ulteriori articoli, si svolge un'unica discussione, che  ha
          inizio  con  l'illustrazione  da  parte  di  uno  solo  dei
          presentatori, che puo' intervenire una sola volta  per  non
          oltre cinque  minuti,  elevabili  a  dieci  se  e'  l'unico
          intervento del Gruppo. E' ammesso l'ulteriore intervento di
          non piu' di un Senatore per ogni Gruppo  per  non  piu'  di
          cinque minuti. Esaurita la discussione, il  relatore  e  il
          rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti
          presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel  corso
          della seduta o quando se ne  manifesti  l'opportunita'  per
          l'ordine della discussione, il Presidente puo' disporre che
          la  discussione  sia  suddivisa  in  rapporto  ai   diversi
          emendamenti o alle diverse parti dell'articolo. 
              10.  La   Commissione   competente,   il   Governo   e,
          nell'ipotesi  di  cui  al  comma  7,  la   5ª   Commissione
          permanente possono  richiedere  che  la  discussione  degli
          emendamenti  presentati  nel   corso   della   seduta   sia
          accantonata e rinviata alla seduta seguente. 
              11. Nell'interesse  della  discussione,  il  Presidente
          puo' decidere l'accantonamento e il rinvio alla  competente
          Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti,
          stabilendo la data nella quale la discussione degli  stessi
          dovra' essere ripresa in Assemblea. 
              12. (Abrogato). 
              13.  Gli  emendamenti  sono  di   regola   stampati   e
          distribuiti in principio di seduta.». 
              - Il testo dell'art. 102 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 102 (Votazione degli articoli e degli emendamenti
          - Votazione per parti separate). - 1. La  votazione  si  fa
          sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che  sono
          votati prima dell'articolo al quale si riferiscono. 
              2. Qualora siano stati presentati piu'  emendamenti  ad
          uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi  e
          poi  gli  altri,  cominciando  da  quelli   che   piu'   si
          allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in  cui
          si oppongono, si  inseriscono  o  si  aggiungono  ad  esso.
          Quando e' presentato un solo emendamento soppressivo di  un
          intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo. 
              3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati  prima
          dello stesso. 
              4. Il Presidente ha  facolta'  di  modificare  l'ordine
          delle  votazioni  quando  lo  reputi  opportuno   ai   fini
          dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse. 
              5. Quando il testo da mettere  ai  voti  contenga  piu'
          disposizioni o si riferisca a piu' soggetti  od  oggetti  o
          sia comunque suscettibile di essere distinto in piu'  parti
          aventi ciascuna un proprio significato logico ed un  valore
          normativo, e' ammessa la votazione per parti  separate.  La
          proposta puo' essere avanzata da un  Senatore  per  Gruppo,
          che puo' illustrarla per non piu' di tre minuti. Su di essa
          l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione. 
              6. Gli emendamenti ritirati  o  che  dovrebbero  essere
          dichiarati decaduti per l'assenza  del  proponente  possono
          essere fatti propri da altri Senatori.». 
              -  Il  testo  dell'art.  102-bis  del  Regolamento  del
          Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,
          e' il seguente: 
              «Art. 102-bis (Effetti del parere  contrario  della  5ª
          Commissione permanente). - 1. Gli emendamenti che importino
          nuove o maggiori spese o  diminuzione  di  entrate,  per  i
          quali la 5ª Commissione permanente  abbia  espresso  parere
          contrario motivando la  sua  opposizione  con  la  mancanza
          della copertura finanziaria prescritta dall'art. 81,  terzo
          comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che
          quindici  Senatori  non  ne  chiedano   la   votazione.   I
          richiedenti sono considerati  presenti,  agli  effetti  del
          numero legale, ancorche' non partecipino alla votazione. 
              2. Quando un disegno  di  legge  contenga  disposizioni
          sulle quali la 5ª  Commissione  permanente  abbia  espresso
          parere contrario ai sensi dell'art. 81, terzo comma,  della
          Costituzione  o  parere  favorevole  condizionatamente,  ai
          sensi dello stesso art. 81, a modificazioni  specificamente
          formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame  in  sede
          referente non vi si sia  adeguata,  s'intendono  presentate
          come emendamenti della 5ª  Commissione  permanente  e  sono
          poste  in   votazione   le   corrispondenti   proposte   di
          soppressione o di  modificazione  del  testo  motivate  con
          esclusivo riferimento all'osservanza  dell'art.  81,  terzo
          comma, della Costituzione. Non e' ammessa la  presentazione
          di subemendamenti ne' la richiesta di votazione  per  parti
          separate.». 
              - Il testo dell'art. 103 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 103 (Correzioni di forma e coordinamento finale).
          - 1. Prima della votazione finale di un disegno  di  legge,
          il Presidente, il rappresentante del Governo o un  Senatore
          per  ciascun   Gruppo   parlamentare   possono   richiamare
          l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma  e  le
          modificazioni  di  coordinamento  che  appaiano  opportune,
          nonche'  sopra  quelle  disposizioni  gia'  approvate   che
          sembrino in contrasto tra  loro  o  inconciliabili  con  lo
          scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte. 
              2. Qualora, ai fini di cui  al  comma  precedente,  sia
          avanzata domanda che il Senato rinvii la  votazione  finale
          ad una successiva seduta  e  incarichi  la  Commissione  di
          presentare le opportune proposte, l'Assemblea delibera  per
          alzata di mano senza discussione. 
              3. Indipendentemente dagli atti di impulso previsti dai
          precedenti commi 1 e 2, quando nel  testo  del  disegno  di
          legge siano stati  introdotti  molteplici  emendamenti,  la
          votazione finale e' differita alla seduta  successiva,  per
          consentire alla Commissione ed al Governo di presentare  le
          proposte di cui agli anzidetti commi; tuttavia, in casi  di
          particolare   urgenza,   il   Presidente,   apprezzate   le
          circostanze, ha facolta' di rinviare la votazione stessa ad
          una successiva fase della medesima seduta. 
              4.  La  Commissione,  nel  termine  fissato,   presenta
          all'Assemblea  le  proprie   proposte,   accompagnate,   se
          necessario, da una succinta relazione. 
              5. Sulle proposte  di  cui  ai  precedenti  commi  puo'
          intervenire non piu'  di  un  oratore  per  ciascun  Gruppo
          parlamentare e la votazione ha luogo con scrutinio nominale
          simultaneo. 
              6. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  osservano
          anche per il coordinamento in  Commissione  del  testo  dei
          disegni di legge discussi in sede deliberante.  Per  quanto
          concerne i disegni di legge esaminati in sede  redigente  o
          in sede referente,  il  coordinamento  avviene,  di  norma,
          nella seduta successiva a quella nella quale la Commissione
          ha completato l'esame degli articoli e, in ogni caso, prima
          della designazione  del  Senatore  incaricato  di  riferire
          all'Assemblea. Per i disegni di  legge  approvati  in  sede
          redigente, la Presidenza puo' ammettere la presentazione di
          proposte di coordinamento prima della votazione  finale  in
          Assemblea.». 
              - Il testo dell'art. 105 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 105 (Discussione sulle comunicazioni del  Governo
          - Proposte di risoluzione - Informative del Presidente  del
          Consiglio dei  ministri).  -  1.  Sulle  comunicazioni  del
          Governo si  apre  un  dibattito  a  se'  stante  quando  ne
          facciano  richiesta  otto  Senatori.   In   tal   caso   il
          Presidente,  sentito  il  Governo,   dispone   l'iscrizione
          dell'argomento all'ordine  del  giorno  dell'Assemblea  non
          oltre il terzo giorno dalla  richiesta.  In  occasione  del
          dibattito ciascun Senatore puo' presentare una proposta  di
          risoluzione, che e' votata al termine della discussione. 
              1-bis. Le informative del Presidente del Consiglio  dei
          ministri si svolgono sempre in Assemblea. Il  Presidente  o
          la  Conferenza  dei  Presidenti  dei  Gruppi   parlamentari
          possono fissare la trattazione in Assemblea di informative,
          aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri.». 
              - Il testo dell'art. 107 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  107  (Maggioranza  nelle  deliberazioni,  numero
          legale ed accertamento del numero dei presenti). - 1.  Ogni
          deliberazione  del  Senato  e'  presa  a  maggioranza   dei
          Senatori presenti, salvi i casi per i quali  sia  richiesta
          una maggioranza speciale. 
              Sono considerati presenti  coloro  che  esprimono  voto
          favorevole o contrario. In caso  di  parita'  di  voti,  la
          proposta si intende non approvata. 
              2. Si presume che  l'Assemblea  sia  sempre  in  numero
          legale per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di
          una votazione per alzata di mano, dodici Senatori  presenti
          in  Aula  lo   richiedano,   il   Presidente   dispone   la
          verificazione del numero legale. Non puo' essere  richiesta
          la verifica del numero legale prima della approvazione  del
          processo verbale. 
              2-bis. Ai fini della verifica del numero  legale,  sono
          considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto
          di  astensione.  Sono  altresi'  considerati   presenti   i
          Senatori  che  hanno  richiesto  la  votazione  qualificata
          ovvero la verifica del numero legale. Ai Senatori elettivi,
          ai Senatori di diritto e a vita, nonche' ai Senatori a vita
          si applica la stessa disciplina in ordine al  regime  delle
          presenze, anche ai fini dei congedi  e  delle  missioni  ai
          sensi dell'art. 108, comma 2. 
              3. Prima della votazione di una  proposta  per  la  cui
          approvazione  sia  richiesto  il  voto  favorevole  di  una
          maggioranza dei componenti del Senato, puo' essere disposto
          dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.». 
              - Il testo dell'art. 109 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 109 (Annunci  e  dichiarazioni  di  voto).  -  1.
          (Abrogato). 
              2. Fatta eccezione per i casi  in  cui  il  Regolamento
          prescrive la esclusione o la limitazione della discussione,
          un Senatore per ciascun Gruppo  parlamentare  ha  facolta',
          prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di  voto
          a nome del Gruppo di appartenenza, per non piu'  di  cinque
          minuti; il  Presidente,  apprezzate  le  circostanze,  puo'
          portare tale termine a dieci minuti. Per  le  dichiarazioni
          di voto finali, il termine e' di dieci minuti ed i Senatori
          che  intendano  dissociarsi  dalle  posizioni  assunte  dal
          proprio Gruppo, purche' il loro numero sia  inferiore  alla
          meta'  di  quello  degli  appartenenti  al  Gruppo  stesso,
          possono intervenire per non piu' di tre minuti. 
              2-bis. In tutti i casi di  discussione  limitata  e  di
          annunci o dichiarazioni di voto per i quali e' previsto  un
          solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al
          Gruppo misto. Qualora vi  sia  piu'  di  una  richiesta  di
          intervento da parte  di  Senatori  appartenenti  al  Gruppo
          misto, il termine puo' essere ampliato a  quindici  minuti,
          da distribuire tra i predetti Senatori.». 
              - Il testo dell'art. 113 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 113 (Modi di votazione). - 1. I voti in Assemblea
          sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o
          a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono  effettuate
          con scrutinio simultaneo o con appello. 
              2. Salve le votazioni riguardanti persone,  l'Assemblea
          vota normalmente  per  alzata  di  mano,  a  meno  che  sia
          richiesta la votazione nominale e, per  i  casi  consentiti
          dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto.  La  votazione
          nominale  puo'  essere  richiesta,  anche   oralmente,   da
          quindici Senatori o da uno o piu' Presidenti di Gruppi che,
          separatamente o congiuntamente, risultino  di  almeno  pari
          consistenza numerica. La  richiesta  effettuata  ad  inizio
          seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad  eccezione  di
          quelle previste dall'art. 114.  La  votazione  a  scrutinio
          segreto puo' essere richiesta da venti Senatori o da uno  o
          piu'   Presidenti   di   Gruppi   che,   separatamente    o
          congiuntamente,  risultino  di  almeno   pari   consistenza
          numerica.  Prima  dello  svolgimento  della  votazione,  il
          Presidente verifica il numero dei Senatori  richiedenti  lo
          scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono  considerati
          presenti, agli effetti del  numero  legale,  ancorche'  non
          partecipino alla votazione. 
              3. Sono effettuate a  scrutinio  segreto  le  votazioni
          comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede. 
              4. A richiesta del prescritto numero di Senatori,  sono
          inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni che
          incidono sui rapporti civili ed etico-sociali di  cui  agli
          articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22,  24,  25,
          26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione;
          le  deliberazioni  che  concernono  le   modificazioni   al
          Regolamento del Senato. 
              4-bis. Lo scrutinio segreto puo' essere richiesto  solo
          sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel
          comma 4. In relazione al carattere composito  dell'oggetto,
          puo' essere proposta, ai sensi dell'art. 102, comma  5,  la
          votazione  separata  della  parte  da  votare  a  scrutinio
          segreto. 
              5. Laddove venga sollevato  incidente  in  ordine  alla
          riferibilita' della votazione alle fattispecie indicate nel
          precedente comma 4, la questione e' risolta dal  Presidente
          sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento. 
              6.  In  nessun  caso  e'  consentita  la  votazione   a
          scrutinio  segreto  allorche'  il  Senato  sia  chiamato  a
          deliberare sui disegni di legge di approvazione di  bilanci
          e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti  in
          materia tributaria o contributiva, nonche' su  disposizioni
          di qualunque disegno di legge e  relativi  emendamenti  che
          comportino aumenti  di  spesa  o  diminuzioni  di  entrate,
          indichino  i  mezzi  con  cui  farvi  fronte,  o   comunque
          approvino appostazioni di bilancio. Nel caso  in  cui  tali
          disposizioni  siano  comprese  in  articoli  o  emendamenti
          attinenti alle materie di cui al precedente comma  4,  esse
          sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese. 
              7. Le votazioni finali sui disegni di legge  avvengono,
          di regola, a scrutinio palese, a meno che,  trattando  tali
          disegni di legge prevalente-mente  le  materie  di  cui  al
          precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione
          a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il  Presidente
          sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.». 
              - Il testo dell'art. 114 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 114 (Votazioni per alzata di mano e controprova).
          - 1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per  alzata  di
          mano sono di regola effettuate con procedimento elettronico
          quando il  Presidente  lo  ritenga  opportuno  al  fine  di
          agevolare il computo dei voti. 
              2. Si fa altresi' ricorso al  procedimento  elettronico
          ogni  qualvolta  sia  richiesta  la  controprova   di   una
          votazione per alzata di mano. Tale controprova deve  essere
          richiesta  immediatamente   dopo   la   proclamazione   del
          risultato, ed il Presidente, prima di disporla,  ordina  la
          chiusura delle porte di accesso all'Aula.». 
              - Il testo dell'art. 119 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art.   119   (Indizione   delle   votazioni   nominali
          elettroniche). - 1. Le votazioni  da  effettuarsi  mediante
          dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata  di  mano,
          non possono essere indette se  non  siano  trascorsi  venti
          minuti dall'inizio della seduta. 
              2. (Abrogato).». 
              - Il testo dell'art. 120 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 120 (Votazione finale dei disegni di legge). - 1.
          Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo
          per  articolo,  e'  sottoposto  a  votazione   finale   per
          l'approvazione del complesso. 
              2. Quando il disegno di legge e' composto  di  un  solo
          articolo e non sono  stati  proposti  articoli  aggiuntivi,
          dopo  l'eventuale  votazione  degli  emendamenti  e   delle
          singole parti dell'articolo,  si  procede  senz'altro  alla
          votazione finale del disegno di legge. 
              3. Il voto finale sui disegni di legge costituzionale e
          di revisione della Costituzione, sui disegni  di  legge  in
          materia elettorale, a prevalente contenuto  di  delegazione
          legislativa,  di  conversione  di   decreti-legge   recanti
          disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione
          dei bilanci di previsione dello  Stato  e  dei  consuntivi,
          nonche' sui disegni di legge di cui  all'art.  126-bis,  e'
          sempre effettuato mediante votazione nominale con scrutinio
          simultaneo, con le modalita' di  cui  all'art.  115,  fermo
          restando quanto disposto dall'art. 113.». 
              - Il testo dell'art. 125 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 125 (Assegnazione dei  disegni  di  legge  e  dei
          documenti  attinenti  al  bilancio  dello  Stato   e   alla
          programmazione economica). - Alla 5ª Commissione permanente
          sono inviati il disegno di legge di bilancio, il  documento
          di economia e finanza, il rendiconto generale dello  Stato,
          le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati
          dallo Stato,  le  previsioni  di  cassa  nonche'  tutte  le
          relazioni di carattere generale ed i  documenti  presentati
          dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti
          alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e
          gli altri documenti sulla situazione economica.». 
              -  Il  testo  dell'art.  125-bis  del  Regolamento  del
          Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,
          e' il seguente: 
              «Art.  125-bis  (Esame  del  documento  di  economia  e
          finanza). - 1.  Il  documento  di  economia  e  finanza  e'
          deferito alla 5ª Commissione permanente,  per  l'esame,  ed
          alle  altre  Commissioni  permanenti  per  il  parere.   Il
          documento   e'   altresi'   deferito    alla    Commissione
          parlamentare per  le  questioni  regionali,  per  eventuali
          osservazioni. I pareri  e  le  osservazioni  sono  espressi
          entro i termini stabiliti dal Presidente. 
              2. La 5ª Commissione permanente riferisce con  apposita
          relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento,
          salvi i piu' brevi termini  stabiliti  dal  Presidente.  E'
          sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza. 
              3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la  5ª
          Commissione  permanente   puo'   essere   autorizzata   dal
          Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con
          la corrispondente Commissione permanente della  Camera  dei
          deputati,  all'acquisizione  di  elementi  informativi   in
          ordine ai criteri di impostazione del documento  stesso.  A
          tal fine sottopone al Presidente del  Senato  il  programma
          delle audizioni. 
              4.  La  discussione  del  documento  in  Assemblea   e'
          organizzata dalla  Conferenza  dei  Presidenti  dei  Gruppi
          parlamentari a norma  dell'art.  55,  comma  5.  Essa  deve
          comunque concludersi entro trenta  giorni  dal  deferimento
          con la votazione di una proposta di risoluzione;  a  fronte
          di piu' proposte, si vota per prima  quella  accettata  dal
          Governo,  alla  quale  ciascun   Senatore   puo'   proporre
          emendamenti.». 
              - Il testo dell'art. 126 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 126 (Assegnazione ed  esame  in  Commissione  del
          disegno di legge di bilancio). - 1. Il disegno di legge  di
          bilancio e' deferito alla  5ª  Commissione  permanente  per
          l'esame   generale,   nonche'   alle   altre    Commissioni
          permanenti, ciascuna delle quali  deve  esaminarlo  per  le
          parti di sua competenza. 
              2. [Abrogato]. 
              3. Quando il disegno di legge di bilancio e' presentato
          dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il
          parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, prima
          dell'assegnazione,  accerta  se  esso  rechi   disposizioni
          estranee al suo oggetto come  definito  dalla  legislazione
          vigente, ovvero volte  a  modificare  norme  in  vigore  in
          materia di contabilita' generale dello Stato. In  tal  caso
          il Presidente  comunica  all'Assemblea  lo  stralcio  delle
          predette disposizioni. 
              4. In ogni caso,  il  Presidente  accerta,  sentito  il
          parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, se il
          disegno   di   legge   di   bilancio   rechi   disposizioni
          contrastanti con le regole  di  copertura  stabilite  dalla
          legislazione vigente per la stessa legge di bilancio  e  ne
          da', prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea. 
              5. Alle sedute delle  Commissioni  riservate  all'esame
          del disegno di legge di  bilancio  partecipano  i  Ministri
          competenti per materia. Di  tali  sedute  si  redige  e  si
          pubblica il resoconto stenografico. 
              6. Ciascuna  Commissione,  nei  termini  stabiliti  dal
          successivo comma 9, comunica il proprio rapporto scritto  e
          gli eventuali rapporti di  minoranza  alla  5ª  Commissione
          permanente. Gli estensori dei  rapporti  delle  Commissioni
          possono  partecipare  alle  sedute  della  5ª   Commissione
          permanente senza diritto di voto. 
              7. I rapporti sono  allegati  alla  relazione  generale
          della 5ª Commissione permanente. 
              8. La 5ª Commissione permanente, nei termini  stabiliti
          dal successivo comma 9, approva la relazione  generale  sul
          disegno di legge di  bilancio,  che  concerne  anche  -  in
          separate sezioni - gli stati di previsione della spesa  sui
          quali e'  competente  per  materia,  e  la  trasmette  alla
          Presidenza del Senato unitamente alle  eventuali  relazioni
          di minoranza. 
              9. Quando il disegno di legge di bilancio e' presentato
          dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6
          e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro  dieci
          giorni e entro venticinque giorni  dal  deferimento,  e  la
          votazione finale in Assemblea ha luogo entro  i  successivi
          quindici giorni. Quando il disegno di legge di bilancio  e'
          trasmesso dalla Camera dei  deputati,  i  termini  per  gli
          adempimenti previsti dai commi  6  e  8  sono  fissati  dal
          Presidente del Senato, in modo che la votazione  finale  in
          Assemblea  abbia  luogo  entro  trentacinque  giorni  dalla
          trasmissione. 
              10. Ciascuna Commissione, durante l'esame, per le parti
          di sua competenza, del disegno di legge  di  bilancio,  non
          puo'  svolgere,  in  nessuna  sede,  altra  attivita'.  Nel
          computo dei termini per la presentazione delle relazioni  e
          per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o
          affari deferiti, non si tiene conto del  periodo  richiesto
          per l'esame anzidetto. 
              11. Dalla data del deferimento e  fino  alla  votazione
          finale da parte dell'Assemblea  del  disegno  di  legge  di
          bilancio, non possono essere iscritti all'ordine del giorno
          delle Commissioni permanenti e  dell'Assemblea  disegni  di
          legge che comportino variazione di spese o di entrate,  ne'
          disegni  di  legge  intesi  a  modificare  la  legislazione
          vigente in materia di contabilita'  generale  dello  Stato.
          Rimangono  conseguentemente  sospesi  i  termini   per   la
          presentazione  delle  relazioni  e  per  l'espressione  dei
          pareri sui disegni di legge anzidetti. 
              12. I  precedenti  commi  10  e  11  non  si  applicano
          all'esame  dei  disegni  di   legge   di   conversione   di
          decreti-legge  e  degli  altri  disegni  di  legge   aventi
          carattere   di   assoluta   indifferibilita'   secondo   le
          determinazioni adottate all'unanimita' dalla Conferenza dei
          Presidenti dei Gruppi parlamentari.». 
              -  Il  testo  dell'art.  126-bis  del  Regolamento  del
          Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,
          e' il seguente: 
              «Art. 126-bis (Esame dei  disegni  di  legge  collegati
          alla manovra di finanza pubblica). - 1. La  discussione  in
          Assemblea dei disegni di legge collegati  alla  manovra  di
          finanza pubblica, indicati  nel  documento  di  economia  e
          finanza come approvato  dalla  risoluzione  parlamentare  e
          presentati al Parlamento entro il termine  stabilito  dalla
          legge, e' organizzata dalla Conferenza dei  Presidenti  dei
          Gruppi parlamentari a norma dell'art. 55, comma 5. 
              2. Ai predetti disegni di  legge  non  si  applicano  i
          divieti di cui ai commi 10  e  11  dell'art.  126,  escluso
          quello relativo alle modifiche della  legislazione  vigente
          in materia di contabilita' generale dello Stato. 
              2-bis. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono
          presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato,
          sentito il parere della 5ª  Commissione  permanente  e  del
          Governo, prima dell'assegnazione, accerta  se  ciascuno  di
          essi rechi disposizioni estranee al  proprio  oggetto  come
          definito dalla legislazione vigente nonche'  dal  documento
          di economia e  finanza  come  approvato  dalla  risoluzione
          parlamentare.  In   tal   caso   il   Presidente   comunica
          all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni. 
              2-ter. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa
          sia parlamentare che governativa, ai disegni  di  legge  di
          cui al comma 1, che rechino disposizioni  contrastanti  con
          le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente
          o estranee all'oggetto dei disegni di  legge  stessi,  come
          definito dalla legislazione vigente nonche'  dal  documento
          di economia e  finanza  come  approvato  dalla  risoluzione
          parlamentare. 
              2-quater. Ricorrendo le  condizioni  di  cui  al  comma
          2-ter, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª
          Commissione  permanente  e  del  Governo,  puo'  dichiarare
          inammissibili  disposizioni  del   testo   proposto   dalla
          Commissione all'Assemblea. 
              2-quinquies. Possono essere  presentati  in  Assemblea,
          anche dal solo  proponente,  i  soli  emendamenti  respinti
          nella Commissione competente per materia, salva la facolta'
          del  Presidente  di  ammettere  nuovi  emendamenti  che  si
          trovino in correlazione con  modificazioni  proposte  dalla
          Commissione stessa o gia' approvate dall'Assemblea.». 
              - Il testo dell'art. 127 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 127 (Ordini del giorno sul disegno  di  legge  di
          bilancio).  -  1.  Gli  ordini  del  giorno  devono  essere
          presentati  e  svolti  nelle  Commissioni  competenti   per
          materia. 
              2.  Quelli  accolti  dal  Governo  o   approvati   sono
          allegati, insieme  ai  rapporti,  alla  relazione  generale
          della 5ª Commissione permanente.  Quelli  non  accolti  dal
          Governo  o  respinti  dalle  Commissioni   possono   essere
          ripresentati in Assemblea  purche'  siano  sottoscritti  da
          otto Senatori.». 
              - Il testo dell'art. 128 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  128  (Emendamenti  al  disegno   di   legge   di
          bilancio).  -  1.   Gli   emendamenti,   d'iniziativa   sia
          parlamentare che governativa, relativi alla  prima  sezione
          del disegno di legge di bilancio devono  essere  presentati
          alla 5ª Commissione permanente. I Senatori che non facciano
          parte della 5ª Commissione permanente  possono  chiedere  o
          essere richiesti di  illustrare  gli  emendamenti  da  essi
          presentati. 
              2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia  parlamentare  che
          governativa, alla seconda sezione del disegno di  legge  di
          bilancio  devono  essere   presentati   nelle   Commissioni
          competenti per materia. Se  queste  li  accolgono,  vengono
          trasmessi,  come  proposte  della  Commissione,   alla   5ª
          Commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve
          farne menzione nella sua relazione. 
              3. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati
          in Assemblea, anche dal solo proponente. 
              4.   E'   facolta'   del   Presidente   ammettere    la
          presentazione in Aula di nuovi emendamenti che  si  trovino
          in  correlazione  con  modificazioni  proposte   dalla   5ª
          Commissione permanente o gia' approvate dall'Assemblea. 
              5. I termini per la presentazione  in  Assemblea  degli
          emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa,
          sono fissati dalla Conferenza  dei  Presidenti  dei  Gruppi
          parlamentari. 
              6. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia
          parlamentare  che  governativa,  al  disegno  di  legge  di
          bilancio  che  rechino  disposizioni  contrastanti  con  le
          regole di copertura o estranee all'oggetto della  legge  di
          bilancio in base alla legislazione vigente, ovvero volte  a
          modificare le norme in vigore in  materia  di  contabilita'
          generale dello Stato.». 
              - Il testo dell'art. 129 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 129 (Discussione  in  Assemblea  del  disegno  di
          legge di bilancio). - 1. Sul disegno di legge  di  bilancio
          si svolge una discussione generale, che e'  riservata  agli
          interventi relativi alla impostazione globale del  bilancio
          ed  alle   linee   generali   della   politica   economica,
          finanziaria e dell' amministrazione dello  Stato.  Dopo  la
          chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed
          il Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  uno  o  piu'
          Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini
          del giorno concernenti gli argomenti anzidetti. 
              2. Quando il disegno di legge di bilancio e' presentato
          dal Governo al Senato, l'esame degli articoli della seconda
          sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione. Le
          variazioni conseguenti all'approvazione della prima sezione
          del disegno di legge, non appena  presentate  dal  Governo,
          sono   deferite   immediatamente   alla   5ª    Commissione
          permanente,  che  riferisce  all'Assemblea.  La   nota   di
          variazioni e' quindi  votata  dall'Assemblea,  intendendosi
          conseguentemente modificati  gli  articoli  gia'  approvati
          della seconda sezione e le tabelle da questi richiamate. Si
          procede quindi alla votazione finale del disegno  di  legge
          di bilancio cosi' modificato. 
              3. Quando il disegno di legge di bilancio e'  trasmesso
          dalla Camera dei deputati, sono ammissibili, per la seconda
          sezione, solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio
          non  correlate  a  disposizioni  della  prima  sezione.  Si
          procede quindi all'esame ed alla votazione  degli  articoli
          della  prima  sezione.  Sono  successivamente  esaminate  e
          votate, con le procedure di cui al comma  2,  le  eventuali
          variazioni     alla     seconda     sezione     conseguenti
          all'approvazione della prima sezione in un testo diverso da
          quello trasmesso dalla  Camera  dei  deputati.  Si  procede
          infine alla  votazione  finale  del  disegno  di  legge  di
          bilancio cosi' eventualmente modificato. 
              4. Gli articoli del disegno di legge di  bilancio  sono
          esaminati  e  votati  secondo   l'ordine   previsto   dalla
          legislazione  vigente.  Delle  disposizioni   della   prima
          sezione sono comunque esaminate e votate per prime,  previa
          discussione e votazione dei  relativi  emendamenti,  quelle
          che recano  il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare. 
              5. In sede di esame degli articoli  hanno  facolta'  di
          parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno  e  di
          emendamenti per illustrarli,  nonche'  il  relatore  ed  il
          rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere.
          Gli ordini del giorno relativi alle  singole  tabelle  sono
          posti ai voti prima degli articoli che le concernono. 
              6. La discussione del disegno  di  legge  di  bilancio,
          cosi' come articolata nelle sue fasi dai commi  precedenti,
          e' organizzata dalla Conferenza dei Presidenti  dei  Gruppi
          parlamentari a norma dell'art. 55, comma 5.». 
              - Il testo dell'art. 137 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  137  (Legge  regionale  contrastante   con   gli
          interessi nazionali o regionali - Esame della questione  di
          merito). - (Abrogato).». 
              - Il testo dell'art. 144 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 144 (Esame degli atti normativi e di  altri  atti
          di  interesse  dell'Unione  europea).  -  1.  Al  fine   di
          esprimere in una risoluzione, ai  sensi  del  comma  6,  il
          proprio avviso sulla opportunita' di possibili  conseguenti
          iniziative da  parte  del  Parlamento  o  del  Governo,  le
          Commissioni, nelle materie di  loro  competenza,  esaminano
          gli atti di cui all'art. 29, comma 2-bis,  gli  altri  atti
          trasmessi  dalle  istituzioni   dell'Unione   europea,   le
          relazioni informative del Governo sulle  procedure  europee
          di approvazione  di  progetti,  nonche'  le  relazioni  del
          Governo sullo stato  di  conformita'  delle  norme  vigenti
          nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute  nella
          normativa   dell'Unione   europea.   La   14ª   Commissione
          permanente deve essere richiesta di  esprimere  il  proprio
          parere, che viene allegato al documento  delle  Commissioni
          competenti. 
              1-bis.  I  progetti  di  atti  legislativi  dell'Unione
          europea sono deferiti alle Commissioni,  nelle  materie  di
          loro competenza. Spetta alla 14ª Commissione permanente  la
          verifica del rispetto dei principi di sussidiarieta'  e  di
          proporzionalita', in conformita' ai Trattati europei. 
              1-ter.  Su  richiesta   della   14ª   Commissione,   il
          Presidente del Senato comunica al Governo,  ai  fini  della
          apposizione  della  riserva  di  esame  parlamentare  nella
          procedura legislativa  europea,  l'avvio  dell'esame  degli
          atti di cui ai commi 1 e 1-bis. 
              2. Il  Presidente  del  Senato  annuncia  il  documento
          all'Assemblea e lo trasmette al  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, dandone notizia al  Presidente  della  Camera
          dei deputati. 
              2-bis. Nel  caso  in  cui  il  documento  approvato  si
          riferisca  a  progetti  di  atti  legislativi   dell'Unione
          europea  o  ad  altri  atti  trasmessi  dalle   istituzioni
          dell'Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette,
          inoltre,  ai  Presidenti  del   Parlamento   europeo,   del
          Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea. 
              3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti
          l'applicazione  dei   trattati   dell'Unione   europea,   e
          successive  modificazioni,  o  relativi  all'attuazione  di
          norme dell'Unione europea, che  il  Governo  sia  tenuto  a
          comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle
          Commissioni competenti  per  materia,  alle  quali  la  14ª
          Commissione permanente puo' far  pervenire  osservazioni  e
          proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate  al
          parere delle Commissioni stesse. 
              4.  E'  competenza  della  14ª  Commissione  permanente
          esaminare gli atti menzionati nei commi  precedenti  quando
          riguardino  le   istituzioni   o   la   politica   generale
          dell'Unione europea; in tal caso la 1ª e la 3ª  Commissione
          permanente  possono  far  pervenire  alla  14ª  Commissione
          permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al
          parere di quest'ultima. 
              5. Nelle ipotesi  di  cui  ai  commi  1  e  3,  la  14ª
          Commissione permanente puo'  chiedere  che  il  parere,  le
          osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per  il
          tramite del Presidente del  Senato,  al  Governo,  qualora,
          entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti
          alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora
          pronunziata. Identica facolta' e' attribuita alla 1ª e alla
          3ª Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4. 
              5-bis.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1-bis,   la
          Commissione  competente,  qualora  abbia   riscontrato   la
          possibile  violazione  del  principio  di   sussidiarieta',
          rimette  tale  aspetto  all'esame  della  14ª   Commissione
          permanente. La 14ª Commissione permanente puo' chiedere che
          il parere sia inviato, per il tramite  del  Presidente  del
          Senato, alle istituzioni di cui al comma 2-bis. 
              5-ter.  Qualora   il   parere   approvato   dalla   14ª
          Commissione permanente abbia riscontrato la violazione  del
          principio di sussidiarieta' da parte di un progetto di atto
          legislativo dell'Unione europea, il Governo o un quinto dei
          componenti la Commissione puo' richiedere che la  questione
          sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'art.  55,  comma
          6. 
              6. A conclusione dell'esame delle  materie  di  cui  ai
          commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni
          volte ad  indicare  i  principi  e  le  linee  che  debbono
          caratterizzare   la   politica   italiana   nei   confronti
          dell'attivita'   preparatoria   all'emanazione   di    atti
          dell'Unione europea, esprimendosi sugli indirizzi  generali
          manifestati dal Governo su  ciascuna  politica  dell'Unione
          europea, sui gruppi di atti normativi in via di  emanazione
          riguardanti la stessa  materia,  oppure  sui  singoli  atti
          normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle
          suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'art.
          50, comma 3. 
              6-bis. Per la validita' delle deliberazioni di  cui  al
          presente articolo relative ai progetti di atti  legislativi
          dell'Unione  europea  e'  richiesta  la   maggioranza   dei
          componenti di ciascuna Commissione. 
              6-ter. In relazione agli atti di cui al comma 1-bis, il
          Presidente del  Senato  puo'  richiedere  la  consultazione
          delle Assemblee legislative delle Regioni e delle  Province
          autonome. I documenti  presentati  dalle  Regioni  e  dalle
          Province   autonome   sono   trasmessi   alla   Commissione
          competente e alla 14ª Commissione.». 
              -  Il  testo  dell'art.  144-bis  del  Regolamento  del
          Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,
          e' il seguente: 
              «Art. 144-bis (Assegnazione ed  esame  dei  disegni  di
          legge europea, di delegazione  europea  e  delle  relazioni
          sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea). -  1.
          Il disegno di legge europea, di delegazione  europea  e  le
          relazioni   annuali   sulla   partecipazione    dell'Italia
          all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale  in
          sede referente, alla 14ª Commissione e, per  l'esame  delle
          parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti
          per materia. 
              2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione,
          ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di  legge
          di propria competenza e conclude con l'approvazione di  una
          relazione e con la nomina  di  un  relatore.  Nello  stesso
          termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate
          in Commissione. Un proponente  per  ciascuna  relazione  di
          minoranza puo'  partecipare,  per  riferirvi,  alle  sedute
          della 14ª Commissione. Entro lo stesso termine di  quindici
          giorni,  ciascuna  Commissione  esamina  le   parti   delle
          relazioni   annuali   sulla   partecipazione    dell'Italia
          all'Unione europea che riguardino la propria  competenza  e
          conclude con l'approvazione di un  parere.  Trascorso  tale
          termine, la 14ª Commissione puo'  in  ogni  caso  procedere
          nell'esame dei disegni di legge e delle relazioni. 
              3. Decorso il termine  indicato  al  comma  2,  la  14ª
          Commissione, entro i  successivi  trenta  giorni,  conclude
          l'esame dei disegni  di  legge  europea  e  di  delegazione
          europea,   predisponendo   una   relazione   generale   per
          l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni  di  cui
          al  comma  2.  Entro  lo  stesso  termine,  la  Commissione
          conclude   l'esame   della    relazione    annuale    sulla
          partecipazione     dell'Italia     all'Unione      europea,
          predisponendo una relazione generale per l'Assemblea,  alla
          quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni  di
          cui al comma 2. 
              4.   Fermo   quanto   disposto   dall'art.   97,   sono
          inammissibili  gli  emendamenti  che   riguardino   materie
          estranee all'oggetto  proprio  della  legge  europea  e  di
          delegazione  europea,  come  definito  dalla   legislazione
          vigente. Ricorrendo  tali  condizioni,  il  Presidente  del
          Senato puo' dichiarare inammissibili disposizioni del testo
          proposto dalla Commissione all'Assemblea. 
              5. Possono essere presentati in  Assemblea,  anche  dal
          solo proponente, i  soli  emendamenti  respinti  nella  14ª
          Commissione, salva la facolta' del Presidente di  ammettere
          nuovi  emendamenti  che  si  trovino  in  correlazione  con
          modificazioni proposte  dalla  Commissione  stessa  o  gia'
          approvate dall'Assemblea. 
              6. La discussione generale del disegno di legge europea
          e di delegazione europea puo'  avere  luogo  congiuntamente
          con  la   discussione   delle   relazioni   annuali   sulla
          partecipazione dell'Italia  all'Unione  europea.  Entro  il
          termine  di  tale  discussione  possono  essere  presentate
          risoluzioni sulle relazioni  annuali,  ai  sensi  dell'art.
          105. La discussione dei  disegni  di  legge  europea  e  di
          delegazione  europea  e  delle  relazioni   annuali   sulla
          partecipazione   dell'Italia   all'Unione   europea    sono
          organizzate dalla  Conferenza  dei  Presidenti  dei  Gruppi
          parlamentari, a norma dell'art. 55, comma 5. 
              7. Dopo  la  votazione  finale  sul  disegno  di  legge
          europea e  di  delegazione  europea,  l'Assemblea  delibera
          sulle risoluzioni  eventualmente  presentate  a  norma  del
          comma 6. A fronte di  piu'  proposte,  si  vota  per  prima
          quella accettata dal Governo, alla quale  ciascun  Senatore
          puo' proporre emendamenti.». 
              -  Il  testo  dell'art.  144-ter  del  Regolamento  del
          Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,
          e' il seguente: 
              «Art. 144-ter (Esame  delle  sentenze  della  Corte  di
          giustizia dell'Unione europea). - 1. Le sentenze di maggior
          rilievo della Corte di giustizia dell'Unione  europea  sono
          inviate alla Commissione competente per materia e alla  14ª
          Commissione permanente. 
              2. La Commissione competente esamina la  questione  con
          l'intervento di un  rappresentante  del  Governo  e  di  un
          relatore designato dalla 14ª Commissione permanente. 
              3. Al termine dell'esame la Commissione  puo'  adottare
          una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla
          necessita' di  iniziative  e  adempimenti  da  parte  delle
          autorita' nazionali, indicandone i criteri  informativi.  A
          tale risoluzione si applicano le disposizioni dell'art. 50,
          comma 3. 
              4. Il Presidente del Senato  trasmette  la  risoluzione
          approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone
          notizia al Presidente della Camera dei deputati. 
              5. Se all'ordine del giorno della Commissione si  trovi
          gia' un disegno  di  legge  sull'argomento,  o  questo  sia
          presentato nel frattempo, l'esame e'  congiunto  e  non  si
          applicano in tal caso i commi 3 e 4.». 
              -  Il  testo  dell'art.  151-bis  del  Regolamento  del
          Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,
          e' il seguente: 
              «Art. 151-bis (Interrogazioni a risposta immediata).  -
          1. Una volta alla settimana parte di una  seduta  destinata
          alla discussione di  disegni  di  legge  e'  dedicata  allo
          svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative
          a questioni di interesse generale, connotate da  urgenza  o
          particolare  attualita'  politica,  nell'ambito  di  quanto
          stabilito  dalla  Conferenza  dei  Presidenti  dei   Gruppi
          parlamentari. 
              1-bis. Entro le ore dodici  del  giorno  antecedente  a
          quello  nel  quale  e'  previsto   lo   svolgimento   delle
          interrogazioni di cui al comma 1, un Senatore  per  ciascun
          Gruppo puo' presentare un'interrogazione per il tramite del
          Presidente del  Gruppo  al  quale  appartiene.  Quando  sia
          previsto che la risposta venga resa dal  Presidente  o  dal
          Vice Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  l'argomento
          delle  interrogazioni  presentate  deve   rientrare   nella
          competenza  propria  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri come definita dall'art.  95,  primo  comma,  della
          Costituzione. Negli altri casi, il  Presidente  del  Senato
          invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per
          le  materie  sulle  quali  verta  il  maggior   numero   di
          interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano  presentato
          interrogazioni  vertenti  su  differenti  materie   possono
          presentarne  altre,  rivolte   ai   Ministri   invitati   a
          rispondere,  entro  un  congruo  termine  stabilito   dalla
          Presidenza. Le interrogazioni svolte con  la  procedura  di
          cui al presente articolo non  possono  essere  ripresentate
          come interrogazioni ordinarie o interpellanze. 
              2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una
          volta ogni  due  mesi,  il  Governo  e'  rappresentato  dal
          Presidente del Consiglio  dei  ministri.  Le  sedute  nelle
          quali interviene il Presidente del Consiglio  dei  ministri
          sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro
          per i rapporti con il  Parlamento.  Nelle  altre  occasioni
          puo'  intervenire,  a  nome  del  Governo,  anche  il  Vice
          Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero  il  Ministro
          competente per materia  in  relazione  alle  interrogazioni
          presentate. 
              3. (Abrogato). 
              4.  Il  presentatore  di  ciascuna  interrogazione   ha
          facolta' d'illustrarla  per  non  piu'  di  tre  minuti.  A
          ciascuna  delle  interrogazioni  presentate   risponde   il
          rappresentante del Governo per  non  piu'  di  tre  minuti.
          Successivamente,  l'interrogante  o  altro   Senatore   del
          medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non piu' di due
          minuti. 
              5. (Abrogato). 
              6. Quando interviene per la risposta il Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  o  quando   l'importanza   degli
          argomenti lo  richieda,  il  Presidente  puo'  disporre  la
          trasmissione televisiva diretta. 
              6-bis.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui  ai   commi
          precedenti, le interrogazioni a risposta immediata  possono
          svolgersi in Commissione.  Il  Presidente  del  Senato,  su
          domanda della Commissione, da avanzare almeno  ventiquattro
          ore prima, puo' disporre che la stampa o anche il  pubblico
          siano ammessi a seguire  lo  svolgimento  delle  sedute  in
          separati locali attraverso impianti audiovisivi.». 
              - Il testo dell'art. 161 del  Regolamento  del  Senato,
          cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 161 (Mozioni di fiducia e di sfiducia - Questione
          di fiducia). -  1.  La  mozione  di  fiducia  e  quella  di
          sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte  a
          votazione nominale con appello. 
              2. La mozione di sfiducia deve essere  sottoscritta  da
          almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa
          nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il  Governo,
          e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione. 
              3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non  e'
          consentita la presentazione di ordini  del  giorno  ne'  la
          votazione per parti separate. 
              3-bis.  La  posizione  della   questione   di   fiducia
          sull'approvazione di un articolo, dell'articolo  unico  del
          disegno di legge  di  conversione  di  un  decreto-legge  o
          sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina  la
          priorita' della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia
          e' stata posta. Se il  voto  del  Senato  e'  favorevole  e
          l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti
          emendamenti, ordini del giorno e proposte  di  stralcio  si
          intendono preclusi Allo  stesso  modo  la  posizione  della
          questione di fiducia su un atto di indirizzo  ne  determina
          la priorita' della  votazione  e  l'eventuale  approvazione
          preclude tutti gli altri. 
              3-ter. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui
          quali intende  porre  la  questione  di  fiducia,  ai  fini
          dell'esame ai sensi degli articoli 8, 97 e 102-bis. 
              3-quater. Nel caso in cui la questione di  fiducia  sia
          posta sull'approvazione di  un  emendamento  di  iniziativa
          governativa,  prima  della  discussione  il  Governo   puo'
          precisarne  il  contenuto  esclusivamente  per  ragioni  di
          copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo.
          Fatto salvo quanto previsto dall'art. 103 del  Regolamento,
          ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della
          votazione al fine di  adeguare  il  testo  alle  condizioni
          formulate,  ai  sensi  dell'art.  81,  terzo  comma,  della
          Costituzione, dalla 5ª Commissione permanente. 
              4. Sulle proposte di modificazione del  Regolamento  ed
          in  generale  su  quanto   attenga   alle   condizioni   di
          funzionamento interno del Senato la  questione  di  fiducia
          non puo' essere posta dal Governo.».