IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per
il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema
nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi di ricognizione, riordino,
coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative
vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione
civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale
collaborazione e di sussidiarieta' e nel rispetto dei principi e
delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione
europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2017;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta
del 14 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2017
e, in considerazione dell'osservazione formulata sull'articolo 9,
comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa» con
le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il contenuto
della disposizione medesima;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle
politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizione e finalita' del Servizio nazionale della protezione
civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito
Servizio nazionale, definito di pubblica utilita', e' il sistema che
esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme
delle competenze e delle attivita' volte a tutelare la vita,
l'integrita' fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e
l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo.
2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalita'
previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione
civile.
3. Le norme del presente decreto costituiscono principi
fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio
della potesta' legislativa concorrente.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le
relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresi', le forme e
condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo
116, comma 3, della Costituzione.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
« Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione:
«Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.»
La legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al
Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di sistema nazionale della protezione civile.» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2017, n. 66.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 116, comma 3 della
Costituzione:
«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117
e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'art. 119. La legge e'
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata".