Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017  con  il  quale  l'on.  Paola  De  Micheli  e'  stata   nominata
Commissario straordinario del Governo, ai sensi  dell'art.  11  della
legge 23 agosto 1988, n. 400  e  successive  modificazioni,  ai  fini
della  ricostruzione  nei  territori  dei  comuni  delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi  sismici  a
far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, come modificato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio  2017,
n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle  popolazioni  colpite
dagli eventi sismici del 2016 e 2017», convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e  dal  decreto  legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, e in particolare: 
    a) l'art. 2,  comma  1,  il  quale  prevede  che  il  commissario
straordinario, fra l'altro, opera una ricognizione  e  determina,  di
concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali  e  del  turismo,  secondo  criteri  omogenei,  il   quadro
complessivo dei danni e stima  il  relativo  fabbisogno  finanziario,
definendo altresi' la programmazione  delle  risorse  nei  limiti  di
quelle   assegnate,   coordinando   altresi'   gli   interventi    di
ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al  titolo  II,
capo I, ai sensi dell'art. 14; 
    b)  l'art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del
medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e  delle  norme  dell'ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i
presidenti delle regioni  interessate  nell'ambito  della  cabina  di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 
    c) l'art. 4, comma 3, il quale  prevede  che  sulla  contabilita'
speciale  aperta  presso  la  tesoreria  statale  ed   intestata   al
Commissario straordinario confluiscono  anche  le  risorse  derivanti
dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione  di  interventi
per la ricostruzione e ripresa dei  territori  colpiti  dagli  eventi
sismici; 
    d) l'art. 4, comma 5, il quale prevede che le donazioni  raccolte
mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul  conto  corrente
bancario  attivato  dalla  Protezione  civile,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 4, dell'ordinanza del capo del Dipartimento  della
protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 4
dell'ordinanza 1° settembre 2016,  n.  391,  che  confluiscono  nella
contabilita' speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto
delle procedure previste all'interno di protocolli di  intesa,  atti,
provvedimenti,  accordi  e   convenzioni   diretti   a   disciplinare
l'attivazione e la diffusione di numeri solidali,  conti  correnti  a
cio' dedicati; 
    e) l'art. 4, comma  6,  il  quale  prevede  che,  ai  fini  della
realizzazione di  interventi  per  la  ricostruzione  e  ripresa  dei
territori colpiti dagli eventi  sismici,  il  Comitato  dei  garanti,
previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del capo del  Dipartimento  della
protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 4
dell'ordinanza  1°  settembre  2016,  n.  391,  e'  integrato  da  un
rappresentante designato dal Commissario straordinario che  sottopone
al Comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione  delle  strutture
destinate ad usi pubblici,  sulla  base  del  quadro  delle  esigenze
rappresentato dal soggetto attuatore per il monitoraggio nominato  ai
sensi dell'art. 3 dell'ordinanza  del  capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile   19   settembre   2016,   n.   394,   a   seguito
dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee; 
    f) l'art. 14, comma 1, il quale prevede  che,  con  provvedimenti
adottati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  e'   disciplinato   il
finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per  la
ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici,
per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita'  dei  servizi
pubblici,  nonche'  per  gli  interventi  sui  beni  del   patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  che
devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate  ad
accrescere in maniera sostanziale la capacita'  di  resistenza  delle
strutture, nei comuni di cui all'art. 1; 
    g) l'art. 14, comma 3-bis.1 nella parte in cui stabilisce che  in
sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c),  d)  e
f) del comma 2 ovvero con apposito provvedimento  adottato  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, il commissario straordinario puo'  individuare,
con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in  detti  piani,
che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione  e
che per la realizzazione dei predetti interventi, a cura di  soggetti
attuatori di cui all'art. 15, comma 1, possono applicarsi, fino  alla
scadenza della gestione commissariale, ed entro i limiti della soglia
di rilevanza europea di cui all'art. 35 del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n.  50,  le  procedure  previste  dal  comma  3-bis  del
presente articolo»; 
    h) l'art. 15, e, in particolare: il comma 1, lettera a), il quale
prevede che, per la  riparazione,  il  ripristino  con  miglioramento
sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali
di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti  attuatori  degli  interventi
sono le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria,  anche  attraverso
gli Uffici speciali per  la  ricostruzione;  il  comma  2,  il  quale
prevede che, relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del
comma 1, il Presidente di  Regione  -  vicecommissario  con  apposito
provvedimento puo'  delegare  lo  svolgimento  di  tutta  l'attivita'
necessaria alla realizzazione ai comuni  o  agli  altri  enti  locali
interessati, anche in deroga alle previsioni contenute  nell'art.  38
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    i) l'art. 18, e, in particolare, il comma 2,  il  quale  prevede,
fra l'altro, che la centrale unica di committenza e' individuata  per
i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15,
nei  soggetti  aggregatori  regionali   di   cui   all'art.   9   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle  regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria, anche in deroga al limite numerico  previsto
dal comma 1 del medesimo art. 9; il comma 4 il quale  stabilisce  che
resta ferma la possibilita' per i soggetti attuatori di cui  all'art.
15, comma  1,  lettera  a)  di  avvalersi,  come  centrale  unica  di
committenza, anche  dell'agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.; 
    l) l'art. 30 il quale prevede: 1) al comma 1 che, ai  fini  dello
svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte  le  attivita'
finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della
criminalita'  organizzata  nell'affidamento  e  nell'esecuzione   dei
contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione
pubblica, aventi ad oggetto lavori,  servizi  e  forniture,  connessi
agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, e'
istituita,  nell'ambito  del  Ministero  dell'interno,  una  apposita
Struttura di missione, diretta da un prefetto  collocato  all'uopo  a
disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge  29  ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
1991, n. 410; 2) al comma 6 che, gli operatori economici  interessati
a partecipare, a qualunque titolo e  per  qualsiasi  attivita',  agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui
all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco,
tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli
esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe».  Ai  fini  dell'iscrizione  e'
necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del
comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio.
Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a
partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi  dell'art.  32,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico  non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe,  il  commissario  straordinario
comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche  finalizzate  al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee
guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri; 
    m) l'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, al  fine  di
assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di
progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco
speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»); 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 91 del 19 aprile 2016; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5
maggio 2017; 
  Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante  «Approvazione
del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle  scuole  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016;
disciplina della qualificazione dei professionisti, dei  criteri  per
evitare la concentrazione degli incarichi  nelle  opere  pubbliche  e
determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»; 
  Vista l'ordinanza n. 35 del  31  luglio  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n.  18  del  3
aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   37   dell'8   settembre   2017,   recante
«Approvazione del primo programma degli interventi di  ricostruzione,
riparazione e ripristino delle opere pubbliche  nei  territori  delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e
di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure
connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  commissario
straordinario del Governo,  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016; 
  Visto il Protocollo quadro  di  legalita',  allegato  alle  Seconde
linee  guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e
pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  2017,
sottoscritto  tra  la  Struttura  di  Missione   ex   art.   30   del
decreto-legge n. 189  del  2016,  il  commissario  straordinario  del
Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.  -
Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3; 
  Visto il Protocollo d'intesa per l'attivazione e la  diffusione  di
numeri  solidali  per  la  raccolta  dei  fondi  da  destinare   alle
popolazioni colpite da calamita' naturali sottoscritto il  27  giugno
2014; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
28 agosto 2016, n. 389 e, in particolare, l'art. 4,  come  sostituito
dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391; 
  Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario 10 marzo  2017,  n.
17  recante  «Disciplina  delle  modalita'  di  effettuazione   delle
erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per  la
ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli  eventi  sismici»
ed in particolare l'art. 4 rubricato «Utilizzazione delle  erogazione
liberali» con il quale, fra l'altro, si dispone: 
    al primo comma che  «Il  commissario  straordinario  provvede  ad
utilizzare  le  erogazioni  liberali  affluite   sulla   contabilita'
speciale, prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del
2016  per  il  finanziamento  delle  attivita'  di  assistenza   alla
popolazione ovvero di uno  o  piu'  interventi,  previsti  dai  piani
predisposti ed approvati dal commissario straordinario ai sensi e per
gli  effetti  dell'art.   14,   comma   2,   del   sopra   menzionato
decreto-legge,  nel  rispetto   dei   principi   di   legalita',   di
imparzialita', di  pubblicita',  di  trasparenza,  di  efficacia,  di
efficienza e di economicita' di cui all'art. 1 della legge  7  agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni»; 
    al secondo comma che «Il commissario  straordinario  assicura  il
coordinamento della destinazione delle somme derivanti dai versamenti
effettuati secondo le modalita' di cui alle lettere b), c) e  d)  del
primo comma del precedente art. 2 con le determinazioni  assunte  dal
Comitato dei garanti, previsto dall'art. 4  dell'ordinanza  del  capo
del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.  389,  ed
integrato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 189 del
2016, relativamente all'impiego delle  risorse  economiche  derivanti
dalle donazioni eseguite nelle forme  di  cui  alla  lettera  a)  del
medesimo primo comma»; 
  Visto il verbale della Cabina di coordinamento del 12  maggio  2017
nella quale e' stato stabilito che gli interventi finanziati  con  le
donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e  i  versamenti
sul  conto  corrente  bancario  attivato  dalla   Protezione   civile
riguarderanno sia  le  scuole  sia  altre  strutture  pubbliche  che,
sebbene  non  oggetto   della   ricostruzione,   risultino   comunque
indispensabili   per   assicurare   la   ripresa    dello    sviluppo
socio-economico dei territori colpiti dagli eventi  sismici,  nonche'
il potenziamento dei presidi di emergenza  e  che  il  riparto  delle
risorse disponibili tra le Regioni  interessate  e'  stabilito  nelle
seguenti percentuali: il 62% in favore della Regione Marche,  il  14%
in favore della Regione Lazio, il 14% in favore della Regione Umbria,
il 10% in favore della Regione Abruzzo; 
  Visti i verbali  delle  sedute  del  Comitato  dei  garanti  e,  in
particolare: 
    il verbale della seduta del  12  luglio  2017  in  cui  e'  stato
approvato  il   regolamento   recante   criteri   e   modalita'   per
l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita'  del  Comitato  per
gli eventi sismici che hanno colpito le popolazioni del centro Italia
nel 2016  e  2017,  il  quale,  in  particolare,  stabilisce  che  le
valutazioni  del  Comitato   sono   informate   al   rispetto   delle
disposizioni recate dalle fonti normative e regolatorie generali e di
settore, fra  cui  le  determinazioni  in  materia  della  Cabina  di
coordinamento  della   ricostruzione,   definisce   i   criteri   per
l'approvazione degli interventi, stabilisce le modalita' di esercizio
dei poteri di vigilanza sullo stato di realizzazione dei progetti; 
    il verbale della seduta del 17 luglio  2017  con  il  quale  sono
stati valutati e approvati i progetti presentati da ogni Regione e la
relativa spesa; 
  Vista la nota del capo Dipartimento della protezione civile in data
10 ottobre 2017 con il quale si comunica  che  l'importo  complessivo
delle somme raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti
sul conto corrente bancario attivato dalla Protezione civile e'  pari
a complessivi euro 34.776.740,15; 
  Vista l'intesa nelle riunioni della Cabina di coordinamento del  27
luglio  2017,  3  agosto  2017  e  10  agosto  2017  concernente   la
definizione degli interventi oggetto  di  finanziamento  mediante  le
sopraindicate donazioni, da sottoporre al Comitato dei garanti; 
  Vista  la  nota  del  Dipartimento  della  protezione   civile   n.
DPC/ABI/50087 in data 1° agosto 2017 con la  quale  viene  comunicato
l'elenco degli interventi approvati dal comitato  dei  garanti  e  la
previsione di spesa per ognuno di essi, pari  ad  euro  17.510.000,00
per la Regione Marche, ad euro 4.620.000,00 per la Regione Umbria, ad
euro 3.942.500,00 per la Regione Lazio, ad euro 3.000.000,00  per  la
Regione Abruzzo, per un importo complessivo  di  euro  29.072.500,00,
comprensivo anche del progetto della Regione Marche «recupero  grotta
sudatoria» approvato con riserva; 
  Vista l'ulteriore nota del capo del Dipartimento  della  protezione
civile n. DPC/ABI55859 in data 4 settembre 2017 con  la  quale  viene
comunicata l'approvazione degli interventi nonche'  il  trasferimento
nella contabilita' speciale intestata al  «commissario  straordinario
del  governo  sisma  24  agosto  2016»  n.  conto  6035  dell'importo
complessivo di euro 26.072.500,00, che non comprende il progetto  per
euro 3.000.000,00 della Regione Marche  «recupero  grotta  sudatoria»
approvato con riserva; 
  Viste le quietanze in entrata sulla contabilita' speciale intestata
al «commissario straordinario del governo sisma 24  agosto  2016»  n.
conto 6035 del versamento da parte del Dipartimento della  protezione
civile di euro 11.400.000,00  in  data  25  agosto  2017  e  di  euro
14.672.500,00 in data 1° settembre 2017, per un  importo  complessivo
di euro 26.072.500,00; 
  Considerato che le somme non ancora  impegnate  saranno  utilizzate
per  ulteriori  interventi  che,  sulla  base  delle   proposte   dei
Presidenti di regione  -  vicecommissari,  saranno  deliberati  nella
Cabina di  coordinamento  e  inviati  al  Comitato  dei  garanti  per
l'approvazione e la deliberazione di finanziamento; 
  Ritenuta  la   necessita'   di   disciplinare   le   modalita'   di
realizzazione dei predetti interventi e la tempistica  di  erogazione
delle relative risorse  finanziarie,  nonche'  lo  svolgimento  delle
funzioni di  coordinamento  assegnate  al  commissario  straordinario
nonche' di comunicazione ai  Comitato  dei  garanti  dello  stato  di
attuazione dei medesimi, anche ai fini dell'esercizio dei compiti  di
vigilanza ad esso attribuiti; 
  Visto il verbale della Cabina di coordinamento in data 28 settembre
2017,  nella  quale  e'  stato  approvato  il   trasferimento   dalla
contabilita' speciale intestata  al  commissario  straordinario  alle
contabilita' speciali dei vice-commissari di un'anticipazione del 20%
delle risorse  assegnate  a  ciascun  vice-commissario,  al  fine  di
assicurare l'avvio dell'attivita' di progettazione  degli  interventi
gia' approvati dal Comitati dei garanti; 
  Visto il decreto del commissario straordinario  n.  5  in  data  12
ottobre 2017 con cui sono state trasferite alle contabilita' speciali
dei vice-commissari le indicate risorse finanziarie; 
  Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 14 dicembre 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189 e 27, comma  1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  in  base  ai   quali   i
provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine  di
trenta  giorni  per   l'esercizio   del   controllo   preventivo   di
legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere
dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa
dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente ordinanza  disciplina  le  modalita'  di  attuazione
degli interventi di ricostruzione e  ripresa  dei  territori  colpiti
dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 finanziati con  le
donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e  i  versamenti
sul  conto  corrente  bancario  attivato   dal   Dipartimento   della
protezione  civile,   di   trasferimento   delle   relative   risorse
finanziarie dalla contabilita' speciale del commissario straordinario
alle  contabilita'   speciali   dei   vice-commissari,   nonche'   di
comunicazione al commissario straordinario dello stato di  attuazione
degli interventi medesimi, anche al fine di fornire al  Comitato  dei
garanti i necessari elementi per l'esercizio dei compiti di vigilanza
ad esso attribuiti.