IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009, recante alcune modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  dei  mercati
dei prodotti agricoli e che abroga i  regolamenti  (CEE)  n.  922/72,
(CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007  e  in  particolare
l'art.  80,  dove  e'  previsto  che  la  Commissione   adotta,   ove
necessario, atti di esecuzione  che  stabiliscono  i  metodi  di  cui
all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti  elencati  nella
parte II dell'allegato VII e che tali metodi  si  basano  sui  metodi
pertinenti    raccomandati    e    pubblicati     dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che  tali  metodi
siano inefficaci o inadeguati per conseguire  l'obiettivo  perseguito
dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto 7 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  150  del  29  giugno
2017, con il quale al laboratorio di analisi e ricerca  dell'Istituto
Nord Est Qualita', ubicato in San Giovanni al Natisone  (Udine),  via
Antica n. 24/3, e' stata rinnovata l'autorizzazione al  rilascio  dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo; 
  Considerato che il citato laboratorio con nota del 12 ottobre  2017
e perfezionata in data 20 dicembre 2017 comunica di  aver  trasferito
il laboratorio in Villanova di San Daniele del  Friuli  (Udine),  via
Monte Ortigara n. 11; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere  ottenuto   in   data   14   novembre   2017   l'accreditamento
relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e
del suo sistema qualita',  in  conformita'  alle  prescrizioni  della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato  in  ambito  EA  -
European Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  ACCREDIA  e'  stato
designato quale unico organismo  italiano  a  svolgere  attivita'  di
accreditamento e vigilanza del mercato; 
  Ritenuta  la  necessita'  pertanto,  la  necessita'  di  modificare
l'ubicazione del laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto  Nord
Est Qualita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'ubicazione del laboratorio di  analisi  e  ricerca  dell'Istituto
Nord Est Qualita' e' modificata in:  Villanova  di  San  Daniele  del
Friuli (Udine), via Monte Ortigara n. 11.