IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la
decisione n. 661/2010/UE;
Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per
collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e
che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;
Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul
quale questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con delibera
1° febbraio 2001, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 54/2001), e che e'
stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
2001;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., che
ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e s.m.i., e visti in particolare:
l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima
individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia
di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno
assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
l'art. 214, comma 2, lettera d) e f), in base al quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle
attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della
successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui
progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro
sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione
del progetto;
l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima
applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n.
163/2006;
l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che prevedono rispettivamente
che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua
entrata in vigore, che per gli interventi ricompresi tra le
infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di
programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione
di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in
vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono
approvati secondo la disciplina previgente e che le procedure per la
valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla
data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016
secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e
185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in
conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza
vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano
applicazione anche per le varianti;
Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi
1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta
ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili
le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il primo
Programma delle infrastrutture strategiche e la delibera 1° agosto
2014, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015 S.O.), con la quale questo
Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al DEF
2013, che include, nella «Tabella 0 Programma infrastrutture
strategiche» l'infrastruttura «Nuovo collegamento ferroviario
Torino-Lione»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa la Struttura
tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10
febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui agli articoli 3 e
4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali
competenti del Ministero alle quali e' demandata la responsabilita'
di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria
e la relativa documentazione a supporto;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto
(CUP) e, in particolare:
la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere
dotato di un CUP;
la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento;
le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a
progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle
banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai
suddetti progetti;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire
tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di
sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi
finanziari e visti in particolare:
l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio
finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176,
comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006,
disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 50/2016;
la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (Gazzetta
Ufficiale n. 155/2015), che aggiorna - ai sensi del comma 3 del
menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 - le modalita' di
esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla
delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata
corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011);
Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale e' stato
costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
grandi opere (CCASGO) e vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62
(Gazzetta Ufficiale n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha
approvato lo schema di Protocollo di legalita' precedentemente
licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015;
Vista la legge 27 settembre 2002, n. 228, concernente la ratifica
ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una
nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio
2001;
Vista la legge 23 aprile 2014, n. 71, concernente la ratifica ed
esecuzione da parte dell'Italia dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la
realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria
Torino-Lione, fatto a Roma il 30 gennaio 2012;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, all'art. 2, commi da
232 a 234, ha previsto che, con decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati specifici progetti prioritari per i quali questo
Comitato puo' autorizzare l'avvio della realizzazione del relativo
progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso
Comitato, e visti in particolare:
il comma 232, che:
individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione
nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture
strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di
realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto
definitivo, l'impossibilita' di essere suddivisi in lotti funzionali
d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;
subordina l'autorizzazione di questo Comitato all'avvio dei
lotti costruttivi a una serie di condizioni, tra cui l'esistenza di
una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che
indichi le fasi di realizzazione per lotti costruttivi nonche' il
cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi
fabbisogni finanziari annuali; l'aggiornamento, per i lotti
costruttivi successivi al primo, di tutti gli elementi della stessa
relazione; l'acquisizione, da parte del Contraente generale o
dell'affidatario dei lavori, dell'impegno a rinunciare a qualunque
pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere
individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, nonche' a qualunque pretesa, anche futura, connessa
all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o
di lotti successivi;
precisa che dalle determinazioni assunte da questo Comitato non
devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei
confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per
i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;
il comma 233, il quale stabilisce che con l'autorizzazione del
primo lotto costruttivo, questo Comitato assume l'impegno
programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere
l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via
prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei
progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi
lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del
cronoprogramma;
il comma 234, il quale stabilisce che l'Allegato Infrastrutture
al Documento di programmazione economico-finanziaria (ora Documento
di economia e finanza), dia distinta evidenza degli interventi di cui
ai commi 232 e 233, per il cui completamento questo Comitato deve
assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma
233;
Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2013)» che, all'art. 1, comma 208, ha autorizzato la spesa
di 2.940 per il finanziamento di studi, progetti, attivita' e lavori
preliminari nonche' lavori definitivi della Nuova linea ferroviaria
Torino-Lione milioni di euro;
Vista la legge 5 gennaio 2017, n. 1, concernente la ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi
della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria
Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del relativo
Protocollo addizionale, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso
Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, e
visto, in particolare, l'art. 3, che dispone, tra l'altro, che la
realizzazione della sezione transfrontaliera avvenga con le modalita'
previste dall'art. 2, comma 232, lettere b) e c), e comma 233, della
citata legge n. 191/2009, in relazione alle risorse autorizzate dalla
legislazione vigente;
Viste le delibere:
18 novembre 2010, n. 86 (Gazzetta Ufficiale n. 79/2011, errata
corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 236/2012), e 20 gennaio 2012, n.
6, (Gazzetta Ufficiale n. 88/2012), con la quale questo Comitato ha
assunto decisioni relativamente al «Cunicolo esplorativo de La
Maddalena», quale opera propedeutica alla realizzazione della Nuova
linea ferroviaria Torino-Lione;
3 agosto 2011, n. 57 (Gazzetta Ufficiale n. 272/2011), e 20
febbraio 2015, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 181/2015 S.O.), con le
quali questo Comitato ha approvato rispettivamente i progetti
preliminare e definitivo del «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione -
Sezione internazionale - Parte comune italo francese - Sezione
transfrontaliera: tratta in territorio italiano»;
23 marzo 2012, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 196/2012), 26 ottobre
2012, n. 97 (Gazzetta Ufficiale 89/2013), 18 febbraio 2013, n. 8
(Gazzetta Ufficiale 129/2013), 31 maggio 2013, n. 29 (Gazzetta
Ufficiale n. 227/2013), 17 dicembre 2013, n. 91 (Gazzetta Ufficiale
n. 115/2014) e 1° dicembre 2016, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n.
107/2017), con la quale questo Comitato ha assunto decisioni
relativamente alle opere e misure compensative atte a favorire
l'inserimento territoriale della «Nuova linea ferroviaria
Torino-Lione»;
Viste le note 16 giugno 2017, n. 24221, 1° agosto 2017, n. 4625 e
la nota acquisita al protocollo DIPE 7 agosto 2017, n. 4037, con le
quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto
l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta di questo
Comitato dell'argomento «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione.
Sezione internazionale, Parte comune italo-francese, sezione
transfrontaliera - Articolazione in Lotti costruttivi. Proposta avvio
realizzazione del 1° e 2° Lotto costruttivo» e trasmesso la relativa
documentazione istruttoria;
Considerato che la nuova linea ferroviaria Torino-Lione e' parte
integrante del corridoio Mediterraneo, che costituisce il principale
asse Est-Ovest della rete TEN-T;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:
che il 23 febbraio 2015 Lyon Turin Ferroviaire (LTF) ha
modificato la propria denominazione sociale in Tunnel Euroalpin Lyon
Turin (TELT), che oggi e' il Promotore pubblico di cui agli articoli
2 e 6 citato Accordo del 30 gennaio 2012;
che, come indicato all'art. 2, punto 2.1, del citato Protocollo
addizionale 8 marzo 2016 all'Accordo del 24 febbraio 2015, il costo
certificato a vita intera della sezione transfrontaliera e' pari a
8.300,73 milioni di euro espresso in valuta gennaio 2012;
che il suddetto costo certificato comprende, tra l'altro:
i costi del Promotore pubblico TELT;
il contributo per la realizzazione dei lavori di miglioramento
della capacita' sulla linea storica tra Avigliana e Bussoleno, ai
sensi dell'art. 18 del citato Accordo 30 gennaio 2012, stimati in 81
milioni di euro;
gli oneri legati alla sicurezza dei cantieri, pari a 298,7
milioni di euro alla data di valuta gennaio 2012, di cui circa 200
milioni di euro per le opere della parte in territorio italiano che,
ai sensi della prescrizione n. 235 della citata delibera di questo
Comitato n. 19/2015, saranno rimodulati sui cantieri di tutte le
lavorazioni previste nel progetto definitivo approvato;
che il suddetto costo certificato non comprende i costi,
totalmente a carico dei rispettivi Stati ai sensi dell'art. 18 del
citato Accordo 30 gennaio 2012, per acquisizioni fondiarie,
interferenze di reti e misure di accompagnamento per un valore pari a
308,96 milioni di euro in valuta gennaio 2012, articolati come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove l'importo di 32,13 milioni di euro della quota a carico
dell'Italia per le misure di accompagnamento (compensative), e'
relativo alle sole opere «di priorita' 2» di cui alla citata delibera
di questo Comitato n. 19/2015;
che pertanto il costo complessivo a vita intera della sezione
transfrontaliera e' pari a 8.609,68 milioni di euro in valuta gennaio
2012;
che il suddetto Protocollo addizionale 8 marzo 2016 dispone,
all'art. 2.2, che gli oneri relativi al costo certificato alla data
di valuta gennaio 2012 siano, da tale data, attualizzati sulla base
di un tasso annuo di riferimento previsto dell'1,5%, considerato
applicabile fino al completamento dei lavori definitivi nel 2029, e
che tale attualizzazione e' soggetta a verifica annuale, dal 2012
fino a completamento dei lavori;
che tale verifica del tasso d'aumento effettivo dei prezzi per le
grandi opere ha portato all'applicazione un tasso annuo nullo per il
periodo 2012-2015 e pari all'1,5% per il periodo 2016-2029 e,
pertanto, il costo complessivo della sezione transfrontaliera e'
rivalutato pari 9.630,25 milioni di euro in valuta corrente;
che il suddetto Protocollo addizionale 8 marzo 2016 prevede,
all'art. 2.3, che, fin quando l'ammontare totale delle spese
attualizzate alla data di valuta gennaio 2012 non supera il costo
certificato del progetto, la chiave di ripartizione delle spese reali
e' del 57,9% per la Parte italiana e del 42,1% per la Parte francese,
al netto del contributo dell'Unione europea e della parte finanziata
dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, e che, oltre tale
importo, i costi saranno ripartiti in parti uguali tra la Parte
italiana e la Parte francese, tranne per gli eventuali sovracosti
riguardanti i lavori di miglioramento della capacita' sulla linea
storica tra Avigliana e Bussoleno che sono totalmente a carico della
Parte italiana;
che quindi il costo della sezione transfrontaliera con la
ripartizione degli oneri tra Italia e Francia e' riepilogato come
segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
che pertanto il costo complessivo di competenza italiana della
sezione transfrontaliera e' pari a 5.574,21 milioni di euro in valuta
corrente;
che l'art. 1, comma 208, della citata legge n. 228/2012, per il
finanziamento di studi, progetti, attivita', lavori preliminari e
lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione ha
autorizzato la spesa di 2.940 milioni di euro, di cui 60 milioni di
euro per l'anno 2013, 100 milioni di euro per l'anno 2014, 680
milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni
dal 2016 al 2029 e che tali risorse sono state allocate sul capitolo
di bilancio 7532 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
che l'importo iscritto in bilancio sul capitolo 7532 e' stato
successivamente ridotto a 2.564.758.613 euro per effetto di
differenti provvedimenti normativi;
che in data 1° dicembre 2015 e' stato siglato un contratto di
sovvenzione (grant agreement), relativo ad una parte dell'opera, tra
gli Stati italiano e francese e l'Agenzia europea per le innovazioni
e le reti (INEA) per il finanziamento della sezione transfrontaliera
con risorse dell'Unione europea per complessivi 813,78 milioni di
euro, di cui 451,26 per la parte Italiana e 362,52 per la parte
Francese;
che l'ammontare complessivo di 451,26 milioni di euro per la
parte italiana, finanziato nell'ambito del suddetto contratto di
sovvenzione del 2015 e' suddiviso in 123,40 milioni di euro per la
fase di Studi ed indagini geognostiche (esclusa dal costo
certificato) e 327,86 milioni di euro per la fase Lavori (inclusa nel
costo certificato);
che pertanto le risorse disponibili a legislazione vigente per la
realizzazione della sezione transfrontaliera ammontano a complessivi
2.892.619.533 euro, di cui 2.564.758.613 euro di competenza statale e
327.860.920 di competenza europea, con l'articolazione annuale
indicata nella seguente tabella:
=====================================================================
| Anno | Risorse statali |Risorse europee | Totale |
+=========+====================+================+===================+
| 2015 | 349.198.613 | 602.160 | 349.800.773 |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
| 2016 | 120.540.000 | 1.181.160 | 121.721.160 |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
| 2017 | 102.540.000 | 31.542.348 | 134.082.348 |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
| 2018 | 293.540.000 | 122.215.748 | 415.755.748 |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
| 2019 | 243.540.000 | 172.319.504 | 415.859.504 |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
| 2020 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
| 2021 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
| 2022 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
| 2023 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
| 2024 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
| 2025 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
| 2026 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
| 2027 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
| 2028 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
| 2029 | 163.540.000 | | 163.540.000 |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
| Totale | 2.564.758.613 | 327.860.920 | 2.892.619.533 |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
che la sezione transfrontaliera e' stata articolata nei seguenti
5 Lotti costruttivi:
Parte di provvedimento in formato grafico
che la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti riporta in allegato, per ciascuno dei suddetti Lotti
costruttivi, la descrizione degli interventi previsti, il
cronoprogramma dei lavori e i connessi fabbisogni finanziari annuali;
che i Lotti costruttivi 1° e 2° ora da autorizzare sono
integralmente finanziati e sussiste la relativa copertura
finanziaria;
che la copertura finanziaria dell'opera alla data odierna, pari a
2.892,62 milioni di euro, costituisce piu' del 20 per cento del costo
complessivo dell'opera in valuta corrente;
che l'importo stimato per le opere e misure compensative a
seguito delle citate delibere di questo Comitato e' pari a 41,69
milioni di euro di cui:
9,56 milioni di euro per le opere «di priorita' 1», oggetto, da
ultima, della citata delibera di questo comitato n. 62/2016, non
comprese nel costo complessivo dell'opera di 8.609,7 milioni di euro
in valuta gennaio 2012 e finanziati a valere sulle risorse recate
dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;
32,13 milioni di euro per le opere «di priorita' 2», gia'
comprese nella quota a carico dell'Italia costo complessivo
dell'opera di 8.609,7 milioni di euro in valuta gennaio 2012;
che, ai sensi dell'art. 165, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 163/2006, l'importo per eventuali opere e misure
compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente
correlate alla funzionalita' dell'opera non dovra' essere superiore
al due per cento dell'intero costo dell'opera;
che nel caso in esame, essendo la quota a carico dell'Italia del
costo dell'intera opera, al netto dell'importo gia' destinato alle
misure di accompagnamento di 32,13 milioni di euro, pari a 4.947,46,
il limite di spesa per opere e misure compensative dell'impatto
territoriale e sociale e' pari a 98,95 milioni di euro;
che a tale proposito, con nota congiunta 21 luglio 2017, n.
15729, il Commissario straordinario del Governo per l'asse
ferroviario Torino-Lione ed il Presidente della Regione Piemonte
hanno rappresentato la necessita' che venga sancito l'impegno a
programmare ed eseguire, nell'ambito della realizzazione dell'opera,
l'attuazione delle opere e delle misure compensative dell'impatto
territoriale e sociale, fino a concorrenza del suddetto limite di
98,95 milioni di euro;
che, considerata la necessita' di non intervenire sul costo
certificato dell'opera, nonche' di non rallentare l'iter approvativo
per l'avvio dei lotti costruttivi per consentire l'immediato avvio
dei lavori, e' necessario, ai fini della determinazione del limite di
spesa dell'intervento, anche delle somme necessarie per l'attuazione
delle ulteriori misure di accompagnamento, pari a 57,26 milioni di
euro (98,95 milioni di euro meno 32,13 milioni di euro gia' previsti
nel costo certificato e meno 9,56 milioni di euro per le opere di
priorita' 1 gia' previsti dalla delibera n. 62/2016);
che, con la predetta nota congiunta, il Commissario straordinario
del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione ed il Presidente
della Regione Piemonte, nel confermare che le suddette opere e misure
compensative saranno strettamente correlate alla funzionalita'
dell'opera, hanno altresi' garantito l'impegno, per quanto riguarda
l'individuazione delle misure di accompagnamento, a trasmettere il
relativo programma non appena concluso il processo di condivisione
con i soggetti partecipanti all'Osservatorio per l'asse ferroviario
Torino-Lione, nonche' che tale programma sara' coerente ed allineato
al cronoprogramma dell'opera;
che, in tal senso, le somme ulteriori e pari 57,26 milioni di
euro, non si renderanno immediatamente necessarie, ma potranno essere
programmate, per competenza e cassa, negli anni a venire, sulla base
della suddetta pianificazione;
che le suddette opere e misure compensative potranno essere
attuate nei seguenti Comuni: Bussoleno, Chiomonte, Giaglione,
Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Salbertrand Susa, Venaus,
Caprie, Torrazza Piemonte, San Didero, Chianocco, Buttigliera Alta,
Cesana Torinese;
che quindi per quanto sopra detto limite di spesa dell'intervento
per la quota a carico dell'Italia e' pari a 5.631,47 milioni di euro;
che pertanto l'opera comporta un importo residuo da finanziare
per la quota italiana pari a 2.681,59 milioni di euro, inclusa la
quota a carico dell'Unione europea ancora da determinare, piu' 57,26
milioni di euro per ulteriori misure di accompagnamento, per un
totale di 2.738,85 milioni di euro;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62);
Vista la nota 7 agosto 2017, n. 4048, predisposta congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e
dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame
della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente
le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente
delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Delibera:
1. Ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e' autorizzato l'avvio della realizzazione per
lotti costruttivi, come individuati nella precedente presa d'atto,
della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: Sezione internazionale -
Parte comune italo-francese - Sezione transfrontaliera».
2. Il nuovo limite di spesa dell'opera di cui al punto 1 e' pari,
per la parte di competenza italiana, a 5.631,47 milioni di euro in
valuta corrente, di cui 5.574,21 milioni di euro per il costo
rivalutato fino a completa realizzazione dell'opera e 57,26 per
misure di accompagnamento ulteriori rispetto a quelle gia' contenute
nel costo complessivo dell'opera.
3. La descrizione degli interventi previsti nei singoli Lotti
costruttivi, il cronoprogramma dei lavori e i connessi fabbisogni
finanziari annuali per ciascuno di essi sono riportati
rispettivamente nell'allegato 1, nell'allegato 2 e nell'allegato 3
alla presente delibera.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 233, della legge n. 191/2009, e'
autorizzato l'avvio del 1° Lotto costruttivo «Tunnel di base», dal
costo di competenza italiana di 2.563,70 milioni di euro, e del 2°
Lotto costruttivo «Opere all'aperto Francia», dal costo di competenza
italiana di 328,92 milioni di euro, per un valore complessivo di
2.892,62 milioni di euro, con l'impegno programmatico di finanziare
l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il limite
di spesa indicato al precedente punto 2.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta
del Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario
Torino-Lione e della Regione Piemonte, trasmettera' a questo Comitato
un'informativa sul programma di attuazione delle misure di
accompagnamento non appena concluso il processo di condivisione con i
soggetti partecipanti all'Osservatorio per l'asse ferroviario
Torino-Lione.
6. Il soggetto aggiudicatore dell'intervento provvedera' a inserire
nel bando di gara per l'affidamento dei lavori dell'opera, tra gli
impegni dell'aggiudicatario, la rinuncia a qualunque pretesa, anche
futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento
dell'intera opera o di lotti successivi.
7. La documentazione attestante il suddetto impegno sara' trasmessa
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne curera'
l'inoltro a questo Comitato per la relativa presa d'atto e ai fini
dell'efficacia dell'impegno programmatico di finanziare l'intera
opera assunto con la presente delibera nonche' al Ministero
dell'economia e delle finanze.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettuera'
tempestivamente verifiche relative alla differenza tra tasso
d'aumento effettivo dei prezzi per le grandi opere e tasso di
attualizzazione annuo previsto dell'1,5 per cento dei costi
dell'opera fino al completamento dei lavori definitivi previsti nel
2029. Dette verifiche saranno trasmesse al Ministero dell'economia e
delle finanze.
Roma, 7 agosto 2017
Il Presidente: Gentiloni Silveri
Il segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
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