IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visti gli articoli 4, 33, 34, 35, 36 e 117 della Costituzione; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 64-bis con riferimento all'assolvimento dell'obbligo di istruzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'art. 4; Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante: «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni e in particolare gli articoli da 41 a 47 che riorganizzano la disciplina del contratto di apprendistato; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni che, tra gli altri, prevede all'art. 4 l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante: «Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente: «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante: «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori»; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, che adotta il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 13 febbraio 2013 che adotta il primo «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF», approvato in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre 2012; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015, che definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; Vista la Dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell'istruzione del 19 giugno 1999 a Bologna per la realizzazione di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore (cosiddetto «Processo di Bologna» sulla cooperazione europea in materia di istruzione superiore) e successivi comunicati e le dichiarazioni dei Ministri dell'istruzione superiore; Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 12 novembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C 13/02 e la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002, nonche' le ultime Conclusioni dei Ministri incaricati dell'istruzione e formazione professionale del 22 giugno 2015 sugli obiettivi di medio periodo 2015-2020 (cosiddetto «Processo di Copenaghen» sulla cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale); Vista la decisione relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)» del 15 dicembre 2004; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009; Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012; Visto il regolamento n. 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilita' e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013; Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunita' per gli adulti, del 19 dicembre 2016; Vista la raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2017; Vista la designazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 aprile 2017, protocollo n. 31/0004222 che individua l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL, quale sede del Punto nazionale di coordinamento italiano dell'EQF; Considerato che l'adozione di un Quadro nazionale delle qualificazioni rappresenta un presupposto rilevante per l'attuazione della Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF del 22 maggio 2017; Considerato che l'adozione di un Quadro nazionale delle qualificazioni rappresenta un presupposto tecnico essenziale ai fini dell'attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, con riguardo allo standard minimo per l'inclusione delle qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione, di formazione e delle qualificazioni professionali; Considerato che l'adozione di un Quadro nazionale delle qualificazioni rappresenta un presupposto necessario e complementare alla piena operativita' di quanto previsto dall'art. 9 del decreto interministeriale 30 giugno 2015, ivi compreso l'aggiornamento del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF»; Considerato che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, istituisce l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), attribuendole, tra i suoi compiti, lo sviluppo e la gestione integrata dei sistemi informativi unitari di cui agli articoli 13 e 15, per i quali si rende necessario individuare le forme di raccordo strategico e funzionale con i dispositivi informativi sviluppati ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; Vista la proposta tecnica per la costituzione di un Quadro nazionale delle qualificazioni elaborata, su mandato del Comitato tecnico nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dal gruppo di lavoro costituito dall'INAPP, gia' ISFOL con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano; Considerato che il presente decreto rappresenta lo sviluppo e il perfezionamento della proposta tecnica sopra richiamata, diramata con nota dell'INAPP, gia' ISFOL, protocollo n. 6370 del 21 luglio 2016; Considerato che il presente decreto tiene conto dei processi di revisione degli indirizzi comunitari in corso di negoziato avviati nell'ambito della «New Skills Agenda for Europe»; Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, nella seduta del 21 dicembre 2017; Decreta: Art. 1 Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni 1. Con il presente decreto e' istituito il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) quale strumento di descrizione e classificazione delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 2. Il QNQ rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. 3. Il QNQ ha, altresi', l'obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze: a) migliorando l'accessibilita', la trasparenza e la permeabilita' delle qualificazioni; b) facilitando la spendibilita' delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo, anche in funzione della mobilita' geografica e professionale; c) promuovendo la centralita' della persona e la valorizzazione delle esperienze individuali, anche attraverso l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali, ivi comprese quelle acquisite in contesti di apprendimento basati sul lavoro; d) contribuendo alla qualita' della formazione e all'accrescimento delle competenze possedute dagli individui in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale. 4. A tal fine, la referenziazione al QNQ delle qualificazioni dell'offerta pubblica di apprendimento permanente perfeziona l'applicazione di quanto previsto all'art. 8, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 13 del 2013, ai fini dell'inclusione delle qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al suddetto decreto.