IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
n. 61/2010;
Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012
contempla disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n.
607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalita'
procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;
Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli
atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti
dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato regolamento
(UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di
esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle
proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna
modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee,
nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e
semplificate, talune disposizioni del preesistente regolamento (CE)
n. 1234/2007, art. 118-octodecies, paragrafo 3, e del citato
regolamento (CE) n. 607/2009;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa
dell'Unione europea, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il
relativo fascicolo tecnico della DOP «Reno»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP,
con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di
produzione della predetta DOC;
Visto in particolare l'art. 6, comma 2, del sopra citato
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Reno», che prevede la facolta' per il Ministero di poter
ridurre i limiti dell'acidita' totale minima;
Vista la domanda del consorzio tutela dei vini «Reno», trasmessa
per il tramite della Regione Emilia-Romagna con nota n. 785237 del 28
dicembre 2017, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo
dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata
«Reno», ai sensi del sopra richiamato art. 6, comma 2, del
disciplinare di produzione, per le tipologie di vini «Montuni»,
«Montuni spumante» e «Montuni frizzante», per i prodotti derivanti
dalla sola campagna vendemmiale 2017-2018, nella misura di 0,5 g/l
(da 5,5 a 5 g/l);
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato consorzio a
sostegno della predetta istanza, con le quali e' stato evidenziato
che il particolare andamento climatico antecedente la vendemmia 2017
e' stato tale da determinare la riduzione del tenore dell'acidita'
totale dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle
annate precedenti, e che la contenuta riduzione richiesta (0,5 g/l)
non e' tale da incidere negativamente sulle caratteristiche
organolettiche dei vini in questione, che comunque manterranno un
limite minimo di acidita' totale nettamente superiore a quello di 3,5
g/l previsto dalla vigente normativa dell'UE;
Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione UE
le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina
delle modifiche temporanee in questione, per le quali sara' prevista
la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla
Commissione UE;
Considerato che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali,
per l'esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi
applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10,
comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in
tale ambito, e' stato acquisito il parere favorevole espresso della
Regione Emilia-Romagna con la citata nota n. 785237 del 28 dicembre
2017;
Ritenuta la necessita' di dover provvedere alla riduzione
dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine
controllata «Reno» nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle
produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2017-2018;
Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione
alla Commissione UE tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del
regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di dover pubblicare la stessa
sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - vini
DOP e IGP;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta:
Articolo unico
1. Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione
di origine controllata «Reno», previsto all'art. 6 del disciplinare
di produzione, cosi' come da ultimo modificato con il decreto
ministeriale 30 marzo 2015 richiamato in premessa, per le produzioni
derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2017-2018, e' ridotto di
0,5 g/l per le tipologie «Montuni», «Montuni Spumante» e «Montuni
Frizzante» (da 5,5 a 5 g/l).
2. La modifica di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione UE
tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai
sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE)
n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione
prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 gennaio 2018
Il dirigente: Polizzi