IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232  concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
triennale 2017-2019»; 
  Visto, l'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del  2016  il
quale ha istituito un apposito fondo  da  ripartire  nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  una
dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150  milioni
di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno  2019  e
di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2020  al  2032,
per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo  sviluppo
infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione
delle  questioni  oggetto  di  procedure  di  infrazione   da   parte
dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a:  a)  trasporti,
viabilita',    mobilita'     sostenibile,     sicurezza     stradale,
riqualificazione e  accessibilita'  delle  stazioni  ferroviarie;  b)
infrastrutture, anche relative alla  rete  idrica  e  alle  opere  di
collettamento, fognatura e depurazione; c)  ricerca;  d)  difesa  del
suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e)
edilizia  pubblica,  compresa   quella   scolastica;   f)   attivita'
industriali ad alta  tecnologia  e  sostegno  alle  esportazioni;  g)
informatizzazione dell'amministrazione  giudiziaria;  h)  prevenzione
del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e
per la sicurezza delle periferie delle  citta'  metropolitane  e  dei
comuni  capoluogo  di  provincia;  l)  eliminazione  delle   barriere
architettoniche; 
  Considerato che l'utilizzo del citato fondo e' disposto con  uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri interessati, in  relazione  ai  programmi  presentati  dalle
amministrazioni centrali dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
luglio 2017 con il quale, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  1,
comma 140, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  e'  disposta  la
ripartizione di quota parte del  Fondo  per  il  finanziamento  degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, come da elenco
allegato al medesimo decreto e che ne costituisce parte integrante; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
177410/2017  che,  in  considerazione  della  suddetta  ripartizione,
dispone le variazioni contabili per l'anno 2017; 
  Visto che il  suddetto  decreto  dispone,  sul  capitolo  7400  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari  generali  e
il personale denominato «Spese per il completamento di interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»  la  variazione  di
competenza e cassa per € 20.000.000 e considerato che,  sullo  stesso
capitolo,   risultano   stanziate   complessive   risorse    per    €
1.397.000.000; 
  Considerata l'urgenza di individuare gli interventi di settore  cui
destinare la suddetta quota di contributo, al fine di dare  immediato
avvio alla realizzazione delle opere; 
  Considerata  l'opportunita'  di  assegnare  le   suddette   risorse
prioritariamente alle aree metropolitane, nelle  quali  risulta  piu'
urgente  incrementare  l'offerta   infrastrutturale   del   trasporto
pubblico locale; 
  Ritenuto di predisporre  il  piano  di  riparto  sulla  base  delle
indicazioni formulate dall'allegato al DEF 2017 «Connettere l'Italia:
fabbisogni e progetti  di  infrastrutture»  considerando  i  seguenti
sottoprogrammi: 
    rinnovo e miglioramento del parco veicolare; 
    potenziamento  e  valorizzazione  delle  linee  metropolitane   e
tranviarie esistenti; 
    completamento delle linee metropolitane e tranviarie; 
    estensione della rete di trasporto rapido di massa; 
  Ritenuto  di  adottare,  per  l'individuazione   degli   interventi
finanziabili, i criteri  di  selezione  stabiliti  nell'allegato  «La
gestione  della  fase  transitoria»  delle  «Linee   guida   per   la
valutazione degli investimenti in opere pubbliche», emesse da  questo
Ministero con decreto ministeriale n. 300 del  15  giugno  2017,  che
classifica le opere in «mature», di cui si finanzia la realizzazione,
e «non mature»; 
  Viste  le  indicazioni  del  richiamato  allegato  nel   quale   si
stabilisce che rientrano tra le opere mature: 
    lotti delle opere con OGV, ovvero  le  opere  in  relazione  alle
quali sia gia' intervenuta  l'approvazione  del  contratto  all'esito
della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera stessa,
nonche' quelle che costituiscono oggetto  di  accordi  internazionali
sottoscritti dall'Italia; 
    opere  con  priorita'  programmatica,  ivi  comprese  le   «opere
prioritarie» incluse nell'allegato infrastrutture al  DEF  di  Aprile
2017 e le opere del Fondo di sviluppo e coesione (FSC); 
  Ritenuto che, in applicazione di quanto disposto  dall'allegato  di
cui  sopra,   l'individuazione   degli   interventi   ammissibili   a
finanziamento venga effettuata  tenendo  conto  prioritariamente  dei
seguenti elementi: 
    la maturita' progettuale da valutarsi in base a: 
      livello di progettazione; 
      esistenza di una valutazione di impatto ambientale; 
      stato di avanzamento  delle  richieste  di  autorizzazioni  e/o
espropri; 
    l'attualita' delle analisi incluse nelle proposte progettuali; 
    la  percentuale  di  completamento  (per  opere   in   corso   di
realizzazione); 
    la quota di finanziamento acquisita (o acquisibile); 
  Ritenuto, inoltre, di dover tener conto,  ai  fini  di  cui  sopra,
delle priorita' manifestate dalle amministrazioni  richiedenti  anche
in relazione al carattere di urgenza degli interventi proposti; 
  Viste le note con cui le amministrazioni hanno inoltrato, anche  ai
fini   della   predisposizione   del   documento    pluriennale    di
pianificazione  di  cui  all'art.  201  del  decreto  legislativo  n.
50/2016, la programmazione degli interventi  di  settore  nell'ambito
delle aree metropolitane e hanno inviato  documentazione  tecnica  ai
fini delle valutazioni di questo Ministero; 
  Considerato che le risorse disponibili risultano superiori a quanto
necessario per la copertura finanziaria degli interventi  nelle  aree
metropolitane ammessi a finanziamento statale; 
  Ritenuto, pertanto, di poter valutare,  ai  fini  dell'assegnazione
delle risorse residue, le istanze presentate da altre amministrazioni
locali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le risorse stanziate sul  capitolo  7400  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione, gli affari  generali  e  il  personale  di
questo  Ministero,  denominato  «Spese  per   il   completamento   di
interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di  massa»,  a
valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1,  comma  140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, globalmente pari a  €  1.397.000.000,
sono  ripartite  tra  gli  interventi  elencati  nell'allegato  1  al
presente decreto.