IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il regolamento n. 2016/399 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle
persone (codice frontiere Schengen);
Visto il regolamento n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, recante norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n.
339/93;
Visto il regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale
dell'Unione (rifusione);
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive
modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice
penale;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive
modificazioni, recante approvazione del codice civile;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive
modificazioni, recante codice della navigazione;
Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni,
recante disposizioni in materia di ricorrenze festive;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive modificazioni,
recante ordinamento della professione di mediatore marittimo;
Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, e successive modificazioni,
recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972
per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il
20 ottobre 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1°
novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in
alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli
idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 26 luglio 1984, n. 413, e successive modificazioni,
recante riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
recante legge quadro sulle aree protette;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, recante riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale e, in
particolare, l'articolo 3 che attribuisce al Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in
materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, e successive modificazioni,
recante interventi nel settore dei trasporti;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni,
recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013);
Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, e successive modificazioni,
recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da
diporto;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante
finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla
legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile e, in
particolare, l'articolo 5 che prevede l'adozione di un decreto del
Ministero della sanita' concernente i criteri tecnici generali in
base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di
idoneita' delle attivita' sportive, per la parte relativa
all'attivita' agonistica;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e
l'incremento dell'occupazione;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, recante approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive
modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, recante codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa
al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa
alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136;
Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante
attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante
attuazione della direttiva 2014/89 che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante
disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
una infrastruttura per i combustibili alternativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n.
378, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento
concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione,
correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle
informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981,
n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634, e successive modificazioni, recante regolamento per
l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di
elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione
della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del
codice civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,
n. 509, e successive modificazioni, concernente regolamento recante
disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio
marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da
diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n.
135, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova
tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea 20 febbraio 2014,
n. 86, recante strategia europea per una maggiore crescita e
occupazione nel turismo costiero e marittimo;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni, recante
regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, e recante il codice della nautica da diporto;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 febbraio 1982, e
successive modificazioni, recante norme per la tutela sanitaria
dell'attivita' sportiva agonistica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1982;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 maggio 2005, n. 121, e successive modificazioni, recante
regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli
professionali del diporto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre
2011, e successive modificazioni, recante modalita' di iscrizione nel
registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti
l'attivita' di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo
1968, n. 478, in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 10 del 13 gennaio 2012;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
26 febbraio 2013, recante definizione delle modalita' di
comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento
dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88
del 15 aprile 2013;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
16 febbraio 2016, recante determinazione dei diritti da corrispondere
per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 99 del 29 aprile 2016;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle
certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli
iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183
del 6 agosto 2016;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
27 aprile 2017, recante adempimenti di arrivo e partenza delle unita'
addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla
acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto
proprio, nonche' delle unita' adibite a servizi particolari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107
del 10 maggio 2017;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 luglio 2017, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti
e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da
diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 190 del 16 agosto 2017;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 settembre 2017;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nell'adunanza del 19 ottobre 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta
del 26 ottobre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione
consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 12 ottobre 2017;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2017, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 novembre 2017;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, della salute e per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del
presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata,
per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le
unita' di cui all'articolo 3 del presente codice, nonche' alle navi
di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le
disposizioni del presente codice si applicano alle unita' di cui
all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio 2003,
n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il Regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/399
(Regolamento del Parlamento europeo che istituisce un
codice unionale relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen) (codificazione)) e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 23 marzo 2016, n. L 77.
- Il Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13
agosto 2008, n. L 218.
- Il Regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952/2013
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)) e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 10
ottobre 2013, n. L 269.
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
(Approvazione del testo definitivo del Codice penale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n.
251, Suppl. Straord.
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione
del testo del codice civile) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in
materia di ricorrenze festive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.
- La legge 12 marzo 1968, n. 478 (Ordinamento della
professione di mediatore marittimo) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108.
- La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della
professione di raccomandatario marittimo) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi,
firmata a Londra il 20 ottobre 1972) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del
protocollo d'intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n.
292, S.O.
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- La legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento
pensionistico dei lavoratori marittimi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1984, n. 212, S.O.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
agosto 1991, n. 195.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O. n. 83.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
gennaio 1994, n. 7, S.O. n. 6.
- Si riporta l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n.
84 (Riordino della legislazione in materia portuale):
«Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo
delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle
capitanerie di porto e' costituito in comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, senza
aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti
di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le
attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita
altresi' le competenze in materia di sicurezza della
navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono
funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per le materie di
rispettiva competenza.».
- La legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel
settore dei trasporti) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294, S.O. n. 220/L.
- La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del
turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
luglio 2003, n. 161.
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. n. 244/L.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge di stabilita' 2013) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. n. 212/L.
- La legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo
per la riforma del codice della nautica da diporto) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2015, n.
245.
- Si riporta l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno
1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33:
«Art. 5. - In attesa dell'approvazione del piano
sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti
i cittadini presenti nel territorio della Repubblica
l'assistenza sanitaria e' erogata, in condizioni di
uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme:
a) assistenza medico-generica, pediatrica ed
ostetrico-generica con le modalita' previste dalle
convenzioni vigenti;
b) assistenza farmaceutica con le modalita' e i
limiti previsti nella convenzione, nel prontuario
terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e
convenzionati;
d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori
pubblici o convenzionati;
e) assistenza integrativa nei limiti delle
prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto
INAM nonche' dalle casse mutue delle province autonome di
Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del
31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.
E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza
ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita' ed i
limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni
prevedono eventuali forme di assistenza specialistica
indiretta.
Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa
dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e
alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme
finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti
previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli
enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini
dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione
di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli
eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione.
Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano
ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni
vigenti.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e
quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con provvedimento regionale saranno disciplinate le
modalita' di erogazione, fino alla costituzione delle
unita' sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi
precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la
legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione
a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di
malattia.
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla
disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt.
23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto
di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono
prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori
nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23
dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle
gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse
marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonche' per la
parte riguardante le suddette materie, dei commissari di
cui al successivo comma e degli organi di amministrazione
della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare
nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle
finalita' richiamate al comma successivo. Il finanziamento
dell'attivita' degli enti e' assicurato nelle forme e con
le modalita' gia' seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei
contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n.
302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita'.
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla
disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le
regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera
fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti
disposizioni.
Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitarie
locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29
giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attivita'
sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei
rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di
delega generali, devono assicurare l'attuazione
territoriale delle direttive dei competenti organi delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte
a realizzare le finalita' e gli obiettivi del Servizio
sanitario nazionale.
Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di
cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino
all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro e all'affettivo trasferimento
delle attribuzioni alle unita' sanitarie locali. Gli
ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro
funzioni dovranno altresi' assicurare il rispetto di
direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate
al comma precedente.
L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende
anche la tutela sanitaria delle attivita' sportive. Fermo
restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono
effettuati, oltre che dai medici della Federazione
medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture
pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate
dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri
tecnici generali che saranno adottati con decreto del
Ministro della sanita'.».
- Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1998, n. 49.
- Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 luglio 2006, n. 153, e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186,
S.O. n. 183/L.
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. n. 114/L, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010,
n. 176, S.O. n. 174/L.
- Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n.
212, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 novembre 2014, n. 262, S.O. n. 85/L.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. n. 79.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. n.
77/L.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112/L.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202
(Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti
sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre
2007, n. 261, S.O. n. 228/L.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n.
123/L.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93/L.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto
2005, n. 202, S.O. n. 148/L.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. n. 163/L.
- Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
(Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al
riutilizzo di documenti nel settore pubblico) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96/L.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108/L.
- Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 aprile 2010, n. 94, S.O. n. 75/L.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n.
214/L.
- Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
(Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa
alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la
direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 2016, n. 7.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201
(Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un
quadro per la pianificazione dello spazio marittimo) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2016, n.
260.
- Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
(Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014,
sulla realizzazione di una infrastruttura per i
combustibili alternativi) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10, S.O. n. 3/L.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1952, n. 94, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1982, n. 378 (Approvazione del regolamento concernente le
procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione,
cancellazione ed integrazione dei dati e delle
informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro
elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
giugno 1982, n. 170.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255, S.O. n. 67.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro di
elaborazione dati della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1994, n.
271.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della
legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio
marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n.
281.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio
1996, n. 28, S.O. n. 17.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del
procedimento di concessione di beni del demanio marittimo
per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da
diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 febbraio 1998, n. 40.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della
nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n.
121.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30/L.
- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n.
222, S.O. n. 223/L.
- Il decreto del Ministro della sanita' 18 febbraio
1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva
agonistica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo
1982, n. 63.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 10 maggio 2005, n. 121 (Regolamento recante
l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del
diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio
2005, n. 154.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
ottobre 2011 (Modalita' di iscrizione nel registro delle
imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attivita' di
mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968,
n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2012, n. 10.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 26 febbraio 2013 (Definizione delle modalita' di
comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento
dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da
diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile
2013, n. 88.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 16 febbraio 2016 (Determinazione dei diritti da
corrispondere per l'ammissione agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2016, n. 99.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 25 luglio 2016 (Requisiti per il rilascio delle
certificazioni per il settore di coperta e di macchina per
gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione
STCW) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2016,
n. 183.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 27 aprile 2017 (Adempimenti di arrivo e partenza
delle unita' addette ai servizi locali, alla pesca
professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da
diporto o di uso privato o in conto proprio, nonche' delle
unita' adibite a servizi particolari) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2017, n. 107.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 10 luglio 2017 (Aggiornamento ISTAT degli importi
dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in
materia di nautica da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 2017, n. 190.
- Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). -1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172), come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente codice si applicano alla
navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente
lusori o anche commerciali, mediante le unita' di cui
all'art. 3 del presente codice, nonche' alle navi di cui
all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano
alle unita' di cui all'art. 3 che navigano in acque
marittime e interne, fermo restando quanto previsto
dall'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
2. Ai fini del presente codice si intende per
navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime
ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di
lucro, nonche' quella esercitata a scopi commerciali, anche
mediante le navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in
materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i
regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza,
le disposizioni del codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme
attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice
della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono
equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non
superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro
caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al
limite di ventiquattro metri.».
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 3 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172), come sostituito dall'art. 3 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e
il rilancio della nautica da diporto e del turismo
nautico), come modificato dall'art. 57 del presente decreto
legislativo:
«Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel
Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa
disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24
metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente
al noleggio per finalita' turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro
internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un
numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da
uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di
conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al
comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il
regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di
conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con
equipaggio di due persone, piu' il comandante, di
nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo'
aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la
limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta
dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione
di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003,
7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1998, n. 49.