IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive  modificazioni
e, in particolare, il comma 1 che prevede che almeno ogni  due  anni,
in aderenza alle fluttuazioni dei costi di  produzione,  a  cura  del
Ministero della sanita', e' stabilita  e  pubblicata  la  tariffa  di
vendita dei medicinali, sentito il  parere  della  Federazione  degli
ordini dei farmacisti; 
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1706,  recante
«Approvazione  del  regolamento  per  il  servizio  farmaceutico»,  e
successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 37 e 41; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 agosto 1993, recante
«Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico  dei
medicinali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  settembre  1993,
n. 226, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo  2017,  recante
«Modifica  dell'allegato  A  del  decreto  18  agosto  1993,  recante
"Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico  dei
medicinali"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno
2017; 
  Ritenuto di aggiornare la tariffa  di  cui  al  citato  decreto  18
agosto 1993 in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, in
conformita' al disposto dell'art. 125 del  citato  regio  decreto  27
luglio 1934, n. 1265; 
  Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da
farmacia privata del 26  maggio  2009  e  il  successivo  Accordo  di
rinnovo del 14 novembre 2011; 
  Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro  del  farmacista
di farmacia, primo livello, risultante dalle  retribuzioni  stabilite
dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  per  il  personale
laureato dipendente, primo livello, delle farmacie aperte al pubblico
pari ad € 0,425 al minuto; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006,  n.  193  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  22  settembre  2017
recante «Aggiornamento della tariffa  nazionale  per  la  vendita  al
pubblico dei medicinali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  25
ottobre 2017, n. 250, entrato in vigore il 9 novembre 2017; 
  Viste  le  note  della  Federazione  degli  Ordini  dei  Farmacisti
Italiani (FOFI) del 17 novembre 2017 e del 27 novembre 2017,  con  le
quale viene segnalata l'inesattezza dei  prezzi  di  talune  sostanze
presenti nella «Tabella dei prezzi delle  sostanze»,  Allegato  A  al
citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, in quanto  determinati
sulla scorta dei costi di produzione al chilogrammo piuttosto che  al
grammo; 
  Dato atto che nelle menzionate  note  viene  altresi'  proposto  di
apportare talune modifiche alla «Tabella dei costi di  preparazione»,
Allegato B al citato decreto ministeriale 22  settembre  2017  e,  in
particolare  al  punto  17  «Per  le  operazioni  di  smaltimento   e
sanificazione»: 
  a)  allo  scopo  di  contenere  i  costi  a  carico  del  paziente,
diminuzione del previsto importo di 6 euro a 2,50 euro, in quanto  le
sostanze ivi elencate rientrando nella maggior  parte  dei  casi  tra
quelle pericolose per la salute umana, con codice univoco «H», l'art.
8, comma 1, lettera a), del citato decreto ministeriale 22  settembre
2017, prevede anche l'applicazione di  un  supplemento  pari  a  2,50
euro; 
  b)  soppressione  del  termine  «biologiche»,  in  quanto   termine
eccessivamente generico con cui si  potrebbe  erroneamente  intendere
qualunque sostanza vegetale o animale; 
  Ritenuto di  apportare  le  sopra  descritte  modifiche  al  citato
decreto ministeriale 22 settembre 2017; 
  Ritenuto, per facilitare la consultazione e applicazione del citato
decreto  ministeriale  22  settembre  2017,  riprodurre  integramente
l'allegato A e  l'allegato  B  in  un  testo  aggiornato  alle  sopra
riportate modifiche; 
  Acquisito il parere favorevole della  Federazione  nazionale  degli
ordini dei farmacisti, reso con nota del 7 dicembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La «Tabella dei prezzi delle sostanze»,  Allegato  A  al  citato
decreto ministeriale 22 settembre 2017, e' sostituita dall'Allegato 1
al presente decreto. 
  2. La «Tabella dei costi di preparazione»,  Allegato  B  al  citato
decreto ministeriale 22 settembre 2017, e' sostituita dall'Allegato 2
al presente decreto.