IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1 che prevede che almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanita', e' stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico», e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 37 e 41; Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 agosto 1993, recante «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2017, recante «Modifica dell'allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante "Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017; Ritenuto di aggiornare la tariffa di cui al citato decreto 18 agosto 1993 in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, in conformita' al disposto dell'art. 125 del citato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da farmacia privata del 26 maggio 2009 e il successivo Accordo di rinnovo del 14 novembre 2011; Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale laureato dipendente, primo livello, delle farmacie aperte al pubblico pari ad € 0,425 al minuto; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della salute 22 settembre 2017 recante «Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2017, n. 250, entrato in vigore il 9 novembre 2017; Viste le note della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) del 17 novembre 2017 e del 27 novembre 2017, con le quale viene segnalata l'inesattezza dei prezzi di talune sostanze presenti nella «Tabella dei prezzi delle sostanze», Allegato A al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, in quanto determinati sulla scorta dei costi di produzione al chilogrammo piuttosto che al grammo; Dato atto che nelle menzionate note viene altresi' proposto di apportare talune modifiche alla «Tabella dei costi di preparazione», Allegato B al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017 e, in particolare al punto 17 «Per le operazioni di smaltimento e sanificazione»: a) allo scopo di contenere i costi a carico del paziente, diminuzione del previsto importo di 6 euro a 2,50 euro, in quanto le sostanze ivi elencate rientrando nella maggior parte dei casi tra quelle pericolose per la salute umana, con codice univoco «H», l'art. 8, comma 1, lettera a), del citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, prevede anche l'applicazione di un supplemento pari a 2,50 euro; b) soppressione del termine «biologiche», in quanto termine eccessivamente generico con cui si potrebbe erroneamente intendere qualunque sostanza vegetale o animale; Ritenuto di apportare le sopra descritte modifiche al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017; Ritenuto, per facilitare la consultazione e applicazione del citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, riprodurre integramente l'allegato A e l'allegato B in un testo aggiornato alle sopra riportate modifiche; Acquisito il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, reso con nota del 7 dicembre 2017; Decreta: Art. 1 1. La «Tabella dei prezzi delle sostanze», Allegato A al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, e' sostituita dall'Allegato 1 al presente decreto. 2. La «Tabella dei costi di preparazione», Allegato B al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, e' sostituita dall'Allegato 2 al presente decreto.