IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire
e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche
invasive;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, e, in
particolare, l'articolo 3;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive
modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 31 e
32;
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita';
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale
dell'Unione;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante
attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative
all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in
provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante
attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di
organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da
Paesi terzi;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante
attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, recante norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, e, in particolare, l'articolo
2, comma 2;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, concernente norme in materia ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 9 novembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dello sviluppo economico, della giustizia,
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le misure per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, di
seguito regolamento, con particolare riferimento:
a) ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione
deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
b) al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 8 e 9
del regolamento;
c) all'istituzione del sistema nazionale di sorveglianza previsto
dall'articolo 14 del regolamento;
d) alle misure di gestione volte all'eradicazione, al controllo
demografico o al contenimento delle popolazioni delle specie esotiche
invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale;
e) alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento e del presente decreto.
2. Il presente decreto non si applica ai casi di esclusione
previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni
volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione
delle specie esotiche invasive e' pubblicato nella G.U.U.E.
4 novembre 2014, n. L 317.
Il testo dell'articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n.
170, recante delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2015, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi'
recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e
gestire l'introduzione e la diffusione delle specie
esotiche invasive). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della giustizia, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni
volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione
delle specie esotiche invasive.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del
presente articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare quale autorita' nazionale
competente designata per i rapporti con la Commissione
europea, relativi all'attuazione del regolamento (UE) n.
1143/2014, e per il coordinamento delle attivita'
necessarie per l'attuazione del medesimo, nonche' per il
rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9
del medesimo regolamento;
b) individuazione dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente
tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare nelle attivita'
relative a quelle previste dal regolamento (UE) n.
1143/2014;
c) previsione di sanzioni penali e amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' della
violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n.
1143/2014, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui al presente comma;
d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti
dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo
all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione
di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n.
1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo
complessivo.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, puo'
emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo
decreto legislativo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi'
recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
La direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio
2000 concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunita' e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 luglio
2000, n. L 169.
Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165.
Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice
doganale dell'Unione e' pubblicato nella G.U.U.E. 10
ottobre 2013, n. L 269.
Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante
attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative
all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e
animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella
Comunita' europea e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
aprile 1993, n. 78, S.O.
Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante
attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia
di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti
provenienti da Paesi terzi e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 aprile 2000, n. 82.
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante
attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure
di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre
2005, n. 248, S.O.
Il testo dell'articolo 2, comma 2 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio
1992, n. 46, cosi' recita:
«Art. 2 (Oggetto della tutela). - 1. (Omissis).
2. Le norme della presente legge non si applicano alle
talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie,
alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone,
comprese quelle di cui al periodo precedente, con
esclusione delle specie individuate dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione e' finalizzata
all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni;
gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati
come disposto dall'articolo 19.
(Omissis).».
La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
concernente norme in materia ambientale e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997,
n. 202, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni (12).
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1143/2014 si veda nelle note alle premesse.