IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice  delle   assicurazioni   private,   modificato   dal   decreto
legislativo 12 maggio 2015, n.74; 
  Visto l'art. 285 del predetto Codice e, in particolare, il comma 2,
ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo  economico  disciplina,
con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione,  di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  28  aprile
2008,  n.  98,  concernente  il  regolamento  recante  condizioni   e
modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di  garanzia  per
le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi  comitati,
ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209; 
  Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro  il
31 dicembre di ciascun anno  il  Ministro  dello  sviluppo  economico
determina,  con  proprio  decreto,   tenuto   conto   dei   risultati
dell'esercizio che sono determinati  nel  rendiconto  della  gestione
dell'anno precedente, la misura del contributo che  le  imprese  sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada; 
  Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo  di  garanzia
per  le  vittime  della  strada  e   dell'organismo   di   indennizzo
nell'esercizio 2016, nonche' il  Piano  degli  interventi  operativi,
trasmessi dal Presidente della Consap, con nota n. 0142427/17  del  9
giugno 2017, nella quale si rappresenta l'opportunita'  di  disporre,
fin dal 2018, l'innalzamento dell'aliquota contributiva  dall'attuale
2,5% al valore massimo del 4%, a fronte dei progressivi disavanzi  di
bilancio che hanno ridotto il patrimonio netto del Fondo negli ultimi
tre esercizi; 
  Vista la nota DGMCCVNT n. 333983 del 4  agosto  2017,  con  cui  il
Ministero  ha  richiesto  i  necessari  approfondimenti   istruttori,
nonche' le  note  Consap  n.  203349/17  dell'8  settembre  2017,  n.
264469/17 del 15 novembre 2017 e n. 5237/18 dell'8 gennaio 2018,  con
cui sono stati forniti in riscontro gli opportuni chiarimenti; 
  Ritenuto necessario, alla luce degli altri processi correttivi e di
miglioramento indicati da Consap nel citato  Piano  degli  interventi
operativi,  bilanciare  la  prospettata  esigenza  di   riequilibrare
l'andamento  economico   patrimoniale   del   Fondo   attraverso   la
graduazione delle iniziative proposte, con il contenimento dei  premi
di polizza pagati per la responsabilita'  civile  per  danni  causati
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; 
  Visto il provvedimento n. 64 del 27  novembre  2017,  dell'IVASS  -
Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni   -   recante   la
determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri  di  gestione
da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2018; 
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di  confermare,  per  il  2018,
l'aliquota  contributiva  nella  misura  del  2,50%,  pari  a  quella
stabilita per l'esercizio precedente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  contributo  che  le   imprese   autorizzate   all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria per  la  responsabilita'  civile  per
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti
sono tenute a versare, per l'anno 2018, alla Consap -  Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di
garanzia per le vittime della strada, e' determinato nella misura del
2,50% dei premi incassati nello  stesso  esercizio,  al  netto  della
detrazione per gli oneri di gestione stabilita con  il  provvedimento
IVASS di cui in premessa.