IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' 
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Nell'odierna adunanza: 
    Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.   66,
convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante le disposizioni
in materia di acquisizione di  beni  e  servizi  attraverso  soggetti
aggregatori e prezzi di riferimento  che,  al  comma  1,  istituisce,
nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni  appaltanti,  operante
presso l'Autorita' nazionale anticorruzione,  l'elenco  dei  soggetti
aggregatori di cui fanno  parte  Consip  S.p.A.  e  una  centrale  di
committenza  per  ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai   sensi
dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    Visto il successivo comma 2 del citato art. 9  del  decreto-legge
n. 66/2014, il quale prevede, che i soggetti diversi da quelli  sopra
indicati che svolgono attivita' di centrale di committenza  ai  sensi
dell'art.  33  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
richiedono  all'Autorita'  l'iscrizione   all'elenco   dei   soggetti
aggregatori e che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i  requisiti
per l'iscrizione al predetto elenco dei soggetti aggregatori; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11
novembre 2014, che, nel dare attuazione a quanto previsto dal  citato
art. 9, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  all'art.  2
definisce i  requisiti  per  l'iscrizione  nell'elenco  dei  soggetti
aggregatori,  prevedendo  al   comma   1   che   possono   richiedere
l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso  dei
requisiti di cui al successivo comma  2,  i  seguenti  soggetti  o  i
soggetti da loro costituiti che svolgano  attivita'  di  centrale  di
committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, con carattere di stabilita', mediante un'organizzazione
dedicata allo svolgimento dell'attivita' di centrale di  committenza,
per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni  e  servizi  dei
relativi enti locali: a)  citta'  metropolitane  istituite  ai  sensi
della legge 7 aprile 2014,  n.  56,  e  del  decreto  legislativo  17
settembre 2010, n. 156, e le  province;  b)  associazioni,  unioni  e
consorzi di enti locali, ivi compresi  gli  accordi  tra  gli  stessi
comuni resi in forma di convenzione per la gestione  delle  attivita'
ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  Prevedendo,
altresi', al comma 2 che i soggetti di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
devono, nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato
bandi  e/o  inviato  lettera  di  invito  per  procedure  finalizzate
all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara  pari  o
superiore alla soglia comunitaria,  il  cui  valore  complessivo  sia
superiore a 200.000.000 di euro nel triennio e comunque con un valore
minimo di 50.000.000 di euro per ciascun anno; 
    Considerato il previgente decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, con  specifico  riferimento  all'art.  33,  comma  3-bis,  nella
versione introdotta  dal  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214  -
vigente sino al 1° novembre 2015 per effetto dell'art  23-ter,  comma
1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dell'art. 8, comma 3-ter,
del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 e dell'art. 1, comma  169,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 - che prevedeva  l'obbligo  per  i
comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti  nel
territorio di ciascuna provincia, di avvalersi di  un'unica  centrale
di committenza per l'acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture
nell'ambito delle unioni di comuni, di  cui  all'art.  32  del  testo
unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo  consortile  tra  i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici delle province; 
    Considerato il previgente decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, con  specifico  riferimento  all'art.  33,  comma  3-bis,  nella
versione introdotta dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  che
prevedeva  che  i  comuni  non  capoluogo  di   provincia   procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle  unioni
dei comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267,  ove  esistenti,  ovvero  costituendo  un  apposito  accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti  uffici
anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore  o
alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
    Considerato il previgente decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, con specifico riferimento all'art.  3,  comma  25,  del  decreto
legislativo 163/2006, per cui: «Le  "amministrazioni  aggiudicatrici"
sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali;
gli altri enti pubblici  non  economici;  gli  organismi  di  diritto
pubblico; le associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque  denominati,
costituiti da detti soggetti», ed inoltre  il  successivo  comma  34,
dello stesso art. 3,  per  cui:  «La  "centrale  di  committenza"  e'
un'amministrazione aggiudicatrice che: acquista forniture  o  servizi
destinati   ad   amministrazioni   aggiudicatrici   o   altri    enti
aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro
di  lavori,  forniture  o  servizi   destinati   ad   amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori»; 
    Considerato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
il nuovo Codice dei contratti  pubblici,  con  specifico  riferimento
all'art. 3, comma 1, lettera a) ed i), che conferma quanto prescritto
dal previgente art. 3, commi 24 e  25,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006; 
    Considerato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
il nuovo Codice dei contratti  pubblici,  con  specifico  riferimento
all'art.  3,  comma  1,  lettera  n),  che  individua  il  ‹‹soggetto
aggregatore» tra le  centrali  di  committenza  iscritte  nell'elenco
istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89; 
    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che  all'art.
213,  comma  16,  conferma  l'istituzione  dell'elenco  dei  soggetti
aggregatori nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
operante presso l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11
novembre 2014,  che  all'art.  5  prevede  che  l'ANAC  entro  il  30
settembre  2017  e,   successivamente,   ogni   tre   anni,   procede
all'aggiornamento dell'elenco. A tal  fine,  i  soggetti  aggregatori
gia' iscritti - con esclusione di Consip e dei  soggetti  aggregatori
individuati dalle regioni  di  riferimento  per  i  quali  la  stessa
regione provvede a comunicare contestualmente eventuali  modifiche  -
che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco, ovvero i soggetti in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e non  iscritti  all'elenco,
inviano, secondo le modalita' operative di cui all'art. 3,  comma  1,
la relativa richiesta all'ANAC che procede all'aggiornamento  con  le
modalita' di cui all'art. 4; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11
novembre 2014, che  all'art.  4,  comma  2  prevede  che  l'Autorita'
procede, sentita la Conferenza unificata, all'iscrizione  nell'elenco
dei soggetti aggregatori richiedenti, secondo un  ordine  decrescente
basato sul piu' alto valore complessivo delle  procedure  avviate  ai
sensi  dell'art.  2,  fino  al  raggiungimento  del  numero   massimo
complessivo dei soggetti aggregatori stabilito per legge; 
    Vista la determinazione ANAC n. 2 dell'11 febbraio 2015,  recante
le modalita'  operative  per  la  presentazione  delle  richieste  di
iscrizione; 
    Considerato che con comunicato del Presidente dell'Autorita'  del
2 agosto 2017, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'11  agosto
2017, n. 187,  e'  stata  disposta  l'apertura  dei  termini  per  la
presentazione delle domande di aggiornamento dell'elenco dei soggetti
aggregatori; 
    Viste le note di designazione pervenute da parte delle regioni  e
delle province autonome, agli atti dell'Autorita'; 
    Viste le richieste di accreditamento pervenute  dai  soggetti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e  b),  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, agli atti dell'Autorita'; 
    Valutato quanto emerso e considerato nelle relazioni dell'ufficio
istruttore; 
    Considerati i deliberati del Consiglio dell'Autorita' assunti  in
data 1° agosto 2017, 13 settembre 2017, 11 ottobre 2017, 15  novembre
2017 e 6 dicembre 2017; 
    Visti gli esiti  della  Conferenza  unificata  del  6  e  del  21
dicembre 2017; 
 
                              Delibera 
 
  1. di approvare l'elenco dei  soggetti  aggregatori  risultante  in
esito alla definizione della procedura prevista dagli articoli 3, 4 e
5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  11  novembre
2014; 
  2. di iscrivere, pertanto, nell'elenco dei soggetti aggregatori  di
cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  i  seguenti
enti: 
    Consip S.p.a.; 
    per la Regione Abruzzo: Stazione unica appaltante Abruzzo; 
    per la Regione Basilicata: Stazione unica appaltante Basilicata; 
    per la Regione Calabria: Stazione unica appaltante Calabria; 
    per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.; 
    per la Regione Emilia-Romagna: Agenzia regionale intercent-ER; 
    per  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia:   Centrale   unica   di
committenza - soggetto aggregatore regionale; 
    per la Regione Lazio: Direzione centrale acquisti  della  Regione
Lazio; 
    per la Regione Liguria: Stazione unica appaltante Liguria; 
    per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.; 
    per la Regione Marche: Stazione unica appaltante Marche; 
    per la Regione  Molise:  Servizio  regionale  centrale  unica  di
committenza del Molise; 
    per la Regione Piemonte: SCR - Societa'  di  committenza  Regione
Piemonte S.p.a.; 
    per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.; 
    per la Regione Sardegna: Servizio  della  centrale  regionale  di
committenza; 
    per la Regione Sicilia: Centrale unica di committenza regionale; 
    per  la  Regione   Toscana:   Regione   Toscana   -   Dir.   gen.
organizzazione - settore contratti; 
    per la Regione Umbria: CRAS - Centrale regionale per gli acquisti
in sanita'; 
    per la Regione Valle d'Aosta: IN.VA. S.p.a.; 
    per la Regione Veneto: UOC - CRAV di Azienda Zero; 
    per la Provincia autonoma di Bolzano: Agenzia per i  procedimenti
e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi  e
forniture; 
    per la Provincia autonoma di Trento: Agenzia provinciale per  gli
appalti e contratti; 
    Provincia di Vicenza; 
    Provincia di Brescia; 
    Citta' metropolitana di Bologna; 
    Citta' metropolitana di Genova; 
    Citta' metropolitana di Milano; 
    Citta' metropolitana di Napoli; 
    Citta' metropolitana di Roma capitale; 
    Citta' metropolitana di Torino; 
    Citta' metropolitana di Catania; 
    Citta' metropolitana di Firenze. 
      Roma, 17 gennaio 2018 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
          Depositato presso la Segreteria del Consiglio  in  data  18
          gennaio 2018. 
          Il segretario: Esposito