IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  196,  recante
«Attuazione della direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna  la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi  di  polizia  sanitaria  in
materia di scambi intracomunitari di animali delle  specie  bovina  e
suina»,  che  istituisce,  all'art.  12,  la  Banca  dati   nazionale
informatizzata delle anagrafi zootecniche; 
  Visto il  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  146,  recante
«Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla  protezione  degli
animali negli allevamenti»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza  alimentare  ed,  in  particolare,  l'art.  18,
paragrafo 3, e l'art. 19, paragrafo 4, concernenti gli obblighi degli
operatori del settore alimentare di informativa e  di  collaborazione
nei confronti delle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene  dei  prodotti  alimentari,
che prevede che  gli  Operatori  del  settore  alimentare  (OSA)  che
allevano animali  o  producono  prodotti  primari  d'origine  animale
devono tenere, in particolare, le registrazioni di  cui  all'Allegato
I, parte A, punto III: «Tenuta delle registrazioni», punti 7, 8 e 10,
riguardanti: 
    l'obbligo per gli operatori del settore alimentare  di  tenere  e
conservare le registrazioni relative  alle  misure  adottate  per  il
controllo dei pericoli e di mettere a  disposizione  delle  autorita'
competenti le pertinenti informazioni relative a tali  registrazioni,
a richiesta; 
    le informazioni che devono registrare gli operatori  del  settore
alimentare che allevano  animali  o  producono  prodotti  primari  di
origine animale; 
    la possibilita' per gli operatori del settore alimentare di farsi
assistere nella tenuta delle registrazioni da altre persone,  tra  le
quali i veterinari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, concernente norme specifiche in materia
di igiene per gli alimenti di  origine  animale,  ed  in  particolare
l'allegato II, sezione III, che  prevede  l'obbligo  di  trasmissione
alle  strutture  di  macellazione  delle  Informazioni  sulla  catena
alimentare (ICA) relative agli animali che devono  essere  macellati,
tra cui anche «il nome e  l'indirizzo  del  veterinario  privato  che
assiste di norma l'azienda di provenienza»; 
  Visto il regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali  intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali  ed,
in particolare, l'art. 3, che  prevede  l'obbligo  per  le  autorita'
compenti di effettuare i controlli ufficiali periodicamente, in  base
alla   valutazione   del   rischio,   tenendo   conto   tra   l'altro
dell'affidabilita' dei controlli eseguiti nell'ambito dei sistemi  di
autocontrollo, e l'art. 27, paragrafo 6, che prevede  che  gli  Stati
membri possono eseguire i controlli ufficiali con frequenza ridotta o
ridurre l'importo delle  tariffe  per  i  controlli  a  carico  degli
operatori del settore alimentare in  considerazione  dei  sistemi  di
autocontrollo e di rintracciabilita' attuati dagli  stessi  operatori
nei propri stabilimenti; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, concernente  il
divieto di utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione  ormonica,
tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali,
che all'art. 4, comma 3, e all'art. 15 disciplina le registrazioni da
effettuare a cura dei veterinari; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  193,  recante
«Attuazione della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in
materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
comunitari nel medesimo settore» ed, in  particolare,  l'art.  2  che
individua le autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in  materia  di  sanita'  animale»),  con
particolare riguardo ai seguenti articoli: 
    art. 10: (Responsabilita' per la  sanita'  animale  e  misure  di
biosicurezza),  che  prevede  che  l'applicazione  delle  misure   di
biosicurezza e'  sotto  la  responsabilita'  diretta  dell'operatore,
assieme all'uso prudente e responsabile  del  farmaco  veterinario  e
delle buone pratiche di allevamento; 
    art. 24: (Obbligo di sorveglianza degli operatori); 
    art.  25:  (Visite  veterinarie  per  la  salute  animale),   che
introduce l'obbligo per tutti gli operatori di  sottoporre  a  visita
veterinaria gli stabilimenti  di  cui  hanno  la  responsabilita'  in
ragione dei rischi rappresentati dallo stabilimento in questione; 
    art. 26: (Obbligo  di  sorveglianza  dell'autorita'  competente),
paragrafo 3 che prevede, ove possibile e opportuno,  che  l'autorita'
competente si  avvalga  dei  risultati  ottenuti  dalla  sorveglianza
condotta dagli operatori e delle informazioni ottenute attraverso  le
visite  di  sanita'  animale  in  conformita'  rispettivamente   agli
articoli 24 e 25; 
    art.   27:   (Metodologia,   frequenza   e    intensita'    della
sorveglianza), che dispone che l'organizzazione, compresi i  mezzi  e
la frequenza e l'intensita'  dell'attivita'  di  sorveglianza,  tenga
conto della sorveglianza condotta dagli operatori a  norma  dell'art.
24 e 25; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  27  maggio  2005,  n.  117,
recante «Attuazione della direttiva 2002/99/CE che  stabilisce  norme
di  polizia  sanitaria  per  la  produzione,  la  trasformazione,  la
distribuzione  e  l'introduzione  di  prodotti  di  origine   animale
destinati al consumo umano», che prevede che con decreto del Ministro
della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano: 
    e'   definito,   avvalendosi   degli   Istituti   zooprofilattici
sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza; 
    sono definiti gli obblighi a carico degli operatori  del  settore
alimentare e degli allevatori che  possono  avvalersi,  per  la  loro
esecuzione, di un veterinario aziendale; 
    sono individuati, sentita la Federazione nazionale  degli  Ordini
dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilita' ed i relativi
requisiti professionali e di  specifica  formazione  del  veterinario
aziendale, che devono essere correlati all'attivita' da svolgere; 
  Visto l'art. 102 del predetto regolamento (UE) n. 429/2016 che,  al
paragrafo 4, prevede la possibilita'  per  gli  operatori  di  essere
esonerati dall'obbligo di conservare la documentazione in  merito  ad
alcune  delle  informazioni  riportate  al   paragrafo   1,   qualora
l'operatore  interessato:  a)   abbia   accesso   alla   banca   dati
informatizzata istituita ai  sensi  dell'art.  109  e  la  base  dati
contenga gia'  tali  informazioni;  b)  disponga  delle  informazioni
aggiornate inserite direttamente nella banca dati informatizzata; 
  Considerato che la sorveglianza in sanita' animale e'  un  elemento
chiave per il controllo delle malattie  e  che  per  l'efficacia  del
sistema  di  sorveglianza  realizzato  dall'autorita'  competente  e'
necessario acquisire dagli operatori del settore alimentare  dati  ed
informazioni verificati sulla situazione epidemiologica e sullo stato
sanitario degli animali detenuti negli stabilimenti  posti  sotto  la
loro  responsabilita',  anche  al  fine  della  categorizzazione  del
rischio e di un'efficace programmazione dei controlli; 
  Considerato che i veterinari svolgono un ruolo  fondamentale  nello
studio delle malattie e rappresentano un collegamento importante  tra
gli operatori del settore e l'autorita' competente; 
  Preso atto che il citato regolamento (CE) n. 2016/429, al  fine  di
integrare la sorveglianza effettuata dagli operatori e assicurare una
stretta collaborazione e lo scambio di informazioni  con  l'autorita'
competente, prescrive che gli stabilimenti siano sottoposti a  visite
veterinarie periodiche in base al rischio; 
  Considerato che l'art. 102 del citato regolamento (UE) n.  429/2016
prevede  la  possibilita'   che   gli   operatori   siano   esonerati
dall'obbligo di conservare la  documentazione  in  merito  ad  alcune
delle informazioni ivi  prescritte  qualora  l'operatore  interessato
abbia accesso alla banca dati informatizzata  istituita  dallo  Stato
membro ai sensi dell'art. 109 e tale banca dati  contenga  gia'  tali
informazioni; 
  Ritenuto  necessario,  per  garantire  l'attuazione  delle   citate
previsioni del regolamento (CE)  n.  429/2016,  definire  un  sistema
informativo per il funzionamento delle reti di  epidemio-sorveglianza
quale estensione  e  integrazione  dell'attuale  sistema  informativo
nazionale delle anagrafi zootecniche gia' in uso presso il  Ministero
della salute; 
  Ritenuto in attuazione delle relative disposizioni del  regolamento
(UE) n. 2016/429, di individuare la figura del veterinario  aziendale
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  117  del  2005,  mediante   la
definizione dei requisiti professionali e  di  specifica  formazione,
dei compiti e delle responsabilita' da attribuire al medesimo,  quale
soggetto autorizzato ad immettere  nel  sistema  informativo  per  la
epidemio-sorveglianza gestito dalle autorita' competenti, i dati e le
informazioni relative agli stabilimenti presso cui svolge l'attivita'
professionale; 
  Sentite  la  Federazione  nazionale  degli  Ordine  dei  veterinari
italiani e le Associazioni di categoria nella riunione  dell'8  marzo
2017 e, successivamente, il 30 maggio 2017; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
sancita nella seduta del 9 novembre 2017 (Rep.atti n. 191/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Sistema di reti di epidemio-sorveglianza 
 
  1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia  di  obblighi  di
registrazione a carico degli operatori del settore alimentare  e  dei
veterinari,  al  fine  di  assicurare  l'esercizio  delle  competenze
statali  in  materia  di  profilassi  internazionale,  di  indirizzo,
coordinamento,  gestione  e  controllo  del  settore  della   sanita'
pubblica veterinaria, nell'ambito degli ordinari stanziamenti e senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello  Stato,  e'  definito  un
sistema   informativo   per   il   funzionamento   delle   reti    di
epidemio-sorveglianza, di seguito: «Sistema informativo», nell'ambito
della Banca dati nazionale (BDN) dell'anagrafe  zootecnica  istituita
presso l'Istituto zooprofilattico  sperimentale  dell'Abruzzo  e  del
Molise (www.vetinfo.sanita.it). 
  2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 assicura  la  raccolta,
la gestione e l'interscambio delle informazioni tra l'operatore d  el
settore alimentare che alleva animali destinati  alla  produzione  di
alimenti e le autorita' competenti  del  settore  veterinario,  della
sicurezza alimentare e dei mangimi di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo n. 193 del 2007. 
  3.  Il  Ministero  della  salute  provvede  affinche'  il   Sistema
informativo sia conforme alle disposizioni sulla sicurezza  dei  dati
di cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  Codice  in
materia di protezione dei dati personali. 
  4. Il trattamento dei  dati  personali  da  parte  delle  autorita'
competenti mediante il Sistema informativo e' effettuato soltanto  ai
fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali  e  di  altre  attivita'
ufficiali conformemente al presente decreto.