IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale
Visto il comma 853, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302,
supplemento ordinario) che dispone testualmente: «Al fine di favorire
gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni
che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma
974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno
2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per
l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di
opere integralmente finanziate da altri soggetti»;
Visto il successivo comma 854 del medesimo art. 1 della legge n.
205 del 2017 che stabilisce: «I comuni di cui al comma 853 comunicano
le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine
perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre
2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La
richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia
dell'opera e al Codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme
di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La
mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata
indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il
contributo comporta l'esclusione dalla procedura. La richiesta di
contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento
programmatorio e ciascun comune non puo' chiedere contributi di
importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.»;
Visto il comma 856 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del 2017
che stabilisce: «Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal
prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al
rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi
ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono
considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai
comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima,
hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui
all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'art. 3 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di
comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44,
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni
di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto
consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno»;
Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati i dati
richiesti dalle disposizioni normative richiamate, al fine di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo
da assegnare secondo le modalita' previste dal comma 855 del
richiamato art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle
procedure amministrative della pubblica amministrazione che
prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti,
l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione da
utilizzare, nonche' le modalita' di trasmissione che gli enti
interessati devono rispettare per richiedere i contributi predetti
per l'anno 2018;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del presente
decreto consiste nella approvazione di un modello di certificato i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
Comuni richiedenti i contributi
1. Hanno facolta' di richiedere i contributi per interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, di cui all'art. 1, commi da 853 a 861, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, i comuni che non risultano beneficiare delle
risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, per la realizzazione di opere che non siano integralmente
finanziate da altri soggetti, presentando apposita domanda al
Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con
le modalita' ed i termini di cui all'art. 3.
2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o piu'
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
e non puo' chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro
complessivi.