IL DIRETTORE GENERALE 
                   per i rifiuti e l'inquinamento 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale e, in  particolare,  la  Parte  quarta  recante
norme in materia di gestione dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti
inquinati; 
  Visto l'art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152 il quale dispone che «la  microraccolta  dei  rifiuti,  intesa
come la raccolta di rifiuti da  parte  di  un  unico  raccoglitore  o
trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con lo stesso
automezzo, dev'essere effettuata nel piu'  breve  tempo  tecnicamente
possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere
indicate,  nello  spazio  relativo  al  percorso,  tutte   le   tappe
intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle
variazioni,  nello  spazio  relativo  alle   annotazioni   dev'essere
indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  1°  aprile  1998,  n.
145, «Regolamento recante la definizione del modello e dei  contenuti
del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli
15, 18, comma 2, lettera e), e 18 del decreto legislativo 5  febbraio
1997, n. 22»; 
  Visto l'art. 1, comma 123 della legge 4 agosto  2017,  n.  124  che
prevede che entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  sono  definite  le  modalita'
semplificate  relative  agli  adempimenti   per   l'esercizio   delle
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di  metalli  ferrosi  e
non ferrosi; 
  Visto l'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto  2017,  n.  124  che
prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
decreto di cui al comma 123, l'Albo nazionale gestori  ambientali  di
cui all'art. 212 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
individua le  modalita'  semplificate  d'iscrizione  per  l'esercizio
dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi
e non ferrosi,  nonche'  i  quantitativi  annui  massimi  raccolti  e
trasportati  per  poter  usufruire  dell'iscrizione   con   modalita'
semplificate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  In conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 123 della legge
4 agosto 2017 n. 124, il  presente  decreto  definisce  le  modalita'
semplificate  relative  agli  adempimenti   per   l'esercizio   delle
attivita' di raccolta e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  di
metalli ferrosi  e  non  ferrosi  e,  in  particolare,  definisce  le
modalita' di compilazione del formulario di identificazione  rifiuti,
di cui all'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nel caso di raccolta presso piu' produttori o  detentori  nell'ambito
di  un  trasporto  effettuato  con  lo  stesso  veicolo,  nonche'  le
modalita' semplificate relative alla tenuta dei registri di carico  e
scarico di cui all'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.