IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare l'art. 17, comma 6, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca siano disciplinati il contenuto del bando, i termini e le modalita' di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili nonche' la composizione della commissione di valutazione; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio superiore della Pubblica istruzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive modificazioni; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 32; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e successive modificazioni e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2016, n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento», in particolare modo l'art. 2 che disciplina gli ambiti di tipo verticale; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l'art. 4 recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, relativo alle specializzazioni necessarie per l'accesso alla classe di concorso A-23 Italiano quale lingua seconda; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 95, relativo al precedente concorso per docenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri di verifica degli standard professionali, le modalita' di verifica in itinere e finale inclusa l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59; Considerato che l'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5, e 6 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevede l'indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento a tempo indeterminato riservata a personale docente in possesso, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per il medesimo grado di istruzione; Dato atto che l'art. 17, comma 4, secondo periodo del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevede la valorizzazione del superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonche' del titolo di dottore di ricerca; Vista la richiesta di acquisizione di parere formulata al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 2 novembre 2017; Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 29 novembre 2017; Ritenuto di poter accogliere le richieste formulate dal Consiglio che non appaiono in contrasto con le norme regolanti il concorso e che non limitano eccessivamente i margini di discrezionalita' dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiche' la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensi' e' destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilita' determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017; Ritenuto di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo gia' include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio; Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativoo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5; Ritenuto che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiche' prevede l'inserimento di una specifica gia' indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante; Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell'opportunita' di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; Ritenuto di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiche' in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalita' acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi»; Preso atto della Sentenza n. 251 dell'8 novembre 2017 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107». Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.