Estratto determina n. 154/2018 del 29 gennaio 2018 
 
    Medicinale: ENALAPRIL E LERCANIDIPINA DOC. 
    Titolare A.I.C.:DOC Generici S.r.l. -  Via  Turati,  40  -  20121
Milano. 
    Confezioni: 
      «10 mg/10 mg compresse rivestite  con  film»  28  compresse  in
blister Al/Opa/Pvc/Al - A.I.C. n. 045468016 (in base 10); 
      «20 mg/10 mg compresse rivestite  con  film»  28  compresse  in
blister Al/Opa/Pvc/Al - A.I.C. n. 045468028 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Composizione: 
      principio attivo: enalapril e lercanidipina. 
    Eccipienti: 
      Nucleo della compressa: 
        Cellulosa microcristallina; 
        Lattosio monoidrato; 
        Magnesio stearato; 
        Povidone K 30; 
        Sodio amido glicolato tipo A; 
        Sodio bicarbonato. 
      Rivestimento della compressa: 
    [Solo per 10 mg/10 mg]: 
      Opadry II bianco 85F18422 contenente: 
        Alcol polivinilico; 
        Titanio biossido (E171); 
        Macrogol/PEG 3350; 
        Talco. 
    [Solo per 20 mg/10 mg]: 
      Opadry II giallo 85F32645 contenente: 
        Alcol polivinilico; 
        Titanio biossido (E171); 
        Macrogol/PEG 3350; 
        Talco; 
        Ossido di ferro giallo (E172). 
    Officine di produzione: 
      Produttore/i del principio attivo: 
    Enalapril maleato: 
      Zhejiang  Huahai  Pharmaceutical  Co.,  Ltd.,  Xunqiao,  Linhai
Zhejiang 317024 - Cina; 
    Lercanidipina cloridrato: 
      Glenmark Generics Ltd., Plot No. 3109, GIDC, Industrial Estate,
Ankleshwar, Dist. Bharuch Gujarat 393 002, India. 
    Produttore/i del prodotto finito. 
      Rilascio dei lotti: 
        Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse  Str.  Dupnitza
2600 - Bulgaria. 
      Controllo dei lotti: 
        Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse  Str.  Dupnitza
2600 - Bulgaria. 
    Produzione, confezionamento primario e secondario: 
      Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3  Samokovsko  Shosse  Str.  Dupnitza
2600 - Bulgaria. 
    Confezionamento primario e secondario: 
      Actavis Ltd., BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000
- Malta. 
    Confezionamento secondario: 
      S.C.F. S.N.C. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko  Claudio,
Via Barbarossa, 7 - Cavenago D´Adda (LO) 26824 - Italia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Trattamento dell'ipertensione essenziale  nei  pazienti  adulti
con  pressione  arteriosa  non  adeguatamente  controllata   da   una
monoterapia con lercanidipina 10 mg. 
      Trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti adulti con
pressione arteriosa non adeguatamente controllata da una  monoterapia
con enalapril 20 mg. 
      L'associazione fissa «Enalapril e Lercanidipina DOC»  10  mg/10
mg  non  deve  essere  utilizzata   per   il   trattamento   iniziale
dell'ipertensione. 
      L'associazione fissa «Enalapril e Lercanidipina DOC»  20  mg/10
mg  non  deve  essere  utilizzata   per   il   trattamento   iniziale
dell'ipertensione. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «20 mg/10 mg compresse rivestite  con  film»  28  compresse  in
blister Al/Opa/Pvc/Al; 
      A.I.C.: 045468028 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': «A». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,98. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,34. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Enalapril e Lercanidipina DOC» e' classificato, ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe «C (nn)». 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La classificazione ai fini della fornitura del medicinale  e'  la
seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  Riassunto  delle  Caratteristiche  del  Prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.