IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Considerato che  dagli  accertamenti  effettuati,  le  58  societa'
cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto,  non
depositano il bilancio da piu' di cinque anni e, pertanto, si trovano
nelle condizioni previste dall'art. 223-septiesdecies disp. att.  del
codice civile, il quale impone lo  scioglimento  d'autorita'  di  una
societa' cooperativa che non deposita il  bilancio  di  esercizio  da
oltre cinque anni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' disposto lo scioglimento senza  nomina  del  liquidatore  di  58
societa' cooperative aventi sede nelle Regioni:  Calabria,  Campania,
Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte,  Puglia,  Sardegna,
Toscana e Veneto, riportate nell'allegato  elenco,  parte  integrante
del decreto.