IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  in
base al quale, a decorrere dal 1°  gennaio  2016,  la  determinazione
della rendita catastale degli  immobili  a  destinazione  speciale  e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D  ed  E,
e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente  connessi
che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario
apprezzamento, con esclusione dalla stessa stima diretta  macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali  allo  specifico
processo produttivo; 
  Visto l'art. 1, comma 22, della legge n. 208  del  2015,  il  quale
prevede che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  gli  intestatari
catastali degli immobili di cui al comma 21 possono  presentare  atti
di aggiornamento ai sensi del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro  delle  finanze   19   aprile   1994,   n.   701,   per   la
rideterminazione della rendita catastale degli immobili gia'  censiti
nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21; 
  Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, che ha istituito, a decorrere dall'anno  2014,  l'imposta  unica
comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e
di una componente riferita ai servizi, che si  articola  nel  tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214
che disciplina l'imposta municipale propria (IMU); 
  Visto il comma 675 dell'art. 1 della  legge  n.  147  del  2013  in
virtu' del quale la base imponibile della TASI e' quella prevista per
l'applicazione dell'IMU; 
  Visto l'art. 13, comma 4, del decreto-legge  n.  201  del  2011  il
quale dispone che per la determinazione  della  base  imponibile  dei
fabbricati iscritti in catasto il  valore  e'  costituito  da  quello
ottenuto  applicando  all'ammontare  delle  rendite   risultanti   in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutate
del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dallo stesso comma 4; 
  Visto l'art. 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015, per  effetto
del quale, a decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo  stanziato
e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno e  secondo  una  metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da
emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla  base  dei  dati  comunicati,
entro il 31 marzo  2017,  dall'Agenzia  delle  entrate  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  relativi,  per  ciascuna  unita'
immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016  ai  sensi  del
comma 22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016; 
  Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3  con  la  quale  la
provincia autonoma di Bolzano ha istituito a decorrere dall'anno 2014
l'imposta municipale immobiliare (IMI)  in  sostituzione  dell'IMU  e
della TASI; 
  Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 con la quale  la
provincia autonoma di Trento ha istituito a decorrere dall'anno  2015
l'Imposta immobiliare semplice  (IMIS)  in  sostituzione  dell'IMU  e
della TASI; 
  Considerato che la  legge  attribuisce  competenza  in  materia  di
finanza locale alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia  Giulia
e Valle d'Aosta  nonche'  alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
  Visto il decreto 29 settembre 2016  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno con il  quale
e' stato erogato l'acconto pari  a  un  importo  di  euro  49.951.076
ripartito  tenendo   conto   anche   dell'effettivo   minor   gettito
riscontrato con i versamenti in acconto; 
  Visto il decreto 29 dicembre  2016  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro  dell'interno  concernente
l'«Erogazione del saldo per il ristoro ai  comuni  della  perdita  di
gettito a seguito della rideterminazione delle rendite catastali  dei
fabbricati appartenenti a gruppi catastali D ed  E»  per  un  importo
pari  a  euro  77.319.360,23  risultante  dalla  differenza  tra   il
contributo spettante per l'anno 2016 pari  a  127.270.436,44  euro  e
l'acconto attribuito ai sensi del decreto 29 settembre  2016  pari  a
49.951.076,21; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del medesimo  decreto  29
dicembre 2016  il  quale  prevede  che  per  l'anno  2016,  eventuali
conguagli ai singoli enti territoriali derivanti  da  rettifiche  dei
valori presi in considerazione ai  fini  dello  stesso  decreto  sono
disposti con la procedura prevista dal comma  24  dell'art.  1  della
legge n. 208 del 2015, nell'ambito della disponibilita'  delle  somme
residue del contributo di cui allo stesso comma 24; 
  Visto il decreto 11 luglio 2017 del Ministro dell'economia e  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno   concernente
l'«Erogazione, a decorrere dall'anno 2017,  del  contributo  volto  a
compensare i comuni della perdita di gettito IMU  e  TASI  a  seguito
della  rideterminazione  delle  rendite  catastali   dei   fabbricati
appartenenti ai gruppi catastali D ed E»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2  del  medesimo  decreto  11  luglio
2017, il quale  stabilisce  che  per  gli  anni  2017  e  successivi,
eventuali  conguagli  ai  singoli  enti  territoriali  derivanti   da
rettifiche dei valori presi in considerazione ai  fini  dello  stesso
decreto  sono  disposti  con  la  procedura  prevista  dal  comma  24
dell'art.  1  della  legge  n.  208  del  2015,   nell'ambito   della
disponibilita' delle somme residue del contributo di cui al  medesimo
comma 24; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Sentita la Conferenza Stato  citta'  ed  autonomie  locali  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  che  ha
espresso parere favorevole nella seduta straordinaria del 6  dicembre
2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Conguagli derivanti dalle rettifiche 
 
  1. Con il presente decreto, in attuazione dell'art. 2, comma 3, del
decreto 29 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno e dell'art. 2 del decreto 11
luglio 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro dell'interno sono disposte, per gli anni 2016, 2017 e
successivi e nell'ambito della disponibilita' delle somme residue del
contributo di cui al comma 24 dell'art. 1  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208,  a  favore  dei  Comuni  di  cui  all'Allegato  A,  che
costituisce parte integrante del presente  decreto,  le  integrazioni
dei contributi per il minor gettito derivante dalla  revisione  delle
rendite  catastali  degli  immobili   a   destinazione   speciale   e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E di
cui all'art. 1, comma 21, della medesima legge n. 208 del 2015. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 febbraio 2018 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                       Padoan         
Il Ministro dell'interno 
        Minniti