IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive della qualita' 
                agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
  Visto il reg. (CE) del Consiglio n. 834 del 28 giugno 2007 relativo
alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici
e che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91 e sue successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il reg. (CE) della commissione n. 889 del  5  settembre  2008
recante modalita' di applicazione del  reg.  (CE)  del  Consiglio  n.
834/2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura  dei
prodotti biologici  per  quanto  riguarda  la  produzione  biologica,
l'etichettatura  e  i  controlli  e  sue  successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto il reg. (CE) della commissione n. 1235 dell'8 dicembre  2008,
recante modalita' di applicazione del  reg.  (CE)  del  Consiglio  n.
834/2007 per quanto riguarda il regime di  importazione  di  prodotti
biologici dai Paesi terzi e sue successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto in particolare il reg. (UE) della commissione n. 1842 del  14
ottobre 2016 che modifica  il  reg.  (CE)  n.  1235/2008  per  quanto
riguarda i  certificati  di  ispezione  elettronici  per  i  prodotti
biologici importati e  taluni  altri  elementi  e  il  reg.  (CE)  n.
889/2008 per quanto riguarda i requisiti  per  i  prodotti  biologici
conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni; 
  Vista la decisione della commissione n. 24  del  30  dicembre  2002
relativa  alla  creazione  di  un  sistema  informatico   veterinario
integrato  per  il  collegamento  tra   autorita'   veterinarie   con
funzionalita' relative all'assunzione delle decisioni a  livello  dei
posti d'ispezione frontalieri, sia sotto il profilo regolamentare che
dell'analisi dei rischi; 
  Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 di attuazione
degli articoli 8 e 9 del  reg.  (CEE)  n.  2092/1991  in  materia  di
produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio  2013  n.  105  «Regolamento  recante   organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135»  e
sue successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  18354  del  27  novembre  2009,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  2010,
recante  «Disposizioni  per  l'attuazione  dei  regolamenti  (CE)  n.
834/2007,  n.  889/2008,  n.   1235/2008   e   successive   modifiche
riguardanti la produzione biologica e  l'etichettatura  dei  prodotti
biologici» e sue successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  2049  del  1°  febbraio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  70
del  23  marzo  2012,  recante  «Disposizioni  per  l'attuazione  del
regolamento di esecuzione n.  426/11  e  la  gestione  informatizzata
della notifica di attivita' con metodo biologico ai  sensi  dell'art.
28 del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive
modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei
prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91»; 
  Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378 in materia
di disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n.  1235/2008  recante
modalita' di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per
quanto riguarda il regime di importazione di prodotti  biologici  dai
Paesi terzi; 
  Considerato  l'obbligo  di  utilizzare   il   sistema   informativo
veterinario integrato  TRACES  -  Trade  Control  and  Expert  System
l'obbligo da parte degli importatori, dei primi destinatari  e  degli
Organismi di controllo; 
  Considerata  la  necessita'  di   perseguire   gli   obiettivi   di
semplificazione degli strumenti a  disposizione  degli  operatori  ed
aumentare  l'efficacia  della  gestione  dei  dati  da  parte   delle
autorita' competenti; 
  Considerato opportuno assicurare il  monitoraggio  dei  flussi  dei
prodotti importati e consentire lo svolgimento  di  controlli  mirati
sulla base della valutazione del rischio; 
  Considerato  pertanto  opportuno   trasmettere   le   comunicazioni
preventive di arrivo merce, di cui all'art. 1,  par.  4  del  decreto
ministeriale  del  9  agosto  2012  n.  18378,  per  via   telematica
attraverso i servizi resi disponibili dal SIB -  Sistema  informativo
biologico di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n.  2049  e
dal sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade  Control
and Expert System; 
  Ritenuto opportuno fornire indicazioni sulle modalita' con le quali
devono essere effettuate le comunicazioni preventive di arrivo  merce
per via telematica e fornire indicazione  per  l'accesso  ai  servizi
informativi resi disponibili dai sistemi SIB e TRACES; 
  Sentito il Tavolo  tecnico  permanente  sull'agricoltura  biologica
nella riunione del 30 maggio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Obiettivi 
 
  Il presente decreto, fatte salve le altre  disposizioni  europee  e
nazionali in materia di importazioni, contiene norme  in  materia  di
importazione di prodotti biologici da Paesi terzi, in attuazione  dei
regg. (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, e n. 1235/2008.