IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma della
disciplina in materia di giudizi di impugnazione, e in particolare
l'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del Codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante
disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche in materia
di regole generali sulle impugnazioni
1. All'articolo 568 del codice di procedura penale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a
conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per
cassazione.».
2. All'articolo 570, comma 1, secondo periodo, del codice di
procedura penale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «Il procuratore
generale» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto
dall'articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 82, 83 e 84,
lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno
2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e all'ordinamento penitenziario):
«82. Il Governo e' delegato ad adottare decreti
legislativi per la riforma della disciplina in materia di
intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di
giudizi di impugnazione nel processo penale nonche' per la
riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi
e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85.
83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono
adottati, su proposta del Ministro della giustizia,
relativamente alle materie a cui si riferiscono i principi
e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente
alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per
l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata
in vigore della presente legge. I relativi schemi sono
trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che
dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi, per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri
sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i
quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora
tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di delega, o successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine,
i decreti possono essere comunque emanati.
84. Nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del
processo penale, per i profili di seguito indicati, sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
lettere da a) ad e) omissis;
f) prevedere la ricorribilita' per cassazione soltanto
per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di
appello nei procedimenti per i reati di competenza del
giudice di pace;
g) prevedere che il procuratore generale presso la
corte di appello possa appellare soltanto nei casi di
avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso
il giudice di primo grado;
h) prevedere la legittimazione del pubblico ministero
ad appellare avverso la sentenza di proscioglimento,
nonche' avverso la sentenza di condanna solo quando abbia
modificato il titolo del reato o abbia escluso la
sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto
speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato;
i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad
appellare avverso la sentenza di condanna, nonche' avverso
la sentenza di proscioglimento emessa al termine del
dibattimento salvo che sia pronunciata con le formule: «il
fatto non sussiste» o «l'imputato non ha commesso il
fatto»;
l) escludere l'appellabilita' delle sentenze di
condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di
proscioglimento o di non luogo a procedere relative a
contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con
una pena alternativa;
m) prevedere la titolarita' dell'appello incidentale in
capo all'imputato e limiti di proponibilita'.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 568 e 570 del
codice di procedura penale, come modificati dal presente
decreto legislativo:
«Art. 568 (Regole generali). - 1. La legge stabilisce i
casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a
impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere
impugnati.
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione,
quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con
i quali il giudice decide sulla liberta' personale e le
sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare
luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a
norma dell'art. 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui
al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge
non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a
ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione e' necessario avervi
interesse.
4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione
diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo
con ricorso per cassazione.
5. L'impugnazione e' ammissibile indipendentemente
dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha
proposta. Se l'impugnazione e' proposta a un giudice
incompetente, questi trasmette gli atti al giudice
competente.».
«Art. 570 (Impugnazione del pubblico ministero). - 1.
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il
procuratore generale presso la corte di appello possono
proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge,
quali che siano state le conclusioni del rappresentante del
pubblico ministero. Salvo quanto previsto dall'art.
593-bis, comma 2, il procuratore generale puo' proporre
impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del
pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il
provvedimento.
2. L'impugnazione puo' essere proposta anche dal
rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le
conclusioni.
3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha
presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto
di appello puo' partecipare al successivo grado di giudizio
quale sostituto del procuratore generale presso la corte di
appello. La partecipazione e' disposta dal procuratore
generale presso la corte di appello qualora lo ritenga
opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore
generale.».