IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  Governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione n. 1364/2017 del 20 luglio 2017, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  190  del  16
agosto 2017, relativa alla classificazione del  medicinale  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per
uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Zentiva K.S.  ha  chiesto
la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045111010/E; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 9 ottobre 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  23
ottobre 2017; 
  Vista la deliberazione n. 31 in data 30 novembre 2017 del Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA nelle  confezioni  sotto
indicate e' classificato come segue: 
    indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      infezione da HIV-1 «Tenofovir Disoproxil Zentiva» e'  indicato,
in  associazione  con  altri  medicinali  antiretrovirali,   per   il
trattamento di adulti  con  infezione  da  HIV-1.  Negli  adulti,  la
dimostrazione dei benefici di tenofovir disoproxil nell'infezione  da
HIV-1 e'  fondata  sui  risultati  di  uno  studio  in  pazienti  non
pretrattati, che ha incluso pazienti con  un'alta  carica  virale  (>
100.000 copie/ml) e  studi  in  cui  tenofovir  disoproxil  e'  stato
aggiunto alla terapia di base  ottimizzata  (principalmente  triplice
terapia)  in  pazienti  precedentemente   trattati   con   medicinali
antiretrovirali  che  avevano   dimostrato   insufficiente   risposta
virologica precoce (< 10.000 copie/ml; la maggior parte dei  pazienti
aveva < 5.000 copie/ml).  «Tenofovir  disoproxil  Zentiva»  e'  anche
indicato in adolescenti di eta' compresa tra 12  e  <  18  anni,  con
infezione da HIV-1, resistenti agli NRTI o nei quali i medicinali  di
prima linea esercitino  effetti  tossici.  La  scelta  di  utilizzare
«Tenofovir Disoproxil Zentiva» per  trattare  pazienti  infettati  da
HIV-1, con precedenti esperienze di trattamento con  antiretrovirali,
si deve basare sui risultati di test individuali di resistenza virale
e/o sulle  terapie  pregresse.  Infezione  da  epatite  B  «Tenofovir
disoproxil Zentiva» e' indicato per  il  trattamento  dell'epatite  B
cronica in adulti con: malattia epatica compensata, con  evidenza  di
replicazione   virale   attiva,   livelli    sierici    di    alanina
aminotransferasi   (ALT)   persistentemente   elevati   ed   evidenza
istologica d'infiammazione attiva e/o di  fibrosi  (vedere  paragrafo
5.1); evidenza di virus dell'epatite  B  resistente  alla  lamivudina
(vedere paragrafi 4.8 e 5.1); malattia  epatica  scompensata  (vedere
paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1). «Tenofovir Disoproxil Zentiva» e' indicato
per il trattamento dell'epatite B  cronica  in  adolescenti  di  eta'
compresa tra 12 e < 18  anni  con:  malattia  epatica  compensata  ed
evidenza di malattia immunitaria attiva, ovvero  replicazione  virale
attiva, livelli sierici persistentemente elevati di ALT  ed  evidenza
istologica d'infiammazione attiva e/o di  fibrosi  (vedere  paragrafi
4.4, 4.8 e 5.1). 
  Confezione: 
    245 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -  flacone
(HDPE)  -  30   compresse;   A.I.C.   n.   045111010/E;   classe   di
rimborsabilita': «H»; prezzo  ex  factory  (IVA  esclusa):  €  66,26;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 109,36. 
  La  classificazione  di  cui  alla   presente   determinazione   ha
efficacia, ai sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Tenofovir Disoproxil Zentiva» e' classificato,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe «C (nn)». 
  Validita' del contratto: 24 mesi.