IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
e abroga la direttiva 87/250/CEE della commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 2002/67/CE della commissione e il regolamento (CE) n.
608/2004 della commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale
dell'Unione;
Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento
(UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il
paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario
usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del
successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della
commissione, di atti di esecuzione;
Visto altresi' l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento (UE)
n. 1169/2011 che prevede che la commissione presenti al Parlamento
europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del
paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra
cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che
rappresentano piu' del 50% di un alimento;
Vista la relazione della commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204 final, sull'indicazione
obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli
alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico
ingrediente;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2016)0225
del 12 maggio 2016 con cui la commissione europea e' stata invitata a
dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o
del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al
consumo diretto nonche' ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a
base di carne, e a valutare la possibilita' di estendere
l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di
provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un
ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi
settori;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, recante
«Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei
prodotti alimentari»;
Visti gli articoli da 23 a 26 della legge del 28 luglio 2016 n.
154, recante «Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla
trasformazione del pomodoro»;
Visto il decreto interministeriale 11 agosto 2017, n. 4387
concernente la determinazione dei requisiti qualitativi minimi
prodotti della trasformazione del pomodoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'art. 2, comma 10- ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre
2016, recante la nomina del dott. Maurizio Martina a Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre
2016, recante la nomina del dott. Carlo Calenda a Ministro dello
sviluppo economico;
Considerato che l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE)
n. 1169/2011 prevede i casi in cui debba essere indicato il paese
d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario
utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai
sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da
parte della commissione, di atti di esecuzione che, allo stato, non
risultano emanati;
Considerato che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai
sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, mostrano l'elevato
interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di
origine del pomodoro nei prodotti trasformati;
Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione degli atti di
esecuzione da parte della commissione europea ai sensi del richiamato
art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, al fine di
garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso i consumatori,
una disciplina sperimentale dell'etichettatura dei prodotti a base di
pomodoro;
Considerata la necessita', anche sulla base dei risultati della
consultazione pubblica, di fornire ai consumatori un quadro
informativo piu' completo sugli alimenti;
Considerata l'importanza attribuita all'origine effettiva dei
prodotti e, in particolare all'origine del pomodoro per la produzione
di sughi e prodotti trasformati;
Ritenuto pertanto necessario introdurre una disciplina sperimentale
dell'etichettatura dei prodotti derivati del pomodoro, anche al fine
di garantire una maggiore trasparenza verso i consumatori;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente
ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore
finale:
a) derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge n. 154
del 28 luglio 2016;
b) sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice
doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o piu' dei derivati di
cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il
cui peso netto totale e' costituito per almeno il 50% dai derivati di
cui al punto a).
2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi
della vigente normativa europea.