LA COMMISSIONE su proposta del commissario delegato per il settore, prof. Domenico Carrieri Premesso che: la Baranzelli Natur S.r.l. di Romagnano Sesia (NO) svolge, oltre ai servizi di noleggio con conducente e Gran Turismo, attivita' di trasporto pubblico extraurbano sulle tratte Novara-Varallo, Novara-Borgomanero, Borgomanero-Borgosesia, Santhià-Arona (in collaborazione con la ditta Comazzi), Vercelli-Confienza e Milano-Alagna; in data 11 ottobre 2016, l'Azienda, la R.S.A. Filt Cgil e la Segreteria territoriale di Biella dell'Organizzazione sindacale di Biella hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente della Baranzelli Natur S.r.l., addetto ai soli servizi di Trasporto pubblico locale; con nota del 4 novembre 2016, la Baranzelli Natur S.r.l. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla commissione per gli adempimenti di competenza; con nota del 14 dicembre 2017, prot. n. 18194/TPL, il testo dell'Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del relativo parere entro trenta giorni dalla ricezione della medesima nota; decorso tale termine, nessuna delle Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo; Considerato che: lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (articolo 10, lettera A); l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (articolo 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (articolo 16); i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; l'individuazione delle aziende che, per tipo, orari e tratte programmate, possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; l'individuazione dei servizi da garantire in occasione di «manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto» (articolo 15); l'art. 10, lettera A), della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce, altresi', che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; Rilevato che: le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate: dalle ore 4,30 alle ore 8,30 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00; saranno garantite tutte le corse il cui orario di partenza cada all'interno delle suddette fasce, indipendentemente dall'impegno richiesto all'autista (pre-post, trasferimenti, etc.) per garantire il servizio e l'eventuale emergenza si concorda che verranno comandati presso la sede di Romagnano Sesia, tra coloro che regolarmente svolgono tali mansioni: un agente di officina/piazzale; un agente con funzioni di informazioni al pubblico; l'Azienda si impegna a fornire a tutti gli Agenti lo sviluppo del turno modificato sulla base delle modalita' dello sciopero in svolgimento; le parti si ritroveranno per individuare le corse garantite al fine di segnalarle preventivamente all'utenza; Precisato che: per tutti gli ulteriori profili, di cui all'articolo 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, non espressamente disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore; Valuta idoneo: ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 11 ottobre 2016, con la R.S.A. Filt Cgil e la Segreteria territoriale di Biella dell'Organizzazione sindacale Filt Cgil e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente della Baranzelli Natur S.r.l., addetto ai soli servizi di Trasporto Pubblico Locale; Dispone la comunicazione della presente delibera all'Azienda Baranzelli Natur S.r.l. di Romagnano Sesia (NO), alla R.S.A. Filt Cgil, alla Segreteria territoriale di Biella dell'Organizzazione sindacale Filt Cgil, nonche', per opportuna conoscenza, al Prefetto di Novara, al Prefetto di Vercelli; Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione. Roma, 1° febbraio 2018 Il presidente: Santoro Passarelli