LA COMMISSIONE 
 
su proposta del commissario delegato per il settore,  prof.  Domenico
Carrieri 
  Premesso che: 
    la Baranzelli Natur S.r.l. di Romagnano Sesia (NO) svolge,  oltre
ai servizi di noleggio con conducente e Gran  Turismo,  attivita'  di
trasporto   pubblico   extraurbano   sulle   tratte   Novara-Varallo,
Novara-Borgomanero,   Borgomanero-Borgosesia,    Santhià-Arona    (in
collaborazione  con   la   ditta   Comazzi),   Vercelli-Confienza   e
Milano-Alagna; 
    in data 11 ottobre 2016, l'Azienda, la  R.S.A.  Filt  Cgil  e  la
Segreteria territoriale di Biella  dell'Organizzazione  sindacale  di
Biella hanno concluso un Accordo sulle prestazioni  indispensabili  e
sulle altre misure da garantire in caso di sciopero,  riguardante  il
personale dipendente della Baranzelli Natur S.r.l., addetto  ai  soli
servizi di Trasporto pubblico locale; 
    con nota del 4 novembre  2016,  la  Baranzelli  Natur  S.r.l.  ha
trasmesso  copia  del  predetto  Accordo  alla  commissione  per  gli
adempimenti di competenza; 
    con nota del 14 dicembre  2017,  prot.  n.  18194/TPL,  il  testo
dell'Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e  dei
consumatori, secondo quanto previsto dall'articolo  13,  lettera  a),
della  legge  n.  146  del  1990  e  successive  modificazioni,   per
l'acquisizione  del  relativo  parere  entro  trenta   giorni   dalla
ricezione della medesima nota; 
    decorso tale termine, nessuna delle Associazioni ha  espresso  il
proprio avviso in ordine al predetto accordo; 
  Considerato che: 
    lo  sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico  locale   e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146  del  1990  e  successive
modificazioni,  nonche'  dalla  Regolamentazione  provvisoria   delle
prestazioni indispensabili per  il  settore  del  trasporto  pubblico
locale, adottata dalla Commissione di garanzia con  delibera  del  31
gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  23
marzo 2002, n. 70; 
    la  predetta  regolamentazione  provvisoria  rinvia  ad   accordi
collettivi, aziendali o territoriali, per la  definizione  di  alcuni
suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: 
    la dettagliata descrizione  del  tipo  e  dell'area  territoriale
nella quale si effettua il servizio  erogato  dall'azienda  (articolo
10, lettera A); 
    l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve  essere
garantito il servizio completo  (articolo  11,  lettera  B),  nonche'
delle seguenti modalita' operative necessarie al fine  di  emanare  i
regolamenti di servizio (articolo 16); 
    i servizi esclusi dall'ambito di  applicazione  della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi ...); 
    le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa
del servizio; 
    le procedure da adottare per garantire il servizio durante  tutta
la durata delle fasce; 
    i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza; 
    la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza
e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli  impianti  e  dei
mezzi; 
    le eventuali procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali; 
    in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi  necessari
al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di  beni  di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili,  nonche'  per
la continuita' delle attivita' produttive; 
    l'individuazione delle aziende che,  per  tipo,  orari  e  tratte
programmate, possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
    l'individuazione  dei  servizi  da  garantire  in  occasione   di
«manifestazione sindacale nazionale per  il  rinnovo  del  contratto»
(articolo 15); 
    l'art.  10,   lettera   A),   della   predetta   Regolamentazione
provvisoria stabilisce, altresi', che «in via sperimentale l'area del
bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di  operativita'
dell'azienda interessata dallo sciopero»; 
  Rilevato che: 
    le fasce  orarie  durante  le  quali  deve  essere  garantito  il
servizio completo,  indicate  nell'Accordo,  oggetto  della  presente
valutazione, sono state cosi' individuate: 
    dalle ore 4,30 alle ore 8,30 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00; 
    saranno garantite tutte le corse il cui orario di  partenza  cada
all'interno  delle  suddette  fasce,  indipendentemente  dall'impegno
richiesto all'autista (pre-post, trasferimenti, etc.) 
    per garantire il servizio e l'eventuale emergenza si concorda che
verranno comandati presso la sede di Romagnano Sesia, tra coloro  che
regolarmente svolgono tali mansioni: 
    un agente di officina/piazzale; 
    un agente con funzioni di informazioni al pubblico; 
    l'Azienda si impegna a fornire a tutti gli Agenti lo sviluppo del
turno  modificato  sulla  base  delle  modalita'  dello  sciopero  in
svolgimento; 
    le parti si ritroveranno per individuare le  corse  garantite  al
fine di segnalarle preventivamente all'utenza; 
  Precisato che: per tutti gli ulteriori profili, di cui all'articolo
2 della legge  n.  146  del  1990  e  successive  modificazioni,  non
espressamente disciplinati nell'Accordo in esame, restano  in  vigore
le regole contenute nella  citata  Regolamentazione  provvisoria  del
settore; 
  Valuta idoneo: ai sensi dell'art. 13, lettera a),  della  legge  n.
146  del  1990  e  successive  modificazioni,   l'Accordo   aziendale
concluso, in data 11 ottobre 2016, con  la  R.S.A.  Filt  Cgil  e  la
Segreteria territoriale di Biella dell'Organizzazione sindacale  Filt
Cgil e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso
di sciopero del personale dipendente della Baranzelli  Natur  S.r.l.,
addetto ai soli servizi di Trasporto Pubblico Locale; 
 
                               Dispone 
 
la comunicazione della presente delibera all'Azienda Baranzelli Natur
S.r.l.  di  Romagnano  Sesia  (NO),  alla  R.S.A.  Filt  Cgil,   alla
Segreteria territoriale di Biella dell'Organizzazione sindacale  Filt
Cgil, nonche', per opportuna conoscenza, al Prefetto  di  Novara,  al
Prefetto di Vercelli; 
 
                           Dispone inoltre 
 
la pubblicazione della presente  delibera  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana, nonche' l'inserimento  sul  sito  Internet
della Commissione. 
    Roma, 1° febbraio 2018 
 
                                    Il presidente: Santoro Passarelli