IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  riguardante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato  il
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato e in particolare: 
    l'art. 531-bis che regola il trasferimento fondi tra le tesorerie
dello Stato; 
    il titolo XI «Dei depositi», per la parte  relativa  ai  depositi
provvisori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni, riguardante il  regolamento  recante
la semplificazione e  l'accelerazione  delle  procedure  di  spesa  e
contabili e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede  che  gli
atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato  e
la relativa documentazione e, in  genere,  gli  atti  e  i  documenti
previsti dalla  legge  e  dal  regolamento  sull'amministrazione  del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, possono  essere
sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini  della  resa  di  conti
amministrativi e giudiziali, da evidenze informatiche; 
  Visto il  Codice  dell'amministrazione  digitale,  emanato  con  il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Viste le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato (I.S.T.),
emanate con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Supplemento
Ordinario - n. 160 del 16 luglio 2007, e in particolare: 
    l'art. 161 concernente gli «Ordini di pagamento per trasferimento
fondi»; 
    il Titolo I della Parte IV, relativo ai «Depositi provvisori»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2010, concernente la  «Riallocazione  delle  funzioni  delle
direzioni territoriali dell'economia e  delle  finanze»  che  assegna
alle ragionerie territoriali dello Stato le funzioni  in  materia  di
svincolo dei depositi provvisori; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze  3  settembre
2015 concernente la  «Individuazione  delle  ragionerie  territoriali
dello Stato e la definizione dei relativi compiti»; 
  Visto il Protocollo d'intesa quadro per  lo  sviluppo  del  Sistema
informatizzato   dei   Pagamenti   della   pubblica   amministrazione
(S.I.P.A.), sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra  l'Autorita'  per
l'informatica nella pubblica amministrazione, il  Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato,  la  Corte  dei  conti  e  la  Banca
d'Italia; 
  Visto l'art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, che stabilisce che le operazioni di  pagamento  delle  pubbliche
amministrazioni centrali e locali  e  dei  loro  enti  sono  disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici,  con  l'obbligo  per  le
pubbliche amministrazioni di avviare il processo  di  superamento  di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; 
  Visto  il  regolamento  concernente  la  dematerializzazione  delle
quietanze di tesoreria emanato con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze n. 141 dell'11 dicembre 2013; 
  Ravvisata    l'esigenza    di    completare    il    processo    di
dematerializzazione delle procedure di pagamento e,  in  particolare,
le operazioni di svincolo e rendicontazione dei depositi provvisori e
di rendicontazione degli esiti dei trasferimenti di fondi; 
  Sentita la Banca d'Italia in qualita' di istituto che  gestisce  il
servizio di tesoreria statale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' di emissione  dell'ordine  di  estinzione  informatico  del
                        deposito provvisorio 
 
  1. I depositi provvisori  sono  estinti  mediante  apposito  ordine
informatico che autorizza la  Tesoreria  centrale  e  le  Sezioni  di
tesoreria territorialmente competenti alla restituzione del  deposito
o all'incameramento dello stesso all'erario. 
  2. L'ordine di estinzione dei depositi provvisori e'  disposto  dal
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e, in particolare,
dalle ragionerie territoriali, per i depositi  costituiti  presso  le
Sezioni di Tesoreria territorialmente  competenti  e  dall'I.Ge.P.A.,
per  quelli  costituiti  presso   la   Tesoreria   centrale,   previa
acquisizione agli atti del nulla osta  dell'Amministrazione  nel  cui
interesse e' stato costituito il deposito.  Si  prescinde  dal  nulla
osta dell'Amministrazione nei casi di incameramento del deposito  per
decorso del termine di cui all'art. 598, comma 4, del  Regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827. 
  3. Gli uffici di cui al comma 2, emettono  l'ordine  di  estinzione
informatico del deposito provvisorio, nel rispetto degli obblighi che
la normativa vigente prevede  per  l'assolvimento  dei  loro  compiti
istituzionali. 
  4. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto,  il  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia  provvedono
con  un  protocollo  d'intesa  a  definire  le  regole  tecniche,  le
modalita' di trasmissione  dei  flussi  telematici  e  le  specifiche
informazioni previste nelle operazioni di emissione e rendicontazione
degli ordini di estinzione informatici. 
  5. Gli ordini di estinzione informatici  sono  individuali  e  sono
pagabili dalle tesorerie in essi indicate. 
  6. Gli ordini di estinzione informatici,  sono  emessi  utilizzando
un'apposita  funzionalita'  messa  a  disposizione   sull'applicativo
Sistema informativo di Tesoreria e vengono firmati dai titolari degli
uffici di cui al comma 2, che sono personalmente  responsabili  della
regolarita' delle disposizioni di estinzione. 
  7. Il  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato,  in
qualita'  di  erogatore  e  responsabile   del   servizio   messo   a
disposizione con l'applicativo Sistema informativo di tesoreria, cura
la trasmissione alla Banca d'Italia dei flussi telematici  contenenti
gli ordini di estinzione informatici, con  modalita'  che  assicurano
l'intangibilita' e la sicurezza dei dati trasmessi. La Banca d'Italia
effettua esclusivamente i controlli  di  natura  informatica  atti  a
garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso, nonche' gli altri
controlli secondo le regole tecniche definite nel protocollo d'intesa
di cui al comma 4.