L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le successive modificazioni e integrazioni, approvativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; Visto il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS; Considerato che le attuali regole di determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate, che prevedono l'attribuzione alla chiusura del periodo di osservazione delle plusvalenze realizzate e delle minusvalenze sofferte, non consentono, in alcuni contesti di mercato, di garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata; Considerato che le attuali disposizioni del regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 obbligano l'impresa a riconoscere nel periodo di osservazione gli utili e le perdite eventualmente conseguiti a seguito dell'utilizzo di strumenti derivati che richiedono negoziazioni infra-annuali; Ritenuto necessario prevedere per i contratti stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, modalita' di determinazione del tasso medio di rendimento che tengano conto delle plusvalenze nette realizzate da accantonare in un apposito fondo utili che concorre alla determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata in un arco temporale non superiore ad anni otto dalla data in cui le plusvalenze nette sono realizzate; Ritenuto necessario introdurre una deroga alla regola di calcolo del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che consenta di rinviare l'attribuzione, ai fini del calcolo del risultato finanziario di periodo, degli utili e delle perdite derivanti dalla negoziazione periodica di particolari tipologie di strumenti finanziari derivati fino alla chiusura dell'operazione; Adotta il seguente provvedimento: Art. 1 Modifica all'intestazione del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 1. Al titolo del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, al primo periodo, le parole «AI SENSI DELL'ART. 191, COMMA 1, LETTERA E)» sono sostituite dalle seguenti: «AI SENSI DELL'ART. 191, COMMA 1, LETTERA L ),».