Estratto determina AAM/AIC n. 16/2018 del 14 febbraio 2018 
 
    Procedura europea n DK/H/2619/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   numero   AIC   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  DEXMEDETOMIDINA
EVER PHARMA nella forma e confezioni: 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione»  5
fiale in vetro da 2 ml; 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 25
fiale in vetro da 2 ml; 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione»  5
flaconcini in vetro da 2 ml; 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione»  4
flaconcini in vetro da 4 ml; 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione»  5
flaconcini in vetro da 4 ml; 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione»  4
flaconcini in vetro da 10 ml; 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione»  5
flaconcini in vetro da 10 ml, 
alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: EVER Valinject GmbH. 
    Confezione: «100 microgrammi/ml  concentrato  per  soluzione  per
infusione» 5 fiale in vetro da 2 ml - AIC n. 045003011 (in  base  10)
1BXD83 (in base 32). 
    Confezione: «100 microgrammi/ml  concentrato  per  soluzione  per
infusione» 25 fiale in vetro da 2 ml - AIC n. 045003023 (in base  10)
1BXD8H (in base 32). 
    Confezione: «100 microgrammi/ml  concentrato  per  soluzione  per
infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 ml - AIC n. 045003035 (in  base
10) 1BXD8V (in base 32). 
    Confezione: «100 microgrammi/ml  concentrato  per  soluzione  per
infusione» 4 flaconcini in vetro da 4 ml - AIC n. 045003047 (in  base
10) 1BXD97 (in base 32). 
    Confezione: «100 microgrammi/ml  concentrato  per  soluzione  per
infusione» 5 flaconcini in vetro da 4 ml - AIC n. 045003050 (in  base
10) 1BXD9B (in base 32). 
    Confezione: «100 microgrammi/ml  concentrato  per  soluzione  per
infusione» 4 flaconcini in vetro da 10 ml - AIC n. 045003062 (in base
10) 1BXD9Q (in base 32). 
    Confezione: «100 microgrammi/ml  concentrato  per  soluzione  per
infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml - AIC n. 045003074 (in base
10) 1BXDB2 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: 2 anni. 
    Composizione: 
      principio attivo: dexmedetomidina (dexmedetomidina cloridrato); 
      eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore del principio attivo: 
      Grindex, Joint stock company «Grindeks», 53, Krustpils  Street,
Riga LV 1057 Lettonia; 
      Edmond Pharma S.r.l., Strada Statale  dei  Giovi,  131  - 20037
Paderno Dugnano (Milano) Italia. 
    Produzione, controllo, rilascio lotti, confezionamento primario e
secondario: EVER Pharma Jena GmbH, Otto-Schott-Straße 15, 07745  Jena
Germania. 
    Confezionamento secondario:  EVER  Pharma  Jena  GmbH,  Brüsseler
Strasse 18, 07747 Jena Germania. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      1) per la sedazione di pazienti adulti  in  Unita'  di  terapia
intensiva (Intensive Care Unit, ICU) che necessitano di un livello di
sedazione  non  piu'  profondo  del  risveglio   in   risposta   alla
stimolazione verbale (corrispondente al valore da 0 a - 3 della Scala
Richmond  Sedazione-Agitazione  (Richmond  Agitation-Sedation  Scale,
RASS). 
      2) per la sedazione di pazienti adulti non intubati  prima  e/o
durante  procedure  diagnostiche   o   chirurgiche   che   richiedono
sedazione, ossia sedazione procedurale /sedazione cosciente. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura. 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  OSP  -   medicinale
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente  ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.