IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio
di seguito denominato: «Codice»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare
l'articolo 2, commi 1, lettera a), 5, 10 e 10-ter;
Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da
2 a 10 dell'articolo 1;
Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e, in particolare,
l'articolo 13;
Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 2
del decreto-legge n. 95 del 2012 e, in particolare, la Tabella 8,
allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della
dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
ottobre 2013, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge
n. 71 del 2013, concernente termini e modalita' di trasferimento
delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo;
Visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi
dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo 13 maggio 2016, recante «Istituzione dell'Istituto
centrale per l'archeologia»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo 24 ottobre 2016, recante «Riorganizzazione temporanea
degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle
soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di
musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto l'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno
2017, n. 96, ai sensi del quale, «al fine di accelerare le attivita'
di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi
a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le
amministrazioni locali interessate, nonche' di potenziare le azioni
di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la
dotazione organica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo e' incrementata di un'unita' dirigenziale di livello
generale», ed «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e' modificato, con le
medesime modalita' di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, il regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171»;
Rilevata la necessita' di dare attuazione al citato articolo 22,
comma 7-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 96 del 2017, istituendo una apposita
Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale;
Tenuto conto che i citati decreti del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016 e 12 gennaio 2017,
emanati in attuazione di specifiche disposizioni legislative, hanno
previsto la cessazione dell'efficacia di diverse previsioni del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171,
rendendo cosi' opportuno, con interventi di esclusivo coordinamento
formale, recepire tali modifiche;
Considerata l'organizzazione ministeriale proposta in coerenza con
i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello
generale e di livello non generale, rideterminati con il citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre
2013;
Ritenuto, pertanto, vista la natura meramente attuativa
dell'articolo 1 del presente decreto rispetto alla disposizione di
cui all'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, nonche' il carattere ricognitivo delle restanti
disposizioni, di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato;
Vista la nota del 21 luglio 2017 di trasmissione al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero
dell'economia e delle finanze dello schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici
nella riunione del 18 settembre 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 1° dicembre 2017;
Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1
Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Presso il Ministero e' istituita altresi' l'Unita' per la
sicurezza del patrimonio culturale, ufficio dirigenziale di livello
generale.»;
b) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale). -
1. L'Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale, ufficio
dirigenziale di livello generale, nel rispetto degli indirizzi e
delle direttive del Segretario generale, ai sensi dell'articolo 11,
comma 2, lettera f), assicura il coordinamento e l'attuazione di
tutte le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale
e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze
nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre
amministrazioni competenti.
2. Dipendono funzionalmente dall'Unita' per la sicurezza del
patrimonio culturale gli uffici speciali eventualmente istituiti in
attuazione dell'articolo 54, comma 2-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
3. L'attivazione dell'Unita' per la sicurezza del patrimonio
culturale non determina la creazione di un nuovo centro di
responsabilita' amministrativa.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
(Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, supplemento ordinario.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 2 a 10,
della legge 24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento
di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla
composizione del CIPE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 giugno 2013, n. 147:
«Art. 1. - (Omissis).
2. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali
sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dalla
data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane,
strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui.
All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, il numero 12) e' sostituito dal seguente:
"12) Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo".
3. In attuazione del comma 2, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, si
provvede al trasferimento al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo del personale transitato
nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi
19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del
21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le
politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede
alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche
in misura corrispondente alle funzioni e al personale
trasferiti. Il personale delle qualifiche non dirigenziali
trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento del trasferimento. Se tale
trattamento risulta piu' elevato, al personale e'
corrisposto un assegno ad personam, riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri si provvede alla puntuale individuazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite ai
sensi dei commi da 2 a 8.
6. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' autorizzato ad adeguare la propria struttura
organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma
2.
7. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, il Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo si
avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
9. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri ed e' costituito in via permanente dal
Ministro dell'economia e delle finanze, che ne e' vice
presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti,
del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' dai Ministri
delegati per gli affari europei, per la coesione
territoriale, e per gli affari regionali in qualita' di
presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della
Conferenza stessa.";
b) al decimo comma, le parole: "un Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri" sono
sostituite dalle seguenti: "un Ministro o un
Sottosegretario di Stato".
10. Dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 2013, n. 186, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2013, n. 236:
«Art. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare
l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni
tecniche nel settore della cultura e per la
razionalizzazione degli organismi collegiali operanti
presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo). - 1. Allo scopo di assicurare il regolare,
efficace e tempestivo svolgimento delle attivita' di
valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, le
disposizioni dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 12, comma 20, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si
applicano nei confronti degli organismi operanti nei
settori della tutela e della valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici e delle attivita' culturali,
nonche' nei confronti dei nuclei di valutazione degli
investimenti pubblici. Ai componenti degli organismi di cui
al precedente periodo non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza o rimborso spese per la
partecipazione ai lavori degli organismi stessi. I predetti
organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per
effetto delle disposizioni di cui al primo periodo. In
occasione della ricostituzione o del primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli organismi assumono
nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne
prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento. Il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il numero dei
componenti degli organismi di cui al presente comma,
assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10 per cento.
2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri
a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso
delle eventuali spese di missione, ove previsto nel
rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente
per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi
collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.
2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
continua ad avvalersi della Commissione permanente
tecnico-artistica di cui al regio decreto 20 gennaio 1905,
n. 27, e successive modificazioni, e al regolamento di cui
al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 5 agosto 1999, n. 524, che ha il
compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche
nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro
ed i relativi conii e di pronunziarsi su ogni altro
argomento affine o attinente alla monetazione. Per la
partecipazione alla Commissione sono esclusi compensi e
indennita' a qualsiasi titolo, incluso il rimborso spese.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto
legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2013, n.
255:
«7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni
organiche previste dallo stesso art. 2 del citato
decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non
possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo
periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'art. 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, gia' prorogato dall'art. 1, comma 406, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio
2014.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non
economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2013 (Modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 (Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
ministri), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
gennaio 2014, n. 9.
- Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo
della cultura e il rilancio del turismo), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014,
n. 175.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 agosto 2014 (Regolamento di organizzazione del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), in
attuazione dell'art. 22, comma 7-quinquies, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2014,
n. 274.
- Il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo 23 gennaio 2016 (Riorganizzazione
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28
dicembre 2015, n. 208), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 marzo 2016, n. 59.
- Il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo 12 gennaio 2017 (Adeguamento delle
soprintendenze speciali agli standard internazionali in
materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'art.
1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n.
208) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2017,
n. 58.
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 7-quinquies,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, supplemento
ordinario, e convertito, con modificazioni, nella legge 21
giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno
2017, n. 144, supplemento ordinario:
«Art. 22 (Disposizioni sul personale e sulla cultura).
- (Omissis).
7-quinquies. Al fine di accelerare le attivita' di
ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici
verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare
le interazioni con le amministrazioni locali interessate,
nonche' di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale della nazione, la dotazione
organica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo e' incrementata di un'unita' dirigenziale di
livello generale. Conseguentemente, all'art. 54, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola:
"ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "venticinque".
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e' modificato,
con le medesime modalita' di cui all'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a
214.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 349, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.
171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre
2014, n. 274, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Uffici dirigenziali generali centrali). - 1.
Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti
Uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale "Educazione e ricerca";
b) Direzione generale "Archeologia, belle arti e
paesaggio" di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio
2016, e successive modificazioni;
c) (soppressa);
d) Direzione generale "Arte e architettura
contemporanee e periferie urbane";
e) Direzione generale "Spettacolo";
f) Direzione generale "Cinema";
g) Direzione generale "Turismo";
h) Direzione generale "Musei";
i) Direzione generale "Archivi";
l) Direzione generale "Biblioteche e istituti
culturali";
m) Direzione generale "Organizzazione";
n) Direzione generale "Bilancio".
1-bis. Presso il Ministero e' istituita altresi'
l'Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale, ufficio
dirigenziale di livello generale.».
- Si riporta il testo dell'art. 54, comma 2-bis, del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 54 (Ordinamento). - (Omissis).
2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la
dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».