Estratto determina AAM/AIC n. 15/2018 del 7 febbraio 2018 
 
    Procedure europee numeri DE/H/2868/06/E/01 - DE/H/2868/IB/037/G. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC. 
    E' autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale:
AUGMENTIN, nelle  forme  e  confezioni,  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare AIC: GlaxoSmithKline S.p.A. con sede legale e  domicilio
fiscale in via A. Fleming, 2 - Verona, Italia. 
    Confezioni: 
      «400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale, aroma  frutti
misti» 1 flacone in vetro da 35 ml con siringa  per  somministrazione
orale - AIC n. 026089464 (in base 10) 0SW5ZS (in base 32); 
      «400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale, aroma  frutti
misti» 1 flacone in vetro da 70 ml con siringa  per  somministrazione
orale - AIC n. 026089476 (in base 10) 0SW604 (in base 32); 
      «400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale, aroma  frutti
misti» 1 flacone in vetro da 140 ml con siringa per  somministrazione
orale - AIC n. 026089488 (in base 10) 0SW60J (in base 32); 
      «400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale, aroma  frutti
misti» 1 flacone in vetro da 35 ml con cucchiaio dosatore  -  AIC  n.
026089490 (in base 10) 0SW60L (in base 32); 
      «400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale, aroma  frutti
misti» 1 flacone in vetro da 70 ml con cucchiaio dosatore  -  AIC  n.
026089502 (in base 10) 0SW60Y (in base 32); 
      «400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale, aroma  frutti
misti» 1 flacone in vetro da 140 ml con cucchiaio dosatore -  AIC  n.
026089514 (in base 10) 0SW61B (in base 32); 
      «400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale, aroma  frutti
misti» 1 flacone in vetro da 35 ml con bicchiere dosatore  -  AIC  n.
026089526 (in base 10) 0SW61Q (in base 32); 
      «400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale, aroma  frutti
misti» 1 flacone in vetro da 70 ml con bicchiere dosatore  -  AIC  n.
026089538 (in base 10) 0SW622 (in base 32); 
      «400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale, aroma  frutti
misti» 1 flacone in vetro da 140 ml con bicchiere dosatore -  AIC  n.
026089540 (in base 10) 0SW624 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale. 
    Validita' prodotto integro: polvere secca: 2 anni. 
    Composizione: 
      principio attivo: quando ricostituita, ogni ml  di  sospensione
contiene amoxicillina triidrato corrispondente ad amoxicillina 80  mg
e potassio clavulanato corrispondente a 11,4 mg di acido clavulanico; 
      eccipienti:  aspartame  (E951),   silice   colloidale   anidra,
ipromellosa, biossido di silicio,  acido  succinico,  gomma  xantano,
aroma  golden  syrup  (contenente  maltodestrine),  aroma  arancia  1
(contenente   maltodestrine),    aroma    arancia    2    (contenente
maltodestrine), aroma lampone (contenente maltodestrine). 
    Produttori del principio attivo: 
Amoxicillina Triidrato 
    Beecham Pharmaceuticals (PTE) Ltd.,  38  Quality  Road  -  Jurong
Industrial Estate, SGP- 618 809, Singapore. 
Potassio Clavulanato 
    SmithKline  Beecham  Pharmaceuticals,   Shewalton   Road   Irvine
Ayrshire KA11 5AP, UK. 
    Produttori del prodotto finito: 
      SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Clarendon Road, Worthing  -
West Sussex BN14  8QH  United  Kingdom  (produzione,  confezionamento
primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti); 
      Glaxo Wellcome Production, ZI de la Peyenniere,  53100  Mayenne
Cedex, France (produzione,  confezionamento  primario  e  secondario,
controllo e rilascio dei lotti); 
      GlaxoSmithKline  Pharmaceuticals  S.A.,  ul.  Grunwaldzka  189,
60-322 Poznan, Poland (confezionamento secondario). 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Augmentin e' indicato nel trattamento delle seguenti  infezioni
negli adulti e nei bambini (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1): 
        sinusiti batteriche acute (diagnosticate in modo adeguato); 
        otite media acuta; 
        esacerbazioni acute di bronchiti croniche  (diagnosticate  in
modo adeguato); 
        polmonite acquisita in comunita'; 
        cistite; 
        pielonefrite; 
        infezioni della pelle e  dei  tessuti  molli  in  particolare
cellulite, morsi di animale,  ascesso  dentale  grave  con  celluliti
diffuse; 
        infezioni ossee ed articolari, in particolare osteomielite. 
    Si devono  tenere  in  considerazione  le  linee-guida  ufficiali
sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura. 
    RR: medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in  virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.