IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante  «Nuova  disciplina
per le attivita' trasfusionali e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante
«Disposizioni relative ai  requisiti  di  qualita'  e  sicurezza  del
sangue e degli emocomponenti», pubblicato nel  supplemento  ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  del  28  dicembre  2015,  n.  300,  ed  in
particolare: 
  l'art. 2, comma 3, che prevede che con decreto del  Ministro  della
salute, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e  la
Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, sulla  base
delle indicazioni fornite dal Centro nazionale  sangue,  al  fine  di
migliorare e  uniformare  la  raccolta  dei  dati  sui  comportamenti
sessuali a rischio che hanno impatto sulla gestione  del  donatore  e
sulla  sicurezza  della  trasfusione,  si  provvede  a  definire   il
materiale  informativo-educativo  riguardante  il  reclutamento   dei
donatori in relazione al rischio di  trasmissione  dell'infezione  da
HIV, comprensivo delle informazioni in merito alla disponibilita' del
test   HIV   presso   strutture   sanitarie   diverse   dai   servizi
trasfusionali; 
  l'art. 10, comma 8, che prevede che con il decreto di cui  all'art.
2, comma 3, e' definito anche uno specifico questionario al  fine  di
migliorare e uniformare la  raccolta  delle  necessarie  informazioni
post donazione nei donatori risultati positivi ai marcatori infettivi
previsti dalla normativa vigente; 
  l'art. 3 che reca le misure per  la  tutela  della  riservatezza  e
l'art. 8 relativo al consenso informato alla donazione e al  consenso
al trattamento dei dati personali; 
  gli articoli 30 e 31 che indicano rispettivamente i  requisiti  dei
sistemi gestionali informatici dei servizi trasfusionali e le  misure
e i principi di accesso agli stessi; 
  l'art. 32 che prevede che le iniziative di educazione  sanitaria  e
le indagini eseguite ai fini della tutela della salute dei donatori e
della  sicurezza  dei  riceventi   rappresentano   un   significativo
riferimento epidemiologico per la promozione di comportamenti e stili
di vita per la salute e che a tal fine,  le  regioni  e  le  province
autonome,  con  il  supporto  dei  Servizi  trasfusionali   e   delle
associazioni e federazioni dei donatori volontari del sangue operanti
sul territorio, promuovono iniziative di  prevenzione  ed  educazione
sanitaria sulla base dell'analisi e della valutazione  epidemiologica
dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni; 
  Vista la  legge  5  giugno  1990,  n.  135,  recante  «Piano  degli
interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  15  dicembre  1990,
recante «Sistema informativo delle malattie infettive  e  diffusive»,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8  gennaio  1991,  n.  6,   e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2007,
recante   «Istituzione   del   sistema   informativo   dei    servizi
trasfusionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  16  gennaio
2008, n. 13; 
  Visto l'accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome  di
Trento e Bolzano sui requisiti minimi  organizzativi,  strutturali  e
tecnologici delle attivita' dei servizi trasfusionali e delle  unita'
di raccolta del sangue e degli emocomponenti e  sul  modello  per  le
visite  di  verifica,  sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano il 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR) e  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2011,  n.
113; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano,  nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Viste le linee guida  e  prescrizioni  comunitarie  concernenti  il
plasma umano come materia prima  per  la  produzione  dei  medicinali
emoderivati, ed in particolare: «Guideline on epidemiological data on
blood transmissible  infections»  emanata  dalla  European  Medicines
Agency,  22  April  2010  -  EMA/CHMP/BWP/548524/2008  Committee  for
Medicinal Products for Human Use (CHMP); 
  Visto il provvedimento del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  del  15  dicembre  2016,  autorizzazione   n.   2/2016   -
Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato  di
salute e la vita sessuale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29
dicembre 2016, n. 303; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  dalla
sezione seconda, nella seduta del 17 aprile 2012, sulla  proposta  di
Risoluzione del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa
al comportamenti sessuali a rischio nei donatori di sangue che  hanno
impatto sulla sicurezza trasfusionale; 
  Vista la risoluzione CM/Res(2013) 3 del Consiglio d'Europa relativa
ai comportamenti sessuali dei donatori aventi impatto sulla sicurezza
delle trasfusioni; 
  Considerato che con il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, ed in particolare con il comma 3 dell'art. 2 e con il  comma  8
dell'art.  10,  si  e'  data  attuazione  a  quanto  previsto   dalla
risoluzione CM/Res(2013) 3 del Consiglio d'Europa che  raccomanda  di
lanciare e supportare le iniziative volte a  ridurre  il  rischio  di
trasmissione di infezioni, anche attraverso la messa  a  disposizione
di materiale informativo-educativo per il reclutamento del  donatore,
comprendenti l'offerta di  test  HIV  in  siti  diversi  dai  servizi
trasfusionali,  nonche'  la  raccolta  standardizzata  di  dati   sui
comportamenti  sessuali  a  rischio   attraverso   questionari   post
donazione nei donatori risultati positivi ai marcatori infettivi e la
raccolta di dati epidemiologici; 
  Ritenuto, pertanto, di dare attuazione  alle  disposizioni  di  cui
agli articoli 2, comma 3, e 10, comma 8,  del  decreto  del  Ministro
della salute 2 novembre 2015, al fine di fornire indicazioni uniformi
su tutto il territorio nazionale; 
  Acquisite le indicazioni tecniche  fornite  dal  gruppo  di  lavoro
all'uopo costituito e coordinato dal Centro nazionale sangue, formato
da esperti dell'Istituto superiore di sanita',  rappresentanti  delle
societa' scientifiche, delle associazioni e federazioni  di  donatori
di sangue  e  delle  Strutture  regionali  di  coordinamento  per  le
attivita' trasfusionali; 
  Sentite  le  sezioni  L  per  la  lotta  contro  l'AIDS  e  M   del
volontariato  per  la  lotta  contro  l'AIDS  del  Comitato   tecnico
sanitario, in data 3 maggio 2017; 
  Acquisito  il  parere  della  Sezione  tecnica   per   il   sistema
trasfusionale del Comitato tecnico sanitario  espresso  nella  seduta
del 28 giugno 2017; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nella seduta del 9 novembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                            Applicazione 
 
  1.  E'  approvato  lo  specifico  materiale  informativo-educativo,
integrativo del materiale  di  cui  all'allegato  II,  parte  A,  del
decreto del Ministro della salute 2  novembre  2015,  riguardante  la
sensibilizzazione e  l'informazione  dei  donatori  in  relazione  al
rischio di trasmissione  dell'infezione  da  HIV,  comprensivo  delle
informazioni in  merito  alla  disponibilita'  del  test  HIV  presso
strutture sanitarie  diverse  dai  servizi  trasfusionali,  riportato
nell'allegato  1  al  presente  decreto  di  cui  costituisce   parte
integrante. 
  2. E' approvato lo specifico questionario  per  la  raccolta  delle
necessarie  informazioni  post-donazione   nei   donatori   risultati
positivi   ai   marcatori   infettivi   previsti   dalla    normativa
trasfusionale  vigente,  al  fine  di   uniformare   la   sistematica
rilevazione dei fattori di rischio associati alle malattie  infettive
trasmissibili mediante la trasfusione, riportato nell'allegato  2  al
presente decreto di cui costituisce parte integrante.