IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42,  e  successive  modificazioni,
recante «Delega al Governo in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; 
  Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di  comuni,  citta'  metropolitane  e
province»,  adottato  in  attuazione  della  delega  contenuta  nella
predetta legge n. 42 del 2009; 
  Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216  del  2010,
che prevede che, fermo restando quanto previsto  dall'art.  27  della
legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto  non  si  applica  agli  enti
locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto  speciale  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del  decreto  legislativo
n. 216 del 2010, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  statale  di  individuazione  delle
funzioni fondamentali di comuni, citta' metropolitane e province,  le
funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi  in  considerazione
ai fini del medesimo decreto legislativo; 
  Visto,  altresi',  l'art.  3,  comma  1-bis,  del  citato   decreto
legislativo n. 216 del 2010, che dispone che, in ogni caso,  ai  fini
della determinazione dei  fabbisogni  standard  di  cui  al  medesimo
decreto, le modifiche nell'elenco delle  funzioni  fondamentali  sono
prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei
certificati di conto  consuntivo  alle  suddette  nuove  elencazioni,
tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione  degli  schemi  di
bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  Visto l'art. 4, del  decreto  legislativo  n.  216  del  2010,  che
disciplina  la  metodologia  per  la  determinazione  dei  fabbisogni
standard, prevedendo, al comma 3, che la stessa  dovra'  tener  conto
delle  specificita'  legate  ai  recuperi  di   efficienza   ottenuti
attraverso le unioni di comuni, ovvero le altre forme di esercizio di
funzioni in forma associata; 
  Visto l'art. 5, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo
n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di determinazione dei
fabbisogni standard, affidando alla SOSE - Soluzioni per  il  sistema
economico S.p.A. (gia' Societa' per gli studi di settore S.p.A.),  il
compito di predisporre le metodologie occorrenti alla  individuazione
dei fabbisogni standard e  di  determinarne  i  valori  con  tecniche
statistiche che diano rilievo alle  caratteristiche  individuali  dei
singoli comuni e province, secondo le  modalita'  ed  i  criteri  ivi
indicati; 
  Visto l'art. 5, comma 1, lettera  b),  del  medesimo  decreto,  che
dispone che la SOSE  -  Soluzioni  per  il  sistema  economico  S.p.A
provvede al monitoraggio della fase applicativa  e  all'aggiornamento
delle  elaborazioni  relative  alla  determinazione  dei   fabbisogni
standard; 
  Visto, altresi', l'art.  5,  comma  1,  lettera  c),  del  medesimo
decreto legislativo, il quale  prevede  che,  ai  fini  di  cui  alle
lettere a) e  b),  la  suddetta  SOSE  -  Soluzioni  per  il  sistema
economico S.p.A. possa predisporre appositi questionari funzionali  a
raccogliere i  dati  contabili  e  strutturali  dai  comuni  e  dalle
province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire  gli
anzidetti questionari, per via telematica, entro sessanta giorni  dal
loro ricevimento pena il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo di
invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque  titolo
erogati e  la  pubblicazione  sul  sito  del  Ministero  dell'interno
dell'ente inadempiente; 
  Vista la lettera e) del medesimo art. 5 del decreto legislativo  n.
216 del 2010, come modificata dall'art. 1, comma 31, della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni relative  alla
determinazione dei fabbisogni standard di cui alla  lettera  b)  sono
sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  anche
separatamente, per l'approvazione; 
  Visto l'art. 6 del richiamato decreto legislativo n. 216 del  2010,
come modificato dall'art. 1, comma 31, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, che dispone che con uno o piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri e sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,
sono adottati, anche separatamente,  la  nota  metodologica  relativa
alla procedura di calcolo dei fabbisogni  standard  e  il  fabbisogno
standard  per  ciascun  comune,  previa   verifica   da   parte   del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai  fini  del  rispetto  dell'art.  1,
comma 3; 
  Visto altresi', il medesimo art. 6 del decreto legislativo  n.  216
del  2010,  secondo  il  quale,  nel  caso  di  adozione  della  nota
metodologica relativa alla procedura  di  calcolo,  decorsi  quindici
giorni dalla trasmissione alla  Conferenza,  lo  schema  e'  comunque
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del  parere  da  parte
della  Commissione  parlamentare  per  l'attuazione  del  federalismo
fiscale e da parte delle commissioni parlamentari competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario; 
  Visto l'art. 7, comma 1, della legge regionale 11 agosto  2017,  n.
15 (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 25 agosto 2017, n. 35,  S.O.
n.  29)  che  dispone  l'applicazione,  in  ambito  regionale,  delle
disposizioni di cui all'art. 5 del decreto  legislativo  26  novembre
2010, n. 216; 
  Visto in particolare il novellato comma 2 dell'art. 8  della  legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede che per «Per le  finalita'
di cui al comma 1, in attuazione dell'art. 1, comma 513  della  legge
11 dicembre 2017,  n.  232,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 5 del decreto legislativo 26 novembre, n. 216»; 
  Visto la nota della Regione Siciliana n. 19925 del 15 febbraio 2018
con la quale viene dato mandato alla SOSE - Soluzioni per il  sistema
economico  S.p.A  di  avviare,  a  partire  dal  15  marzo  2018,  la
somministrazione agli enti locali siciliani  del  questionario  dalla
stessa elaborato in collaborazione con IFEL; 
  Visto l'art. 54, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
quale prevede che i questionari di cui all'art. 5, comma  1,  lettera
c), del decreto legislativo 26  novembre  2010,  n.  216,  sono  resi
disponibili sul sito internet della SOSE - Soluzioni per  il  sistema
economico S.p.A., disponendo, altresi',  che  con  provvedimento  del
Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia della data in cui
i questionari sono disponibili, dalla cui  pubblicazione  decorre  il
termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c); 
  Visto l'Accordo sancito in  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali del 16 dicembre 2014, sostitutivo dell'Accordo  del  4  aprile
2013, in merito  alla  procedura  amministrativa  per  l'applicazione
dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26  novembre
2010, n. 216; 
  Visto l'Accordo sancito in  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 27 settembre 2016,  integrativo  dell'Accordo
del 16 dicembre 2014, in merito  alla  procedura  amministrativa  per
l'applicazione  dell'art.  5,  comma  1,  lettera  c)   del   decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216; 
  Visto in particolare il punto 3 dell'Accordo sancito in  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27 settembre  2016,
integrativo dell'Accordo del 16 dicembre  2014  che  prevede  per  il
comuni della Regione Siciliana che il termine per la restituzione dei
questionari,   interamente    compilati    nel    primo    anno    di
somministrazione, e' di centoventi giorni dalla data di pubblicazione
dei questionari stessi; 
  Ritenuto di dover avviare, ai sensi novellato comma 2  dell'art.  8
della legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9,  la  raccolta  delle
informazioni necessarie alla determinazione dei  fabbisogni  standard
per i comuni della Regione Siciliana; 
  Considerato che la SOSE - Soluzioni per il sistema economico  S.p.A
ha predisposto, con la collaborazione dell'IFEL  -  Istituto  per  la
finanza e l'economia locale, un questionario unico  da  somministrare
ai comuni, alle unioni di comuni  ed  alle  comunita'  montane  delle
regioni  a  statuto  ordinario  ai  fini  del  monitoraggio  e  della
revisione   dei   fabbisogni   standard   delle   relative   funzioni
fondamentali come individuate dall'art. 3, comma 1, lettera  a),  del
citato decreto legislativo n. 216 del 2010; 
  Considerato, altresi', che la Regione Siciliana con la citata  nota
n. 19925 del 15 febbraio 2018 ha rappresentato  che  il  questionario
unico predisposto da SOSE - Soluzioni per il sistema economico  S.p.A
ha predisposto,  con  la  collaborazione  dell'IFEL,  e'  coerente  o
comunque non confliggente con il quadro normativo vigente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' reso disponibile sul sito internet della SOSE - Soluzioni per
il   sistema   economico   S.p.A.,   con    accesso    dall'indirizzo
http://www.opencivitas.it, il questionario di cui all'art.  5,  comma
1, lettera c), del decreto legislativo  26  novembre  2010,  n.  216,
denominato FC31U - Questionario unico per i comuni  e  le  unioni  di
comuni della Regione Siciliana. 
  2. Il questionario di cui al comma 1  e'  restituito  alla  SOSE  -
Soluzioni per il sistema economico S.p.A.,  da  parte  dei  comuni  e
delle unioni di comuni della Regione Siciliana, interamente compilato
con i dati richiesti. 
  3.  La  restituzione  del  questionario   dovra'   avvenire   entro
centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalita'  che  saranno
rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di  mancato
rispetto del termine di cui al  periodo  precedente,  si  applica  la
sanzione di  cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura  stabilita
dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali
nella  seduta  del  16  dicembre  2014,  come  integrata  a   seguito
dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali
nella seduta del 27 settembre 2016. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 marzo 2018 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco